CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 22037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29282/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: vendita R.G.N. 29282/2017 Ud. 27/06/2022CC R.G. 29282/2017 - Pagina nr. 2 di 7 avverso la sentenza n. 2136/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]’ MOKA) chiese ed ottenne dal Tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli l’emissione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 48.072,26 quale importo residuo su un complessivo credito di € 158.306,74 per forniture di caffè. Venne proposta opposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale dedusse di avere effettuato ulteriori pagamenti rispetto a quelli contabilizzati dall’opposta. Costituitasi regolarmente la [OSCURATO:PERSONA]’ MOKA e svolta attività istruttoria, il Tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli, con sentenza n. 261/2010 respinse l’opposizione. 2. Venne quindi proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA], e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2136/2017 del 2 ottobre 2017 respinse il gravame, osservando che: − dalla C.T.U. espletata in primo grado emergeva la corretta annotazione delle fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA]’ MOKA, con una variazione in incremento delle poste contabili dovuta all’annotazione di titoli accettati salvo buon fine, poi andati insoluti e sostituiti; − dagli € 61.977,75 che il C.T.U. aveva individuato come pagamenti della [OSCURATO:PERSONA] doveva in primo luogo essere R.G. 29282/2017 - Pagina nr. 3 di 7 detratta la somma di € 6.514,00 portata da un assegno prodotto solo fronte ed in relazioneal quale mancava prova alcuna dell’incasso; − i residui € 56.363,75 si riferivano a pagamenti effettuati tutti in epoca anteriore all’emissione del decreto ingiuntivo; − l’opponente - appellante non aveva fornito prova del fatto che detti pagamenti fossero effettivamente “ulteriori” rispetto a quelli già contabilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]’ MOKA, né tale prova poteva desumersi da una testimonianza assunta in prime cure, in virtù del contenuto generico della medesima. 3. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], la quale insta preliminarmente per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della Corte d’Appello, nonché per la ricostruzione del fascicolo di primo grado che -risultato smarrito durante il giudiziodi appello - sarebbe poi stato rinvenuto. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in due motivi , con i qual i , in entrambi i casi, si deduce in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost.1.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia dato applicazione al principio di non contestazione, applicando la regola di ripartizione dell’onere R.G. 29282/2017 - Pagina nr. 4 di 7 probatorio. La Corte fiorentina avrebbe omesso di considerare che dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado emergeva come le deduzioni della stessa odierna ricorrente in ordine alla effettuazione di pagamenti imputabili al debito residuo verso la [OSCURATO:PERSONA]’ MOKA non fossero state contestate da quest’ultima la quale, anzi, aveva ricondotto detti pagamenti ad un credito ulteriore, fatto oggetto di una domanda riconvenzionale che sarebbe stata dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure. 1.2. Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di computare tra i pagamenti effettuati quello portato dall’assegno di € 6.514,00, omettendo ancora una volta di considerare che la circostanza dell’incasso dell’assegno stesso non era stata -ancora una volta-contestata dalla [OSCURATO:PERSONA]’ MOKA. 2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e devono essere dichiarati inammissibili. Va premesso che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 -Rv. 650892 – 01 ; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 -Rv. 649038 - 01 ) , laddove emerge in modo univoco che ciò che la ricorrente lamenta, semmai, è cheil giudice del merito, pur nel rispetto della ripartizione degli oneri probatori, abbia omesso di considerare una determinata circostanza come non contestataai sensi dell’art. 115 c.p.c. Operata tale premessa, l’inammissibilità dei due correlati motivi di ricorso discende direttamente dal principio per cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, R.G. 29282/2017 - Pagina nr. 5 di 7 rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019 - Rv. 655681 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4249 del 16/03/2012 -Rv. 621956 - 01) . Circostanza, questa, che si è ver ificata nel caso di specie, avendo il giudice di prime cure proceduto sia all’espletamento di una C.T.U. sia -come emerge dalla decisione della Corte territoriale-all’assunzione di prove orali. I due motivi risultanoulteriormente inammissibili perché mir a no a porre in discussione l'apprezzamento della sussistenza o della insussistenza dellanon contestazione compiuta dal giudice di merito. Tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed èperciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa , spettando solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6 -1, n. 3680 del 07/02/2019). Va, infine, ricordato che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in qualeatto R.G. 29282/2017 - Pagina nr. 6 di 7 sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022 - Rv. 664645 - 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 20637 del 13/10/2016 -Rv. 642919 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24062 del 12/10/2017 - Rv. 645760 - 01). Per contro, nel caso in esame, parte ricorrente, pur indicando il proprio atto con cui avrebbe allegato la circostanzada ritenersi non contestata, non ha indicato in modo specifico - l imitandosi a richiami parziali alle difese della controricorrente in sede di merito-in quale sede la circostanza sarebbe stata ritenuta pacifica, laddove risulta dallo svolgimento dell’attività istruttoria in primo grado che la valutazione del giudice del merito - insindacabile, come si è visto in precedenza- si era mossa in senso diametralmente opposto. 3. L’inammissibilità del ricorso vale ad evidenziare il carattere superfluo della ricostruzione del fascicolo di primo grado,sollecitata da parte ricorrente. A fronte dell’inammissibilità del ricorso tale ricostruzionecomporterebbe un inutile dispendio di attività processuali incompatibile con il dovere del giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 -Rv. 660857 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 -Rv. 648501 – 01 ) 4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile , con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dellacontroricorrente. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di R.G. 29282/2017 - Pagina nr. 7 di 7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna la società ricorrente a rifondere alla società controricorrentele spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont