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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23594/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato in ordine al reato ex art. 81 cpv. cod. pen. 37 L. 689/81 e sostituito dall'art. 116 comma 19 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 388, è inammissibile.

La motivazione valorizza dati obiettivi circa il contestato mancato versamento e la consistenza degli importi totali seppur ricostruiti sui soli mesi di maggio e novembre del 2017, deducendo in maniera ragionevole da tale quadro obiettivo la responsabilità tanto sul piano oggetti che soggettivo.

Nessun vizio dunque, che peraltro in questa sede dovrebbe essere "manifesto", laddove invece la censura si traduce solo in una diversa prospettazione nascente da una altrettanto diversa quanto personale lettura dei dati disponibili.

Adeguata è anche l'esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. a fronte della consistenza degli importi e della assenza di ogni iniziativa risarcitoria.

La censura in punto di pena è innanzitutto generica in assenza della specifica illustrazione, che vada oltre la mera lamentela di una mancata risposta, delle censure di gravame, della loro rilevanza e decisività tale da dar luogo a un rilevante vizio omissivo rispetto ad esse.

Di converso i giudici hanno spiegato le ragioni della sanzione, alla luce della gravità della condotta e della assenza di ogni segnale di resipiscenza che avrebbe potuto al contrario incidere sul trattamento sanzionatorio.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato in ordine al reato ex art. 81 cpv. cod. pen. 37 L. 689/81 e sostituito dall'art. 116 comma 19 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 388, è inammissibile. La motivazione valorizza dati obiettivi circa il contestato mancato versamento e la consistenza degli importi totali seppur ricostruiti sui soli mesi di maggio e novembre del 2017, deducendo in maniera ragionevole da tale quadro obiettivo la responsabilità tanto sul piano oggetti che soggettivo. Nessun vizio dunque, che peraltro in questa sede dovrebbe essere "manifesto", laddove invece la censura si traduce solo in una diversa prospettazione nascente da una altrettanto diversa quanto personale lettura dei dati disponibili. Adeguata è anche l'esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. a fronte della consistenza degli importi e della assenza di ogni iniziativa risarcitoria. La censura in punto di pena è innanzitutto generica in assenza della specifica illustrazione, che vada oltre la mera lamentela di una mancata risposta, delle censure di gravame, della loro rilevanza e decisività tale da dar luogo a un rilevante vizio omissivo rispetto ad esse. Di converso i giudici hanno spiegato le ragioni della sanzione, alla luce della gravità della condotta e della assenza di ogni segnale di resipiscenza che avrebbe potuto al contrario incidere sul trattamento sanzionatorio. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 23594/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris