CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 29092/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 11548/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore Cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 – agevolazione ex l. 388/2000 ( [OSCURATO:PERSONA]) – investimento realizzato nel 2011 -termine per la dichiarazione integrativa. -intimata- avverso la sentenza n. 208/7/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 15.1.2020 e notificata via pec in data 14.2.2020; udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate impugna con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 13226/2018 della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 09720170266236101, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 per l’anno di imposta 2013. La C.T.R. riteneva che le dichiarazioni integrative per gli anni 2011, 2012 e 2013 erano state tempestivamente presentate dopo che il Ministero dello sviluppo economico, nel giugno 2015, aveva reso noto che la tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 era cumulabile con la detassazione ambientale di cui alla legge n. 388/2000. Conseguentemente, risultava legittima la dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente in cui riportava il credito di imposta come proveniente dalle precedenti dichiarazioni integrative, perché tale credito originava proprio da quanto comunicato dal Ministero. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. 4. E’ stata fissata l’adunanza camerale per la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. La controricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre, in via preliminare, rilevare che non vi è prova della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello e nei cui confronti il ricorso è stato altresì proposto. 1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (cfr. Cass. n. 28537/2024, Cass. 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364). 2. Deve essere, pertanto, ordinata, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate Riscossione, a cura della ricorrente Agenzia delle Entrate, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. Così deciso in Roma, in data 8.10.2025 e, a seguito di riconvocazione, in data 27.