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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01402/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35321/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenteal ricorso incidentale e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1232/2019 depositata il 14/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Nel 2003 la curatela de l Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, tra i quali, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], presidente del Collegio sindacale succeduto a Ignazio [OSCURATO:PERSONA].

1.1. — C on sentenza non definitiva del 28/10/2009 i l Tribunale di Agrigento dichiarò «non prescritta l'azione di responsabilità» nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi, con sentenza definitiva del 03/02/2012, condannòsolo l’ amministratore [OSCURATO:PERSONA].

1.2. —Entrambe le sentenze sono state appellate dal Fallimento e la Corte d’appello di Palermo, riuniti i due giudizi, con sentenza del 26/07/2019 ha (tra l’altro) dichiarato non prescritta l’azione di responsabilità del Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha condannato Ignazio [OSCURATO:PERSONA] e altri nove convenuti al risarcimento dei danni (per somme di vario importo)in favore della curatela attrice e, previa compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo (compreso il costo della espletataCTU), ha condannato i predetti convenuti – ma anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –alla rifusione, in solido, dei restanti due terzi.

1.3. —Avverso detta sentenza, non notificata, Ignazio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, notificato in data 16/11/2019.

1.4. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, notificato il 23/12/2019, contenente ricorso incidentale affidato a un motivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si è difeso verso il Fallimento con controricorso notificato in data 17-20/01/2020 e ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui lo stesso Fallimento ha resistito con controricorso.

1.5. — Con decreto del 08/02/2022 il Presidente titolare di questa sezione, a seguito della rinuncia al ricorso principale da parte di Ignazio [OSCURATO:PERSONA], accettata dal Fallimento, ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale, con compensazione delle spese.

1.6. — Successivamente il Fallimento, con istanza del 19/09/2025 e sulla scorta dell’autorizzazione del giudice delegato ad abbandonare il ricorso incidentale proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso incidentale nei suoi confronti –che aveva ad oggetto l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna risarcitoria a carico di quest’ultimo, condannato solo alla rifusione delle spese – chiedendo altresì di « confermare il decreto di estinzionedell'8 Febbraio 2022 con compensazione delle spese giudiziali».

2. — In assenza di memorie, la causa viene quindi in decisione sul solo ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. — Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare, per “violazione d.lgs. n. 61/2002, art.2 C.P., dell'art.2949 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e4 c.p.c.”.

2.2. — Con il secondo mezzo deduce la “ Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.” perché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di “nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3 e 4 del c.p.c.” sollevata con la comparsa di costituzione in appello.

2.3. —Con il terzo motivo denunzia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2403 c.c., in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 4 del c.p.c.”, poiché la corte d’appello avrebbe trascurato che «il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione» e che pertanto «nessun controllo contabile era tenuto a fare il collegio sindacale, per i presunti versamenti in contanti operati dall'amministratore».

3. —Il ricorso incidentale, come visto proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al controricorso incidentale del Fallimento, risulta tempestivo ai sensi dell’art. 371, commi 1 e 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U 7454/2020 e Cass.34922/2022, per cui il richiamo dell'art. 371 c.p.c. deve intendersi esteso, in ragione del principio dell'unicità dell'impugnazione, non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale).

4. — Tuttavia, all’esito della sostanziale rinunzia del Fallimento al controricorso incidentale proposto nei suoi confronti – con conseguente richiesta di estinzione del processo – deve ritenersi venuto meno anche l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pronuncia sul suo controricorso incidentale, sebbene non qualificato come condizionato.

4.1. — Invero, dalla sentenza impugnata risulta che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato, come alcuni dei restanti sindaci, al risarcimento del danno a favore della curatela fallimentare, nei vari importi quantificati dal CTU indicati a pag. 33della sentenza impugnata .

Per vero, egli non risulta nemmeno incluso tra gli altri sindaci menzionati a pag. 34 nei cui confronti è stato escluso il debito risarcitorio, per avere «assunto il loro incarico dopo la registrazione dell'ultimo dei presunti versamenti indicati nel menzionato prospetto (registrazione risalente al 29 aprile 1995)».

Nondimeno, non vi è stataèer alcuna condanna risarcitoria a suo carico, né in motivazione,né nel dispositivo della sentenza impugnata.

Ed è quest a la ragione per cui il Fallimento aveva proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; ricorso però, come detto,rinunziato.

4.2. — Non induce a diversa conclusione la sua condanna alle spese processuali, avendo lo stesso LO CASTOaffermato (nel resistere al ricorso incidentale del Fallimento)che «alcuna valenza giuridica si può attribuire al fatto che la Corte di Appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla parziale rifusione delle spese, e le ha compensate tra la curatela e [OSCURATO:PERSONA] e gli altri appellati», in quanto tale statuizione va piuttosto ricondotta alla «reciproca soccombenza tra parte delle domande risarcitorie della curatela ed il rigetto dell'eccezione di prescrizione di [OSCURATO:PERSONA]».

Se è così, allora, in assenza di condanna risarcitoria –e nell’impossibilità di una sua riforma in questa sede, essendo venuto meno sul punto il ricorso incidentale del Fallimento –sul piano giuridico [OSCURATO:PERSONA] non ha più interesse alla impugnazione della sentenza per contrastare,nel merito, una pretesa risarcitoria che non risulta accolta nei suoi confronti.

La statuizione di parziale compensazione delle spese si giustifica invece, per sua stessa ammissione, in ragionedella sua soccombenza sull’eccezione di prescrizione, per come la circostanza appareammessa.

5. —Il rilievo è assorbente rispetto alla inammissibilità dei tre motivi di ricorso incidentale , dei quali il primo non si confronta con la ratio decidendi(poiché evoca questioni di diritto intertemporale connesse all’art.2 c.p. in relazione alla modifica dell’art. 223, comma 2, l.fall. ad opera del d.lgs. n. 61/2022, quando la corte d’appello fa riferimento al primo comma dell’art. 223, che rinvia ai fatti di concorso in bancarotta fraudolenta), il secondo, stringatissimo, difetta di autosufficienza ( po iché non riporta nemmeno in sintesi il motivo di appello su cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata con congrua motivazione, fermo restando che, a fronte dell’asserita “nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3 e 4 del c.p.c.”, la corte territoriale ha affermato, in modo chiaro anche se sintetico, che «l’appello deve ritenersi sufficientemente specifico ed appare conforme ai requisiti previsti dalla legge») eil terzo ha natura meritale.

6. — In conclusione : va confermata, in assenza di impugnazione del relativo decreto presidenziale, l’estinzione del giudizio dichiarata a seguito della rinunzia al ricorso principale di Ignazio [OSCURATO:PERSONA] ; va dichiarata l’estinzione del giudizio anche in relazione alla rinunzia al ricorso incidentale da parte del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di quest’ultimo per sopravvenuta carenza di interesse; il tutto con compensazione integrale delle spesedel presente giudizio.

7. — Si dà atto che non sussistono i presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato, né a carico delle parti rinunzianti, né a carico del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, l’art.13, commi 1 - bis e 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica solo nei casi - tipici - d i rigetto dell'impugnazione , o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, né al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, né al caso di sua inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse(così, da ultimo, Cass. Sez.

U., n. 19976/2024).

P.Q.M Conferma e comunque dichiara la dichiarazione di estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale di Ignazio [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara estinto il giudizio in relazione al ricorso incidentale del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35321/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenteal ricorso incidentale e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1232/2019 depositata il 14/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Nel 2003 la curatela de l Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, tra i quali, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], presidente del Collegio sindacale succeduto a Ignazio [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. — C on sentenza non definitiva del 28/10/2009 i l Tribunale di Agrigento dichiarò «non prescritta l'azione di responsabilità» nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi, con sentenza definitiva del 03/02/2012, condannòsolo l’ amministratore [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. —Entrambe le sentenze sono state appellate dal Fallimento e la Corte d’appello di Palermo, riuniti i due giudizi, con sentenza del 26/07/2019 ha (tra l’altro) dichiarato non prescritta l’azione di responsabilità del Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha condannato Ignazio [OSCURATO:PERSONA] e altri nove convenuti al risarcimento dei danni (per somme di vario importo)in favore della curatela attrice e, previa compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo (compreso il costo della espletataCTU), ha condannato i predetti convenuti – ma anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –alla rifusione, in solido, dei restanti due terzi. 1.3. —Avverso detta sentenza, non notificata, Ignazio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, notificato in data 16/11/2019. 1.4. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, notificato il 23/12/2019, contenente ricorso incidentale affidato a un motivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si è difeso verso il Fallimento con controricorso notificato in data 17-20/01/2020 e ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui lo stesso Fallimento ha resistito con controricorso. 1.5. — Con decreto del 08/02/2022 il Presidente titolare di questa sezione, a seguito della rinuncia al ricorso principale da parte di Ignazio [OSCURATO:PERSONA], accettata dal Fallimento, ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale, con compensazione delle spese. 1.6. — Successivamente il Fallimento, con istanza del 19/09/2025 e sulla scorta dell’autorizzazione del giudice delegato ad abbandonare il ricorso incidentale proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso incidentale nei suoi confronti –che aveva ad oggetto l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna risarcitoria a carico di quest’ultimo, condannato solo alla rifusione delle spese – chiedendo altresì di « confermare il decreto di estinzionedell'8 Febbraio 2022 con compensazione delle spese giudiziali». 2. — In assenza di memorie, la causa viene quindi in decisione sul solo ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. — Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare, per “violazione d.lgs. n. 61/2002, art.2 C.P., dell'art.2949 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e4 c.p.c.”. 2.2. — Con il secondo mezzo deduce la “ Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.” perché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di “nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3 e 4 del c.p.c.” sollevata con la comparsa di costituzione in appello. 2.3. —Con il terzo motivo denunzia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2403 c.c., in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 4 del c.p.c.”, poiché la corte d’appello avrebbe trascurato che «il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione» e che pertanto «nessun controllo contabile era tenuto a fare il collegio sindacale, per i presunti versamenti in contanti operati dall'amministratore». 3. —Il ricorso incidentale, come visto proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al controricorso incidentale del Fallimento, risulta tempestivo ai sensi dell’art. 371, commi 1 e 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U 7454/2020 e Cass.34922/2022, per cui il richiamo dell'art. 371 c.p.c. deve intendersi esteso, in ragione del principio dell'unicità dell'impugnazione, non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale). 4. — Tuttavia, all’esito della sostanziale rinunzia del Fallimento al controricorso incidentale proposto nei suoi confronti – con conseguente richiesta di estinzione del processo – deve ritenersi venuto meno anche l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pronuncia sul suo controricorso incidentale, sebbene non qualificato come condizionato. 4.1. — Invero, dalla sentenza impugnata risulta che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è stato condannato, come alcuni dei restanti sindaci, al risarcimento del danno a favore della curatela fallimentare, nei vari importi quantificati dal CTU indicati a pag. 33della sentenza impugnata . Per vero, egli non risulta nemmeno incluso tra gli altri sindaci menzionati a pag. 34 nei cui confronti è stato escluso il debito risarcitorio, per avere «assunto il loro incarico dopo la registrazione dell'ultimo dei presunti versamenti indicati nel menzionato prospetto (registrazione risalente al 29 aprile 1995)». Nondimeno, non vi è stataèer alcuna condanna risarcitoria a suo carico, né in motivazione,né nel dispositivo della sentenza impugnata. Ed è quest a la ragione per cui il Fallimento aveva proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; ricorso però, come detto,rinunziato. 4.2. — Non induce a diversa conclusione la sua condanna alle spese processuali, avendo lo stesso LO CASTOaffermato (nel resistere al ricorso incidentale del Fallimento)che «alcuna valenza giuridica si può attribuire al fatto che la Corte di Appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla parziale rifusione delle spese, e le ha compensate tra la curatela e [OSCURATO:PERSONA] e gli altri appellati», in quanto tale statuizione va piuttosto ricondotta alla «reciproca soccombenza tra parte delle domande risarcitorie della curatela ed il rigetto dell'eccezione di prescrizione di [OSCURATO:PERSONA]». Se è così, allora, in assenza di condanna risarcitoria –e nell’impossibilità di una sua riforma in questa sede, essendo venuto meno sul punto il ricorso incidentale del Fallimento –sul piano giuridico [OSCURATO:PERSONA] non ha più interesse alla impugnazione della sentenza per contrastare,nel merito, una pretesa risarcitoria che non risulta accolta nei suoi confronti. La statuizione di parziale compensazione delle spese si giustifica invece, per sua stessa ammissione, in ragionedella sua soccombenza sull’eccezione di prescrizione, per come la circostanza appareammessa. 5. —Il rilievo è assorbente rispetto alla inammissibilità dei tre motivi di ricorso incidentale , dei quali il primo non si confronta con la ratio decidendi(poiché evoca questioni di diritto intertemporale connesse all’art.2 c.p. in relazione alla modifica dell’art. 223, comma 2, l.fall. ad opera del d.lgs. n. 61/2022, quando la corte d’appello fa riferimento al primo comma dell’art. 223, che rinvia ai fatti di concorso in bancarotta fraudolenta), il secondo, stringatissimo, difetta di autosufficienza ( po iché non riporta nemmeno in sintesi il motivo di appello su cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata con congrua motivazione, fermo restando che, a fronte dell’asserita “nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3 e 4 del c.p.c.”, la corte territoriale ha affermato, in modo chiaro anche se sintetico, che «l’appello deve ritenersi sufficientemente specifico ed appare conforme ai requisiti previsti dalla legge») eil terzo ha natura meritale. 6. — In conclusione : va confermata, in assenza di impugnazione del relativo decreto presidenziale, l’estinzione del giudizio dichiarata a seguito della rinunzia al ricorso principale di Ignazio [OSCURATO:PERSONA] ; va dichiarata l’estinzione del giudizio anche in relazione alla rinunzia al ricorso incidentale da parte del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di quest’ultimo per sopravvenuta carenza di interesse; il tutto con compensazione integrale delle spesedel presente giudizio. 7. — Si dà atto che non sussistono i presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato, né a carico delle parti rinunzianti, né a carico del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, l’art.13, commi 1 - bis e 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica solo nei casi - tipici - d i rigetto dell'impugnazione , o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, la stessa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, né al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, né al caso di sua inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse(così, da ultimo, Cass. Sez. U., n. 19976/2024). P.Q.M Conferma e comunque dichiara la dichiarazione di estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale di Ignazio [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara estinto il giudizio in relazione al ricorso incidentale del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per i
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