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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21785/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];107/RG. 39779 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha articolato le ragioni volte ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all art. 131-bis cod. pen. per le modalità del fatto e per i precedenti specifici del [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delLai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];107/RG. 39779 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha articolato le ragioni volte ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all art. 131-bis cod. pen. per le modalità del fatto e per i precedenti specifici del [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delLai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M