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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25449/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 17318del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] comprensivo statale "[OSCURATO:PERSONA]" ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 per legge domicilia.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] service srl, P.I. 00124140211, in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante, Rag. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, rappresentata e difesa, anche in via tra Loro disgiunta, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.

VTLCCT5AE48C351S, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], presso il cui Studio, in via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19 – 00193 Roma (RM), è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale, in calce al controricorso ed allegata sub “A”, che dichiarano di voler ricevere eventuali notificazioni, avvisi e/o comunicazioni ai numeri di [OSCURATO:TELEFONO] e 06.45664732 o agli indirizzi di posta elettronica , andrea.vitale @ avvocativitale.it, ; pec: ; pec: ; pec: arturoiannelli @ ordinedegliavvocatidiroma.org.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 883 depositata il 28 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] service srl – premesso di aver svolto servizi di pulizia nel plesso scolastico “[OSCURATO:PERSONA]” di Catania in base al contratto normativo del 30 settembre 2010 e del contratto attuativo del 15 marzo 2011, entrambi stipulati con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; che residuava un credito di euro 21.091,26, oltre interessi, per i servizi prestati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011; che l’importo era stato riconosciuto da un “accordo Prefettura/Ministero” del 13 aprile 2011 – tutto ciò premesso, otteneva contro il predetto Istituto comprensivo un decreto ingiuntivo per l’importo indicato. 2.- A seguito dell’opposizione proposta dall’Istituto, il tribunale di Catania la accoglieva, sul rilievo che allo stanziamento di somme aggiuntive da parte del Miur non era seguita una modifica del contratto attuativo sottoscritto dalle parti. 3.- Questa decisione veniva, tuttavia, riformata dalla Corte d’appello della stessa città, la quale – con sentenza n° 883 del 28 maggio 2020 e per quello che qui ancora rileva – osservava che, con nota inviata al Prefetto di Catania, il Miur aveva garantito le risorse finanziarie occorrenti per il pagamento delle prestazioni sino al 30 giugno 2011, e che tale nota, in data 13 aprile 2011, consisteva in un patto aggiuntivo modificativo del contratto normativo del 30 settembre 2010, stipulato in forma scritta, che si rifletteva anche sul contratto attuativo. 4.-Ricorre per cassazione l’Istituto scolastico, affidando il gravame a tre motivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ., 16 e 17 rd 18 novembre 1923 n° 2440, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.

In primo luogo, la Corte non avrebbe considerato che la corrispondenza culminata nella nota del Miur 9 luglio 2012 era intercorsa tra Ministero e Prefettura e non tra l’Istituto e la [OSCURATO:PERSONA].

Secondariamente, le conclusioni della Corte territoriale sarebbero contrarie all’indirizzo interpretativo degli artt. 16 e 17 del rd n° 2440/1923, a tenore dei quali, a tutto concedere, il contratto con la PA deve essere concluso mediante sottoscrizione di un unico documento, salve le ipotesi eccezionali – e nella fattispecie non ricorrenti – di conclusione mediante scambio di proposta ed accettazione.

Col secondo mezzo l’Istituto deduce la violazione dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.

La decisione della Corte sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe ammesso una rinegoziazione contrattuale ad opera di soggetti (Miur e Prefettura) diversi da quelli del contratto originario (Ufficio scolastico regionale della regione siciliana e [OSCURATO:PERSONA]).

Con la terza doglianza lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del contratto attuativo in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, doc. proc. civ.

Un ulteriore profilo di erroneità della sentenza di secondo grado si coglierebbe nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che qualsiasi successiva modifica del contratto normativo fosse automaticamente applicabile al contratto attuativo, senza considerare che le parti del contratto normativo e quelle del contratto attuativo non coincidevano. 6.-I tre motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Preliminarmente va osservato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (per tutte: Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fonda - mento della pronuncia oggetto di impugnazioneCassa. 19989/2017).

Orbene, nel caso di specie, la pronuncia impugnata si fonda su due rationes decidendi, una principale l’altra sussidiaria, entrambe idonee a sorreggere la decisione.

Per quanto concerne la ratio principale, la Corte d’appello ha osservato che, ai sensi dell’art. 4 del contratto normativo, quest’ultimo definisce “la disciplina normativa e contrattuale” che i singoli contratti attuativi stipulati dai singoli istituti avrebbero dovuto recepire.

Si legge, infatti, nel citato art. 4, il cui testo è riportato in sentenza: “in particolare, il presente contratto normativo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti attuativi conclusi da ciascun contraente” (ossia gli istituti scolastici) “con l’assuntore” (ossia la [OSCURATO:PERSONA]).

In correlazione con tali previsioni, il contratto attuativo (art. 2, trascritto in sentenza) prevede che “il contratto normativo individua le condizioni generali del presente contratto attuativo, pertanto, quest’ultimo deve intendersi integrato da quanto previsto e definito nel contratto normativo”.

Da tali premesse fattuali –e segnatamente dal raccordo tra le due previsioni contrattuali - il giudice di appello ha tratto il convincimento che il rapporto contrattuale tra l’istituto scolastico e [OSCURATO:PERSONA] fosse disciplinato, sì, dal contratto attuativo, ma anche da quello normativo, sebbene stipulato tra soggetti in parte diversi (Dussman e l’USR).

E ciò attraverso il recepimento ‒ stabilito dall’accordo delle parti ‒ delle clausole del contratto normativo da parte del contratto attuativo.

Ne è conseguita ‒ in forza di tale richiamo per relationem ‒ l’integrazione del contratto attuativo anche in riferimento al patto del 13 aprile 2011, modificativo del contratto normativoa monte.

Ebbene, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, tale integrazione è intervenuta tra le parti dell’originario contratto normativo, essendo l’Usr un organo del Miur (art. 2, terzo comma, del dpr n° 17/2009, oggi abrogato dal Dpcm n° 98/2014, ma applicabile ratione temporis ), ed atteso che la richiesta della società [OSCURATO:PERSONA] (altra parte del contratto normativo) era stata accettata dal Ministero tramite la Prefettura, che aveva inoltrato l’accettazione ministeriale alla società.

7. - Né coglie nel segno il rilievo del ricorrente, secondo cui tale scambio di missive non potrebbe integrare l’atto scritto, necessario per la modifica dei contratti della PA.

Ed invero, per la valida stipulazione dei contratti della PA, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con imprese commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del rd n° 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Cass.

Su 9775/2022; Cass. 3543/2023).

Tale ratio decidendiprincipale non è stata, dunque, adeguatamente censurata dal ricorrente.

Peraltro, detta ratioè conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è esclusa nel vigente ordinamento la configurabilità dei contratti per relationem contenenti determinazioni non del tutto autonome della volontà, che si completano ab extra mediante rinvio convenzionale a fonti estranee alla volontà di uno (relazione imperfetta) o di entrambi i contraenti (relazione perfetta) (Cass. 2922/1969).

Ed ancora, quando le parti - o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale - procedono alla redazione per iscritto di un atto, possono fare riferimento, mediante semplice richiamo per relationem, al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola (Cass. 11582/2014; Cass. 2579/2000).

8. - Del tutto non contestat a , infine, è l’ulteriore ratio decidendi , secondo cui lo stesso istituto scolastico ha riconosciuto, con la nota del 9 luglio 2012, la debenza delle somme in questione, “sollecitando il MIUR al relativo accredito”.

Tale riconoscimento ‒ secondo la Corte territoriale ‒ “offre riscontro alla fondatezza della pretesa creditoria” azionata da [OSCURATO:PERSONA], “in assenza di prova circa l’insussistenza dell’obbligazione a monte che, anzi, per le ragioni sopra dette è pienamente provata”. 9.- In conclusione, il ricorso va respinto , ed alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA], per la cui liquida- zione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 21 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.400,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 17318del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] comprensivo statale "[OSCURATO:PERSONA]" ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 per legge domicilia. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] service srl, P.I. 00124140211, in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante, Rag. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, rappresentata e difesa, anche in via tra Loro disgiunta, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. VTLCCT5AE48C351S, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], presso il cui Studio, in via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19 – 00193 Roma (RM), è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale, in calce al controricorso ed allegata sub “A”, che dichiarano di voler ricevere eventuali notificazioni, avvisi e/o comunicazioni ai numeri di [OSCURATO:TELEFONO] e 06.45664732 o agli indirizzi di posta elettronica , andrea.vitale @ avvocativitale.it, ; pec: ; pec: ; pec: arturoiannelli @ ordinedegliavvocatidiroma.org. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 883 depositata il 28 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] service srl – premesso di aver svolto servizi di pulizia nel plesso scolastico “[OSCURATO:PERSONA]” di Catania in base al contratto normativo del 30 settembre 2010 e del contratto attuativo del 15 marzo 2011, entrambi stipulati con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; che residuava un credito di euro 21.091,26, oltre interessi, per i servizi prestati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2011; che l’importo era stato riconosciuto da un “accordo Prefettura/Ministero” del 13 aprile 2011 – tutto ciò premesso, otteneva contro il predetto Istituto comprensivo un decreto ingiuntivo per l’importo indicato. 2.- A seguito dell’opposizione proposta dall’Istituto, il tribunale di Catania la accoglieva, sul rilievo che allo stanziamento di somme aggiuntive da parte del Miur non era seguita una modifica del contratto attuativo sottoscritto dalle parti. 3.- Questa decisione veniva, tuttavia, riformata dalla Corte d’appello della stessa città, la quale – con sentenza n° 883 del 28 maggio 2020 e per quello che qui ancora rileva – osservava che, con nota inviata al Prefetto di Catania, il Miur aveva garantito le risorse finanziarie occorrenti per il pagamento delle prestazioni sino al 30 giugno 2011, e che tale nota, in data 13 aprile 2011, consisteva in un patto aggiuntivo modificativo del contratto normativo del 30 settembre 2010, stipulato in forma scritta, che si rifletteva anche sul contratto attuativo. 4.-Ricorre per cassazione l’Istituto scolastico, affidando il gravame a tre motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ., 16 e 17 rd 18 novembre 1923 n° 2440, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ. In primo luogo, la Corte non avrebbe considerato che la corrispondenza culminata nella nota del Miur 9 luglio 2012 era intercorsa tra Ministero e Prefettura e non tra l’Istituto e la [OSCURATO:PERSONA]. Secondariamente, le conclusioni della Corte territoriale sarebbero contrarie all’indirizzo interpretativo degli artt. 16 e 17 del rd n° 2440/1923, a tenore dei quali, a tutto concedere, il contratto con la PA deve essere concluso mediante sottoscrizione di un unico documento, salve le ipotesi eccezionali – e nella fattispecie non ricorrenti – di conclusione mediante scambio di proposta ed accettazione. Col secondo mezzo l’Istituto deduce la violazione dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ. La decisione della Corte sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe ammesso una rinegoziazione contrattuale ad opera di soggetti (Miur e Prefettura) diversi da quelli del contratto originario (Ufficio scolastico regionale della regione siciliana e [OSCURATO:PERSONA]). Con la terza doglianza lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del contratto attuativo in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, doc. proc. civ. Un ulteriore profilo di erroneità della sentenza di secondo grado si coglierebbe nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che qualsiasi successiva modifica del contratto normativo fosse automaticamente applicabile al contratto attuativo, senza considerare che le parti del contratto normativo e quelle del contratto attuativo non coincidevano. 6.-I tre motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Preliminarmente va osservato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (per tutte: Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fonda - mento della pronuncia oggetto di impugnazioneCassa. 19989/2017). Orbene, nel caso di specie, la pronuncia impugnata si fonda su due rationes decidendi, una principale l’altra sussidiaria, entrambe idonee a sorreggere la decisione. Per quanto concerne la ratio principale, la Corte d’appello ha osservato che, ai sensi dell’art. 4 del contratto normativo, quest’ultimo definisce “la disciplina normativa e contrattuale” che i singoli contratti attuativi stipulati dai singoli istituti avrebbero dovuto recepire. Si legge, infatti, nel citato art. 4, il cui testo è riportato in sentenza: “in particolare, il presente contratto normativo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti attuativi conclusi da ciascun contraente” (ossia gli istituti scolastici) “con l’assuntore” (ossia la [OSCURATO:PERSONA]). In correlazione con tali previsioni, il contratto attuativo (art. 2, trascritto in sentenza) prevede che “il contratto normativo individua le condizioni generali del presente contratto attuativo, pertanto, quest’ultimo deve intendersi integrato da quanto previsto e definito nel contratto normativo”. Da tali premesse fattuali –e segnatamente dal raccordo tra le due previsioni contrattuali - il giudice di appello ha tratto il convincimento che il rapporto contrattuale tra l’istituto scolastico e [OSCURATO:PERSONA] fosse disciplinato, sì, dal contratto attuativo, ma anche da quello normativo, sebbene stipulato tra soggetti in parte diversi (Dussman e l’USR). E ciò attraverso il recepimento ‒ stabilito dall’accordo delle parti ‒ delle clausole del contratto normativo da parte del contratto attuativo. Ne è conseguita ‒ in forza di tale richiamo per relationem ‒ l’integrazione del contratto attuativo anche in riferimento al patto del 13 aprile 2011, modificativo del contratto normativoa monte. Ebbene, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, tale integrazione è intervenuta tra le parti dell’originario contratto normativo, essendo l’Usr un organo del Miur (art. 2, terzo comma, del dpr n° 17/2009, oggi abrogato dal Dpcm n° 98/2014, ma applicabile ratione temporis ), ed atteso che la richiesta della società [OSCURATO:PERSONA] (altra parte del contratto normativo) era stata accettata dal Ministero tramite la Prefettura, che aveva inoltrato l’accettazione ministeriale alla società. 7. - Né coglie nel segno il rilievo del ricorrente, secondo cui tale scambio di missive non potrebbe integrare l’atto scritto, necessario per la modifica dei contratti della PA. Ed invero, per la valida stipulazione dei contratti della PA, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con imprese commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del rd n° 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Cass. Su 9775/2022; Cass. 3543/2023). Tale ratio decidendiprincipale non è stata, dunque, adeguatamente censurata dal ricorrente. Peraltro, detta ratioè conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è esclusa nel vigente ordinamento la configurabilità dei contratti per relationem contenenti determinazioni non del tutto autonome della volontà, che si completano ab extra mediante rinvio convenzionale a fonti estranee alla volontà di uno (relazione imperfetta) o di entrambi i contraenti (relazione perfetta) (Cass. 2922/1969). Ed ancora, quando le parti - o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale - procedono alla redazione per iscritto di un atto, possono fare riferimento, mediante semplice richiamo per relationem, al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola (Cass. 11582/2014; Cass. 2579/2000). 8. - Del tutto non contestat a , infine, è l’ulteriore ratio decidendi , secondo cui lo stesso istituto scolastico ha riconosciuto, con la nota del 9 luglio 2012, la debenza delle somme in questione, “sollecitando il MIUR al relativo accredito”. Tale riconoscimento ‒ secondo la Corte territoriale ‒ “offre riscontro alla fondatezza della pretesa creditoria” azionata da [OSCURATO:PERSONA], “in assenza di prova circa l’insussistenza dell’obbligazione a monte che, anzi, per le ragioni sopra dette è pienamente provata”. 9.- In conclusione, il ricorso va respinto , ed alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA], per la cui liquida- zione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 21 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.400,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del president
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