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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 23872/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7921/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio,elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] P ierluigi da Palestrina n.55, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, L. go [OSCURATO:PERSONA] n.11, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1883/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicatail 17/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 44050,06, quale saldo negativo di conto corrente (n. 10/16057 del 27 settembre 1985) per rapporti bancari chiusi in sofferenza, deducendo l’applicazione di interessi anatocistici illegittimi, interessi ultralegali, c.m.s. e oneri non dovuti e chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di quanto risultante a seguito della rideterminazione del saldo. 2.- Il Tribunale di Torino rigettava l’eccezione di prescrizione, in quanto formulata da [OSCURATO:PERSONA] non adeguatamente in relazione alle rimesse annotate prima del 20 novembre 1999; riteneva non dovuti sia gli interessi anatocistici fino a giugno 2000, sia gli interessi ultralegali, in quanto non pattuiti validamente, e tardiva e generica la doglianza degli opponenti relativa al superamento del tasso soglia di usura; in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la [OSCURATO:PERSONA] (procuratrice della cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]) a pagare l’importo di € 14987,36. 3.- La Corte d’appello di Torin o, con sentenza del 17 agosto 2017, rigettava il gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e Ferraris; in parziale accoglimento del gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava i rapporti di dare-avere in € 877,00 a debito di [OSCURATO:PERSONA], condannava quest’ultima alle spese nella misura della metà e le compensava nel resto.Per quanto ancora interessa, la Corte riteneva adeguatamente proposta e fondata l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di prescrizione del credito restitutorio azionato dai correntisti, decorrendo la prescrizione non dalla cessazione del rapporto (ad agosto 2009), come previsto (e implicitamente ritenuto dal primo giudice) in caso di rimesse ripristinatorie, ma dalla data dei pagamenti cui si deve fare riferimento, nella specie, in presenza di rimesse solutorie (antecedenti al 20 novembre 1999) per coprire non giustificate scoperture sui conti correnti, mancando la prova di aperture di credito o affidamenti pattuiti o di fatto antecedenti a novembre 1999; con riferimento agli interessi invalidamente pattuiti mediante rinvio agli usi di piazza, la Corte applicava gli interessi ex art. 117 t.u.b. (anziché quelli legali applicati dal primo giudice per tutta durata del rapporto) e gli interessi al tasso convenzionale per gli anticipi su fatture; la Corte giudicava validamente proposta ma infondata la doglianza relativa agli interessi usurari, essendo l’art. 1815, comma 2, c.c. applicabile solo all’usura originaria e non a quella sopravvenuta e, inoltre, era stata esclusa la debenza di diverse voci di debito (anatocismo e c.m.s.). 4.-Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] e il Ferraris propongono ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 166 c.p.c., per avere la Corte torinese accolto l’eccezione di prescrizione inammissibilmente sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado , in quanto costituitasi tardivamente in quel giudizio all’udienza del 22 gennaio 2010, senza rispettare il termine stabilito dall’art. 166 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Sulla questione è calato il giudicato interno, non avendolai ricorrenti sollevata in appello (in ricorso a pag. 16: «la tardività della costituzione ai fini dell’inammissibilità dell’eccezione […] non è mai stata rilevata da lle parti e tantomeno d’ufficio»). 2.- Con il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 167 c.p.c., 117 t.u.b., i ricorrenti lamentano omessa o apparente valutazione dei fatti e della documentazione di causa, per avere fatto decorrere la prescrizione dalle date delle singole rimesse, sull’erroneo presupposto che non fosse provata l’esistenza di affidamenti (anche di fatto) dall’inizio del rapporto e che si trattasse di rimesse solutorie, mentre la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente, stante la natura ripristinatoria delle rimesse.

Il motivo è inammissibile,risolvendosi nella proposizione di censure di merito volte a indurre impropriamente questa Corte a rivisitare gli apprezzamenti di fatto incensurabilmente compiuti dai giudici di merito.

Ad avviso della Corte d’appello: a) il primo giudice aveva errato a ritenere inadeguata e generica l’eccezione di prescrizione in assenza di individuazione specifica delle rimesse solutorie intervenute in corso di rapporto, statuizione coerente con il principio secondo cui l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specificherimesse solutorie ritenute prescritte (cfr.Cass.

SU n. 15895 del 2019); b) è onere dell’attore in ripetizione provare l’esistenza di fidi da parte della banca quale condizione per la qualificazione delle rimesse in termini ripristinatori, conformemente al principio secondo cui, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo laprova dell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata, e quindi della natura ripristinatoria e non solutoria dellerimesse indicate (cfr. Cass. n. 2660 e 31927 del 2019) ; c) la documentazione in atti non faceva emergere l’esistenza di un accordo scritto di apertura di credito o di un fido di fatto, atteso che «gli sconfinamenti permessi nel corso del rapporto e l’applicazione di c.m.s. non sono elementi da soli significativi, perché equivoci, ben potendo rappresentare l’esito della tolleranza della banca rispetto al comportamento della cliente».

La Corte di merito ha in tal modo adeguatamente illustrato le ragioni che rendevano la documentazione prodotta dai clienti non probante della esistenza e dell’ammontare di un affidamento in data anteriore al 20 novembre 1999 e, di conseguenza, infondata la tesi attorea circa la natura ripristinatoria delle rimesse. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c., 117, 127 e 161 t.u.b., con riferimento agli interessi da applicare in sostituzione degli interessi invalidamente pattuiti in data 27 settembre 1985 con riferimento agli usi di piazza, avendo la Corte d’appello (riformando la sentenza impugnata) applicato ad un contratto preesistente al t.u.b. gli interessi sostitutivi previsti dall’art. 117, comma 7, t.u.b., anziché quelli legali di cui all’art.1284 c.c.

Il motivo è fondato.

Nel regime anteriore all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993,la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento agli usi di piazza (cfr. Cass. n. 24048 del 2019; nel senso della inoperatività a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dello jus superveniens, della clausola anteriormente stipulata di rinvio agli interessi ad uso piazza, Cass. n. 4490 del2002).

Ne consegue che, trattandosi di elemento inerente all’oggetto del contratto che deve essere determinato o determinabile sin dal momento in cui il contratto venne stipulato, il tasso sostitutivo non è quello previsto innovativamente dall’art. 117, comma 7, t.u.b. ma quello legale di cui all’art. 1284 c.c. (Cass. n. 34740 del 2019 e n. 28302 del 2005 sottolineano la non retroattività delle norme introdotte con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuse nel t.u.b., che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi).

Una conferma che ai contratti preesistenti non possano applicarsi i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 t.u.b. proviene dall’art. 161, comma 6, t.u.b. che, abrogando la legge n. 154 del 1992, ha precisato che «i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori».4.-Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia escluso l’usurarietà degli interessi sul presupposto erroneo della inapplicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. all’usura sopravvenuta.

Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si pone in contrasto con il principio della irrilevanza del superamento sopravvenuto del tasso soglia nel corso del rapporto (cfr. Cass.

SU n. 24675 del 2017) e inammissibile nella parte in cui fa generico riferimento a una «variazione unilaterale continua dei tassi», che è questione di merito astrattamente posta. 5.- In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è cassata: ne consegue, decidendo la causa nel merito, che gli interessi dovuti da [OSCURATO:PERSONA] sono gli interessi legali e non quelli ex art. 117 t.u.b. 6.- Resta ferma la statuizione sulle spese dei precedenti gradi .

Le spese del giudizio di cassazione sono compensateinteramente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo, secondo e quarto motivo e accoglie il terzo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata nella parte concernente l’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 117 t.u.b. e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere gli interessi legali; conferma la statuizione sulle spese relative ai precedenti gradi e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPRn. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7921/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio,elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] P ierluigi da Palestrina n.55, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, L. go [OSCURATO:PERSONA] n.11, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1883/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicatail 17/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 44050,06, quale saldo negativo di conto corrente (n. 10/16057 del 27 settembre 1985) per rapporti bancari chiusi in sofferenza, deducendo l’applicazione di interessi anatocistici illegittimi, interessi ultralegali, c.m.s. e oneri non dovuti e chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di quanto risultante a seguito della rideterminazione del saldo. 2.- Il Tribunale di Torino rigettava l’eccezione di prescrizione, in quanto formulata da [OSCURATO:PERSONA] non adeguatamente in relazione alle rimesse annotate prima del 20 novembre 1999; riteneva non dovuti sia gli interessi anatocistici fino a giugno 2000, sia gli interessi ultralegali, in quanto non pattuiti validamente, e tardiva e generica la doglianza degli opponenti relativa al superamento del tasso soglia di usura; in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la [OSCURATO:PERSONA] (procuratrice della cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]) a pagare l’importo di € 14987,36. 3.- La Corte d’appello di Torin o, con sentenza del 17 agosto 2017, rigettava il gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e Ferraris; in parziale accoglimento del gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava i rapporti di dare-avere in € 877,00 a debito di [OSCURATO:PERSONA], condannava quest’ultima alle spese nella misura della metà e le compensava nel resto.Per quanto ancora interessa, la Corte riteneva adeguatamente proposta e fondata l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di prescrizione del credito restitutorio azionato dai correntisti, decorrendo la prescrizione non dalla cessazione del rapporto (ad agosto 2009), come previsto (e implicitamente ritenuto dal primo giudice) in caso di rimesse ripristinatorie, ma dalla data dei pagamenti cui si deve fare riferimento, nella specie, in presenza di rimesse solutorie (antecedenti al 20 novembre 1999) per coprire non giustificate scoperture sui conti correnti, mancando la prova di aperture di credito o affidamenti pattuiti o di fatto antecedenti a novembre 1999; con riferimento agli interessi invalidamente pattuiti mediante rinvio agli usi di piazza, la Corte applicava gli interessi ex art. 117 t.u.b. (anziché quelli legali applicati dal primo giudice per tutta durata del rapporto) e gli interessi al tasso convenzionale per gli anticipi su fatture; la Corte giudicava validamente proposta ma infondata la doglianza relativa agli interessi usurari, essendo l’art. 1815, comma 2, c.c. applicabile solo all’usura originaria e non a quella sopravvenuta e, inoltre, era stata esclusa la debenza di diverse voci di debito (anatocismo e c.m.s.). 4.-Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] e il Ferraris propongono ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 166 c.p.c., per avere la Corte torinese accolto l’eccezione di prescrizione inammissibilmente sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado , in quanto costituitasi tardivamente in quel giudizio all’udienza del 22 gennaio 2010, senza rispettare il termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. Il motivo è inammissibile. Sulla questione è calato il giudicato interno, non avendolai ricorrenti sollevata in appello (in ricorso a pag. 16: «la tardività della costituzione ai fini dell’inammissibilità dell’eccezione […] non è mai stata rilevata da lle parti e tantomeno d’ufficio»). 2.- Con il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 167 c.p.c., 117 t.u.b., i ricorrenti lamentano omessa o apparente valutazione dei fatti e della documentazione di causa, per avere fatto decorrere la prescrizione dalle date delle singole rimesse, sull’erroneo presupposto che non fosse provata l’esistenza di affidamenti (anche di fatto) dall’inizio del rapporto e che si trattasse di rimesse solutorie, mentre la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente, stante la natura ripristinatoria delle rimesse. Il motivo è inammissibile,risolvendosi nella proposizione di censure di merito volte a indurre impropriamente questa Corte a rivisitare gli apprezzamenti di fatto incensurabilmente compiuti dai giudici di merito. Ad avviso della Corte d’appello: a) il primo giudice aveva errato a ritenere inadeguata e generica l’eccezione di prescrizione in assenza di individuazione specifica delle rimesse solutorie intervenute in corso di rapporto, statuizione coerente con il principio secondo cui l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specificherimesse solutorie ritenute prescritte (cfr.Cass. SU n. 15895 del 2019); b) è onere dell’attore in ripetizione provare l’esistenza di fidi da parte della banca quale condizione per la qualificazione delle rimesse in termini ripristinatori, conformemente al principio secondo cui, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo laprova dell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata, e quindi della natura ripristinatoria e non solutoria dellerimesse indicate (cfr. Cass. n. 2660 e 31927 del 2019) ; c) la documentazione in atti non faceva emergere l’esistenza di un accordo scritto di apertura di credito o di un fido di fatto, atteso che «gli sconfinamenti permessi nel corso del rapporto e l’applicazione di c.m.s. non sono elementi da soli significativi, perché equivoci, ben potendo rappresentare l’esito della tolleranza della banca rispetto al comportamento della cliente». La Corte di merito ha in tal modo adeguatamente illustrato le ragioni che rendevano la documentazione prodotta dai clienti non probante della esistenza e dell’ammontare di un affidamento in data anteriore al 20 novembre 1999 e, di conseguenza, infondata la tesi attorea circa la natura ripristinatoria delle rimesse. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c., 117, 127 e 161 t.u.b., con riferimento agli interessi da applicare in sostituzione degli interessi invalidamente pattuiti in data 27 settembre 1985 con riferimento agli usi di piazza, avendo la Corte d’appello (riformando la sentenza impugnata) applicato ad un contratto preesistente al t.u.b. gli interessi sostitutivi previsti dall’art. 117, comma 7, t.u.b., anziché quelli legali di cui all’art.1284 c.c. Il motivo è fondato. Nel regime anteriore all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993,la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento agli usi di piazza (cfr. Cass. n. 24048 del 2019; nel senso della inoperatività a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dello jus superveniens, della clausola anteriormente stipulata di rinvio agli interessi ad uso piazza, Cass. n. 4490 del2002). Ne consegue che, trattandosi di elemento inerente all’oggetto del contratto che deve essere determinato o determinabile sin dal momento in cui il contratto venne stipulato, il tasso sostitutivo non è quello previsto innovativamente dall’art. 117, comma 7, t.u.b. ma quello legale di cui all’art. 1284 c.c. (Cass. n. 34740 del 2019 e n. 28302 del 2005 sottolineano la non retroattività delle norme introdotte con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuse nel t.u.b., che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi). Una conferma che ai contratti preesistenti non possano applicarsi i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 t.u.b. proviene dall’art. 161, comma 6, t.u.b. che, abrogando la legge n. 154 del 1992, ha precisato che «i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori».4.-Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia escluso l’usurarietà degli interessi sul presupposto erroneo della inapplicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. all’usura sopravvenuta. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si pone in contrasto con il principio della irrilevanza del superamento sopravvenuto del tasso soglia nel corso del rapporto (cfr. Cass. SU n. 24675 del 2017) e inammissibile nella parte in cui fa generico riferimento a una «variazione unilaterale continua dei tassi», che è questione di merito astrattamente posta. 5.- In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è cassata: ne consegue, decidendo la causa nel merito, che gli interessi dovuti da [OSCURATO:PERSONA] sono gli interessi legali e non quelli ex art. 117 t.u.b. 6.- Resta ferma la statuizione sulle spese dei precedenti gradi . Le spese del giudizio di cassazione sono compensateinteramente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo, secondo e quarto motivo e accoglie il terzo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata nella parte concernente l’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 117 t.u.b. e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere gli interessi legali; conferma la statuizione sulle spese relative ai precedenti gradi e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPRn. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1
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