CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09126/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 20030-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , quanto al ricorsoprincipale , e in virtù di procura rilascia ta in calce al controricorso depositato per resistere al ricorso incidentale , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e principale e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona dellegale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20030/2017 Cron. Rep. C.C. 27/01/2023 giurisdizione Responsabilità solidale del committente. Decadenza biennale ed enti previdenziali -2 - TOSI, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza n. 1 203 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , pronunciata il 2 9 novembre 2016 e pubblicatail 22 febbraio 2017 (R.G.N. 843 /201 3 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 27 gennaio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Piacenza ha ingiunto alla committente TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., responsabile in solido con l’appaltatore, di pagare all’INPS il complessivo importo di Euro 185.853,00 (Euro 155.853,00 a titolo di contributi ed Euro 30.000,00 a titolo di sanzioni civili). Il debitore ha proposto opposizionee il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 132 del 2013, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo già compiuto il termine biennale di decadenza di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2.– L’INPS ha impugnato la decisione di primo grado e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1203 del 2016, pubblicata il 22 febbraio 2017, ha respinto il gravame e ha compensato le spese del giudizio. 2.1.– La Corte territoriale ha accertato che la committente TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha affidatoa [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, «un appalto di servizi di trasporto». L’appaltatore si è impegnato a eseguire «un servizio continuativo di trasporto […], mettendo a disposizione della committente la propriaorganizzazione aziendale per l’esecuzione delle consegne e ritiri». 2.2.– Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale della committente, assoggettata al termine biennale di decadenza, in virtù -3 - della previsione generale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile anche agli enti previdenziali. La decadenza è impedita solo dalla proposizione della domanda giudiziale e, nel caso di specie, il ricorso per ingiunzione è stato depositato il 21 settembre 2011, ben oltre il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto (31 gennaio 2008). Non merita censure, pertanto, la pronuncia del Tribunale di Piacenza, che ha accolto l’eccezione preliminare di decadenza. 3.–Con ricorso notificato il 16 agosto 2017 e affidato a due motivi, l’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna. 4.–TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, sulla base di tre doglianze. 5.–L’INPS resiste al ricorso incidentale e notifica controricorso ai sensi dell’art. 371, quarto comma, cod. proc. civ. 6.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in virtù degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisalla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.– In prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso principale dell’INPS si articola in due motivi (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che denunciano entrambi violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1 e 2, del -4 - decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251,e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1.1.– Con il primo mezzo, l’Istituto assume che la decadenza biennale operi soltanto per le domande concernenti i contributi, proposte dai lavoratori nei confronti del committente, obbligato in solido. Avrebbe dunque errato la Corte d’appello di Bolognanell’estendere il termine biennale di decadenza anche agli enti previdenziali, assoggettati al solo termine di prescrizione e chiamati, nell’esercizio di una funzione pubblica, a esercitare un potere incompatibile con l’adombrata decadenza. L’applicazione della decadenza agli enti previdenziali non solo non sarebbe avvalorata da una previsione espressa, ma sarebbe anche foriera di esiti irrazionali: i committenti, pur tenuti a retribuire i lavoratori dell’appaltatore anche oltre il biennio (art. 1676 cod. civ.), non sarebbero obbligati a versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte. Infine, anche l’art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, antesignano della normativa odierna, escluderebbe l’operatività della decadenza per gli enti previdenziali. 1.2.–Con la seconda censura, che lamenta anche la violazione degli artt. 2964, 2966 e 2967 cod. civ., l’INPS critica la sentenza impugnata per avere ravvisato la decadenza, senza considerare la notificazione del verbale di accertamento ispettivo (20 gennaio 2009), atto idoneo a impedirla e a determinare la tempestività dell’azione intrapresa. Anche un atto stragiudiziale, che renda edotto l’obbligato della pretesa contributiva, sarebb e sufficiente a impedire il verificarsi della decadenza che il committente ha eccepito. 2.–Il ricorso incidentale di TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. formula tr e censure. -5 - 2.1.–Con la prima critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la società denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.La motivazione, con cui la Corte territoriale ha qualificato il contratto come appalto di servizi di trasporto, sarebbe meramente apparente e non illustrerebbe il percorso logico che sorregge le conclusioni cui è giunta. 2.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2655 e 2678 cod. civ., dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006. La pluralità e la continuità dei servizi di trasporto, l’organizzazione dei mezzi produttivi sarebbero compatibili con la qualificazione del contratto come trasporto, erroneamente disattesa dai giudici d’appello. 2.3.–Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente incidentale allega violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 14 delle preleggi. L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sarebbe una norma di stretta interpretazione e non potrebbe essere dunque applicata ai contratti misti di appalto e di trasporto, ben oltre il perimetro applicativo tracciato dal legislatore e circoscritto ai soli contratti d’appalto. 3.–Ha priorità logica l’esame del ricorso incidentale, che contesta in radice gli elementi costitutivi della responsabilità solidale del committente e tende a configurare come trasporto il contratto intercorso tra le parti. 4.–Non è fondato il primo mezzo, che prospetta una motivazione apparentee la conseguente nullità della sentenza impugnata. -6 - 4.1.–La Corte d’appello di Bologna ha qualificato come appalto il contratto stipulato da TNT [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale e titolare della «ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]». I giudici d’appello sono approdati a tale conclusione sulla scorta del «tenore letterale dei due contratti» e dell’individuazione del relativo oggetto, che s’identifica in un «servizio continuativo di trasporto». L’appaltatore ha allestito un’organizzazione aziendale «per l’esecuzione delle consegne e ritiri» e l’ha messa a disposizione della società committente. Ad avviso della Corte territoriale, l’elemento in esame impedisce di ravvisare «uno o più contratti di trasporto come sostenuto dalla convenuta» (pagina 7 della sentenza impugnata). 4.2.– Nell’interpretazio ne e nella qualificazione del contratto, la Corte d’appello svolge considerazioni intelligibil i e linear i e offre i ragguagli necessari, avvalorati dal richiamo all’autoregolamento d’interessi pattuito dalle parti e alla particolarità della prestazione dedotta. Il percorso argomentativo consente di cogliere il fondamento della decisione adottata e non presenta quel le lacune e quel le insanabili contraddittorietà, chesole rendono la motivazione un mero simulacro, censurabile in questa sede per violazione del “minimo costituzionale” prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054). 5.– Inammissibile è la seconda censura, che s’incardina sulla compatibilità del contratto di trasporto con la prestazione di servizi continuativi e con l’organizzazione di mezzi. 5.1.– Questa Corte è costante nell’affermare che l ’ attività d’interpretazione del contratto mira alla ricerca e all ’ individuazione della comune volontà dei contraenti e costituisce un tipico accertamento di fatto,riservato al giudice di merito. -7 - Tale accertamento può essere censurato in sede di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). L’attività di qualificazione, improntata al metodo della sussunzione, si risolve, invece , nell ’ applicazione di norme giuridiche e può ess ere sindacata, in sede di legittimità , per quel che attiene alla descrizione del modello tipico cui si riferiscee, in pari tempo, per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto, cos ì come accertati, e l’individuazione delle implicazioni che discendono dalla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo (di recente, Cass., sez. II, 12 gennaio 2023, n. 642, punto 3). 5.2.–Quanto al discrimine tra l’appalto dei servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, questa Corte ravvisa l’appalto ogniqualvolta le parti abbiano pianificato, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l ’ a llestimento di un’ idonea organizzazione, l’esecuzione di una serie di trasporti, provvista dei caratteri delle prestazioni continuative, preordinate al conseguimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze della committenza (Cass., sez. lav., 6 marzo 2020, n. 6449; nello stesso senso, Cass., sez. III, 14 luglio 2015, n. 14670). 5.3.–Dei criteri enucleati da questa Corte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Come si è rilevato nell’esame del primo motivo del ricorso incidentale, la Corte territorialeha posto in risalto la predisposizione di una specifica struttura organizzativa, che rappresenta il tratto distintivodel contratto d’appalto (art. 1655 cod. civ.) e segna la linea di demarcazione rispetto alla pluralità irrelata di prestazioni di trasporto. -8 - 5.4.– Le censure espresse con il secondo mezzo del ricorso incidentale non denunciano vizi logici ed errores in iudicando del ragionamento dellaCorte di merito. La decisione impugnata si è uniformata ai principi enunciati da questa Corte, ha interpretato il contratto concluso dalle parti e l’ha qualificatoalla luce della disamina degli elementi di fatto acquisiti (il testo del contratto, il concreto atteggiarsi dei rapporti intercorsitra le parti). Il motivo , pertanto, non travalica i confini di un’apodittica contrapposizione di una diversa, e più appagante, lettura del dato negoziale a quella prescelta dalla sentenza impugnata, in linea con il dettato normativo e con le risultanze istruttorie di causa. Ne discende l’inammissibilità della doglianza. 6.–Resta assorbito lo scrutinio del terzo motivo, che postula una diversa qualificazione del contratto come trasporto o come contratto misto e, su questo presupposto, deduce l’inapplica bilità della responsabilità solidale. 7.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso incidentale dev’essere, nel suo complesso, rigettato. 8.–Si può così procedere all’analisi del ricorso principale dell’INPS, che pone il tema del regime di decadenza appl icabile , logicamente consequenzialealla qualificazione del contratto come appalto. 9.–Il primo motivo è fondato. 10.–Non è controverso che la fattispecie debba essere ricondotta all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazioni introdotte dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35. La previsione in esame dispone che, nell’ appalto di opere o di servizi,il committente imprenditore o datore di lavoro sia « obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori -9 - subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Questa Corte è costante nell’affermare cheil termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. Tale azionesoggiace al solo te rmine di prescrizione(Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004). 11.– Ribadito anche di recente ( fra le molte, Cass., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7236;Cass., sez. VI-L, 30 dicembre 2022, n. 38151, e 2 dicembre 2021, n. 37985), l’indirizzo richiamato poggiasu argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro inscindibilmente connessi, che contraddicono l’indefettibile unitarietà della fattispecie di decadenza, così come delineata dalla società tanto nel controricorso (pagina 12)quanto nella memoria illustrativa (pagine 3 e 4). 11.1.– Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza dell’Istituto dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come l’ente previdenziale. Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003e senza dare àdito ad alcuna impropria commistione tra normative diverse. 11.2.–Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato -10 - rapporto di lavoro e da lla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. L’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello e dalla controricorrente trascura di trarre le necessarie implicazioni dalle specificità richiamate, che non possono non orientare l’interpretazione della lettera della legge. L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito a ll a tempestiva azione d e l lavoratore , e l ’ obbligo contributivo nei casi in cui « l ’ ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto» (sentenza n. 18004 del 2019,cit., punto 9). 11.3.– Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso invece rafforzare. 12.–L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe l’esame del secondo. 13.–Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale è accolto, quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo, e il ricorso incidentale è complessivamente respinto. 14.– L a sentenza d’appello è dunque cassata in relazione alla censura accolta. In virtù della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, l a causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione. Il giudice di rinvioesaminerà la pretesa contributiva dell’INPS alla luce dei principi di diritto enunciatial punto 10 della presente ordinanza e provvederà anche a liquidare le spese dell’odiernogiudizio. 15.–L’integrale rigetto del ricorso incidentale impone di dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo della TNT [OSCURATO:PERSONA] -11 - s.r.l. di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previstoper la stessa impugnazione incidentale, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale TNT [OSCURATO:PERSONA] s s.r.l.