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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 36766/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7611/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. TOSCANI, 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 2391/2017 depositata il20/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal ConsigliereCOSMO CROLLA. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (di seguito per brevità BNL) per sentirla condannare alla restituzione delle somme maggiormente corrisposte e al risarcimento dei danni per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi e degli interessi usurari applicati dalla Banca in relazione a plurimi rapporti di conto corrente; l’istituto di credito si costituiva contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale con richiesta di condanna dell’attore al pagamento delle seguenti somme: € 14.810,07 per scoperto sul c/c 13727, € 271.607,02 per saldo conto anticipi su fatture nr. 280170 ed € 15.493,70 in virtù dell’effetto cambiario con scadenza 6/6/2000.

2. Il Tribunale di Avezzano, riuniti i procedimenti, accoglieva la domanda dell’attore limitatamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicando il tasso annuale e condannava BNL al pagamento in favore dell’attore della somma di € 47.845; in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla banca condannava l’attore al pagamento delle somme risultanti dagli scoperti del conto corrente nr 13727, e del conto anticipi su fatture nr 280170.

3. Sull’impugnazione del Giannantoni che deduceva l’illegittima applicazione degli interessi ultralegali, in violazione dell’art. 1284 cc, l’illegittima capitalizzazione annuale nonché l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza parziale dell’11/4/201, per quanto di interesse in questa sede, dichiarava: a) la nullità della clausola di cui al c/c nr 13727 che rinvia ai tassi di interesse praticati dalle aziende di credito sulla piazza; b) l’illegittimità del tasso di interesse ultralegale di cui agli altri contratti non prodotti in giudizio; c) l’applicabilità per l’intero periodo contrattuale del tasso legale e la non applicabilità della commissione di massimo scoperto (di seguito c.m.s); d) la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori senza applicazione della capitalizzazione annuale. 3.1 La Corte distrettuale, in accoglimento del primo motivo di appello e non condividendo la decisione sul punto resa dal giudice di primo grado, riteneva che il Giannantoni avesse sin dagli atti introduttivi formulato richieste ed addotto argomentazioni difensive riconducibili, stante il loro tenore letterale, ad una contestazione circa la modalità di determinazione degli interessi applicati.

In ogni caso, secondo i giudici abruzzesi la nullità della clausola di rinvio a condizioni usualmente praticate sulla piazza è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio. 3.2 BNL formulava espressa riserva di ricorso per Cassazione; espletata consulenza tecnica sulla base delle statuizioni della sentenza non definitiva, la Corte di Appello con sentenza definitiva del 19/12/2017, ricostruita la complessiva situazione dare-avere tra il correntista e la banca sulla base dei saldi di tutti i conti correnti depurati dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dalle c.m.s e applicato per tutto il periodo di vigenza dei contratti il tasso legale, in parziale accoglimento dell’appello condannava BNL al pagamento in favore del correntista della somma di € 33.060,36 oltre interessi legali compensando interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. BNL ha proposto ricorso per Cassazione anche avverso la sentenza definitiva affidandosi a quindici motivi , illustrati con memoria,di cui tredici investono la sentenza non definitiva e due la sentenza definitiva; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva illustrata con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art 112 cpc essendosi la Corte di Appello pronunciata sull’ invalidità degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente nr 13727 la cui domanda non era stata proposta nell’atto introduttivo e neanche nel corso del processo ma era stata formulata solamente nella memoria di replica alla comparsa conclusionale, nè potevano essere intese o interpretate come richiesta di nullità degli interessi contrattualmente convenuti le generiche contestazion sugli interessi contenute nell’atto di citazione. 1.1 Con il secondo motivo BNL denuncia la violazione dell’art. 360 1° comma nr 5 cpc ; si sostiene: a) che la Corte nel desumere dalle espressioni usate nell’atto di citazione che contestavano le «modalità di applicazione » degli interessi « in violazione di norme di legge » la deduzione del vizio di violazione dell’art 1284 è incorsa nell’anomalia della motivazione illogica e contraddittoria anche in considerazione del fatto che il Giannantoni aveva denunciato vizi sugli interessi chiedendonela riconduzione ai « tassi di mercato » e non già ai « tassi legali»; b) che la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare fatti decisivi ed oggetto di discussione costituiti dalla mancata menzione dell’art. 1284 cc e dal fatto che il correntista non aveva neanche in sede di CTU richiesto un ricalcolo con riconduzione al tasso legale per assenza del patto scritto ex art 1284 cc c) che era stata formulata richiesta, incompatibile con la volontà di eccepire la nullità degli interessi ultralegali, di applicazione del tasso di mercato e non di quello legale. 1.2 Con il terzo e quarto motivo si lamenta la violazione degli artt.112, 115 e 116 cpc, 1421 cc in relazione all’art. 360 1° comma cpc ; si argomenta che la giurisprudenza richiamata dalla impugnata sentenza in materia di rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola si riferisce al diverso caso in cui è la Banca ad agire per l’accertamento del proprio credito e non, come nella fattispecie in esame, alla ipotesi in cui la nullità è fatta valere dal cliente che agisce per l’accertamento negativo del proprio credito.

Si ribadisce che, non avendo l’attore mai eccepito la nullità della clausola uso piazza, vi è stata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.3 Con il quinto motivo viene prospettata la violazione dell’art.101 cpc in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 cpc per avere la Corte di Appello rilevato la nullità d’ufficio della pattuizione della clausola uso piazza senza provocare sul punto il contraddittorio così violando il diritto di difesa tra le parti. 1.4 Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art.360 1° comma nr. 4 cpc, per avere la Corte, distrettuale, dichiarando la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali con applicazione di quelli legali in mancanza di una espressa richiesta dell’attore, che aveva invece invocato il riconoscimento dei tassi sostitutivi di mercato, violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato. 1.5 Con il settimo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 101 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc per avere la Corte di Appello applicato d’ufficio il tasso legale senza provocare sul punto il contraddittorio così violando il diritto di difesa tra le parti. 1.6 Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l 154/1992 e dell’art. 117 d.lvo 385/1993, in relazione all’art 1360 1 comma nr. 4 cpc; si ascrive alla Corte, accertata la nullità degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente nr 13727, di aver erroneamente sostituito il tasso convenuto con quello legale e non con il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o dell’operazioni, se più favorevoli al cliente. 1.7 Con il nono e il decimo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 3 l.154/92 e dell’art 117 d.lvo 385/93 per avere l’impugnata sentenza applicato gli interessi legali, oltre che al contratto di conto corrente nr. 13727 anche agli altri contratti non stipulati in forma scritta, ma conclusi in epoca successiva all’entrata in vigore del TUB con conseguente applicabilità dei « tassi sostitutivi BOT». 1.8 Con l’undicesimo motivo la ricorrente ritorna ancora sul vizio di ultrapetizione avendo la Corte di Appello, dopo aver accertato, in violazione dell’art 1283 cc, la nullità della capitalizzazione trimestrale, proceduto ad elidere qualsiasi forma di capitalizzazione quando era stato lo stesso attore a chiedere la capitalizzazione annuale riconosciuta dal Tribunale. 1.9 Con il dodicesimo motivo viene dedotta la violazione dell’art.101 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc per avere la Corte di Appello omesso di applicare la capitalizzazione annuale senza aver provocato sul punto il contraddittorio così violando il diritto di difesa tra le parti. 1.10 Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art 112 cpv per non essersi la Corte distrettuale pronunciata sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca sin dalla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado. 1.11 Con il primo motivo avverso la sentenza definitiva BNL denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1 nr. 4 per non essersi l’impugnata sentenza pronunciata sull’eccezione di “inammissibilità” dell’azione di condanna alla restituzione di pagamenti indebiti in realtà mai effettuati, in quanto i conti erano e restavano passivi, senza che il correntista avesse versato alcunché. 1.12 Con il secondo motivo avverso la sentenza definitiva la ricorrente formula l’auspicio che l’accoglimento, anche parziale, del ricorso comporti la riforma della sentenza in punto di spese.

2. Il primo motivo(avverso la sentenza non definitiva) è infondato. 2.1 Ricorre il vizio di «ultra» o «extra» petizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum immediato»), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum mediato»), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. nr 8048/2019, 9002/2018 e 18868/2015). 2.2 Nel caso di specie la Corte bene ha fatto a disattendere l’eccezione di tardività della richiesta di declaratoria della nullità degli interessi ultralegali pattuiti nel conto corrente nr 13727 perché esplicitata solo in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale ritenendo che il correntista, sia pur non con formulazione non precisa ed completa, avesse inteso, sin dall’atto di citazione, dolersi anche dell’applicazione di interessi convenzionali facendo richiamo agli «usi piazza». 2.3 Ciò in quanto nell’argomentare propria domanda il correntista afferma nell’atto introduttivo che «nel caso di specie risultano pertanto essere stati applicati incontrollatamente ed unilateralmente ed in violazione di legge tassi esorbitanti…sicchè ora si rende necessario ricalcolare, mediante CTU tecnico contabile .il tutto sulla base dei tassi di mercato all’apertura dei conti ad oggi… ed inoltre proprio in quanto la Banca sin dall’inizio del rapporto ha richiesto interessi superiori a quelli dovuti con la presente si chiede la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza mediante il meccanismo della riliquidazione del conto, detraendo dal saldo finale gli interessi passivi pagati e non dovuti», mentre nelle conclusioni si ribadisce : «.. condannare la convenuta Banca alla restituzione delle somme maggiormente corrisposte a titolo di interessi». 2.5 La domanda di ripetizione dell’indebito così come ab initio impostata dal correntista annovera tra i fatti costitutivi anche l’illegittimità degli interessi pattuiti sicchè non ricorre il denunciato vizio di ultra o extra petizione non avendo la Corte di Appello nel dichiarare la nullità della clausola pattizia di applicazione del tasso degli interessi mediante il rinvio agli usi di piazza- accertamento ricompreso nel thema decidendum della controversia - operato un mutamento dell’oggetto della domanda e del fondamento giuridico concretamente prospettato. 3 Il secondo motivo è infondato in quanto la motivazione della sentenza è congrua ed intellegibile e, comunque, immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante (in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.) alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 3.1 Né la circostanza che il correntista non abbia sollecitato un ricalcolo degli interessi al tasso legale anzi abbia chiesto applicarsi il tasso di mercato costituiscono fatti storici decisivi, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di seconde cure, apprezzabili ai fini dell’esclusione della volontà della contestazione del patto scritto degli interessi ultralegali ex art 1284 cc.

4. Il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. 4.1 La decisione impugnata si fonda, oltre che sulla rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola che rinvia a condizioni usualmente praticate sulla piazza, anche sulla diversa ed autonoma ratio decidendi, infondatamente censurata con il primo e secondo motivo, della ritenuta deduzione sin dall’atto di citazione della illegittima applicazione degli interessi ultralegali, con la conseguenza che il rigetto dei primi due motivi rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare le altre rationes decidendi. 4.2 Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle qualisufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006 ,2108/2012, S.U. 7931/2031 e 11493/2018).

5. Il sesto e il settimo motivo, da scrutinarsi insieme in quanto sottendono le medesime questioni, sono infondati. 5.1 Conseguenza della declaratoria di nullità della clausola, inserita in un contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993 che determina la misura degli di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento agli usi di piazza è l’applicazione del tasso sostitutivo legale ai sensi dell’art 1284 3 commacc. 5.2 L’impugnata sentenza non è, quindi, incorsa nel vizio di extra o ultrapetizione avendo provveduto all’integrazione automatica della clausola di pattuizione degli interessi non conforme allo schema normativo con la disciplina degli interessi legali. 5.3 Né può predicarsi la violazione dell’art 101 cpc dal momento che la questione della nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi non è stata oggetto di rilievo officioso ma risulta essere stata prospettata dal correntista sin dall’atto introduttivo e dibattuta nel corso del processo, pertanto, una volta accertata l’invalidità della clausola la Corte non era tenuta a sollecitare il contraddittorio tra le parti sull’applicazione degli interessi legali sostitutivi in quanto tale operazione di integrazione discende direttamente dalla legge. 5.4 Va, infatti, rimarcato che se il rilievo d’ufficio riguarda non l’accertamento della nullità ma gli effetti ad essa correlati si è in presenza di una questione avente pura rilevanza solo in punto di diritto. 5.5 Al riguardo questa Corte ha precisato che allorchè il giudice esamini una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire alle medesime di interloquire su di essa, non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’ “error iuris in iudicando" ovvero dall’ “error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass., Sez.

U, 30/09/2009, n. 20935).

6. L’ottavo motivo è infondato. 6.1 Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità nel regime anteriore all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento agli usi di piazza (cfr. Cass. n. 23872/2022 e 24048/2019).

Ne consegue che , trattandosi di elemento inerente all’oggetto del contratto che deve essere determinato o determinabile sin dal momento in cui il contratto venne stipulato, il tasso sostitutivo non è quello previsto innovativamente dall’art. 117, comma 7, T.U.B . ma quello legale di cui all’art. 1284 c.c. (Cass. n. 34740 del 2019 e n. 28302 del 2005 sottolineano la non retroattività delle norme introdotte con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuse nel T.U.B ., che prevedendo la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi e stabiliscono la so stituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore).

Una conferma che ai contratti preesistenti non possano applicarsi i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 t.u.b. proviene dall’art. 161, comma 6, t.u.b. che, abrogando la legge n. 154 del 1992, ha precisato che «i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori».

7. Sono invece inammissibili il nono e il decimo formulati congiuntamente.. 7.1 La sentenza impugnata, con riferimento ai conti anticipi e agli altri conti corrente diversi dal c/c 13727ha rilevato la mancanza di prova scritta delle pattuizioni sugli interessi legali e sulla commissione di massimo scoperto e la applicazione degli interessi e, pur avendo dato atto dell ’apertura dei rapporti bancari in epoca successiva al marzo 1990, non ha accertato che gli stessi fossero sorti dopo l’entrata in vigore del TUB. 7.2 La censura della Banca, invero non del tutto chiara, sembra sostenere, ai fini della corretta applicabilità dei tassi sostitutivi, che i contratti siano stati stipulati dopo l’entrata in vigore della legge bancaria, ma anche questo è accertamento di fatto che non può essere effettuato in sede di legittimità. 7.3 Si è, quindi, al cospetto di una deduzione di natura meritale, e come tale, inammissibile.

8. L’undicesimo e il dod i ces imo motivo , da esaminarsi congiuntamente,vanno rigettati. 8.1 Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che «in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione» (cfr. Cass 17150/2016 ma vedi anche Cass.

S.U. 14118/2010). 8.2 Dunque l’esclusione di ogni sorta di computo anatocistico è una conseguenza, autorevolmente affermata da questo Collegio nella sua massima espressione (cfr. Cass.

S .

U . 14118/2010), della declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale sicchè non può predicarsi alcun vizio di ultrapetizione nella sentenza che applica tale principio indipendentemente dalle allegazioni delle parti. 8.3 E’ stato, infatti, affermato che «ove il giudice abbia rilevato d'ufficio ed accolto, la questione dell'invalidità della clausola di anatocismo, dichiarando la nullità parziale del contratto per l'invalidità di essa, egli ha anche il dovere di decidere delle conseguenti questioni, in diritto o in fatto, nascenti dalla dichiarazione di detta nullità, cosicchè se alcuna di esse non necessitante dell'impulso della parte (in ordine alle necessarie allegazioni in fatto ed alle richieste probatorie) non sia stata esaminata o portata alle dovute conseguenze, ben può la parte - che abbia ragione di dolersene - sollevare la cens ura anche nel successivo grado di giudizio e finanche in quello di cassazione». 8.4 Nella specie la Corte territoriale, dopo aver dichiarato la nullità della clausola di trimestralizzazione degli interessi, ne ha tratto le conseguenze ulteriori che impongo no il calcolo degli interessi a debito del correntista senza applicazione di alcuna capitalizzazione. 8.5 Né ricorrono, per le ragioni esposte nel punto 5.3, i presupposti per la declaratoria della nullità della sentenza per avere il giudice distrettuale disconosciuto l’applicazione della capitalizzazione annuale senza aver provocato il contraddittorio tra le parti.

9. Il tredicesimo motivo è inammissibile per difetto di specificità. 9.1 Va innanzitutto precisato che è insegnamento di questa Corte quello secondo cui: «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado».(cfr. Cass.S.U nr 7940/2019) 9.2 Assume la Banca di aver ritualmente proposto nel giudizio di primo grado e reiterato in quello di appello l’eccezione di prescrizione senza che la Corte distrettuale avesse statuito su di essa. 9.3 Orbene perchépossa utilmente dedursi il vizio di cui all’art. 112 cpc, e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tale domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, onde consentire al giudice di legittimita’ di verificarne, in primis, la ritualita’ e la tempestivita’ della proposizione nel giudizio a qua ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c. cio’ che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere - dovere del giudice di legittimita’ d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (cfr. 21226/2010 e 6361/2007). 9.4 Nel caso di specie la ricorrente è venuta meno al dovere di autosufficienza non avendo riportato nel ricorso neanche in maniera riassuntiva la sentenza di primo grado, onde consentire a questo Collegio di verificare se l’eccezione di prescrizione ritualmente proposta nel giudizio di primo grado fosse stata espressamente disattesa dal Tribunale o se la stessa fosse stata dichiarata assorbita.

Solo nel secondo caso sarebbe stata sufficiente la tempestiva riproposizione del fatto impeditivo del credito nella comparsa mentre nel primo caso l’appellato vincitore in primo grado avrebbe dovuto proporre appello incidentale nei modi e nei termini di cui all’art 343 cpc.

In ogni caso la Banca ha omesso di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di secondo grado così impedendo ogni controllo circa la tempestiva riproposizione della questione in appello. 10 È infondato, per come articolato, il primo motivo del ricorso avverso la sentenza definitiva. 10.1 [OSCURATO:PERSONA] si duole della omessa pronuncia da parte della Corte di Appello su lla eccezione di “ inammissibilità ” ( rectius , infondatezza) della domanda di restituzione di pagamenti indebiti, eccezione ritualmente proposta nei giudizi di merito sul l’assunto che in realtà tali pagamenti non erano mai stati effettuati. 10.2 Sennonché a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione. 10.3Orbene, la Corte di Appello ha accolto la domanda di indebito proposta dall’attore sulla scorta degli accertamenti esperiti dal CTU, il quale aveva calcolato i saldi rettificati dei vari conti giungendo alla conclusione che il correntista era in credito.

Se era in credito, vuol dire che aveva effettuato dei versamenti, onde la tesi – e con essa l’eccezione –della banca è stata implicitamente disattesa. 11 Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita a chiedere la riformadel regime delle spese in caso di accoglimento delle altre censure.

12. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7611/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. TOSCANI, 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 2391/2017 depositata il20/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal ConsigliereCOSMO CROLLA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (di seguito per brevità BNL) per sentirla condannare alla restituzione delle somme maggiormente corrisposte e al risarcimento dei danni per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi e degli interessi usurari applicati dalla Banca in relazione a plurimi rapporti di conto corrente; l’istituto di credito si costituiva contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale con richiesta di condanna dell’attore al pagamento delle seguenti somme: € 14.810,07 per scoperto sul c/c 13727, € 271.607,02 per saldo conto anticipi su fatture nr. 280170 ed € 15.493,70 in virtù dell’effetto cambiario con scadenza 6/6/2000. 2. Il Tribunale di Avezzano, riuniti i procedimenti, accoglieva la domanda dell’attore limitatamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicando il tasso annuale e condannava BNL al pagamento in favore dell’attore della somma di € 47.845; in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla banca condannava l’attore al pagamento delle somme risultanti dagli scoperti del conto corrente nr 13727, e del conto anticipi su fatture nr 280170. 3. Sull’impugnazione del Giannantoni che deduceva l’illegittima applicazione degli interessi ultralegali, in violazione dell’art. 1284 cc, l’illegittima capitalizzazione annuale nonché l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza parziale dell’11/4/201, per quanto di interesse in questa sede, dichiarava: a) la nullità della clausola di cui al c/c nr 13727 che rinvia ai tassi di interesse praticati dalle aziende di credito sulla piazza; b) l’illegittimità del tasso di interesse ultralegale di cui agli altri contratti non prodotti in giudizio; c) l’applicabilità per l’intero periodo contrattuale del tasso legale e la non applicabilità della commissione di massimo scoperto (di seguito c.m.s); d) la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori senza applicazione della capitalizzazione annuale. 3.1 La Corte distrettuale, in accoglimento del primo motivo di appello e non condividendo la decisione sul punto resa dal giudice di primo grado, riteneva che il Giannantoni avesse sin dagli atti introduttivi formulato richieste ed addotto argomentazioni difensive riconducibili, stante il loro tenore letterale, ad una contestazione circa la modalità di determinazione degli interessi applicati. In ogni caso, secondo i giudici abruzzesi la nullità della clausola di rinvio a condizioni usualmente praticate sulla piazza è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio. 3.2 BNL formulava espressa riserva di ricorso per Cassazione; espletata consulenza tecnica sulla base delle statuizioni della sentenza non definitiva, la Corte di Appello con sentenza definitiva del 19/12/2017, ricostruita la complessiva situazione dare-avere tra il correntista e la banca sulla base dei saldi di tutti i conti correnti depurati dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dalle c.m.s e applicato per tutto il periodo di vigenza dei contratti il tasso legale, in parziale accoglimento dell’appello condannava BNL al pagamento in favore del correntista della somma di € 33.060,36 oltre interessi legali compensando interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. BNL ha proposto ricorso per Cassazione anche avverso la sentenza definitiva affidandosi a quindici motivi , illustrati con memoria,di cui tredici investono la sentenza non definitiva e due la sentenza definitiva; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva illustrata con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art 112 cpc essendosi la Corte di Appello pronunciata sull’ invalidità degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente nr 13727 la cui domanda non era stata proposta nell’atto introduttivo e neanche nel corso del processo ma era stata formulata solamente nella memoria di replica alla comparsa conclusionale, nè potevano essere intese o interpretate come richiesta di nullità degli interessi contrattualmente convenuti le generiche contestazion sugli interessi contenute nell’atto di citazione. 1.1 Con il secondo motivo BNL denuncia la violazione dell’art. 360 1° comma nr 5 cpc ; si sostiene: a) che la Corte nel desumere dalle espressioni usate nell’atto di citazione che contestavano le «modalità di applicazione » degli interessi « in violazione di norme di legge » la deduzione del vizio di violazione dell’art 1284 è incorsa nell’anomalia della motivazione illogica e contraddittoria anche in considerazione del fatto che il Giannantoni aveva denunciato vizi sugli interessi chiedendonela riconduzione ai « tassi di mercato » e non già ai « tassi legali»; b) che la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare fatti decisivi ed oggetto di discussione costituiti dalla mancata menzione dell’art. 1284 cc e dal fatto che il correntista non aveva neanche in sede di CTU richiesto un ricalcolo con riconduzione al tasso legale per assenza del patto scritto ex art 1284 cc c) che era stata formulata richiesta, incompatibile con la volontà di eccepire la nullità degli interessi ultralegali, di applicazione del tasso di mercato e non di quello legale. 1.2 Con il terzo e quarto motivo si lamenta la violazione degli artt.112, 115 e 116 cpc, 1421 cc in relazione all’art. 360 1° comma cpc ; si argomenta che la giurisprudenza richiamata dalla impugnata sentenza in materia di rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola si riferisce al diverso caso in cui è la Banca ad agire per l’accertamento del proprio credito e non, come nella fattispecie in esame, alla ipotesi in cui la nullità è fatta valere dal cliente che agisce per l’accertamento negativo del proprio credito. Si ribadisce che, non avendo l’attore mai eccepito la nullità della clausola uso piazza, vi è stata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.3 Con il quinto motivo viene prospettata la violazione dell’art.101 cpc in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 cpc per avere la Corte di Appello rilevato la nullità d’ufficio della pattuizione della clausola uso piazza senza provocare sul punto il contraddittorio così violando il diritto di difesa tra le parti. 1.4 Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art.360 1° comma nr. 4 cpc, per avere la Corte, distrettuale, dichiarando la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali con applicazione di quelli legali in mancanza di una espressa richiesta dell’attore, che aveva invece invocato il riconoscimento dei tassi sostitutivi di mercato, violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato. 1.5 Con il settimo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 101 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc per avere la Corte di Appello applicato d’ufficio il tasso legale senza provocare sul punto il contraddittorio così violando il diritto di difesa tra le parti. 1.6 Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l 154/1992 e dell’art. 117 d.lvo 385/1993, in relazione all’art 1360 1 comma nr. 4 cpc; si ascrive alla Corte, accertata la nullità degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente nr 13727, di aver erroneamente sostituito il tasso convenuto con quello legale e non con il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o dell’operazioni, se più favorevoli al cliente. 1.7 Con il nono e il decimo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 3 l.154/92 e dell’art 117 d.lvo 385/93 per avere l’impugnata sentenza applicato gli interessi legali, oltre che al contratto di conto corrente nr. 13727 anche agli altri contratti non stipulati in forma scritta, ma conclusi in epoca successiva all’entrata in vigore del TUB con conseguente applicabilità dei « tassi sostitutivi BOT». 1.8 Con l’undicesimo motivo la ricorrente ritorna ancora sul vizio di ultrapetizione avendo la Corte di Appello, dopo aver accertato, in violazione dell’art 1283 cc, la nullità della capitalizzazione trimestrale, proceduto ad elidere qualsiasi forma di capitalizzazione quando era stato lo stesso attore a chiedere la capitalizzazione annuale riconosciuta dal Tribunale. 1.9 Con il dodicesimo motivo viene dedotta la violazione dell’art.101 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc per avere la Corte di Appello omesso di applicare la capitalizzazione annuale senza aver provocato sul punto il contraddittorio così violando il diritto di difesa tra le parti. 1.10 Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art 112 cpv per non essersi la Corte distrettuale pronunciata sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca sin dalla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado. 1.11 Con il primo motivo avverso la sentenza definitiva BNL denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1 nr. 4 per non essersi l’impugnata sentenza pronunciata sull’eccezione di “inammissibilità” dell’azione di condanna alla restituzione di pagamenti indebiti in realtà mai effettuati, in quanto i conti erano e restavano passivi, senza che il correntista avesse versato alcunché. 1.12 Con il secondo motivo avverso la sentenza definitiva la ricorrente formula l’auspicio che l’accoglimento, anche parziale, del ricorso comporti la riforma della sentenza in punto di spese. 2. Il primo motivo(avverso la sentenza non definitiva) è infondato. 2.1 Ricorre il vizio di «ultra» o «extra» petizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum immediato»), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum mediato»), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. nr 8048/2019, 9002/2018 e 18868/2015). 2.2 Nel caso di specie la Corte bene ha fatto a disattendere l’eccezione di tardività della richiesta di declaratoria della nullità degli interessi ultralegali pattuiti nel conto corrente nr 13727 perché esplicitata solo in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale ritenendo che il correntista, sia pur non con formulazione non precisa ed completa, avesse inteso, sin dall’atto di citazione, dolersi anche dell’applicazione di interessi convenzionali facendo richiamo agli «usi piazza». 2.3 Ciò in quanto nell’argomentare propria domanda il correntista afferma nell’atto introduttivo che «nel caso di specie risultano pertanto essere stati applicati incontrollatamente ed unilateralmente ed in violazione di legge tassi esorbitanti…sicchè ora si rende necessario ricalcolare, mediante CTU tecnico contabile .il tutto sulla base dei tassi di mercato all’apertura dei conti ad oggi… ed inoltre proprio in quanto la Banca sin dall’inizio del rapporto ha richiesto interessi superiori a quelli dovuti con la presente si chiede la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza mediante il meccanismo della riliquidazione del conto, detraendo dal saldo finale gli interessi passivi pagati e non dovuti», mentre nelle conclusioni si ribadisce : «.. condannare la convenuta Banca alla restituzione delle somme maggiormente corrisposte a titolo di interessi». 2.5 La domanda di ripetizione dell’indebito così come ab initio impostata dal correntista annovera tra i fatti costitutivi anche l’illegittimità degli interessi pattuiti sicchè non ricorre il denunciato vizio di ultra o extra petizione non avendo la Corte di Appello nel dichiarare la nullità della clausola pattizia di applicazione del tasso degli interessi mediante il rinvio agli usi di piazza- accertamento ricompreso nel thema decidendum della controversia - operato un mutamento dell’oggetto della domanda e del fondamento giuridico concretamente prospettato. 3 Il secondo motivo è infondato in quanto la motivazione della sentenza è congrua ed intellegibile e, comunque, immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante (in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.) alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 3.1 Né la circostanza che il correntista non abbia sollecitato un ricalcolo degli interessi al tasso legale anzi abbia chiesto applicarsi il tasso di mercato costituiscono fatti storici decisivi, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di seconde cure, apprezzabili ai fini dell’esclusione della volontà della contestazione del patto scritto degli interessi ultralegali ex art 1284 cc. 4. Il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. 4.1 La decisione impugnata si fonda, oltre che sulla rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola che rinvia a condizioni usualmente praticate sulla piazza, anche sulla diversa ed autonoma ratio decidendi, infondatamente censurata con il primo e secondo motivo, della ritenuta deduzione sin dall’atto di citazione della illegittima applicazione degli interessi ultralegali, con la conseguenza che il rigetto dei primi due motivi rende il ricorrente carente di interesse ad impugnare le altre rationes decidendi. 4.2 Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle qualisufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006 ,2108/2012, S.U. 7931/2031 e 11493/2018). 5. Il sesto e il settimo motivo, da scrutinarsi insieme in quanto sottendono le medesime questioni, sono infondati. 5.1 Conseguenza della declaratoria di nullità della clausola, inserita in un contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993 che determina la misura degli di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento agli usi di piazza è l’applicazione del tasso sostitutivo legale ai sensi dell’art 1284 3 commacc. 5.2 L’impugnata sentenza non è, quindi, incorsa nel vizio di extra o ultrapetizione avendo provveduto all’integrazione automatica della clausola di pattuizione degli interessi non conforme allo schema normativo con la disciplina degli interessi legali. 5.3 Né può predicarsi la violazione dell’art 101 cpc dal momento che la questione della nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi non è stata oggetto di rilievo officioso ma risulta essere stata prospettata dal correntista sin dall’atto introduttivo e dibattuta nel corso del processo, pertanto, una volta accertata l’invalidità della clausola la Corte non era tenuta a sollecitare il contraddittorio tra le parti sull’applicazione degli interessi legali sostitutivi in quanto tale operazione di integrazione discende direttamente dalla legge. 5.4 Va, infatti, rimarcato che se il rilievo d’ufficio riguarda non l’accertamento della nullità ma gli effetti ad essa correlati si è in presenza di una questione avente pura rilevanza solo in punto di diritto. 5.5 Al riguardo questa Corte ha precisato che allorchè il giudice esamini una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire alle medesime di interloquire su di essa, non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’ “error iuris in iudicando" ovvero dall’ “error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass., Sez. U, 30/09/2009, n. 20935). 6. L’ottavo motivo è infondato. 6.1 Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità nel regime anteriore all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento agli usi di piazza (cfr. Cass. n. 23872/2022 e 24048/2019). Ne consegue che , trattandosi di elemento inerente all’oggetto del contratto che deve essere determinato o determinabile sin dal momento in cui il contratto venne stipulato, il tasso sostitutivo non è quello previsto innovativamente dall’art. 117, comma 7, T.U.B . ma quello legale di cui all’art. 1284 c.c. (Cass. n. 34740 del 2019 e n. 28302 del 2005 sottolineano la non retroattività delle norme introdotte con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuse nel T.U.B ., che prevedendo la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi e stabiliscono la so stituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore). Una conferma che ai contratti preesistenti non possano applicarsi i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 t.u.b. proviene dall’art. 161, comma 6, t.u.b. che, abrogando la legge n. 154 del 1992, ha precisato che «i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori». 7. Sono invece inammissibili il nono e il decimo formulati congiuntamente.. 7.1 La sentenza impugnata, con riferimento ai conti anticipi e agli altri conti corrente diversi dal c/c 13727ha rilevato la mancanza di prova scritta delle pattuizioni sugli interessi legali e sulla commissione di massimo scoperto e la applicazione degli interessi e, pur avendo dato atto dell ’apertura dei rapporti bancari in epoca successiva al marzo 1990, non ha accertato che gli stessi fossero sorti dopo l’entrata in vigore del TUB. 7.2 La censura della Banca, invero non del tutto chiara, sembra sostenere, ai fini della corretta applicabilità dei tassi sostitutivi, che i contratti siano stati stipulati dopo l’entrata in vigore della legge bancaria, ma anche questo è accertamento di fatto che non può essere effettuato in sede di legittimità. 7.3 Si è, quindi, al cospetto di una deduzione di natura meritale, e come tale, inammissibile. 8. L’undicesimo e il dod i ces imo motivo , da esaminarsi congiuntamente,vanno rigettati. 8.1 Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che «in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione» (cfr. Cass 17150/2016 ma vedi anche Cass. S.U. 14118/2010). 8.2 Dunque l’esclusione di ogni sorta di computo anatocistico è una conseguenza, autorevolmente affermata da questo Collegio nella sua massima espressione (cfr. Cass. S . U . 14118/2010), della declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale sicchè non può predicarsi alcun vizio di ultrapetizione nella sentenza che applica tale principio indipendentemente dalle allegazioni delle parti. 8.3 E’ stato, infatti, affermato che «ove il giudice abbia rilevato d'ufficio ed accolto, la questione dell'invalidità della clausola di anatocismo, dichiarando la nullità parziale del contratto per l'invalidità di essa, egli ha anche il dovere di decidere delle conseguenti questioni, in diritto o in fatto, nascenti dalla dichiarazione di detta nullità, cosicchè se alcuna di esse non necessitante dell'impulso della parte (in ordine alle necessarie allegazioni in fatto ed alle richieste probatorie) non sia stata esaminata o portata alle dovute conseguenze, ben può la parte - che abbia ragione di dolersene - sollevare la cens ura anche nel successivo grado di giudizio e finanche in quello di cassazione». 8.4 Nella specie la Corte territoriale, dopo aver dichiarato la nullità della clausola di trimestralizzazione degli interessi, ne ha tratto le conseguenze ulteriori che impongo no il calcolo degli interessi a debito del correntista senza applicazione di alcuna capitalizzazione. 8.5 Né ricorrono, per le ragioni esposte nel punto 5.3, i presupposti per la declaratoria della nullità della sentenza per avere il giudice distrettuale disconosciuto l’applicazione della capitalizzazione annuale senza aver provocato il contraddittorio tra le parti. 9. Il tredicesimo motivo è inammissibile per difetto di specificità. 9.1 Va innanzitutto precisato che è insegnamento di questa Corte quello secondo cui: «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado».(cfr. Cass.S.U nr 7940/2019) 9.2 Assume la Banca di aver ritualmente proposto nel giudizio di primo grado e reiterato in quello di appello l’eccezione di prescrizione senza che la Corte distrettuale avesse statuito su di essa. 9.3 Orbene perchépossa utilmente dedursi il vizio di cui all’art. 112 cpc, e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tale domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, onde consentire al giudice di legittimita’ di verificarne, in primis, la ritualita’ e la tempestivita’ della proposizione nel giudizio a qua ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c. cio’ che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere - dovere del giudice di legittimita’ d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (cfr. 21226/2010 e 6361/2007). 9.4 Nel caso di specie la ricorrente è venuta meno al dovere di autosufficienza non avendo riportato nel ricorso neanche in maniera riassuntiva la sentenza di primo grado, onde consentire a questo Collegio di verificare se l’eccezione di prescrizione ritualmente proposta nel giudizio di primo grado fosse stata espressamente disattesa dal Tribunale o se la stessa fosse stata dichiarata assorbita. Solo nel secondo caso sarebbe stata sufficiente la tempestiva riproposizione del fatto impeditivo del credito nella comparsa mentre nel primo caso l’appellato vincitore in primo grado avrebbe dovuto proporre appello incidentale nei modi e nei termini di cui all’art 343 cpc. In ogni caso la Banca ha omesso di trascrivere il contenuto della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di secondo grado così impedendo ogni controllo circa la tempestiva riproposizione della questione in appello. 10 È infondato, per come articolato, il primo motivo del ricorso avverso la sentenza definitiva. 10.1 [OSCURATO:PERSONA] si duole della omessa pronuncia da parte della Corte di Appello su lla eccezione di “ inammissibilità ” ( rectius , infondatezza) della domanda di restituzione di pagamenti indebiti, eccezione ritualmente proposta nei giudizi di merito sul l’assunto che in realtà tali pagamenti non erano mai stati effettuati. 10.2 Sennonché a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione. 10.3Orbene, la Corte di Appello ha accolto la domanda di indebito proposta dall’attore sulla scorta degli accertamenti esperiti dal CTU, il quale aveva calcolato i saldi rettificati dei vari conti giungendo alla conclusione che il correntista era in credito. Se era in credito, vuol dire che aveva effettuato dei versamenti, onde la tesi – e con essa l’eccezione –della banca è stata implicitamente disattesa. 11 Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita a chiedere la riformadel regime delle spese in caso di accoglimento delle altre censure. 12. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 36766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris