CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 23183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17708-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Direttore generale del Lazio, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] n. 1 9 , presso lo studio dell ’A vv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio congiunto al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’INTINO; -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE;- intimata - avverso la sentenza n. 1021 / 7 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi di intimazione relativi a due cartelle di pagamento(afferenti all’IRPEF delle annate 2003 e 2004), deducendola tardività della notifica dei primi e l’omessa notificazione delle seconde; la CTP di Roma rigettò il ricorso; la sentenza di primo grado fu impugnata dal contribuente, sostenendo la nullità di entrambe le notificazioni, la prima (relativa alla cartella n. 09720090175499781000 ) in quanto effettuata ad una persona giuridica e recante la firma di persona sconosciuta, e la seconda (relativa alla cartella n. 09720080133898171000), invece, in quanto eseguita, mediante la procedura degli “irreperibili assoluti” , presso uncomune (Genzano di Roma) ove Panella più non risiedeva, essendosi trasferito a Roma da circa un anno; la CTR del Lazio accolse l’appello, concordando con la prospettazione del contribuente in ordine ai vizi delle notificazioni de quibus, che avevano precluso il raggiungimento del relativo scopo, e conseguentemente annullando le cartelle di pagamento e i relativi avvisi diintimazione; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata, depositando unicamente un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica; considerato che:con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973, sul presupposto che la notifica della cartella n. 09720090175499781000 fosse stata regolarmente eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 4, d.p.r. n. 602/1973 e 60 d.p.r. n. 600/1973, affiggendo l’avviso nell’albo del comune e dandone notizia all’interessato con raccomandata a/r ( irrilevante essendo che quest’ultima apparisse erroneamente ricevuta da “persona giuridica”, atteso che “l’avvenuta “crocettatura” della casella relativa a “persona giuridica” non inficia[va] la ritualità di tale attività notificatoria, posto che tale raccomandata ex art. 140 c.p.c. [aveva] comunque raggiunto lo scopo di rendere edotto il destinatario circa l’avvenuta notificazione della cartella, come dimostrato dalla circostanza, attestata dall’incaricato del servizio postale, dell’avvenuta consegna di tale raccomandata a persona qualificatasi come “addetto alla ricezione degli atti”, che ha regolarmente sottoscritto il relativo avviso di ricevimento”: pag. 11 del ricorso), e la notifica dell’altra cartella fosse stata legittimamente eseguita – ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 4, d.p.r. n. 602/1973 e 60, lett. e, d.p.r. n. 600/1973– nel domicilio fiscale del contribuente , mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, dopo la verifica dell’irreperibilità del destinatario; ilmotivo è in fondato ; per quel che riguarda la notifica della cartella n. 09720080133898171000, tra le parti non vi è contestazione che la fattispecie legale di riferimento, alla cui stregua vagliare la regolarità della notificazionein discorso, sia quella della cd. irreperibilità assoluta, di cui all’art. 60, comma 1, lett. e , d.p.r. n. 600/1972 ( richiamato dall’art. 26,ult. co., d.p.r. n. 602/1973);la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assolutadel destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass., 27.07.2018, n. 19958); in ogni caso, è necessario che “il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., [svolgano] ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune)” (Cass., 08.03.2019, n. 6765; si veda ancheCass., 07.02.2018, n. 2877, che pure ha ritenuto insufficienti, allo scopo, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile); pertanto, “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio” (Cass., 13.11.2014, n. 24260); nel caso di specie, secondo la prospettazione della ricorrente, la notificazione della cartella in questione venne eseguita mediante deposito, in data 26.08.2008, presso la casa comunale di Roma (con contestuale affissione all’Albo del relativo avviso), avendo il messo notificatore attestato che, “a seguito [di] visura anagrafica effettuata in data odierna [01.08.2008, n.d.r.], il contribuente risulta risiedere [in] Roma(si veda il timbro appost o sulla relata riprodotta a pag. 14 del ricorso per cassazione), a fronte delle risultanze di un certificato di residenza storico emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Comune di Genzano (secondo cui il Pannella era emigrato da tale comune a quello di Roma il 18.07.2007: pag. 15 del ricorso per cassazione) e d ella risposta a un’interrogazione anagrafica al Comune di Roma, ai termini della quale il Pannella ivi non risiedeva, essendo “emigrato il 04/03/1995 a Genzano di Roma (Rm)”; nella sentenza impugnata si legge, invece,che la notifica “risulta avvenuta in data 22/8/08, in via Amalfi 70 in Genzano di Roma, mediante la procedura degli irreperibili assoluti ex art. 140 c.p.c., non considerando tuttavia che il contribuente, giusta anagrafica del Comune di Roma, risiedeva a Roma a far tempo dal 18/7/07”; in realtà, sebbene la relata rechi, in alto a sinistra, stampato l’indirizzo “via Amalfi 70 00045 Genzano di Roma”, il luogo della notifica è indicato (scritto a mano) in “Roma”, essendo poi barrata la casella recante la dicitura “depositandolo in Comune e affiggendo all’albo avviso di deposito, dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario”; ferma restando, pertanto, la correttezza individuazione del Comune di Roma del luogo della notificazione (ove lo stesso contribuente conferma di essersi trasferito dal luglio 2007), la questione èse fosse stato legittimamente utilizzato il rito degli irreperibili assoluti, ovvero– come sostiene il contribuente – l’amministrazione avrebbe dovuto indirizzare la notifica presso l’effettiva residenza romana del Pannella, conoscendo (o ave ndo, comunque, elementi per individuare) l’ubicazione della stessa in via degli Estensi n. 219 (luogo nel quale sarebbe stata successivamente indirizzata la notifica dell’altra cartella oggetto di causa); a pag. 6 del controricorso è riportato un passo della comparsa di costituzione di Equitalia nel giudizio di primo grado, a tenore del quale “la residenza del ricorrente era alla data della notifica della prima cartella di pagamento – 097 20080133898171000 – in Rom a, ma stante l’aggiornamento in corso dei dati indicati e della discordanza degli stessi, pur essendo certi della residenza in Roma via degli Estensi n. 219 scala un. Piano terra interno 4, sin dal 18.07.2007, l’Ufficiale di riscossione ha ritenuto legittimo e valido procedere con la procedura ex art. 60 d.p.r. 600/73 effettuando l’affissione presso l’Anagrafe del Comune di ultima residenza”; se si tiene conto del contrasto tra le certificazioni anagrafiche dei due comuni ( quella del Comune di Genzano , che attestava il trasferimento della residenza del Pannella a Roma dal 18/07/2007, e quella del Comune di Roma del 22/08/ 2008 , che – a causa del non ancora intervenuto aggiornamento– dava ancora conto della residenza del contribuente in Genzano, per emigrazione dal Comune di Roma dal 04/03/1995), la menzione della sola certificazione rilasciata dal Comune di Genzano non appare, invero, sufficiente ad integrare i l presuppostoper la notificazione ex art. 60, comma 1 , lett. e) , citato, poiché dalla stessa non è dato comprendere le ragioni per cui, nell’ambito del Comune di Roma (dove il contribuente, in accordo con tale certificazione, risultava risiedere), l’adempimento sia stato eseguito mediante il deposito nella casa comunale e non ricercando l’abitazione o l’ufficio del contribuente medesimo; sarebbe stato necessario, in altri termini, dar conto nella relata di notificaanche della successiva verifica an agrafica del 22/08/2008, la quale, non consentendo di identificare tale specifico luogo nel Comune di Roma (ed anzi, rimandando al Comune –Genzano –della precedente residenza), legittimava il ricorso al menzionato rito degli irreperibili; per quel che riguarda la notifica della cartella n. 09720090175499781000, non è in discussione la sussistenza dei presupposti per la notificazione ex art. 140 c.p.c., bensì il rituale perfezionamento della stessa, risultando essere stata ricevuta la raccomandata di cui alla menzionata disposizione da “persona giuridica: addetto alla ricezione degli atti” (così la dicitura “spuntata” nella relata di notificazione, riprodotta a pag. 8 del ricorso); secondo la giurisprudenza di questa Corte, ”intema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. R elativa ” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass., 31.10.2018, n. 27825; Cass., 19.04.2018, n. 9782; Cass., 26.11.2014, n. 25079); si è affermato, ancora, che, “in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia”del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione)”(Cass., 18.12.2014, n. 26864); Cass., 8.10.2018, n. 24780 ha precisato, inoltre, che, “i n tem a di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità diprendere cognizione del plico”;infine, Cass., 08.05.2014, n. 10030 ha statuito che “ l 'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 cod. proc. civ., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo - familiare convivente o domestica - con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto”; nel caso di specie, avenire in questione non è tanto l’identificazione di colui al quale sia stato materialmente consegnata la raccomandata informativa ( correttamente consegnata in un luogo avente un sicuro legame con il destinatario della notificazione), bensì, a monte, l’errore nel collegamento del consegnatario medesimo con il soggetto destinatario della notificazione, erroneamente indicato come persona giuridica(mentre il Pannella è persona fisica); tale errore appare inficiare la stessa possibilità di presumere che la raccomandata sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del (reale) destinatario, con conseguente nullità della notificazione; in forza delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo); P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese process