CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 33406/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4803/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesad a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di SALERNO n.6132/2018 depositata i l 25/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate notificava al contribuente l'avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta principale di registro per la registrazione della sentenza n.38/2013 del Tribunale di Cava dei Tirreni. Decorsi i sessanta giorni dalla notifica, vistala definitività del provvedimento, emetteva la nota di prenotazione di carico da cui scaturiva la cartella n. 100 2014 00317637 56 (2013) impugnata in data 22/04/2015 innanzi alla CTP di Salerno. 2. In data 31/03/2015 venivano poi notificati alla contribuente tre avvisi di liquidazione: il n. 2014/004/D11000001044/0/001 emesso per imposta principale di registro in relazione al decreto ingiuntivo n. 1044/2014; il n. 2014/004/1311000001422/0/001 emesso per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 1422/2014 e il n. 2014/004/DI1000001038/0/001 emesso per la registrazione del decreto ingiuntivo n. 1038/2014, tutti del Giudice di Pace di Salerno presentati dalla Cancelleria del Tribunale per la registrazione. 3. La società contribuente impugnava con separati ricorsi i tre avvisi di liquidazione. 4. Innanzi alla CTP di Salerno venivano riuniti per connessione soggettiva i quattro distinti ricorsi. 5. Il ricorso relativo alla impugnazione della cartella n. 10020140031763756 concernente la registrazione della sentenza civile n. 38/2013 del tribunale di Cava dei Tirreni tra "[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]" era fondato sulla nullità della notifica della cartella a mezzo posta, ed era notificato anche all’Agenzia della Riscossione. 6. La società contribuente chiedeva invece con gli altri ricorsi l’annullamento parziale dei tre avvisi di liquidazione in quanto l’Ufficio, nel sottoporre gli atti a tassazione, avrebbe erroneamente duplicato l’imposta, richiedendo il pagamento di una doppia imposta di registro relativamente ad un atto dell'autorità giudiziaria. 7. La CTP ha respinto il ricorso. 8. Formulato appello innanzi alla CTR, il giudice del gravame ha anch’esso respinto le doglianze, con la sentenza in epigrafe indicata, confermando la decisione di prime cure. 9. In particolare,la CTR ha rilevato che l'imposta di registro era dovuta poiché si applicava a due atti distinti, e quindi non si configurava il fenomeno della doppia imposizione, analizzando in dettaglio il rapporto tra l'art. 37 e l'art. 8 del DPR 131/86, e concludendo che l'art. 8 ha unafunzione complementare rispetto all'art. 37, specificandone dunque la quantificazione ai fini dell'applicazione del tributo. Inoltre, la CTR ha ritenuto che l'imposta di registro fosse dovuta per il decreto ingiuntivo solo per la parte del credito non ancora estinta. 10. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato an. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve essere analizzata la eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale. 1.1. Parte controricorrente sostiene che con il ricorso si voglia in realtà provocare il riesame di una questione di fatto, preclusa in sede di legittimità e già correttamente e univocamente risolta dalla C.T.R. 1.2. La eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienzadi cui agli artt. 366 n. 6, in quanto non specifica a quale fatto intenda riferirsi, né tantomeno cita gli atti di riferimento e egli altri elementi prescritti (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass. 21727/2023). 2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 in combinato disposto con l’art. 8 della tariffa I allegata al medesimo decreto, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 2012 del 2000.La società ricorrente contesta la doppia imposizione derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sia ai decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento di prestazioni soggette ad IVA, sia alle prestazioni stesse, già tassate ai fini IVA. Sostiene che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 individua i provvedimenti soggetti a tassazione (tra cui i decreti ingiuntivi), mentre l'art. 8 della tariffa si limita a dettagliare letipologie di provvedimenti già individuati dall'art. 37, definendo il quantum e il quomodo dell'imposta. Pertanto, gli atti che costituiscono il presupposto dei decreti ingiuntivi, essendo già tassati ai fini IVA, non dovrebbero essere ulteriormente tassati. L'Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito inoltre la prova dell'esistenza di un atto "enunciato" o "usato" da cui deriverebbe l'obbligo di versare l'imposta di registro e la decisione della CTR violerebbe perciò il principio processuale di ripartizione dell'onere della prova. Lamenta altresì la carenza di motivazione degli avvisi di liquidazione, che si limitano a richiamare alcuni articoli di legge, indicare la somma da pagare e gli estremi del provvedimento di condanna, senza fornire a suo avviso el ementi sufficienti a motivare la pretesa tributaria. 2.1. Con unico motivo, parte ricorrente introduce in realtà distinte questioni. 2.2. Quanto alla dedotta violazione del principio del divieto di doppia imposizione,va premesso che si trattava di prestazioni soggette ad IVA e non v’erano atti enunciati. La prima deduzione è conseguentemente inconferente, perché i decreti ingiuntivi sono già stati tassati in misura fissa. 2.3 Inoltre va rilevato che, con riferimento alla disciplina relativa alla registrazione in caso d’uso (d.P.R. n. 131 del 1986, cit., art. 6), la Corte ha in più occasioni rimarcato che il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, cit., nel disporre che «se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69», ha inteso includere fra gli atti assoggettati ad imposta anche quelli soggetti a registrazione in caso d'uso in quanto - se la mera enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del precedente art. 6, non configura, di per sé, un uso - deve ritenersi che tali atti siano assoggettati all'imposta a prescindere dall'uso dei medesimi di cui all'art. 6, e quindi sulla base della sola enunciazione. (v. Cass., 14 marzo 2007, n. 5946 cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 16 marzo 2023, n. 7682; Cass., 30 ottobre 2015, n. 22243). La CTR ha dunque fatto retta applicazione della disposizione. 2.4. Non può essere accolto nemmeno il vizio inerente al difetto di motivazionedel provvedimento. 2.4.1. La censura è inammissibile perché implica un accertamento in fatto che è precluso in questa sede al di fuori dei limiti di ammissibilità del controllo della motivazione dell’atto (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). 2.4.2. In ogni caso è anche infondata. Innanzitutto, il ricorso (p. 8 punto n. 7) si rivolge avverso il provvedimento tributario - contestando che gli avvisi conteng a no il semplice richiamo di alcuni articoli di legge, la mera indicazione della somma da pagare, gli estremi del provvedimento di condanna emesso dal giudice, il nome delle parti del processo, e sarebbero stati integrati in corso di giudizio- e non alla decisione. In ogni caso, in tema diaccertamento tributario, lamotivazione di un avviso ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che lamotivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti (Cass. 22/09/2017(Rv. 645464 - 01), come avvenuto nel caso di specie, in cui erano stati indicati gli elementi necessari, come indicati dal ricorrente stesso. 2.5. Il motivo va dunque respinto. 3. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.36 del d.lgs. n. 546/1992 per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione degli art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600/1973 nonché degli artt. 137 e seguenti c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54 del d.P.R. n. 131/1986. In particolare la cartella esattoriale sarebbe invalida a causa di presunte irregolarità nella sua notifica e per l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto. La CTR, nella sentenza impugnata, avrebbe travisato un elemento di fatto determinante, affermando che l'avviso di accertamento (atto prodromico alla cartella esattoriale) sarebbe stato ritirato "dal destinatario o del suo delegato" senza specificare l'identità del soggetto che avrebbe materialmente ritirato il plico in vece della società ricorrente. Inoltre, la società ricorrente evidenzia che la CTR non avrebbe adeguatamente considerato le censure formulate in merito all'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, che vengono quindi riproposte nel ricorso in cassazione: la cartella di pagamento, essendo stata notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, sarebbe giuridicamente inesistente, posto che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede la notifica degli atti tributari tramite "ufficiali della riscossione" o "altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”. 3.1. Con riferimento alla deduzione che la cartella di pagamento doveva essere notificata a mezzo di agente notificatore, e che non poteva ritenersi consentita la notifica diretta a mezzo del servizio postale, il motivo si palesa infondato: plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano l’amministrazione finanziaria alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154; lal. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1). In siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica, - che, per l’appunto, anche l’agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1), - va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art.148 cod. proc. civ. (v., Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327). 3.2. Quanto alla circostanza che l’avviso di liquidazione, atto presupposto della cartella di pagamento, era stato spedito ad un indirizzo che non corrispondeva né alla sede legale della società né alla residenza del suo amministratore si tratta, invece, di censura fattuale, come tale inammissibile. 3.3. Invece, quanto al dedotto travisamento la giurisprudenza si è espressa anche di recente (Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792) rilevando che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. 3.4. Infine, q uanto al profilo del l’omessa notifica dell’atto presupposto, con censura che si assume essere stata ritualmente dedotta in appello, va rilevato che la parte ricorrente ha argomentato, sinteticamente ed in modo assertivo , che “4. E’ stata infine semplicemente ignorata la censura formulata per far valere l'omessa notifica dell’avviso di liquidazione presupposto alla cartella impugnata, con conseguente nullità della cartella stessa (Cassazione civile, sezione Tributaria, 5 settembre 2012 14861)”.Non ha quindi dato alcun conto di come fossestato prospettato in sede di gravame. La censura si palesa, per l’effetto, come non rispettosa del principio di autosufficienza, atteso che non indica quale motivo di appello ed in che termini contenesse la riferita doglianza. Non ne afferma, inoltre, neanche la avvenuta allegazione al giudizio di legittimità, né, tantomeno, ne specifica la sua esatta localizzazionenel corpo dell’atto (ex multis: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184). Nell’atto di appello cui si fa generico riferimento, del resto, non viene posto un problema di omissionenotifica, ma una questione di prova del perfezionamento di una notifica esistente ma, eventualmente, nulla. 3.5. La censura è quindi inammissibile, sotto tale profilo. 4. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 6. In conseguenza dell’esito del giudizio va dichiaratala sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto