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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06214/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21440-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in proprio e quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R. L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 200/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 175/2017; [OSCURATO:PERSONA] di servizi di trasporto R.G.N.21440/2022 Cron.

Rep.

Ud.04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha respinto gli appelli proposti, con separati ricorsi poi riuniti, da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1126/2017, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da detto lavoratore, aveva condannato al pagamento , in favore di quest’ultimo, di differenze retributive entrambe le società , in solido con la Eurotravels.c.a.r.l., società riconosciuta come unico datore del Tamborrino, ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver dato conto dei motivid’appello delle due società, ha qualificato il rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], e quello tra quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA], formalmente regolati da contratto di trasporto e di sub trasporto, come relativi ad appalti di servizi di trasporto e di altri servizi.

2.1. Ha motivato tale conclusione sulla base dei seguenti indici: - i contratti affida va no una serie indeterminata di trasporti, quanto al numero, agli oggetti da trasportare e ai luoghi di consegna, instaurando una collaborazione destinata a durare nel tempo, con modalità pianificate in linea di massima e per un corrispettivo predeterminato; - erano pattuite anche altre attività e servizi: tra questi, alcuni erano accessori al trasporto e comprendevano il carico e lo scarico delle merci, la loro numerazione ed etichettatura, il controllo dei colli, il ritiro dei pagamenti con contrassegno; - altri servizi avevano carattere autonomo, come quello concernente la pubblicità in favore della BRT sul territorio e la conservazione dei documenti di trasporto anche in modalità informatica.

Ha aggiunto che entrambi i contratti assegnavano al vettore il compito di provvedere alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione delle merci in autonomia, con i mezzie il personale di cui disponeva, avvalendosi della propria struttura organizzativa e imprenditoriale e con rischio a proprio carico. 3.

Riteneva, quindi, la Corte che la riconosciuta esistenza di appalti di servizi di trasporto aveva reso applicabile il regime di solidarietà previsto dall’art. 29 d.lgs. 276/2003 per i crediti retributivi vantati dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro e il cui termine di prescrizione non era decorso in costanza di rapporto.

4. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sei motivie successiva memoria.

5. Resiste il lavoratore intimato; mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme in materia di trasporto (artt. 1678- 1702 c.c.; art. 6, comma 2, d.lgs. n. 286/2005, art. 11 del c.c.n.l. trasporto e logistica e art. 83 bis d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, come modificato dall’art. 1, comma 248, l. n. 190/2014), in materia di appalto (art. 1655 c.c.; 1677 bis c.c.; art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 anche in relazione all’art.14 disp. att. cod. civ.) e di qualificazione e interpretazione dei contratti ex art. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c. (art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.)”.

1.1. La società censura l’avvenuta riqualificazione dei contratti di trasporto sottoscritti da BRT con [OSCURATO:PERSONA] e da questa con la [OSCURATO:PERSONA] in termini di appalto di servizi di trasporto, con conseguente falsa applicazione della garanzia della solidarietà ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, destinata ad operare tassativamente solo per l’appalto di opere o di servizi.

Assume che, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, dal dato contrattuale è possibile ricavare solo ed esclusivamente elementi qualificanti il contratto di trasporto disciplinato dall’art. 1678 e ss. c.c.

A parte il rilievo da assegnare al nomen iurisprescelto dalle parti, sottolinea come la giurisprudenza di legittimità abbia ricondotto nell’ambito del trasporto tutte le attività accessorie (Cass. 17 marzo 2009, n. 7533); che le attività di carico e scarico sono riconducibili al concettodi messa a disposizione della merce di cui all’art. 1678 c.c. (v.

Cass. 28 novembre 2011; n. 251174 e art. 11 c.c.n.l.

Logistica e trasporto); che l’art. 1692 c.c. prevede espressamente che il vettore possa riscuotere il prezzo della merce consegnata per conto del mittente, confermando l’accessorietà dell’adempimento all’attività primaria oggetto del contratto di cui si discute.

1.2. Secondo la tesi della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe posto a base della decisione circostanze ed elementi non dedotti dal lavoratore, né tantomeno provati, e comunque irrilevanti e inconferenti (in quanto inerenti ad attività strumentali all’esecuzione del trasporto) e, in ogni caso, non dotati del carattere della “prevalenza” rispetto all’obbligazione principale (trasporto merci), secondo la teoria dell’assorbimento; avrebbe, inoltre, reso una statuizione in contrasto con le norme del codice civile che definiscono e disciplinano il contratto di trasporto, disattendendo anche il d.lgs. n. 286/2005 e le relative disposizioni attuative, senza tenere in considerazione quanto disposto dalla legge n. 190 del 2014 (art. 1, comma 248), di modifica dell’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di responsabilità solidale del committente, nonché dell’art. 37-bis della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge 36/2022, che ha modificato l’art. 1677-bisc.c., con valenza di interpretazione autentica.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 in rapporto all’art.14 disp. att. cod. civ. e all’art. 1, comma 248, L. n. 190/2014 (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)”.

La ricorrente argomenta dalla natura giuridica quali contratti di trasporto dei rapporti intercorsi tra BRT, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; ribadisce che tale disposizione può essere applicata solo ai contratti di appalto disciplinati dall’art. 1655 e ss. c.c., cui si riferisce esplicitamente il comma 1 dell’art. 29 medesimo, ma non ai contratti di trasporto ovvero ai contratti a causa cd. mista (di appalto e di trasporto, recte: di logistica); che l’introduzione, ad opera dell’art. 1, comma 248, della legge 190 del 2014, di modifica dell’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, di una responsabilità solidale del mittente nel contratto di trasporto a durata continuativa impone una interpretazione restrittiva del cit. art. 29, che ne esclude l’estensione ai contratti di trasporto, anche di natura mista, come peraltro confermato dal novellato art. 1677-bis c.c.

3. Con il terzo motivo denuncia “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, nn. 4 e 5, e 2935 c.c., 11 e 24 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”.In sintesi, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, circa l’eccepita prescrizione, abbia condiviso l’orientamento secondo cui l’attenuazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo avrebbe ex se determinato la sospensione della prescrizione.

4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione degli artt. 115, comma 1, 116, 132, n. 4, c.p.c., 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.

La censura attinge la parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto, sempre ai fini della prescrizione, che nel periodo antecedente all’entrata in vigore della novella dell’art. 18 l. n. 300/1970 ad opera della l. n. 92/2012 il termine prescrizionale non sarebbe decorso per difetto del requisito dimensionale in capo alla datricedi lavoro.

Sostiene, infatti, la ricorrente chetale parte della sentenza sarebbe in contrasto con il principio di non contestazione.

5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione dell’art. 2699 e 2700 c.c., art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, art. 2727 e 2729 c.c., art. 115 e 116 c.p.c.; art. 1309 c.c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.)”.

Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto ininfluente, ai fini della prova del pagamento dei crediti retributivi azionati, il verbale di accertamento, originato dalla denuncia presentata dallo stesso Tamborrino al servizio ispettivo della D.T.L. di Taranto, con cui l’Inps ha attribuito alla BRT l’evasione, da parte della datrice [OSCURATO:SOCIETA], dei contributi dovuti in relazione all’orario di lavoro eccedente le 20 ore settimanali risultanti dal contratto di assunzione.

Critica la decisione d’appello per non aver adeguatamente considerato l’efficacia probatoria privilegiata del verbale ispettivo in questione e per non aver tratto dallo stesso, unitamente agli ulteriori elementi in atti, i presupposti del necessario ragionamento presuntivo che, ove correttamente sviluppato, avrebbe consentito di ritenere raggiunta la prova del pagamento delle retribuzioni per le ore di lavoro contrattualizzate.

6. Con il sesto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 99, 100, 112, 132, n. 4, c.p.c., 2697 c.c. e 24 e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.

Addebita alla sentenza d’appello di non aver pronunciato su parte delle domande articolate dalle difese delle società convenute e riportate nelle conclusioni delle memorie difensive di entrambi i gradi, come pure nelle note autorizzate finali di primo grado, con cui si chiedeva, in subordine, di contenere la condanna nei limiti di quanto effettivamente dovuto, detraendo quanto corrisposto dalla datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA], e si contestavano i fatti costitutivi delle pretese in punto di inquadramento e orario di lavoro.

7. Preliminarmente, rileva il Collegio che questa Corte, Sezione lavoro, con sent. 4.8.2025, n. 22541, si è pronunciata su ricorso per cassazione proposto dalla medesima odierna ricorrente, in base a motivi in massima parte sovrapponibili a quelli sopra riassunti, contro altra sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in relazione a fattispecie analoga a quella oggetto del ricorso in esame.

7.1. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., nella motivazione di questa ordinanzasi farà qui riferimento alla su indicata recente sentenza.

8. Tanto precisato, il primo motivo di ricorso non è fondato.

9. Questa Corte di legittimità (v.

Cass. n. 14670/2015; n. 18751/2018; n. 20413/2019; n. 6449/2020; n. 24984/2022; cfr. anche Cass. n. 9126/2023; n. 21386/2023; n. 25551/2023 in motivazione; e, in termini esatti o analoghi , già id., sez.

II, 17.10.1992, n. 11430; id., sez.

I, 11.5.1982, n. 2926; id., sez.

I, 29.4.1981, n. 2620; id., sez.

I, 21.3.1980, n. 1902; id., sez.

III, 16.10.1979, n. 5397) ha avuto modo di affermare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestatadal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.

Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. n. 18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati).

La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v.

Cass. n. 18751/2018 cit.).Si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.

E tutti tali principi di diritto sono stati, da ultimo, ribaditi nella cit. Cass., sent. n. 22541/2025.

9.1. In riferimento al caso in esame, le censure mosse dalla società ricorrente non appaiono idonee a scalfire sul punto l’impianto argomentativo che sorregge la decisione d’appello, risultando per quanto evidenziato corretta la valutazione di ritenuta coerenza del rapporto negoziale con lo schema contrattuale dell’appalto di servizi di trasporto, in presenza del riscontrato affidamento al vettore del compito di organizzare in modo autonomo l’esecuzione non di singoli e individuati trasporti, bensì dell’attività di trasporto complessivamente intesa, per la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, con tutti i servizi accessori connessi; attività continuativa da eseguirsi dall’appaltatore con propri mezzi e proprio personale, a fronte di un corrispettivo predeterminato, avvalendosi quindi della propria struttura organizzativa e imprenditoriale e con rischio a proprio carico. 9.2.

Il riferimento all’art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008 non sposta la correttezza della soluzione raggiunta.

L’art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella formulazione da ultimo modificata dall’art. 1, comma 248, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto una responsabilità solidale del committente per i crediti vantati dai dipendenti del vettore, non è ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto di causa, in cui le differenze retributive sono richieste per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2013.

In ogni caso, l’art. 83-bis novellato non rende vana la distinzione tra contratto di trasporto e appalto di servizi di trasporto.

Come già rilevato da questa Corte, il legislatore ha disciplinato in via autonoma la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del vettore o del sub vettore nel corso dl contratto di trasporto, modulandola in termini che si discostano dalle regole applicabili ai dipendenti dell’appaltatore.

La responsabilità solidale del committente, contrassegnata dal più breve termine di decadenza di un anno, si raccorda all’omessa verifica della regolarità assicurativa e contributiva del vettore.

Tale contegno non riveste, invece, alcun rilievo nel caso della responsabilità prevista dall’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e disancorata dai coefficienti psicologici del dolo e della colpa (cfr. Cass. n. 25551 del 2023; n. 24981 del 2022).

9.3. Neppure appare pertinente il riferimento all’art. 1677- bis c.c., come novellato, da ultimo, dall’art. 37 bis del decreto- legge n. 36 del 2022, introdotto con la legge di conve rsione n. 79 del 2022, anch’esso non applicabile ratione temporis (risultando apoditticamente affermata la valenza di norma di interpretazione autentica del citato art. 37-bis) e, comunque, volto a disciplinare la “prestazione di due o più servizi di logistica” ed a ribadire l’applicazione alle attività di trasferimento di cose delle norme sul contratto di trasporto di cose; senza che da tale previsione espressa possa desumersi alcuna esclusione in ordine alla configurabilità del contratto di appalto e all’operare della responsabilità solidale del committente, di cui all’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003.

9.4. La denuncia di violazione delle residue disposizioni di legge e dell’art. 11 del contratto collettivo applicato appare priva di pregio, non avendo il ricorrente neppure specificato quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le citate norme, essenzialmente richiamate con funzione di sostegno delle argomentazioni esposte.

Con orientamento unanime si è chiarito che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione, e ciò rende privo di specificità il vizio denunciato (Cass. n. 287/2016; n. 635/2015; n. 25419/2014; n. 16038/2013; n. 3010/2012).

10. L’infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

La corretta qualificazione del rapporto come appalto dei servizi di trasporto comporta l’applicabilità dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 (sulla cui portata estensiva, nella specie al contratto di subfornitura, cfr.

Corte cost., sent. n. 254/2017).

11. Il terzo motivo è infondato.

12. Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare ex professola questione postasi in merito all’incidenza sul regime della prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti introdotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246).

12.1. Tale orientamento è stato successivamente confermato in numerose decisioni di legittimità, tra le quali, per quello che qui segnatamente interessa, una serie di decisioni riferite a fattispecie che riguardavano appunto dipendenti o soci lavoratori di cooperative (v., tra le altre, Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; n. 21640/2023, n. 25477/2023). 13.La sentenza gravata è conforme a tali principi.

Ha, difatti, ritenuto chedalla data di entrata in vigore della legge cd.

Fornero e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31.8.2013) non fosse decorso il termine di prescrizione.

14. Il quarto motivo, sempre in punto di prescrizione, è inammissibile.

15. La Corte territoriale ha considerato che “dalla prova documentale esibita (la visura camerale in atti relativa all’[OSCURATO:SOCIETA], allegata dalla BRT al n. 14 del fascicolo telematico di parte di primo grado), le appellanti hanno provato che la [OSCURATO:SOCIETA] nel semestre antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro (31.8.2013) occupasse 48 dipendenti”; ma ha poi ritenuto che peril periodo pregresso all’entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) non era “dato conoscere il requisito dimensionale dell’impresa, dal momento che dalla visura esibita emerge il dato relativo all’ultimo anno di lavoro (2013) e nulla si sa sugli anni precedenti”.

16. Come accennato in precedenza, la rico rrente assume che tale statuizionesarebbe in contrasto con il princ ipio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.

16.1. Rileva il Collegio che tale censura difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione perché la ricorrente non specifica alcunché su quanto avrebbero dedotto essa e/o l’altra convenuta, poi appellante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( in seguito incorporata nella prima società) in prime cure circa il requisito dimensionale della [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo anteriore al 18.7.2012: in proposito, infatti, non vengono richiamati loro scritti difensivi dei gradi di merito e neppure i ricorsi in appello (v. pagg. 33-35 del ricorso), anche nella parte narrativa del ricorso.

Nello svolgimento della doglianza in esame, invero, la ricorrente svolge altro genere di deduzioni; ma è del tutto evidente che, a fronte dell’assenza di preciseallegazioni delle resistenti costituite in proposito (se non per la cennata visura circa l’anno 2013), il ricorrente non era tenuto ad alcuna specifica contestazione.

17. Il quinto motivo è infondato.

18. La Corte d’appello ha individuato l’oggetto dell’accertamento svolto dall’Inps, su richiesta di intervento del lavoratore, come relativo al lavoro prestato oltre le 20 ore contrattuali e ha ritenuto che da tale accertamento non potesse desumersi, in modo automatico, l’avvenuto pagamento delle retribuzioni (e contribuzioni) relativo alle 20 ore oggetto del contratto part time sottoscritto tra le parti.

Il ragionamento seguito dai giudici di appello (che hanno rilevato come nel verbale ispettivo “si contesta il mancato pagamento dei contributi per le ore non dichiarate in busta paga, ma accertate dagli ispettori, il che non fa ritenere in automatico che siano stati pagati i contributi relativi alle ore dichiarate e ancor meno che siano state versate le retribuzioni in favore dei dipendenti” sentenza, p. 3, ultimo cpv.) non è illogico né contrario alle regole della prova presuntiva e, da questo punto di vista, appare inammissibile la dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

La censura si concreta nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e di un’inferenza probabilistica alternativa a quella seguita dai giudici di merito (v.

Cass. n. 90 54 del 2022), costruita sul presupposto del carattere dirimente di alcune frasi estrapolate dal verbale di accertamento Inps e riportate in ricorso (p. 37), con l’obiettivo, non compatibile con il giudizio di legittimità, di conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2018) e di scardinare l’apprezzamento degli elementi probatori come dalmedesimo svol t o .

La decisione d’appello in nessun modo contraddice i principi enunciati da questa Corte sull’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto costituisce fonte di prova liberamente valutabile dal giudice (v.

Cass. n. 23252/2024; n. 5851/2024; n. 14965/2012; n. 9252/2010).

18.1. L’onere della prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione incombe sulla società committente che, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, si colloca nella stessa posizione dell’obbligata principale, nella specie la datrice di lavororimasta contumace nei giudizi di merito, potendo opporre al creditore le eccezioni opponibili dal debitore (eccetto quelle personali ai sensi dell’art. 1297 c.c., cfr. Cass. n. 14861/2001), quindi i fatti estintivi o impeditivi del credito azionato, e sopportando il relativo onere probatorio.

18.2. Sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v.

Cass., SU n. 20867/2020; n. 11892/2016; n. 25029/2015; n. 25216/2014), che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza ; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.

In modo parallelo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.

Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.nel caso di specie precluso in ragione della disciplina cd. della doppia conforme di merito, di cui all’art. 348 bis c.p.c.applicabile ratione temporis.

19. Il sesto motivo è infondato.

20. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata nel capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155/2017; n. 17956/2015; n. 20311/2011).

20.1. La Corte territoriale non ha omesso la pronuncia sui motivi di appello concernenti il quantumdovuto al lavoratore, in base all’inquadramento al medesimo spettante e all’orario di lavoro effettivamente osservato, ma ha fatto proprie le valutazioni e conclusioni adottate al riguardo dal primo giudice, così implicitamente respingendo i rilievi svolti dalla società appellante.

Ha motivato sulla debenza delle somme risultanti dai prospetti paga e non versate al dipendente, escludendo che la prova dell’avvenuto pagamento, non fornita dalla datrice di lavoro rimasta contumace, potesse ricavarsi dal verbale ispettivo dell’Inps.

Il riferimento al verbale dell’Inps, in cui “si contesta il mancato pagamento dei contributi per le ore non dichiarate in busta paga, ma accertate dagli ispettori” rende la motivazione d’appello logicamente incompatibile con l’accoglimento delle censure, che la società assume non esaminate.

20.2. Non può dirsi integrato il vizio di motivazione apparente che, secondo quanto statuito da questa Corte, è configurabile ove non siano percepibili le ragioni della decisione, cioè l’iter logico seguito dal giudicante per la formazione del convincimento, con conseguente preclusione di ogni possibile controllo sullo stesso (Cass., Sez.

U., n. 22232 del 2016; Cass.n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).

Anomalie di tal genere non sono rinvenibili nella decisione impugnata; questa, sia pure sinteticamente, ha motivato in maniera esplicita sulla debenza delle somme risultanti dai prospetti paga in atti, in assenza di prova dell’avvenuto pagamento da parte della società datoriale; quanto alle differenze retributive riconosciute sul presupposto di un superiore orario di lavoro e di un differente inquadramento, il procedimento logico che sorregge la decisione emerge in modo adeguato dalla integrazione della parte motiva della sentenza di appello e di quella di primo grado, espressamente richiamata.

21. La ricorrent e , in quanto soccombent e , dev ’ essere condannata al pagamento in favore d el difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed ètenuta, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21440-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in proprio e quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R. L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 200/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 175/2017; [OSCURATO:PERSONA] di servizi di trasporto R.G.N.21440/2022 Cron. Rep. Ud.04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha respinto gli appelli proposti, con separati ricorsi poi riuniti, da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1126/2017, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da detto lavoratore, aveva condannato al pagamento , in favore di quest’ultimo, di differenze retributive entrambe le società , in solido con la Eurotravels.c.a.r.l., società riconosciuta come unico datore del Tamborrino, ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver dato conto dei motivid’appello delle due società, ha qualificato il rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], e quello tra quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA], formalmente regolati da contratto di trasporto e di sub trasporto, come relativi ad appalti di servizi di trasporto e di altri servizi. 2.1. Ha motivato tale conclusione sulla base dei seguenti indici: - i contratti affida va no una serie indeterminata di trasporti, quanto al numero, agli oggetti da trasportare e ai luoghi di consegna, instaurando una collaborazione destinata a durare nel tempo, con modalità pianificate in linea di massima e per un corrispettivo predeterminato; - erano pattuite anche altre attività e servizi: tra questi, alcuni erano accessori al trasporto e comprendevano il carico e lo scarico delle merci, la loro numerazione ed etichettatura, il controllo dei colli, il ritiro dei pagamenti con contrassegno; - altri servizi avevano carattere autonomo, come quello concernente la pubblicità in favore della BRT sul territorio e la conservazione dei documenti di trasporto anche in modalità informatica. Ha aggiunto che entrambi i contratti assegnavano al vettore il compito di provvedere alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione delle merci in autonomia, con i mezzie il personale di cui disponeva, avvalendosi della propria struttura organizzativa e imprenditoriale e con rischio a proprio carico. 3. Riteneva, quindi, la Corte che la riconosciuta esistenza di appalti di servizi di trasporto aveva reso applicabile il regime di solidarietà previsto dall’art. 29 d.lgs. 276/2003 per i crediti retributivi vantati dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro e il cui termine di prescrizione non era decorso in costanza di rapporto. 4. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sei motivie successiva memoria. 5. Resiste il lavoratore intimato; mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme in materia di trasporto (artt. 1678- 1702 c.c.; art. 6, comma 2, d.lgs. n. 286/2005, art. 11 del c.c.n.l. trasporto e logistica e art. 83 bis d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, come modificato dall’art. 1, comma 248, l. n. 190/2014), in materia di appalto (art. 1655 c.c.; 1677 bis c.c.; art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 anche in relazione all’art.14 disp. att. cod. civ.) e di qualificazione e interpretazione dei contratti ex art. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c. (art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.)”. 1.1. La società censura l’avvenuta riqualificazione dei contratti di trasporto sottoscritti da BRT con [OSCURATO:PERSONA] e da questa con la [OSCURATO:PERSONA] in termini di appalto di servizi di trasporto, con conseguente falsa applicazione della garanzia della solidarietà ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, destinata ad operare tassativamente solo per l’appalto di opere o di servizi. Assume che, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, dal dato contrattuale è possibile ricavare solo ed esclusivamente elementi qualificanti il contratto di trasporto disciplinato dall’art. 1678 e ss. c.c. A parte il rilievo da assegnare al nomen iurisprescelto dalle parti, sottolinea come la giurisprudenza di legittimità abbia ricondotto nell’ambito del trasporto tutte le attività accessorie (Cass. 17 marzo 2009, n. 7533); che le attività di carico e scarico sono riconducibili al concettodi messa a disposizione della merce di cui all’art. 1678 c.c. (v. Cass. 28 novembre 2011; n. 251174 e art. 11 c.c.n.l. Logistica e trasporto); che l’art. 1692 c.c. prevede espressamente che il vettore possa riscuotere il prezzo della merce consegnata per conto del mittente, confermando l’accessorietà dell’adempimento all’attività primaria oggetto del contratto di cui si discute. 1.2. Secondo la tesi della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe posto a base della decisione circostanze ed elementi non dedotti dal lavoratore, né tantomeno provati, e comunque irrilevanti e inconferenti (in quanto inerenti ad attività strumentali all’esecuzione del trasporto) e, in ogni caso, non dotati del carattere della “prevalenza” rispetto all’obbligazione principale (trasporto merci), secondo la teoria dell’assorbimento; avrebbe, inoltre, reso una statuizione in contrasto con le norme del codice civile che definiscono e disciplinano il contratto di trasporto, disattendendo anche il d.lgs. n. 286/2005 e le relative disposizioni attuative, senza tenere in considerazione quanto disposto dalla legge n. 190 del 2014 (art. 1, comma 248), di modifica dell’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di responsabilità solidale del committente, nonché dell’art. 37-bis della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge 36/2022, che ha modificato l’art. 1677-bisc.c., con valenza di interpretazione autentica. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 in rapporto all’art.14 disp. att. cod. civ. e all’art. 1, comma 248, L. n. 190/2014 (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)”. La ricorrente argomenta dalla natura giuridica quali contratti di trasporto dei rapporti intercorsi tra BRT, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; ribadisce che tale disposizione può essere applicata solo ai contratti di appalto disciplinati dall’art. 1655 e ss. c.c., cui si riferisce esplicitamente il comma 1 dell’art. 29 medesimo, ma non ai contratti di trasporto ovvero ai contratti a causa cd. mista (di appalto e di trasporto, recte: di logistica); che l’introduzione, ad opera dell’art. 1, comma 248, della legge 190 del 2014, di modifica dell’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, di una responsabilità solidale del mittente nel contratto di trasporto a durata continuativa impone una interpretazione restrittiva del cit. art. 29, che ne esclude l’estensione ai contratti di trasporto, anche di natura mista, come peraltro confermato dal novellato art. 1677-bis c.c. 3. Con il terzo motivo denuncia “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, nn. 4 e 5, e 2935 c.c., 11 e 24 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”.In sintesi, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, circa l’eccepita prescrizione, abbia condiviso l’orientamento secondo cui l’attenuazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo avrebbe ex se determinato la sospensione della prescrizione. 4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione degli artt. 115, comma 1, 116, 132, n. 4, c.p.c., 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”. La censura attinge la parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto, sempre ai fini della prescrizione, che nel periodo antecedente all’entrata in vigore della novella dell’art. 18 l. n. 300/1970 ad opera della l. n. 92/2012 il termine prescrizionale non sarebbe decorso per difetto del requisito dimensionale in capo alla datricedi lavoro. Sostiene, infatti, la ricorrente chetale parte della sentenza sarebbe in contrasto con il principio di non contestazione. 5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione dell’art. 2699 e 2700 c.c., art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004, art. 2727 e 2729 c.c., art. 115 e 116 c.p.c.; art. 1309 c.c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.)”. Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto ininfluente, ai fini della prova del pagamento dei crediti retributivi azionati, il verbale di accertamento, originato dalla denuncia presentata dallo stesso Tamborrino al servizio ispettivo della D.T.L. di Taranto, con cui l’Inps ha attribuito alla BRT l’evasione, da parte della datrice [OSCURATO:SOCIETA], dei contributi dovuti in relazione all’orario di lavoro eccedente le 20 ore settimanali risultanti dal contratto di assunzione. Critica la decisione d’appello per non aver adeguatamente considerato l’efficacia probatoria privilegiata del verbale ispettivo in questione e per non aver tratto dallo stesso, unitamente agli ulteriori elementi in atti, i presupposti del necessario ragionamento presuntivo che, ove correttamente sviluppato, avrebbe consentito di ritenere raggiunta la prova del pagamento delle retribuzioni per le ore di lavoro contrattualizzate. 6. Con il sesto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 99, 100, 112, 132, n. 4, c.p.c., 2697 c.c. e 24 e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”. Addebita alla sentenza d’appello di non aver pronunciato su parte delle domande articolate dalle difese delle società convenute e riportate nelle conclusioni delle memorie difensive di entrambi i gradi, come pure nelle note autorizzate finali di primo grado, con cui si chiedeva, in subordine, di contenere la condanna nei limiti di quanto effettivamente dovuto, detraendo quanto corrisposto dalla datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA], e si contestavano i fatti costitutivi delle pretese in punto di inquadramento e orario di lavoro. 7. Preliminarmente, rileva il Collegio che questa Corte, Sezione lavoro, con sent. 4.8.2025, n. 22541, si è pronunciata su ricorso per cassazione proposto dalla medesima odierna ricorrente, in base a motivi in massima parte sovrapponibili a quelli sopra riassunti, contro altra sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in relazione a fattispecie analoga a quella oggetto del ricorso in esame. 7.1. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., nella motivazione di questa ordinanzasi farà qui riferimento alla su indicata recente sentenza. 8. Tanto precisato, il primo motivo di ricorso non è fondato. 9. Questa Corte di legittimità (v. Cass. n. 14670/2015; n. 18751/2018; n. 20413/2019; n. 6449/2020; n. 24984/2022; cfr. anche Cass. n. 9126/2023; n. 21386/2023; n. 25551/2023 in motivazione; e, in termini esatti o analoghi , già id., sez. II, 17.10.1992, n. 11430; id., sez. I, 11.5.1982, n. 2926; id., sez. I, 29.4.1981, n. 2620; id., sez. I, 21.3.1980, n. 1902; id., sez. III, 16.10.1979, n. 5397) ha avuto modo di affermare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestatadal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. n. 18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati). La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n. 18751/2018 cit.).Si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo. E tutti tali principi di diritto sono stati, da ultimo, ribaditi nella cit. Cass., sent. n. 22541/2025. 9.1. In riferimento al caso in esame, le censure mosse dalla società ricorrente non appaiono idonee a scalfire sul punto l’impianto argomentativo che sorregge la decisione d’appello, risultando per quanto evidenziato corretta la valutazione di ritenuta coerenza del rapporto negoziale con lo schema contrattuale dell’appalto di servizi di trasporto, in presenza del riscontrato affidamento al vettore del compito di organizzare in modo autonomo l’esecuzione non di singoli e individuati trasporti, bensì dell’attività di trasporto complessivamente intesa, per la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, con tutti i servizi accessori connessi; attività continuativa da eseguirsi dall’appaltatore con propri mezzi e proprio personale, a fronte di un corrispettivo predeterminato, avvalendosi quindi della propria struttura organizzativa e imprenditoriale e con rischio a proprio carico. 9.2. Il riferimento all’art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008 non sposta la correttezza della soluzione raggiunta. L’art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella formulazione da ultimo modificata dall’art. 1, comma 248, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto una responsabilità solidale del committente per i crediti vantati dai dipendenti del vettore, non è ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto di causa, in cui le differenze retributive sono richieste per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2013. In ogni caso, l’art. 83-bis novellato non rende vana la distinzione tra contratto di trasporto e appalto di servizi di trasporto. Come già rilevato da questa Corte, il legislatore ha disciplinato in via autonoma la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del vettore o del sub vettore nel corso dl contratto di trasporto, modulandola in termini che si discostano dalle regole applicabili ai dipendenti dell’appaltatore. La responsabilità solidale del committente, contrassegnata dal più breve termine di decadenza di un anno, si raccorda all’omessa verifica della regolarità assicurativa e contributiva del vettore. Tale contegno non riveste, invece, alcun rilievo nel caso della responsabilità prevista dall’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e disancorata dai coefficienti psicologici del dolo e della colpa (cfr. Cass. n. 25551 del 2023; n. 24981 del 2022). 9.3. Neppure appare pertinente il riferimento all’art. 1677- bis c.c., come novellato, da ultimo, dall’art. 37 bis del decreto- legge n. 36 del 2022, introdotto con la legge di conve rsione n. 79 del 2022, anch’esso non applicabile ratione temporis (risultando apoditticamente affermata la valenza di norma di interpretazione autentica del citato art. 37-bis) e, comunque, volto a disciplinare la “prestazione di due o più servizi di logistica” ed a ribadire l’applicazione alle attività di trasferimento di cose delle norme sul contratto di trasporto di cose; senza che da tale previsione espressa possa desumersi alcuna esclusione in ordine alla configurabilità del contratto di appalto e all’operare della responsabilità solidale del committente, di cui all’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003. 9.4. La denuncia di violazione delle residue disposizioni di legge e dell’art. 11 del contratto collettivo applicato appare priva di pregio, non avendo il ricorrente neppure specificato quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le citate norme, essenzialmente richiamate con funzione di sostegno delle argomentazioni esposte. Con orientamento unanime si è chiarito che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione, e ciò rende privo di specificità il vizio denunciato (Cass. n. 287/2016; n. 635/2015; n. 25419/2014; n. 16038/2013; n. 3010/2012). 10. L’infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo. La corretta qualificazione del rapporto come appalto dei servizi di trasporto comporta l’applicabilità dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 (sulla cui portata estensiva, nella specie al contratto di subfornitura, cfr. Corte cost., sent. n. 254/2017). 11. Il terzo motivo è infondato. 12. Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare ex professola questione postasi in merito all’incidenza sul regime della prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti introdotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246). 12.1. Tale orientamento è stato successivamente confermato in numerose decisioni di legittimità, tra le quali, per quello che qui segnatamente interessa, una serie di decisioni riferite a fattispecie che riguardavano appunto dipendenti o soci lavoratori di cooperative (v., tra le altre, Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; n. 21640/2023, n. 25477/2023). 13.La sentenza gravata è conforme a tali principi. Ha, difatti, ritenuto chedalla data di entrata in vigore della legge cd. Fornero e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31.8.2013) non fosse decorso il termine di prescrizione. 14. Il quarto motivo, sempre in punto di prescrizione, è inammissibile. 15. La Corte territoriale ha considerato che “dalla prova documentale esibita (la visura camerale in atti relativa all’[OSCURATO:SOCIETA], allegata dalla BRT al n. 14 del fascicolo telematico di parte di primo grado), le appellanti hanno provato che la [OSCURATO:SOCIETA] nel semestre antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro (31.8.2013) occupasse 48 dipendenti”; ma ha poi ritenuto che peril periodo pregresso all’entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) non era “dato conoscere il requisito dimensionale dell’impresa, dal momento che dalla visura esibita emerge il dato relativo all’ultimo anno di lavoro (2013) e nulla si sa sugli anni precedenti”. 16. Come accennato in precedenza, la rico rrente assume che tale statuizionesarebbe in contrasto con il princ ipio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. 16.1. Rileva il Collegio che tale censura difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione perché la ricorrente non specifica alcunché su quanto avrebbero dedotto essa e/o l’altra convenuta, poi appellante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( in seguito incorporata nella prima società) in prime cure circa il requisito dimensionale della [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo anteriore al 18.7.2012: in proposito, infatti, non vengono richiamati loro scritti difensivi dei gradi di merito e neppure i ricorsi in appello (v. pagg. 33-35 del ricorso), anche nella parte narrativa del ricorso. Nello svolgimento della doglianza in esame, invero, la ricorrente svolge altro genere di deduzioni; ma è del tutto evidente che, a fronte dell’assenza di preciseallegazioni delle resistenti costituite in proposito (se non per la cennata visura circa l’anno 2013), il ricorrente non era tenuto ad alcuna specifica contestazione. 17. Il quinto motivo è infondato. 18. La Corte d’appello ha individuato l’oggetto dell’accertamento svolto dall’Inps, su richiesta di intervento del lavoratore, come relativo al lavoro prestato oltre le 20 ore contrattuali e ha ritenuto che da tale accertamento non potesse desumersi, in modo automatico, l’avvenuto pagamento delle retribuzioni (e contribuzioni) relativo alle 20 ore oggetto del contratto part time sottoscritto tra le parti. Il ragionamento seguito dai giudici di appello (che hanno rilevato come nel verbale ispettivo “si contesta il mancato pagamento dei contributi per le ore non dichiarate in busta paga, ma accertate dagli ispettori, il che non fa ritenere in automatico che siano stati pagati i contributi relativi alle ore dichiarate e ancor meno che siano state versate le retribuzioni in favore dei dipendenti” sentenza, p. 3, ultimo cpv.) non è illogico né contrario alle regole della prova presuntiva e, da questo punto di vista, appare inammissibile la dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. La censura si concreta nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e di un’inferenza probabilistica alternativa a quella seguita dai giudici di merito (v. Cass. n. 90 54 del 2022), costruita sul presupposto del carattere dirimente di alcune frasi estrapolate dal verbale di accertamento Inps e riportate in ricorso (p. 37), con l’obiettivo, non compatibile con il giudizio di legittimità, di conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476 del 2018) e di scardinare l’apprezzamento degli elementi probatori come dalmedesimo svol t o . La decisione d’appello in nessun modo contraddice i principi enunciati da questa Corte sull’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto costituisce fonte di prova liberamente valutabile dal giudice (v. Cass. n. 23252/2024; n. 5851/2024; n. 14965/2012; n. 9252/2010). 18.1. L’onere della prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione incombe sulla società committente che, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, si colloca nella stessa posizione dell’obbligata principale, nella specie la datrice di lavororimasta contumace nei giudizi di merito, potendo opporre al creditore le eccezioni opponibili dal debitore (eccetto quelle personali ai sensi dell’art. 1297 c.c., cfr. Cass. n. 14861/2001), quindi i fatti estintivi o impeditivi del credito azionato, e sopportando il relativo onere probatorio. 18.2. Sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v. Cass., SU n. 20867/2020; n. 11892/2016; n. 25029/2015; n. 25216/2014), che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza ; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modo parallelo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.nel caso di specie precluso in ragione della disciplina cd. della doppia conforme di merito, di cui all’art. 348 bis c.p.c.applicabile ratione temporis. 19. Il sesto motivo è infondato. 20. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata nel capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 24155/2017; n. 17956/2015; n. 20311/2011). 20.1. La Corte territoriale non ha omesso la pronuncia sui motivi di appello concernenti il quantumdovuto al lavoratore, in base all’inquadramento al medesimo spettante e all’orario di lavoro effettivamente osservato, ma ha fatto proprie le valutazioni e conclusioni adottate al riguardo dal primo giudice, così implicitamente respingendo i rilievi svolti dalla società appellante. Ha motivato sulla debenza delle somme risultanti dai prospetti paga e non versate al dipendente, escludendo che la prova dell’avvenuto pagamento, non fornita dalla datrice di lavoro rimasta contumace, potesse ricavarsi dal verbale ispettivo dell’Inps. Il riferimento al verbale dell’Inps, in cui “si contesta il mancato pagamento dei contributi per le ore non dichiarate in busta paga, ma accertate dagli ispettori” rende la motivazione d’appello logicamente incompatibile con l’accoglimento delle censure, che la società assume non esaminate. 20.2. Non può dirsi integrato il vizio di motivazione apparente che, secondo quanto statuito da questa Corte, è configurabile ove non siano percepibili le ragioni della decisione, cioè l’iter logico seguito dal giudicante per la formazione del convincimento, con conseguente preclusione di ogni possibile controllo sullo stesso (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; Cass.n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025). Anomalie di tal genere non sono rinvenibili nella decisione impugnata; questa, sia pure sinteticamente, ha motivato in maniera esplicita sulla debenza delle somme risultanti dai prospetti paga in atti, in assenza di prova dell’avvenuto pagamento da parte della società datoriale; quanto alle differenze retributive riconosciute sul presupposto di un superiore orario di lavoro e di un differente inquadramento, il procedimento logico che sorregge la decisione emerge in modo adeguato dalla integrazione della parte motiva della sentenza di appello e di quella di primo grado, espressamente richiamata. 21. La ricorrent e , in quanto soccombent e , dev ’ essere condannata al pagamento in favore d el difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed ètenuta, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali