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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26105/2026

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o ALFREDOMALFATTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE3425DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 665/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342 5/2026 Data pubblicazione 02/10/20261.

Con sentenza n. 665/2022, pubblicata il 29 novembre2022, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva parzialmentel'appello principale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonalee accoglieva parzialmente l'appello incidentale dell'IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Lucca-[OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Lucca n. 767/2020.

In riforma di talesentenza, la Corte territoriale rideterminava la sanzioneamministrativa nell'importo di euro 68.592,50, confermando lasussistenza di rapporti di lavoro subordinato in capo a AngelaSibilla, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], estendendo ladurata degli stessi anche ai mesi invernali, e compensava perun quarto le spese di giudizio condannando l'appellanteprincipale alla rifusione dei restanti tre quarti in favoredell'[OSCURATO:PERSONA].2.

Il provvedimento sanzionatorio traeva originedall’accertamento ispettivo sfociato nel verbale del 18 dicembre2014, all’esito del quale il personale di vigilanza aveva ritenutoche la [OSCURATO:PERSONA] diem s.r.l., gerente l’omonimo locale pubblico aViareggio, avesse occupato in scopertura contributiva lelavoratrici sopra indicate, come cameriere addette a servire gliavventori nei tavoli esterni del locale.

Oltre a ciò, la societàaveva occupato anche [OSCURATO:PERSONA] come addetto alla sicurezzanella giornata del 9 novembre 2014.Pertanto, con la suddetta ordinanza ingiunzione la (allora)Direzione territoriale del lavoro ha addebitato alla società laviolazione dell’art. 4 bis d.lg. n. 181/2000, per non averconsegnato alle suddette lavoratrici una copia dellacomunicazione di assunzione; dell’art. 39 decreto legge n.Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 34215/210226/2008, per non aver annotato tali assunzioni, e leD arteal aptuivbebl icazione 02/10/2026retribuzioni, nel libro unico del lavoro; e dell’art. 3 comma 3decreto legge n. 12/2002, per aver occupato i suddettilavoratori senza comunicarlo preventivamente alla stessaDirezione territoriale del lavoro.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione assistito da memoria affidato a ottomotivi.4.

L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2094 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corteterritoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta nelparadigma del lavoro subordinato, nonostante l'assenza diprova dell'assoggettamento delle tre ragazze al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.2.

Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e dell'art.6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, per non avere la Corteterritoriale ritenuto non assolta la prova da partedell'[OSCURATO:PERSONA] a fronte del rilevato contrasto tra le deposizionitestimoniali.I motivi - da esaminarsi congiuntamente per l'intimaconnessione - sono infondati.Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., va evidenziato, invia preliminare, come spetti al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuarei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico eNumero registro genervalea 2lu88t1a/2r0n23e la rispondenza ai requisiti Nduim erloe gdgi rea,c cocltoan g enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevareche la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo omeno del ragionamento presuntivo non può limitarsi aprospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quelloespresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assolutaillogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esamedi un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto equello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusivanecessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzionelogica è una valutazione che, in quanto tale, deve essereprobabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile(Cfr., sul punto, Cass. n. 2366 del 2021).In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione dell’art.115 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazionee falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000;Cass. 19.6.2014 n. 13960).Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342N5/2e0l2 6 caso di specie, del tutto inconferente deve repDuattaa rpsui bbill icazione 02/10/2026richiamo alla disposizione considerata, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazionedelle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diversoapprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazionedella Corte la propria diversa interpretazione, senza apportareelementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'elementodistintivo della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. ècostituito dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprimenell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di un'assidualavorativa (Cass. n. 11937/2024; Cass. n. 15949/2024).Qualora tale elemento non sia agevolmente accertabile, essopuò essere ricostruito in via presuntiva sulla base di critericomplementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuitàdelle prestazioni, l'osservanza di un orario predeterminato, ilversamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, ilcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodatoriale, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minimastruttura imprenditoriale (Cass. n. 15949/2024).Il sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto comesubordinato o autonomo è limitato alla verifica della correttaindividuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinatocome tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre l'accertamento inconcreto degli indici sintomatici della subordinazione e la lorovalutazione complessiva costituiscono apprezzamento di fattoriservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimitànei soli limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.n. 14249/2024; Cass. n. 20519/2024).Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 34225/2.012.6Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correDttaatma peunbtebl icazione 02/10/2026individuato i criteri astratti di qualificazione del rapporto dilavoro subordinato e ha fondato il proprio convincimento su unapluralità di elementi istruttori convergenti: le dichiarazionitestimoniali di una parte dei testi escussi (ritenute attendibili econcordanti), il tenore del messaggio SMS prodotto in atti - dacui si desumeva una direttiva di lavoro impartita da AlessioQuagli - e le parziali ammissioni della stessa società circal'attività svolta dalle tre ragazze e le corrispettive dazioni daparte del Quagli.La Corte ha altresì valorizzato la natura delle mansioni svolte(servire gli avventori al bancone esterno del bar, indossando ungrembiule), ritenendola incompatibile con uno svolgimento di2.2.

Quanto al secondo motivo, la Corte fiorentina, pur dandodall'opponente e quelle dei testi indicati dall'[OSCURATO:PERSONA], haritenuto di attribuire credibilità a queste ultime inconsiderazione del tenore del messaggio SMS e della lorocoerenza con le dichiarazioni rese in sede ispettiva.

Talevalutazione, congruamente motivata, non integra violazionedell'art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversada quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie (Cass. n. 2318/2026; Cass. n.22037/2022), e non quando si censuri l'apprezzamentosull'esito della prova.Né ricorre violazione dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011- secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non visono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente -poiché la Corte ha ritenuto raggiunta la prova, all'esito di unaNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342v5/a20l2u6tazione complessiva del materiale istruttorioD, atas epnubzabl icazione 02/10/2026incorrere in vizi logici o giuridici.Le censure, nella sostanza, sollecitano un riesame del materialeprobatorio non consentito in sede di legittimità.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c., 215c.p.c. e 345 c.p.c., sotto un triplice profilo: (a) erroneaapplicazione del principio di non contestazione in relazione almessaggio SMS, trattandosi di riproduzione fotografica didubbia attendibilità e non qualificabile come documento in sensoproprio; (b) erronea acquisizione in appello di un secondo SMS,in violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.; (c) erroneaqualificazione come "parziali ammissioni" della condottaprocessuale della società.Il motivo è infondato.3.1.Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha rilevato chela contestazione di autenticità della riproduzione fotograficadell'SMS è stata sollevata soltanto nel grado di appello, edunque tardivamente.

Ha inoltre correttamente escluso cheQuagli potesse considerarsi terzo rispetto alla causa, essendoamministratore e socio unico della società opponente, sicchéavrebbe ben potuto disconoscere di esserne l'autore già in primogrado.

Tale valutazione, congruamente motivata, non viola l'art.115 c.p.c., attenendo all'apprezzamento della condottaprocessuale della parte.3.2.Quanto al secondo profilo, relativo alla produzione in appellodel secondo SMS, la censura è inammissibile per difetto didecisività.

La Corte d'appello ha fondato il proprioconvincimento principalmente sul primo SMS (già ritualmente inSMS costituisce argomento rafforzativo che non assumeNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342c5/a20r2a6ttere decisivo.

Inoltre, quanto all'applicabilità del Ddiavtiae tpou bdbil icazione 02/10/2026cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo novellato dal d.l. n.83/2012 - che pone un divieto assoluto di nuovi documenti inappello salva la prova della non imputabilità (Cass. n.2123/2023) - la Corte distrettuale non ha specificamentemotivato sul punto, ma il rilievo non assume portata decisivaper le ragioni già esposte.Quanto al terzo profilo, la Corte ha tratto elementi diconvincimento dalla condotta processuale della società, inparticolare dalle ammissioni circa l'attività svolta dalle treragazze e le dazioni da parte del Quagli, senza qualificarle comeconfessione.

Anche tale valutazione, rientrante nel prudenteapprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c., non èsindacabile in questa sede.4.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 246 c.p.c., per averela Corte territoriale ritenuto le tre lavoratrici capaci ditestimoniare nonostante fossero portatrici di un interesse cheavrebbe legittimato la loro partecipazione al giudizio.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. si verificasolo quando il teste è titolare di un interesse personale, attualee concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso, tale dalegittimarlo a partecipare al giudizio, alla stregua dell'interessead agire di cui all'art. 100 c.p.c. (Cass. n. 23594/2025; Cass. n.19579/2025).Con specifico riferimento alla posizione del lavoratore nelgiudizio tra l'ente previdenziale o l'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro e ildatore di lavoro, questa Corte ha più volte affermato che,avendo il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione adNumero registro generoaleg 2g8e81t/2t0o2 3la pretesa sanzionatoria dell'AmminiNsturmazeiroon dei reac cnooltna gi enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026diritti dei lavoratori, questi ultimi non sono portatori di uninteresse giuridico attuale e concreto che li legittimi aintervenire in giudizio, non identificandosi tale interesse con ilmero interesse di fatto a che la controversia venga decisa in uncerto modo (Cass. n. 23252/2024; Cass. n. 21785/2026).La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendoespressamente rilevato che nel giudizio in esame si discute delfondamento dell'ordinanza-ingiunzione, che non ha alcunaricaduta diretta sui diritti delle tre lavoratrici, le quali peraltronon hanno mai intentato causa per rivendicare spettanzeretributive.

L'attendibilità delle loro dichiarazioni è statacomunque attentamente vagliata dalla Corte, che ne hariscontrato la concordanza e la coerenza con le dichiarazionirese in sede ispettiva.5.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697c.c., per non avere la Corte d'appello considerato l'efficacia digiudicato riflesso della sentenza del Tribunale di Lucca n.124/2022, passata in giudicato, che aveva dichiarato infondatala pretesa dell'INPS al pagamento dei contributi relativi aimedesimi rapporti di lavoro.Con il sesto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamental'omesso esame della deposizione testimoniale resa da PuccinelliGinevra nel giudizio contro l'INPS.I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, non possono essere accolti.Preliminarmente si rileva che secondo quanto precisato dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

Un. n. 34469 del27/12/2019), che sono inammissibili, per violazione dell'art.366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande diNumero registro genercalue 2i 8n81o/2n02 v3 i sia compiuta riproduzione nel ricorsoN, ummae raon dcih rea cqcuoeltall eg enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senzariprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornirepuntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Cortedi cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio oin quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede digiudizio di legittimità.D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti dicontenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assoltinecessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati daaltri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso,dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossaalla sentenza impugnata indicando precisamente i fattiprocessuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicoloesso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (explurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).Orbene, nella specie, in violazione del disposto di cui all’art. 366c.p.c., nessun elemento risulta addotto con riguardo allasentenza di cui si invoca l’applicazione.

In particolare, partericorrente non ha riprodotto nel ricorso per cassazione lasentenza che invoca quale giudicato ( entenza Tribunale Luccan. 124/2022- v. ricorso per cassazione, pag. 23), comeviceversa prescritto ( Cass n. 5508/2018, Cass. n. 1041/2025)Numero registro generoalen 2d8e81 /2c0o23nsentire al giudice di legittimità la cogNnuimzieornoe d pi riaecncao ldtae gl enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026relativo contenuto.Con riferimento, poi, alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1,n. 5 cod. proc. civ., giova evidenziare che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "innegativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).Nella specie, non solo la motivazione è presente e ben chiaranel suo svolgimento ma parte ricorrente non deduce l’omessavalutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure suaspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti laasseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio.Al di là del dirimente rilievo concernente il difetto di integraletrascrizione del giudicato invocato dalla odierna partericorrente, osserva il Collegio che la Corte territoriale haampiamente argomentato sulle ragioni per le quali era daNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342e5/s20c2l6udere un conflitto di giudicati rilevando che la cauDsaa tda epcuibsabl icazione 02/10/2026con la sentenza n. 124/2022 aveva parti diverse ([OSCURATO:PERSONA] INPS, anziché [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro)e oggetto diverso (il pagamento di contributi previdenziali,anziché le sanzioni amministrative per lavoro irregolare).

Ladiversità delle parti e dell'oggetto esclude in radice laconfigurabilità di un giudicato esterno opponibile nel presentegiudizio, potendo la sentenza resa in altro procedimentoassumere al più valore di prova documentale liberamentevalutabile dal giudice (cfr. Cass. n. 4864/2007).5.1.Quanto alla deposizione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettualeha preso atto dell'esistenza della sentenza n. 124/2022 e delsuo contenuto, ma ne ha escluso la rilevanza ai fini delladecisione per le ragioni sopra indicate.

Non ricorre pertantol'omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corteconsiderato l'elemento probatorio e motivato, sia puresinteticamente, la sua irrilevanza.Deve, quindi, rilevarsi che i due motivi, nella parte in cuicontestano la mancata valorizzazione della deposizionePuccinelli, sollecitano una diversa valutazione del materialeprobatorio non consentita in sede di legittimità.6.Con il settimo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del principio diproporzionalità delle sanzioni di fonte unionale, come affermatodalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8marzo 2022 in C-205/20, per avere la Corte territoriale esclusol'applicabilità di tale principio alla materia del lavoro "in nero",ritenendola di diritto esclusivamente interno.La Corte territoriale ha correttamente rilevato che la sentenzadella CGUE 8 marzo 2022 in C-205/20 ha ad oggettol'interpretazione dell'art. 20 della Direttiva 2014/67/UE,Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342c5/o20n26cernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE reDlaattaiv pau babll icazione 02/10/2026distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizitransfrontaliera, e non la disciplina sanzionatoria del lavoroirregolare ("lavoro nero") in ambito puramente interno.Il principio di proporzionalità delle sanzioni costituiscecertamente principio generale del diritto dell'Unione Europea,ma la sua applicazione nell'ordinamento interno - al di fuori deicasi di attuazione del diritto dell'Unione - è rimessa alladiscrezionalità del legislatore nazionale e al sindacato dicostituzionalità, non potendo operare con effetto diretto inmaterie non armonizzate.La materia del contrasto al lavoro sommerso, pur essendooggetto di attenzione da parte delle istituzioni europee, èdisciplinata dal diritto interno quanto al regime sanzionatorio,senza che la Direttiva 2014/67/UE - relativa al distaccotransfrontaliero - possa trovare applicazione al caso di specie.Deve peraltro osservarsi che, proprio alla luce del principio diproporzionalità, la Corte d'appello ha comunque operato unsignificativo ridimensionamento della sanzione, riducendo ilcoefficiente di aggravante per "omissione adempimento" erideterminando l'importo complessivo in euro 65.647,50 (poicorretto in dispositivo in euro 68.592,50 per un mero errore dicalcolo), rispetto all'originaria ingiunzione di euro 83.017,50,esercitando il potere di modifica dell'entità della sanzionericonosciuto al giudice dall'art. 6, comma 12, d.lgs. n.150/2011.7.Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazioneai principi espressi da Cass.

SS.UU. n. 32061/2022, per averela Corte territoriale condannato [OSCURATO:SOCIETA] - pur risultataNumero registro generpalea 2r8z8i1a/2l0m23ente vittoriosa in appello - alla rifusiNonuem edreoi dtir rea cqcuoaltart gi enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026delle spese processuali in favore dell'[OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 32061 del31 ottobre 2022, hanno affermato il principio di diritto secondocui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento diun'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindila condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c.Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accolto l'appelloprincipale di [OSCURATO:SOCIETA] - pur se parzialmente - riducendo lasanzione e riformando la sentenza di primo grado, come sievince dal dispositivo.[OSCURATO:SOCIETA] non può dunque qualificarsi soccombente, ma laCorte non ha disposto la condanna della società alla rifusionebensì ha operato una parziale compensazione delle spese di litecome le è consentito e secondo quanto affermato dalle SezioniUnite di questa Corte.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essererespinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generualen 2i8f8ic1/a20t2o3 pari a quello previsto per il ricorso, ovNeu dmoevrou tdoi ,r aaci csoelntas gi enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate in euro 5000,00 oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Num ero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ALFREDOMALFATTI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE3425DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 665/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342 5/2026 Data pubblicazione 02/10/20261. Con sentenza n. 665/2022, pubblicata il 29 novembre2022, la Corte d'Appello di Firenze accoglieva parzialmentel'appello principale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonalee accoglieva parzialmente l'appello incidentale dell'IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Lucca-[OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Lucca n. 767/2020. In riforma di talesentenza, la Corte territoriale rideterminava la sanzioneamministrativa nell'importo di euro 68.592,50, confermando lasussistenza di rapporti di lavoro subordinato in capo a AngelaSibilla, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], estendendo ladurata degli stessi anche ai mesi invernali, e compensava perun quarto le spese di giudizio condannando l'appellanteprincipale alla rifusione dei restanti tre quarti in favoredell'[OSCURATO:PERSONA].2. Il provvedimento sanzionatorio traeva originedall’accertamento ispettivo sfociato nel verbale del 18 dicembre2014, all’esito del quale il personale di vigilanza aveva ritenutoche la [OSCURATO:PERSONA] diem s.r.l., gerente l’omonimo locale pubblico aViareggio, avesse occupato in scopertura contributiva lelavoratrici sopra indicate, come cameriere addette a servire gliavventori nei tavoli esterni del locale. Oltre a ciò, la societàaveva occupato anche [OSCURATO:PERSONA] come addetto alla sicurezzanella giornata del 9 novembre 2014.Pertanto, con la suddetta ordinanza ingiunzione la (allora)Direzione territoriale del lavoro ha addebitato alla società laviolazione dell’art. 4 bis d.lg. n. 181/2000, per non averconsegnato alle suddette lavoratrici una copia dellacomunicazione di assunzione; dell’art. 39 decreto legge n.Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 34215/210226/2008, per non aver annotato tali assunzioni, e leD arteal aptuivbebl icazione 02/10/2026retribuzioni, nel libro unico del lavoro; e dell’art. 3 comma 3decreto legge n. 12/2002, per aver occupato i suddettilavoratori senza comunicarlo preventivamente alla stessaDirezione territoriale del lavoro.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione assistito da memoria affidato a ottomotivi.4. L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2094 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corteterritoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta nelparadigma del lavoro subordinato, nonostante l'assenza diprova dell'assoggettamento delle tre ragazze al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.2. Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e dell'art.6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, per non avere la Corteterritoriale ritenuto non assolta la prova da partedell'[OSCURATO:PERSONA] a fronte del rilevato contrasto tra le deposizionitestimoniali.I motivi - da esaminarsi congiuntamente per l'intimaconnessione - sono infondati.Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., va evidenziato, invia preliminare, come spetti al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuarei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico eNumero registro genervalea 2lu88t1a/2r0n23e la rispondenza ai requisiti Nduim erloe gdgi rea,c cocltoan g enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevareche la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo omeno del ragionamento presuntivo non può limitarsi aprospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quelloespresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assolutaillogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esamedi un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto equello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusivanecessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzionelogica è una valutazione che, in quanto tale, deve essereprobabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile(Cfr., sul punto, Cass. n. 2366 del 2021).In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione dell’art.115 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazionee falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia postoa base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000;Cass. 19.6.2014 n. 13960).Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342N5/2e0l2 6 caso di specie, del tutto inconferente deve repDuattaa rpsui bbill icazione 02/10/2026richiamo alla disposizione considerata, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazionedelle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diversoapprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazionedella Corte la propria diversa interpretazione, senza apportareelementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'elementodistintivo della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. ècostituito dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprimenell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di un'assidualavorativa (Cass. n. 11937/2024; Cass. n. 15949/2024).Qualora tale elemento non sia agevolmente accertabile, essopuò essere ricostruito in via presuntiva sulla base di critericomplementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuitàdelle prestazioni, l'osservanza di un orario predeterminato, ilversamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, ilcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodatoriale, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minimastruttura imprenditoriale (Cass. n. 15949/2024).Il sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto comesubordinato o autonomo è limitato alla verifica della correttaindividuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinatocome tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre l'accertamento inconcreto degli indici sintomatici della subordinazione e la lorovalutazione complessiva costituiscono apprezzamento di fattoriservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimitànei soli limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.n. 14249/2024; Cass. n. 20519/2024).Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 34225/2.012.6Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correDttaatma peunbtebl icazione 02/10/2026individuato i criteri astratti di qualificazione del rapporto dilavoro subordinato e ha fondato il proprio convincimento su unapluralità di elementi istruttori convergenti: le dichiarazionitestimoniali di una parte dei testi escussi (ritenute attendibili econcordanti), il tenore del messaggio SMS prodotto in atti - dacui si desumeva una direttiva di lavoro impartita da AlessioQuagli - e le parziali ammissioni della stessa società circal'attività svolta dalle tre ragazze e le corrispettive dazioni daparte del Quagli.La Corte ha altresì valorizzato la natura delle mansioni svolte(servire gli avventori al bancone esterno del bar, indossando ungrembiule), ritenendola incompatibile con uno svolgimento di2.2. Quanto al secondo motivo, la Corte fiorentina, pur dandodall'opponente e quelle dei testi indicati dall'[OSCURATO:PERSONA], haritenuto di attribuire credibilità a queste ultime inconsiderazione del tenore del messaggio SMS e della lorocoerenza con le dichiarazioni rese in sede ispettiva. Talevalutazione, congruamente motivata, non integra violazionedell'art. 2697 c.c., che si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversada quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie (Cass. n. 2318/2026; Cass. n.22037/2022), e non quando si censuri l'apprezzamentosull'esito della prova.Né ricorre violazione dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011- secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non visono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente -poiché la Corte ha ritenuto raggiunta la prova, all'esito di unaNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342v5/a20l2u6tazione complessiva del materiale istruttorioD, atas epnubzabl icazione 02/10/2026incorrere in vizi logici o giuridici.Le censure, nella sostanza, sollecitano un riesame del materialeprobatorio non consentito in sede di legittimità.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c., 215c.p.c. e 345 c.p.c., sotto un triplice profilo: (a) erroneaapplicazione del principio di non contestazione in relazione almessaggio SMS, trattandosi di riproduzione fotografica didubbia attendibilità e non qualificabile come documento in sensoproprio; (b) erronea acquisizione in appello di un secondo SMS,in violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c.; (c) erroneaqualificazione come "parziali ammissioni" della condottaprocessuale della società.Il motivo è infondato.3.1.Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha rilevato chela contestazione di autenticità della riproduzione fotograficadell'SMS è stata sollevata soltanto nel grado di appello, edunque tardivamente. Ha inoltre correttamente escluso cheQuagli potesse considerarsi terzo rispetto alla causa, essendoamministratore e socio unico della società opponente, sicchéavrebbe ben potuto disconoscere di esserne l'autore già in primogrado. Tale valutazione, congruamente motivata, non viola l'art.115 c.p.c., attenendo all'apprezzamento della condottaprocessuale della parte.3.2.Quanto al secondo profilo, relativo alla produzione in appellodel secondo SMS, la censura è inammissibile per difetto didecisività. La Corte d'appello ha fondato il proprioconvincimento principalmente sul primo SMS (già ritualmente inSMS costituisce argomento rafforzativo che non assumeNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342c5/a20r2a6ttere decisivo. Inoltre, quanto all'applicabilità del Ddiavtiae tpou bdbil icazione 02/10/2026cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo novellato dal d.l. n.83/2012 - che pone un divieto assoluto di nuovi documenti inappello salva la prova della non imputabilità (Cass. n.2123/2023) - la Corte distrettuale non ha specificamentemotivato sul punto, ma il rilievo non assume portata decisivaper le ragioni già esposte.Quanto al terzo profilo, la Corte ha tratto elementi diconvincimento dalla condotta processuale della società, inparticolare dalle ammissioni circa l'attività svolta dalle treragazze e le dazioni da parte del Quagli, senza qualificarle comeconfessione. Anche tale valutazione, rientrante nel prudenteapprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c., non èsindacabile in questa sede.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 246 c.p.c., per averela Corte territoriale ritenuto le tre lavoratrici capaci ditestimoniare nonostante fossero portatrici di un interesse cheavrebbe legittimato la loro partecipazione al giudizio.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. si verificasolo quando il teste è titolare di un interesse personale, attualee concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso, tale dalegittimarlo a partecipare al giudizio, alla stregua dell'interessead agire di cui all'art. 100 c.p.c. (Cass. n. 23594/2025; Cass. n.19579/2025).Con specifico riferimento alla posizione del lavoratore nelgiudizio tra l'ente previdenziale o l'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro e ildatore di lavoro, questa Corte ha più volte affermato che,avendo il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione adNumero registro generoaleg 2g8e81t/2t0o2 3la pretesa sanzionatoria dell'AmminiNsturmazeiroon dei reac cnooltna gi enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026diritti dei lavoratori, questi ultimi non sono portatori di uninteresse giuridico attuale e concreto che li legittimi aintervenire in giudizio, non identificandosi tale interesse con ilmero interesse di fatto a che la controversia venga decisa in uncerto modo (Cass. n. 23252/2024; Cass. n. 21785/2026).La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendoespressamente rilevato che nel giudizio in esame si discute delfondamento dell'ordinanza-ingiunzione, che non ha alcunaricaduta diretta sui diritti delle tre lavoratrici, le quali peraltronon hanno mai intentato causa per rivendicare spettanzeretributive. L'attendibilità delle loro dichiarazioni è statacomunque attentamente vagliata dalla Corte, che ne hariscontrato la concordanza e la coerenza con le dichiarazionirese in sede ispettiva.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697c.c., per non avere la Corte d'appello considerato l'efficacia digiudicato riflesso della sentenza del Tribunale di Lucca n.124/2022, passata in giudicato, che aveva dichiarato infondatala pretesa dell'INPS al pagamento dei contributi relativi aimedesimi rapporti di lavoro.Con il sesto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamental'omesso esame della deposizione testimoniale resa da PuccinelliGinevra nel giudizio contro l'INPS.I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, non possono essere accolti.Preliminarmente si rileva che secondo quanto precisato dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 34469 del27/12/2019), che sono inammissibili, per violazione dell'art.366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande diNumero registro genercalue 2i 8n81o/2n02 v3 i sia compiuta riproduzione nel ricorsoN, ummae raon dcih rea cqcuoeltall eg enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senzariprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornirepuntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Cortedi cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio oin quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede digiudizio di legittimità.D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti dicontenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assoltinecessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati daaltri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso,dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossaalla sentenza impugnata indicando precisamente i fattiprocessuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicoloesso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (explurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).Orbene, nella specie, in violazione del disposto di cui all’art. 366c.p.c., nessun elemento risulta addotto con riguardo allasentenza di cui si invoca l’applicazione. In particolare, partericorrente non ha riprodotto nel ricorso per cassazione lasentenza che invoca quale giudicato ( entenza Tribunale Luccan. 124/2022- v. ricorso per cassazione, pag. 23), comeviceversa prescritto ( Cass n. 5508/2018, Cass. n. 1041/2025)Numero registro generoalen 2d8e81 /2c0o23nsentire al giudice di legittimità la cogNnuimzieornoe d pi riaecncao ldtae gl enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026relativo contenuto.Con riferimento, poi, alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1,n. 5 cod. proc. civ., giova evidenziare che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "innegativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).Nella specie, non solo la motivazione è presente e ben chiaranel suo svolgimento ma parte ricorrente non deduce l’omessavalutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure suaspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti laasseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio.Al di là del dirimente rilievo concernente il difetto di integraletrascrizione del giudicato invocato dalla odierna partericorrente, osserva il Collegio che la Corte territoriale haampiamente argomentato sulle ragioni per le quali era daNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342e5/s20c2l6udere un conflitto di giudicati rilevando che la cauDsaa tda epcuibsabl icazione 02/10/2026con la sentenza n. 124/2022 aveva parti diverse ([OSCURATO:PERSONA] INPS, anziché [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro)e oggetto diverso (il pagamento di contributi previdenziali,anziché le sanzioni amministrative per lavoro irregolare). Ladiversità delle parti e dell'oggetto esclude in radice laconfigurabilità di un giudicato esterno opponibile nel presentegiudizio, potendo la sentenza resa in altro procedimentoassumere al più valore di prova documentale liberamentevalutabile dal giudice (cfr. Cass. n. 4864/2007).5.1.Quanto alla deposizione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettualeha preso atto dell'esistenza della sentenza n. 124/2022 e delsuo contenuto, ma ne ha escluso la rilevanza ai fini delladecisione per le ragioni sopra indicate. Non ricorre pertantol'omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corteconsiderato l'elemento probatorio e motivato, sia puresinteticamente, la sua irrilevanza.Deve, quindi, rilevarsi che i due motivi, nella parte in cuicontestano la mancata valorizzazione della deposizionePuccinelli, sollecitano una diversa valutazione del materialeprobatorio non consentita in sede di legittimità.6.Con il settimo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del principio diproporzionalità delle sanzioni di fonte unionale, come affermatodalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8marzo 2022 in C-205/20, per avere la Corte territoriale esclusol'applicabilità di tale principio alla materia del lavoro "in nero",ritenendola di diritto esclusivamente interno.La Corte territoriale ha correttamente rilevato che la sentenzadella CGUE 8 marzo 2022 in C-205/20 ha ad oggettol'interpretazione dell'art. 20 della Direttiva 2014/67/UE,Numero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Numero sezionale 342c5/o20n26cernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE reDlaattaiv pau babll icazione 02/10/2026distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizitransfrontaliera, e non la disciplina sanzionatoria del lavoroirregolare ("lavoro nero") in ambito puramente interno.Il principio di proporzionalità delle sanzioni costituiscecertamente principio generale del diritto dell'Unione Europea,ma la sua applicazione nell'ordinamento interno - al di fuori deicasi di attuazione del diritto dell'Unione - è rimessa alladiscrezionalità del legislatore nazionale e al sindacato dicostituzionalità, non potendo operare con effetto diretto inmaterie non armonizzate.La materia del contrasto al lavoro sommerso, pur essendooggetto di attenzione da parte delle istituzioni europee, èdisciplinata dal diritto interno quanto al regime sanzionatorio,senza che la Direttiva 2014/67/UE - relativa al distaccotransfrontaliero - possa trovare applicazione al caso di specie.Deve peraltro osservarsi che, proprio alla luce del principio diproporzionalità, la Corte d'appello ha comunque operato unsignificativo ridimensionamento della sanzione, riducendo ilcoefficiente di aggravante per "omissione adempimento" erideterminando l'importo complessivo in euro 65.647,50 (poicorretto in dispositivo in euro 68.592,50 per un mero errore dicalcolo), rispetto all'originaria ingiunzione di euro 83.017,50,esercitando il potere di modifica dell'entità della sanzionericonosciuto al giudice dall'art. 6, comma 12, d.lgs. n.150/2011.7.Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazioneai principi espressi da Cass. SS.UU. n. 32061/2022, per averela Corte territoriale condannato [OSCURATO:SOCIETA] - pur risultataNumero registro generpalea 2r8z8i1a/2l0m23ente vittoriosa in appello - alla rifusiNonuem edreoi dtir rea cqcuoaltart gi enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026delle spese processuali in favore dell'[OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 32061 del31 ottobre 2022, hanno affermato il principio di diritto secondocui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento diun'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindila condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c.Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accolto l'appelloprincipale di [OSCURATO:SOCIETA] - pur se parzialmente - riducendo lasanzione e riformando la sentenza di primo grado, come sievince dal dispositivo.[OSCURATO:SOCIETA] non può dunque qualificarsi soccombente, ma laCorte non ha disposto la condanna della società alla rifusionebensì ha operato una parziale compensazione delle spese di litecome le è consentito e secondo quanto affermato dalle SezioniUnite di questa Corte.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essererespinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generualen 2i8f8ic1/a20t2o3 pari a quello previsto per il ricorso, ovNeu dmoevrou tdoi ,r aaci csoelntas gi enerale 26105/2026Numero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate in euro 5000,00 oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 2881/2023 Numero di raccolta generale 26105/2026Num ero sezionale 3425/2026 Data pubblicazione 02/10/2026