CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35564/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 13 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via G. G. Belli, n. 36 • - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 864/2019, pubblicata in data 25 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con ricorso ex art. 447 -bis cod. proc. civ., iscritto al n. 10081/2005 r.g., [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna, in solido, la prima in qualità di debitore principale e gli altri tre in qualità di fideiussori, al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 68.638,39, a titolo di canoni dovuti in forza di contratto di locazione del 31 ottobre 1999 stipulato dall'attore, quale locatore, con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella qualità di conduttrice, alla quale era subentrata nel 2002 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre alla penale prevista all'art. 4 dello stesso contratto. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che eccepì di avere legittimamente esercitato il recesso convenzionale dal contratto ex art. 27 I. n. 392 del 1978, con efficacia dalla data dell'8 luglio 2004, ed espose di avere proposto autonomo giudizio — iscritto al n. r.g. 10267/05 — dinanzi al medesimo Ufficio per la declaratoria di legittimità del recesso e per l'accertamento dell'illegittimità del rifiuto di riprendere in consegna l'immobile locato, opposto dal locatore, oltre che per l'accertamento delle rispettive ragioni di credito; spiegò, in via riconvenzionale, le medesime domande proposte nell'indicato giudizio. Si costituì, con autonoma comparsa di costituzione, anche [OSCURATO:PERSONA] che dedusse di avere prestato garanzia esclusivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con conseguente estinzione della garanzia a seguito della cessione del contratto di locazione, accettata dal Bonaccorsi, e spiegò domanda di manleva nei confronti della società ceduta. Si costituirono in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande avversarie e venne successivamente chiamata in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale si costituì in giudizio, deducendo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 ottobre 2002 e che, di conseguenza, si era estinta ogni obbligazione nei confronti del Bonaccorsi in ragione della intervenuta cessione del contratto di locazione, avendo essa pagato tutti i canoni scaduti in data antecedente alla cessione. 2. Con autonomo ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., iscritto al n. 10267/05 r.g., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentire dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di locazione del 31 ottobre 1999, l'illegittimità del rifiuto del Bonaccorsi a riprendersi in consegna l'immobile locato, nonché al fine di determinare il dare/avere tra le parti. Nel giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, e venne autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si costituirono ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Riuniti i due giudizi e disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Catania dichiarò legittimo il recesso operato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., legittimo il rifiuto del Bonaccorsi di accettare la restituzione dell'immobile locato e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché i garanti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in solido, in favore del Bonaccorsi della somma di euro 108.957,00, a titolo di canoni non corrisposti. Il giudice di primo grado ritenne, da un lato, che, a seguito della cessione del contratto, il locatore non avesse liberato il cedente e, quindi, potesse agire nei suoi confronti e nei confronti dei fideiussori per le obbligazioni derivanti dal contratto e, dall'altro, che, ferma restando l'estinzione della società cedente a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti potessero far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la sentenza di primo grado e, all'esito della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che spiegò appello incidentale, nella contumacia del Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto volontariamente quale ex liquidatore della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania rigettò l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, rigettò la domanda avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condannò, quindi, gli appellanti principali a pagare, in solido, a [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado d'appello e condannò quest'ultimo al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di secondo grado. Osservò, con riguardo all'appello principale, che: a) non era stato indicato alcun atto idoneo a configurare la pretesa accettazione tacita della cessione del contratto di locazione, neppure ravvisabile nella ricezione dei canoni da parte del locatore corrisposti dalla società cessionaria, costituendo il pagamento del canone un atto dovuto; b) la cessione del contratto, pur essendo vietata, non aveva comportato la risoluzione del medesimo contratto che, non verificandosi automaticamente, avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata, che, invece, non lo aveva fatto, tanto che il contratto aveva avuto regolare esecuzione anche dopo la cessione; c) costituiva eccezione nuova quella di novazione soggettiva del contratto di locazione, proposta per la prima volta in grado di appello; d) le obbligazioni di cui dovevano rispondere i fideiussori - anche dopo la cessione del contratto - erano identiche a quelle pregresse perché derivanti dalla originaria locazione, non potendo sostenersi che la cessione avesse determinato l'estinzione della originaria fideiussione, stante la mancata liberazione del cedente da parte del contraente ceduto; e) era insussistente un concorso colposo del locatore, ai sensi dell'art.1227 cod. civ., sia perché questi non era onerato di comunicare ai fideiussori l'intervenuta cessione del contratto e neppure l'inadempimento della società conduttrice subentrata, sia perché tali omissioni non avevano avuto alcuna incidenza causale sul danno subito dagli appellanti, essendosi le conseguenze pregiudizievoli verificate nei loro confronti quale naturale effetto dell'assunzione volontaria della garanza personale della fideiussione nei confronti dell'originario conduttore. Procedendo, poi, all'esame dell'appello incidentale, la Corte territoriale accolse il motivo con il quale si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rilevato che, a seguito della estinzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., obbligata principale in favore della quale erano state prestate le fideiussioni, non si erano estinti i debiti sociali di cui continuavano a rispondere i soci. Rilevò che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che i soci rispondevano di dette obbligazioni solo nella misura in cui, in sede di liquidazione della società, essi avessero ricevuto il controvalore di una residua quota in attivo, circostanza che, nel caso di specie, non era stata dimostrata dal locatore. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello, sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. In prossimità dell'adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. In data 26 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA], con nota di deposito, ha prodotto le cartoline relative alle notifiche del controricorso eseguite a mezzo ufficiale giudiziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. In via preliminare, il ricorrente principale ha eccepito l'improcedibilità del controricorso e del ricorso incidentale. A supporto di tale eccezione ha dedotto che il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato allo stesso ricorrente ed a [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2019, come da relate di notifica prodotte, mentre il deposito è avvenuto in data 9 gennaio 2020, oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., che scadeva 1'8 gennaio 2020. Con la memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] ha, per contro, evidenziato di avere provveduto a notificare, telematicamente, il controricorso con ricorso incidentale in data 19 dicembre 2019, come da attestazioni di avvenuta notifica depositate unitamente al deposito dello stesso controricorso effettuato in cancelleria in data 8 gennaio 2019, nei confronti del ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; di avere provveduto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario in data 20 dicembre 2019, con atto depositato in Cancelleria in data 9 gennaio 2020, come da allegati avvisi di ricevimento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il controricorso con ricorso incidentale deve essere dichiarato procedibile, dovendosi avere riguardo, ai fini della tempestività del deposito, all'ultima notificazione alle controparti (Cass., sez. 1, 6/12/1951, n. 2738). 1.2. A tale approdo si perviene se si considera che il terzo comma dell'art. 370 cod. proc. civ., ancorché non lo ripeta espressamente, nel prevedere che il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, si riferisce al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., il quale àncora il decorso del termine per il deposito del ricorso all'ultima notificazione. Tale assunto poggia sul terzo comma dell'art. 371 cod. proc. civ., il quale, con riguardo al controricorso recante ricorso incidentale, dispone l'applicabilità dell'art. 369 cod. proc. civ. e, quindi, anche del primo comma di tale ultima disposizione, in tal modo stabilendo che per la decorrenza del termine di venti giorni per il deposito deve farsi riferimento al perfezionamento dell'ultima notifica del controricorso alle controparti. D'altro canto, è vero che il controricorso, ai sensi del citato art.370 cod. proc. civ., deve essere notificato alla parte che ha notificato il ricorso, ma è evidente che il richiamo del terzo comma dell'art. 371 cod. proc. civ. non può che estendersi, oltre che all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, anche all'impugnazione incidentale rivolta contro altra parte. Infatti, atteso il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, sancito dall'art. 333 cod. proc. civ. - il quale implica che l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale - nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice. Dovendo, quindi, il controricorso, contenente o meno impugnazione incidentale, notificarsi sia alla parte o alle parti che hanno notificato il ricorso, sia alle altre parti alle quali il ricorso sia stato notificato, deve ritenersi che, al fine di stabilire la tempestività del relativo deposito, si debba avere riguardo all'ultima notificazione alle controparti, e precisamente alla data di perfezionamento per il destinatario. Può, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto: «Il ricorso incidentale - disponendo l'art. 371, terzo comma, cod. proc. civ. l'applicabilità dell'art. 369 cod. proc. civ. - è improcedibile se depositato in cancelleria dopo la scadenza del termine, previsto dall'art. 370 cod. proc. civ., di venti giorni decorrente dall'ultima notificazione alle controparti, e il richiamo dell'art. 371 cod. proc. civ., in ragione del principio della unicità dell'impugnazione, deve intendersi esteso non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale». Facendo applicazione di tale principio nella fattispecie in esame, il deposito non è tardivo perché pacificamente effettuato il 9 dicembre 2020, giorno di scadenza del termine di venti giorni dall'ultima notificazione eseguita in data 20 dicembre 2019. 2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1456 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per non avere dichiarato l'estinzione ipso iure della garanzia fideiussoria relativa al contratto di locazione». Il ricorrente rileva che la Corte d'appello avrebbe errato, da un lato, per avere ritenuto che non vi fosse stata accettazione tacita della cessione da parte del locatore e, dall'altro, per non avere ritenuto che anche il fideiussore fosse interessato alla dichiarazione di risoluzione del contratto garantito, che non era stata invocata prima del giudizio in quanto la cessione non era stata comunicata ai fideiussori. 2.1. Il primo motivo, in thesi fondato, non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, anche se la motivazione deve essere corretta nei termini che di seguito si espongono. 2.2. Il presupposto su cui poggia la violazione denunciata, ossia la possibilità che anche i fideiussori potessero dedurre la risoluzione di diritto in conseguenza della cessione del contratto di locazione, presuntivamente non accettata dal locatore, è che la clausola contrattuale che vietava la cessione fosse valida. In realtà, la clausola che esclude la cessione, prevista, nel caso di specie, all'art. 10 del contratto di locazione, è invalida. La sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobile adibito (come nella specie) ad uso non abitativo sono consentite al conduttore, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392, qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda (come è appunto accaduto nel caso in esame), anche senza il consenso del locatore e pure nel caso in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare l'immobile o di cedere il contratto (Cass., sez. 3, 22/01/1983, n. 623; Cass., sez. 3, 24/02/1988, n. 1943; Cass., sez. 3, 13/04/2000, n. 4802). Inoltre, la mancata comunicazione della cessione al locatore non pone il conduttore in una situazione di inadempienza, ma comporta soltanto la inopponibilità della cessione al locatore (Cass. n. 1943/88, cit.). La norma dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 costituisce una deroga sostanziale alla disciplina della cessione del contratto prevista dagli artt. 1406 e ss. cod. civ., per la quale è, invece, indispensabile il consenso del contraente ceduto perché possa attuarsi e perfezionarsi la cessione, che costituisce requisito di validità della stessa, che, altrimenti, sarebbe nulla (Cass., sez. 3, 09/12/1997, n. 12454). La norma ha, quindi, carattere inderogabile e le eventuali clausole di divieto di cessione del contratto senza l'autorizzazione o il consenso del locatore sono nulle e si hanno per non apposte. In effetti, l'art. 79 della I. n. 392 del 1978 si esprime in tal senso: «E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge...». L'art. 36 citato, stabilendo che cessione e sublocazione sono permesse anche senza il consenso del locatore, persegue la finalità di favorire l'attività commerciale e deve, quindi, essere intesa nel senso che il conduttore può procedere alla cessione o alla sublocazione anche quando il consenso del locatore manchi, ossia anche nell'ipotesi in cui un apposito patto contrattuale contenga espresso divieto di sublocare o cedere il contratto. 2.3. Nel caso di specie, a nulla rileva, pertanto, invocare, a sostegno della censura, la pattuizione dell'art. 10 del contratto di locazione stipulato tra il Bonaccorsi e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che prevedeva che la cessione del contratto fosse vietata e che, se avvenuta, avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 16 del medesimo contratto di locazione, la risoluzione ipso iure del contratto medesimo. Trattasi, a ben vedere, di pattuizioni preventive contenenti la rinuncia, da parte del conduttore, di avvalersi della facoltà di sublocare o cedere il contratto, che contrastano con il disposto di cui all'art. 36 della I. n. 392 del 1978 e che sono affette da nullità. Ne segue che la cessione è stata legittimamente operata e che alcun effetto risolutivo può farsi discendere dalla asserita violazione delle pattuizioni nulle di cui agli artt. 10 e 16 del contratto di locazione. Da tanto deriva che la censura in esame, seppure fondata laddove si sostiene che, ove si fosse verificata la risoluzione di diritto del contratto, di essa avrebbe sicuramente potuto beneficiare anche il fideiussore, perde rilevanza e non giustifica la cassazione della decisione gravata, in ragione della rilevata invalidità della clausola contenente il divieto di cessione. Tale rilievo comporta infatti che i fideiussori, garantendo le obbligazioni del conduttore, per effetto della nullità della clausola di divieto di cessione, sono rimasti obbligati anche per il caso di cessione del contratto. Con la conseguenza che, nel caso di mancata comunicazione della cessione e, dunque, di sua inefficacia verso il locatore, essi avrebbero dovuto garantire le obbligazioni del conduttore e, nel caso di efficacia della cessione verso il medesimo, senza liberazione dello stesso da parte del locatore, avrebbero dovuto garantire l'obbligazione sussidiaria del cedente, di cui all'ultimo inciso del primo comma dell'art. 36 della I. n. 392 del 1978. 3. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per errata declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di novazione», il ricorrente lamenta che, pur essendo l'eccezione di novazione rilevabile anche d'ufficio, il giudice d'appello l'avrebbe ritenuta inammissibile per essere stata proposta solo in secondo grado, trascurando di considerare che l'unico elemento richiesto dalla giurisprudenza al fine di ammetterne la proponibilità per la prima volta in appello è rappresentato dal fatto che i relativi fatti storici siano già entrati nel processo, situazione verificatasi nel caso di specie, ove sin dal primo grado era stato evidenziato che la fideiussione era stata prestata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non nei confronti della Biosan, che ad essa era subentrata dall'anno 2002. 4. Con il terzo motivo - rubricato: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1235 e 1300 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto la sentenza non sussistere i presupposti della novazione e, dunque, non avere dichiarato estinta l'obbligazione fideiussoria» - il ricorrente ribadisce che il contratto di locazione è stato oggetto di novazione soggettiva, con conseguente estinzione delle garanzie accessorie, ivi compresa la fideiussione rilasciata in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in particolare, che, nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti per la configurabilità della novazione, ossia Valiquid novi (diversità della conduttrice) e Vanimus novandi (mancata comunicazione ai fideiussori del contenuto della garanzia presta) e che, ai sensi dell'art. 1300 cod. civ., la novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. 4.1. Il secondo ed il terzo motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili. 4.2. Essendo invalida la clausola di esclusione della cessione ed essendosi perfezionata la cessione del contratto, le censure svolte con i mezzi in esame, con le quali si prospetta la sussistenza di una novazione, risultano del tutto prive di rilevanza. In ogni caso, quand'anche si volesse ravvisare nella sentenza impugnata la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. — posto che la novazione non forma oggetto di un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt.1230 - 1235 cod. civ., poste a raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 cod. civ.), potendo il giudice rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo (Cass., sez. L, 17/11/2016, n.23434) — si tratterebbe comunque di un error in procedendo del tutto privo di incidenza sul contenuto della decisione e, dunque, inidoneo ad arrecare un effettivo pregiudizio a chi lo denuncia, con conseguente inammissibilità del secondo motivo, ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ., nella interpretazione costantemente accolta da questa Corte (Cass., sez. 3, 26/09/2017, n. 22341; Cass., sez. 3, 20/09/2021, n. 25359; Cass., sez. 3, 14/12/2020, n. 28440). A quanto detto deve pure aggiungersi che il terzo motivo, anche a prescindere dal suo carattere assertorio, è inammissibile perché basato su circostanze meramente fattuali. 5. Con il quarto motivo, denunciando «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1936 e 1937 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere esteso l'efficacia della fideiussione prestata in favore di un debitore nei confronti di altro e diverso debitore», si lamenta che i giudici di appello, affermando che le obbligazioni di cui devono rispondere i fideiussori - anche dopo la cessione del contratto - non possono che essere identiche a quelle pregresse, perché derivanti dall'originaria locazione, avrebbero erroneamente ritenuto che la fideiussione rilasciata in favore di un determinato soggetto possa essere estesa ad altro soggetto, distinto dal primo, pur in assenza di consenso scritto dei fideiussori. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. Come chiarito dalla Corte d'appello, i fideiussori, anche a seguito della cessione del contratto di locazione, sono rimasti responsabili in relazione alle obbligazioni assunte dalla società cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che, tuttavia, non essendo stata liberata, continuava a rispondere anche delle obbligazioni della società cessionaria. Ne segue che le doglianze fatte valere con il mezzo in esame risultano del tutto inconsistenti, essendo i fideiussori rimasti obbligati ai sensi dell'ultimo inciso del primo comma dell'art. 36 citato. 6. Con il quinto motivo, denunciando l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia accolto l'appello incidentale proposto dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA] e non l'appello principale, sul rilievo che l'appellante principale non avesse eccepito l'estinzione della società e la mancata distribuzione degli utili in capo ai soci, non avvedendosi che in realtà anche l'appellante principale aveva censurato la sentenza impugnata per il medesimo motivo fatto valere con l'appello incidentale. 6.1. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto si lamenta in sostanza che i giudici di appello non avrebbero accolto una censura sollevata con l'atto di appello principale, sebbene avesse il medesimo contenuto di quella fatta valere con l'appello incidentale, e si invoca impropriamente il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nuova formulazione, introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, che può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione. Dalla illustrazione del motivo si evince chiaramente che il ricorrente non denuncia l'omesso esame di un «fatto storico», ma piuttosto lamenta che una determinata questione giuridica, da lui prospettata, non sia stata valutata e ritenuta fondata dalla Corte territoriale, il che esclude che il vizio denunciato possa essere ricondotto nel paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Come costantemente ribadito da questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., prevede l'omesso esame come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., sez. 6 - 1, 26/01/2022, n. 2268; Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053). 6.2. Va, pure, rilevato che il ricorrente deduce in sostanza un errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ossia una erronea lettura, da parte della Corte territoriale, dell'atto di appello, poiché assume che questa avrebbe erroneamente escluso che nell'atto fossero state eccepite l'estinzione della società e la mancata distribuzione degli utili in capo ai soci. Peraltro, il preteso errore revocatorio neppure appare sussistere, poiché dalla riproduzione dell'atto di appello si evince che l'odierno ricorrente aveva piuttosto fatto riferimento alla questione del limite della responsabilità in caso di estinzione della originaria conduttrice, di talché risulta del tutto irrilevante anche la integrazione operata con le note conclusive. 7. Con il sesto motivo - rubricato: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 1292 e ss. cod. civ. e 1421 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui dichiara l'estinzione dell'obbligazione solidale per mancata prova del credito solo nei confronti di un obbligato in solido» - il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove i giudici di appello, dopo avere affermato che il locatore non aveva provato la percezione di somme da parte dei soci della società estinta, circostanza che avrebbe potuto legittimare l'azione nei confronti del fideiussore, ha riformato la sentenza solo nei confronti di uno dei tre fideiussori, pur vertendosi in ipotesi di obbligazioni solidali. 7.1. Il motivo, sotto i diversi profili denunciati, è infondato. 7.2. Tutte le censure muovono dalla prospettazione che la Corte d'appello avrebbe dovuto escludere la responsabilità del ricorrente in difetto di prova, non fornita dal Bonaccorsi, della percezione di somme da parte dei soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è privo di pregio perché trascura di considerare che l'odierno ricorrente, rivestendo la qualità di fideiussore, e non di socio dopo l'estinzione della società, dovesse continuare a rispondere per l'intero verso il creditore locatore. 8. Con il settimo motivo, denunciando la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di appello per euro 7.700,00, oltre accessori di legge, il ricorrente deduce che la nullità della decisione gravata non può che comportare l'annullamento del capo relativo alle spese del giudizio che, sia in primo che in secondo grado, avrebbero dovuto essere poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del principio della soccombenza. La censura è un «non motivo», in quanto auspica la caducazione della statuizione sulle spese come conseguenza dell'accoglimento di uno dei precedenti motivi, per il che opera l'art. 366, primo comma, cod. proc. civ. 9. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 1941 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado accolto l'appello incidentale ed erratamente circoscritto la responsabilità del fideiussore, [OSCURATO:PERSONA], entro i limiti delle somme percepite dai soci secondo il bilancio finale di liquidazione di società cessata», il Bonaccorsi evidenzia che i giudici di appello hanno errato nell'equiparare la posizione dei fideiussori a quella dei soci e nell'applicare l'art. 2495 cod. civ., posto che tale ultima disposizione riguarda la limitazione della responsabilità dei soci che non può trovare applicazione, neppure analogica, alla diversa ipotesi dei fideiussori, la cui obbligazione permane anche in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese. 9.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. 9.2. La Corte d'appello, al fine di addivenire all'accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], muove dall'assunto che la posizione dei fideiussori possa essere equiparata a quella dei soci e che possano trovare applicazione, anche in favore dei fideiussori, le limitazioni previste dall'art. 2495 cod. civ. in favore dei soci delle società di capitali cancellate dal registro delle imprese; da tanto fa poi discendere l'onere, gravante sul creditore (ossia sul locatore), di dimostrare, al fine di poter agire nei confronti dei fideiussori, l'effettiva percezione di somme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione. L'equiparazione su cui poggia la decisione non può essere condivisa. Dopo la riforma del diritto societario, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, perché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., sez. U, n. 6070 del 2013).La rado della norma è quella di introdurre una limitazione della responsabilità dei soci, ma tali limiti, non incidendo sulla sussistenza dell'obbligazione principale, non possono produrre alcun effetto con riferimento alle garanzie prestate dai fideiussori che, essendo connesse all'obbligazione principale, rimangono inalterate anche dopo l'estinzione della società e la cancellazione della società dal registro delle imprese. La garanzia fideiussoria opera infatti su un piano diverso, in quanto la causa del negozio di fideiussione risiede nella funzione di garanzia dell'adempimento di un debito altrui mediante l'estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione o che il suo patrimonio sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (Cass., sez. 3, 09/03/1998, n. 6407). La norma dell'art. 2495 cod. civ., riguardando esclusivamente la responsabilità dei soci, non può dunque essere estesa alla diversa ipotesi dei fideiussori, la cui obbligazione rimane quella originariamente assunta, poiché segue le sorti dell'obbligazione principale. Nel caso in esame, è incontestato che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sia stata convenuta in giudizio nella qualità di fideiussore, avendo prestato apposita garanzia in relazione all'obbligazione principale assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il contratto di locazione; l'obbligazione della cedente, nonostante la cessione del contratto, è rimasta in vita, perché non è intervenuta la liberazione da parte del creditore locatore, di talché anche l'obbligazione fideiussoria è rimasta immutata, costituendo effetto naturale dell'esistenza di una garanzia personale il fatto che il fideiussore sia tenuto al pagamento dell'intero debito garantito se il debitore principale non sia stato in grado di pagare, sia esso imprenditore o meno. Il fideiussore si trova, infatti, proprio esposto al rischio che assume prestando la garanzia personale: deve pagare al creditore tutto quanto non paga il debitore principale e ciò anche quando dal debitore principale il creditore possa pretendere soltanto una percentuale inferiore (Cass., sez. 3, 17/07/2003, n. 11200). 10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Bonaccorsi censura la decisione impugnata per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA]» e sostiene che l'infondatezza dell'appello incidentale non può che comportare l'annullamento delle statuizioni relative alle spese del giudizio, di primo e secondo grado, che devono essere poste a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di un «non motivo», ma di una conseguenza dipendente dall'auspicata cassazione della sentenza impugnata (Cass., sez. U, 12/11/2020, n. 25573, in motivazione). 11. Sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso principale deve essere rigettato. In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla statuizione sull'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell'appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] e la regolazione delle spese del giudizio di secondo grado tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto indicato in dispositivo. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata quanto alla statuizione sull'appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo nel merito, rigetta l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese relative al giudizio di secondo grado, che liquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liqui