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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28537/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29085/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA],quali eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1664/7/2017, depositata in data 8 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel15 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Sentenza - nullità - motivazione apparente- c artella di pagamento - contenuto -calcolo degli interessi

1. [OSCURATO:PERSONA]Accurso impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Nicosia due avvisi di accertamento emessi dall’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] nel 1984, con i quali veniva accertata una maggiore IRPEF per gli anni di imposta 1975 e 1976.

L’Ufficio appellava la decisione di primo grado favorevole al contribuente; la Commissione Tributaria di secondo grado di Enna accoglieva il gravame.

Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria centrale di Palermo, che, con le ordinanze nn. 286 e 287 depositate il 17/05/2011, dichiarava estinti i giudizi per la mancata presentazione dell’istanza di trattazione ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

L’[OSCURATO:PERSONA] iscriveva, quindi, a ruolo le imposte e gli interessi dovuti, nei confronti del contribuente, nelle more deceduto. [OSCURATO:PERSONA], ente concessionario per la riscossione in Sicilia, notificava a [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Accurso e [OSCURATO:PERSONA]Accurso, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Accurso, la cartella di pagamento n. 29420120003977551.

Gli eredi proponevano impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale (d’ora in poi per brevità CTP) di Enna deducendo, per quanto qui ancora rilevi, la nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate e la Serit si costituivano confermando la legittimità del proprio (rispettivo) operato.

La CTP accoglieva il ricorso.

2. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti si costituivano spiegando appello incidentale, mentre la Serit rimaneva contumace. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi per brevità CTR) della Sicilia confermava la decisione di primo gradorespingendo entrambi i gravami.3.

Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a du e motiv i .

I contribuenti resistonocon controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l ’adunanza cameraledel 1 5 / 1 0 /2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficiolamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.».

Deduce, in particolare, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivol’Agenzia lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.20 del DPR. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».

Deduce, in particolare, la contraddittorietà della motivazionedella sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha, da un lato, affermato che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, e, dall’altro, condivide le opposte affermazioni della CTP.

3. I contribuenti hanno eccepito la carenza di interesse a proporre impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, avendo i giudici del merito annullato le cartelle di pagamento per vizi della motivazione della stessa.

4. Alla luce del contenuto delle difese svolte nel ricorso e nel controricorso è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione, parte del giudizio di appello non evocata nel presente grado.

Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo, onerando la ricorrente Agenzia delle Entrate della notifica del ricorso ad ADER nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo,concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29085/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA],quali eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1664/7/2017, depositata in data 8 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel15 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Sentenza - nullità - motivazione apparente- c artella di pagamento - contenuto -calcolo degli interessi 1. [OSCURATO:PERSONA]Accurso impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Nicosia due avvisi di accertamento emessi dall’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] nel 1984, con i quali veniva accertata una maggiore IRPEF per gli anni di imposta 1975 e 1976. L’Ufficio appellava la decisione di primo grado favorevole al contribuente; la Commissione Tributaria di secondo grado di Enna accoglieva il gravame. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria centrale di Palermo, che, con le ordinanze nn. 286 e 287 depositate il 17/05/2011, dichiarava estinti i giudizi per la mancata presentazione dell’istanza di trattazione ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L’[OSCURATO:PERSONA] iscriveva, quindi, a ruolo le imposte e gli interessi dovuti, nei confronti del contribuente, nelle more deceduto. [OSCURATO:PERSONA], ente concessionario per la riscossione in Sicilia, notificava a [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Accurso e [OSCURATO:PERSONA]Accurso, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Accurso, la cartella di pagamento n. 29420120003977551. Gli eredi proponevano impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale (d’ora in poi per brevità CTP) di Enna deducendo, per quanto qui ancora rilevi, la nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. L’Agenzia delle Entrate e la Serit si costituivano confermando la legittimità del proprio (rispettivo) operato. La CTP accoglieva il ricorso. 2. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti si costituivano spiegando appello incidentale, mentre la Serit rimaneva contumace. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi per brevità CTR) della Sicilia confermava la decisione di primo gradorespingendo entrambi i gravami.3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a du e motiv i . I contribuenti resistonocon controricorso. Il ricorso è stato fissato per l ’adunanza cameraledel 1 5 / 1 0 /2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficiolamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Deduce, in particolare, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivol’Agenzia lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.20 del DPR. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Deduce, in particolare, la contraddittorietà della motivazionedella sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha, da un lato, affermato che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, e, dall’altro, condivide le opposte affermazioni della CTP. 3. I contribuenti hanno eccepito la carenza di interesse a proporre impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, avendo i giudici del merito annullato le cartelle di pagamento per vizi della motivazione della stessa. 4. Alla luce del contenuto delle difese svolte nel ricorso e nel controricorso è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione, parte del giudizio di appello non evocata nel presente grado. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo, onerando la ricorrente Agenzia delle Entrate della notifica del ricorso ad ADER nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo,concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per l
Sentenza Cassazione n. 28537/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris