CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11929/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTANASIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro863 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrente -avverso la sentenza n. 541/2023 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 24/10/2023 R.G.N. 102/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 731/2024Numero sezionale 863/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diBologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha accoltola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha condannato la società al pagamento di euro50.000,00 per risarcimento del danno non patrimonialederivante da licenziamento ingiurioso.2. La Corte territoriale – rammentato che il lavoratore era statolicenziato per tre volte in pochi mesi (due volte perlicenziamento disciplinare, la terza per giustificato motivooggettivo), licenziamenti tutti dichiarati illegittimi in sedegiudiziaria - ha sottolineato che il profilo ingiurioso deilicenziamenti derivava: dalla reiterazione dei provvedimenti direcesso per asserite ragioni disciplinari, dalla manifestainfondatezza delle ragioni (nota alla datrice di lavoro sin dalprincipio), dalla prevedibile notorietà che il recesso avrebbeavuto nell’ambiente, sia perché circoscritto sia per le modalità(invero necessitate) con cui erano stati esercitati ossia medianterevoca del permesso di accesso all’area dello stabilimentopetrolchimico). La Corte territoriale ha, anche, aggiunto che ladeterminazione del danno si allineava alle tabelle del [OSCURATO:PERSONA].3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la societàcon due motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore resiste concontroricorso.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione efalsa applicazione degli artt. 1226, 1229, 1453, 2043 e 2697Numero registro generale 731/2024Numero sezionale 863/2026c.c., per avere la sentenza impugnata attribuito Nunmaetrou dri ara ccolta generale 11929/2026Data pubblicazione 30/04/2026ingiuriosa al licenziamento sulla base della sua illegittimità: igiudici di appello hanno infatti ritenuto il licenziamento intimatoal sig. [OSCURATO:PERSONA] ingiurioso sull’assunto che lo stesso era statointimato in modo ripetuto e sulla base di addebiti gravi, marilevatesi poi infondati e con presumibile impatto sulla suareputazione professionale, mentre nulla è stato provato conriguardo al profilo attinente alla forma o pubblicità di carattereoffensivo data dal datore di lavoro al provvedimento espulsivo,profili costitutivi del diritto ad un ulteriore risarcimento deldanno rispetto a quello previsto (e già riconosciuto allavoratore) dalle norme di tutela avverso i licenziamentiillegittimi.1.1. Il motivo è fondato.1.2. In linea generale, questa Corte ha affermato che l'indennitàspettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970, aldipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire ildanno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale dieseguire la prestazione lavorativa: sicché la previsione e lacorresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratorelicenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danniulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine acausa del licenziamento o della mancata reintegrazione (Cass.n. 29335/2023).1.3. Questa Corte ha, peraltro, precisato che l’ulteriorerisarcimento eventualmente spettante al lavoratore spetta incaso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignitàe dell'onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza diparticolari forme o modalità offensive o di eventuali formeingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento diNumero registro generale 731/2024Numero sezionale 863/2026recesso, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamNeumnetreo dai ral ccolta generale 11929/2026Data pubblicazione 30/04/2026lamentato pregiudizio (Cass. n. 12204/2016, Cass. n.23686/2015, Cass. n. 5885/2014, Cass. n. 17329/2012, Cass-n. 21279/2010, Cass. n. 6845/2010, Cass. n. 15469/2008).1.4. E’, dunque, consolidato il principio secondo cui il carattereingiurioso del licenziamento - che, in quanto lesivo della dignitàdel lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno -non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolariforme o modalità offensive del recesso (da ultimo, Cass. n.22391/2023)1.5. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta atali principi: ha, infatti, ritenuto che l'ingiuriosità dellicenziamento fosse da ravvisarsi nella gravità dei fattiaddebitati, rivelatisi poi infondati, tali, ad avviso dei giudici dimerito, da determinare una significativa lesione dell'onore edella reputazione dell'immagine professionale del lavoratore. Lamotivazione della Corte territoriale si incentra cosìsostanzialmente sulla gravità dell'addebito, profilo che tuttaviaridonda nell'infondatezza dello stesso, non su elementi ulteriorie correlati alle modalità con le quali lo stesso è stato contestatood a diverse concorrenti circostanze. Inoltre, la diffusione dellanotizia dell’ambiente di lavoro è stata determinata, comesottolineato dalla stessa Corte territoriale, non da uncomportamento illegittimo datoriale bensì da un dato oggettivoossia dalla “necessità” (automaticamente determinata dalrecesso dal rapporto di lavoro) di ritirare il badge per l’entratanello stabilimento.1.6. Deve, pertanto, escludersi, nei comportamenti e fatti inrilievo e in assenza di altre diverse allegazioni introdotte nelprocesso, la configurabilità di danni ulteriori rispetto a quelliinevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa .Numero registro generale 731/2024Numero sezionale 863/20262. Con il secondo motivo si denunzia, in relazione all’arNtu.m e3ro6 d0i r,a ccolta generale 11929/2026Data pubblicazione 30/04/2026primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 1226, 2043, 2056, 2697 c.c., per avere la sentenzaimpugnata liquidato equitativamente il danno non patrimonialein assenza di qualsiasi prova circa l’esistenza nell’an debeatur diun danno risarcibile; i giudici del merito hanno soprasseduto suuno degli elementi necessari della fattispecie costitutivadell’illecito ossia la sussistenza di un concreto pregiudizio patitodal sig. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento delprimo motivo, non spettando, al lavoratore, alcun ulteriorerisarcimento.3. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbitoil secondo; la sentenza impugnata va cassata e la Corte,decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., rigetta ladomanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiuriosoproposta con il ricorso introduttivo del giudizio; le spese di litedi tutti i gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sonoliquidati come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.382, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda di risarcimento deldanno per licenziamento ingiurioso proposta con il ricorsointroduttivo del giudizio; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate incomplessivi euro 4.800,00 per compensi professionali, oltrerimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge nonché alle spese del giudizio di secondo grado,liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso delle spese generali nella misuraNumero registro generale 731/2024Numero sezionale 863/2026del 15% ed accessori di legge; condanna, inoltre, MNaumuerroiz dii ora ccolta generale 11929/2026Data pubblicazione 30/04/2026Patrizi al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00 percompensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi,rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]