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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 04122/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9545/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte,n. 111 5 / 20 22 , depositata il 7 / 12 /20 22 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito d ’ informazioni acquisite nell’ambito delle procedure previste dalla Direttiva CEE 77/799 del Consiglio del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte,l’Agenzia delle entrate apprendeva che [OSCURATO:PERSONA] era intestatario di disponibilità finanziarie in Liechtenstein attraverso la fondazione denominata [OSCURATO:PERSONA], per un importo, al 31 / 12 / 2001, pari a euro 6.441.328,69, mentre Matteo, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] risultavano beneficiari del [OSCURATO:PERSONA] , fondat o in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal padre [OSCURATO:PERSONA], avente un importo, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a euro 6.460.636,48.

Considerato che i contribuenti non avevano dichiarato alcun reddito di capitale e che non risultavano elementi idonei a determinare una diversa formazione temporale delle disponibilità, l’Ufficio contestava, per l’anno 2001, il possesso di redditi diversi nonché il reddito di capitale derivatone, irrogando le conseguenti sanzioni e, sul presupposto che le disponibilità non fossero venute meno negli anni successivi , valutato che i contribuenti non avevano dichiarato alcun reddito di capitale fino al 2007, contestava il possesso di tali redditi per tutto questo periodo .

Il presente procedimento riguarda gli anni d’imposta 2002 e 2004. 2.Successivamente a un’ordinanza interlocutoria, con cui invitava l'Ufficio a produrre documentazione, con la sentenza n. 6 /201 2 la CTP di Cuneo, decidendo sui ricorsi riuniti di tutti i contribuenti, annullava gli avvisi accertamento poiché la documentazione bancaria non era stata depositata in originale o in copia conforme. 3.Appellata la decisione d a ll’Agenzia delle entrate , la CTR del Piemonte, con la sentenza n. 343 /1 4 , riformava la decisione ritenendo utilizzabile la documentazione depositata. 4.A seguito di ricorso per cassazione dei contribuenti, con ordinanza n. 18901/2021, dei sedici motivi proposti, questa Corte accoglieva solo l’ultimo sulle sanzioni.

I ricorrenti avevano lamentato che, essendo stata accertata per gli anni di imposta 2001 e 2003 la medesima violazione, avrebbe dovuto procedersi al cumulo giuridico delle sanzioni.

Il motivo veniva ritenuto fondato perché la motivazione si era limitata ad affermare che le sanzioni erano state comminate legittimamente ai sensi dell’art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997 , senza dare contezza di quali sanzioni fossero state irrogate e quale fosse stato il procedimento per la loro determinazione, in relazione alla sanzione base e ai relativi aumenti. 5.Riassunto il giudizio dai contribuenti con la sentenza n. 1115/2022 la CGT di secondo grado del Piemonterigettava tutti i ricorsi.

Per il giudice di rinvio: - n on era ammissibile la richiesta di rivalutare la veridicità e attendibilità della documentazione sui cui era fondata la pretesa erariale in un giudizio circoscritto al trattamento sanzionatorio.

Sulle questioni prospettate dai ricorrenti, l’accertamento era definitivo.

Non era valutabile la nuova dichiarazione della banca prodotta sia perché non sussistevano i presuppost i per il suo deposito in un giudizio di rinvio sia perché, anche se preso in esame, quel documento provava solo che la banca intendesse tutelare la propria posizione; - n on era stata irrogata alcuna sanzione per l’erronea compilazione del quadro RW ma solo quella per dichiarazione infedele IRPEF.

L’Ufficio aveva dato conto che l’applicazione del cumulo giuridico avrebbe comportato un risultato meno favorevole ai contribuenti.

L’aumento della sanzione del 50% non si riferivaalla continuazione con altri anni d’imposta ma a un aumento ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 per la condotta dolosa.

Posto che gli avvisi di accertamento riguardavano gli anni d’imposta dal 2001 al 2007, la rideterminazione della sanzione complessiva spettava ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 al giudice che aveva preso cognizione dell’ultimo provvedimento.

Nel distinto procedimento riguardante l’anno d’imposta 2007, il giudice aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione. 6.I contribuenti ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, così rubricato : «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 394 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla produzione in sede di rinvio della dichiarazione di disconoscimento rilasciata da Banca LGT, e conseguente inutilizzabilità della documentazione bancaria prodotta in copia fotostatica, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», i ricorrenti deducono che, ritenendo non producibile la dichiarazione di disconoscimento proveniente da Banca LGT, la sentenza si pone in contrasto con il principio secondo cui nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è consentita quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.

La dichiarazione era stat a rilasciat a in data successiva all’ordinanza della Corte di cassazione.

Era quindi un elemento sopravvenuto e la produzione era stata resa necessaria da esigenze istruttorie derivanti dalla decisione che aveva disposto il rinvio.

Il disconoscimento dei documenti da parte della banca comporta la caducazione degli accertamenti e conferma la fondatezza delle eccezioniin precedenza sollevate. 2.Con il secondo motivo, così rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 del D.Lgs. 546/1992, 2697 e 2729 c.c. in merito all’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia delle Entrate, violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) in ordine all’applicazione ed utilizzo di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo in ordine all’inutilizzabilità della documentazione bancaria - prodotta in copia fotostatica e disconosciuta da Banca LGT - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.», i ricorrenti deducono a) che non sussistevano indizi gravi , precis i e concordanti; b) che non spettava ai contribuenti provare la chiusura dei rapporti bancari; c) che la correttezza del ragionamento difensivo trova conferma nell’art. 7, comma 5 - bis d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche retroattivamente ; d) che la questione del riparto dell’onere della prova non era stata affrontata; e) che erano state applicate presunzioni di secondo livello; f) che arbitrariamente era stato sostenuto che le disponibilità finanziarie fossero state mantenute anche in epoca successivaal 2001. 3.I due motivi vengono esaminati congiuntamente perché sono inammissibili per la stessa ragione.

In tema d ’ istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che facevasalva la produzione di nuovi documenti, non si applicava nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 28976/2023).

Entrambi i motivi si pongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio, tenuto conto del mandato risultante dalla ordinanza che aveva disposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.

La produzione di un nuovo documento non era consentita, prima ancora che per gli stringenti limiti in cui i documenti possonoessere depositati in un giudizio di rinvio , per il fatto che oramai il giudizio era limitato alle sanzioni.

Come costantemente ricordato da codesta Suprema Corte, i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione(Cass. 27343/2018).

Compito del giudice di rinvio era unicamente quello di rivalutare il trattamento sanzionatorio, essendo precluso qualsiasi ulteriore approfondimento relativamente alla fondatezza della pretesa erariale.

Non era consentita per le parti nuova attività assertiva o probatoria non strettamente correlata allapronuncia del giudice di legittimità.

9. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 6.500,00 per compensi, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 6.500,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9545/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte,n. 111 5 / 20 22 , depositata il 7 / 12 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito d ’ informazioni acquisite nell’ambito delle procedure previste dalla Direttiva CEE 77/799 del Consiglio del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte,l’Agenzia delle entrate apprendeva che [OSCURATO:PERSONA] era intestatario di disponibilità finanziarie in Liechtenstein attraverso la fondazione denominata [OSCURATO:PERSONA], per un importo, al 31 / 12 / 2001, pari a euro 6.441.328,69, mentre Matteo, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] risultavano beneficiari del [OSCURATO:PERSONA] , fondat o in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal padre [OSCURATO:PERSONA], avente un importo, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a euro 6.460.636,48. Considerato che i contribuenti non avevano dichiarato alcun reddito di capitale e che non risultavano elementi idonei a determinare una diversa formazione temporale delle disponibilità, l’Ufficio contestava, per l’anno 2001, il possesso di redditi diversi nonché il reddito di capitale derivatone, irrogando le conseguenti sanzioni e, sul presupposto che le disponibilità non fossero venute meno negli anni successivi , valutato che i contribuenti non avevano dichiarato alcun reddito di capitale fino al 2007, contestava il possesso di tali redditi per tutto questo periodo . Il presente procedimento riguarda gli anni d’imposta 2002 e 2004. 2.Successivamente a un’ordinanza interlocutoria, con cui invitava l'Ufficio a produrre documentazione, con la sentenza n. 6 /201 2 la CTP di Cuneo, decidendo sui ricorsi riuniti di tutti i contribuenti, annullava gli avvisi accertamento poiché la documentazione bancaria non era stata depositata in originale o in copia conforme. 3.Appellata la decisione d a ll’Agenzia delle entrate , la CTR del Piemonte, con la sentenza n. 343 /1 4 , riformava la decisione ritenendo utilizzabile la documentazione depositata. 4.A seguito di ricorso per cassazione dei contribuenti, con ordinanza n. 18901/2021, dei sedici motivi proposti, questa Corte accoglieva solo l’ultimo sulle sanzioni. I ricorrenti avevano lamentato che, essendo stata accertata per gli anni di imposta 2001 e 2003 la medesima violazione, avrebbe dovuto procedersi al cumulo giuridico delle sanzioni. Il motivo veniva ritenuto fondato perché la motivazione si era limitata ad affermare che le sanzioni erano state comminate legittimamente ai sensi dell’art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997 , senza dare contezza di quali sanzioni fossero state irrogate e quale fosse stato il procedimento per la loro determinazione, in relazione alla sanzione base e ai relativi aumenti. 5.Riassunto il giudizio dai contribuenti con la sentenza n. 1115/2022 la CGT di secondo grado del Piemonterigettava tutti i ricorsi. Per il giudice di rinvio: - n on era ammissibile la richiesta di rivalutare la veridicità e attendibilità della documentazione sui cui era fondata la pretesa erariale in un giudizio circoscritto al trattamento sanzionatorio. Sulle questioni prospettate dai ricorrenti, l’accertamento era definitivo. Non era valutabile la nuova dichiarazione della banca prodotta sia perché non sussistevano i presuppost i per il suo deposito in un giudizio di rinvio sia perché, anche se preso in esame, quel documento provava solo che la banca intendesse tutelare la propria posizione; - n on era stata irrogata alcuna sanzione per l’erronea compilazione del quadro RW ma solo quella per dichiarazione infedele IRPEF. L’Ufficio aveva dato conto che l’applicazione del cumulo giuridico avrebbe comportato un risultato meno favorevole ai contribuenti. L’aumento della sanzione del 50% non si riferivaalla continuazione con altri anni d’imposta ma a un aumento ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 per la condotta dolosa. Posto che gli avvisi di accertamento riguardavano gli anni d’imposta dal 2001 al 2007, la rideterminazione della sanzione complessiva spettava ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 al giudice che aveva preso cognizione dell’ultimo provvedimento. Nel distinto procedimento riguardante l’anno d’imposta 2007, il giudice aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione. 6.I contribuenti ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, così rubricato : «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 394 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla produzione in sede di rinvio della dichiarazione di disconoscimento rilasciata da Banca LGT, e conseguente inutilizzabilità della documentazione bancaria prodotta in copia fotostatica, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», i ricorrenti deducono che, ritenendo non producibile la dichiarazione di disconoscimento proveniente da Banca LGT, la sentenza si pone in contrasto con il principio secondo cui nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è consentita quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. La dichiarazione era stat a rilasciat a in data successiva all’ordinanza della Corte di cassazione. Era quindi un elemento sopravvenuto e la produzione era stata resa necessaria da esigenze istruttorie derivanti dalla decisione che aveva disposto il rinvio. Il disconoscimento dei documenti da parte della banca comporta la caducazione degli accertamenti e conferma la fondatezza delle eccezioniin precedenza sollevate. 2.Con il secondo motivo, così rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 del D.Lgs. 546/1992, 2697 e 2729 c.c. in merito all’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia delle Entrate, violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) in ordine all’applicazione ed utilizzo di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo in ordine all’inutilizzabilità della documentazione bancaria - prodotta in copia fotostatica e disconosciuta da Banca LGT - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.», i ricorrenti deducono a) che non sussistevano indizi gravi , precis i e concordanti; b) che non spettava ai contribuenti provare la chiusura dei rapporti bancari; c) che la correttezza del ragionamento difensivo trova conferma nell’art. 7, comma 5 - bis d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche retroattivamente ; d) che la questione del riparto dell’onere della prova non era stata affrontata; e) che erano state applicate presunzioni di secondo livello; f) che arbitrariamente era stato sostenuto che le disponibilità finanziarie fossero state mantenute anche in epoca successivaal 2001. 3.I due motivi vengono esaminati congiuntamente perché sono inammissibili per la stessa ragione. In tema d ’ istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che facevasalva la produzione di nuovi documenti, non si applicava nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 28976/2023). Entrambi i motivi si pongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio, tenuto conto del mandato risultante dalla ordinanza che aveva disposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti. La produzione di un nuovo documento non era consentita, prima ancora che per gli stringenti limiti in cui i documenti possonoessere depositati in un giudizio di rinvio , per il fatto che oramai il giudizio era limitato alle sanzioni. Come costantemente ricordato da codesta Suprema Corte, i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione(Cass. 27343/2018). Compito del giudice di rinvio era unicamente quello di rivalutare il trattamento sanzionatorio, essendo precluso qualsiasi ulteriore approfondimento relativamente alla fondatezza della pretesa erariale. Non era consentita per le parti nuova attività assertiva o probatoria non strettamente correlata allapronuncia del giudice di legittimità. 9. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 6.500,00 per compensi, seguono la soccombenza dei ricorrenti. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 6.500,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
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