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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 22391/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 628-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 628/2020 Cron.

Rep.

Ud. 23/05/2023 PU dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1563/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 1662/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dirigente sino al licenziamento comunica- togli il 12/9/2013, dirette: a) all’accertamento della natura ar- bitraria del licenziamento e alla condanna al pagamento dell’in- dennità supplementare; b) all’accertamento della violazione del patto di stabilità concluso il 22/2/2013 e alla condanna al risar- cimentodel danno ex art. 1218 c.c. corrispondente alle retribu- zioni sino al 22/2/2016 o somma di giustizia; c) all’accerta- mento della natura ingiuriosa del licenziamento e alla condanna al risarcimento del danno alla dignità, all’immagine professio- nale, alla professionalità.

2. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, pre- messa la specificità della nozione di giustificatezza del recesso nell’ambito del rapporto di lavoro dirigenziale e delimitatone il perimetro alla luce della giurisprudenza di legittimità,riesami- nate criticamente le deposizioni testimoniali e le prove raccolte in primo grado, ha osservato, in particolare, che risultava dimo- strata la sussistenza dei fatti posti dalla società alla base del recesso (ovvero la soppressione della posizione lavorativa di di- rigente dell’[OSCURATO:PERSONA], l’effettiva sussistenza della riorganizzazione aziendale disposta dalla società con sop- pressione di tale specifica posizione, la ripartizione delle respon- sabilità relative e dei compiti operativi tra i responsabili delle [OSCURATO:PERSONA] e Sud), dando altresì atto che era stato licenziato un altro dirigente e non ne risultavano assunti altri nel periodo successivo al recesso in contestazione; che il patto di retention stipulato tra le parti non era da interpretare quale garanzia di stabilità, ma come garanzia per la società di essere reintegrata dei costi di formazione, ove il lavoratore beneficiato fosse rece- duto dal rapporto prima dell’ammortizzamento dei costi di for- mazione; che la lettera di licenziamento era stata consegnata all’esterno della sala riunioni in cui si trovava l’appellante con altri dipendenti, non essendone a conoscenza gli altri parteci- panti alla riunione, quindi senza pubblicità e non risultando ri- scontrate in via testimoniale le altre modalità lesive della dignità come dedotte.3.

L’originario ricorrente e appellante chiede la cassazione della sentenza impugnata con 5 motivi, cui resiste con controri- corso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per violazione del principio di non contestazione ex art. 416, comma 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito attribuito rilevanza probatoria alle circostanze del conseguimento da parte dell’azienda, nell’anno precedente il licenziamento, di un rilevante utile netto e alle di- chiarazioni dei responsabili aziendali relative all’esistenza di un progetto volto al potenziamento delle strutture dell’[OSCURATO:PERSONA] in vista dell’accrescimento delle quote di mercato. 2.Il motivo è infondato. 3.Come rilevato dal PG, la dedotta nullità è preliminarmente esclusa dal fatto che la Corte d’Appello, nella sua decisione, si è fatta esplicitamente carico delle circostanze così dedotte, defi- nendone la sostanziale irrilevanza, stante l’effettiva motivazione sottostante il deliberato recesso; non può dirsi, pertanto, inte- grata la violazione dell’art. 416, co. 3, c.p.c., a fronte di una motivazione che non utilizza in alcuna misura gli elementi che si adducono come pacifici per mancata contestazione dalla con- troparte. 4.Invero, non spetta al giudice (né a questa Corte, né ai giudici di merito che non l’hanno fatto) operare valutazioni di mercato, di gestione, di pianificazione squisitamente economi- che ed aziendali; correttamente la Corte si è limitata a verificare la non arbitrarietà delle ragioni del recesso dal rapporto di la- voro con il dirigente, sulla base di allegazioni e prove, centrate sulla scelta imprenditoriale di riorganizzazione resa nota e non risultata pretestuosa. 5.Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia nuova- mente nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per violazione del regime di cui all’art. 416, comma 2, c.p.c., e violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in funzione dell’irri- tuale acquisizione di materiale probatorio ritenuto dalla Corte decisivo e determinante, ossia i dati relativi alle trasferte al Nord dopo il licenziamento del ricorrente di altro dipendente, dati utilizzati al fine di smentire la credibilità testimoniale di un ulte- riore dipendente che avrebbe accreditato la tesi dell’avvenuta sostituzione del ricorrente con altro dipendente con inferiore qualifica e comportante un minor costo per l’azienda. 6.Il motivo presenta profili di inammissibilità. 7.Esso riguarda il governo delle prove, spettante ai giudici di merito.

La Corte distrettuale ha tratto dal complessivo conte- sto probatorio la dimostrazione che il settore di cui il ricorrente era responsabile ([OSCURATO:PERSONA]) era l’unico in perdita e che a se- guito dell’avvenuta soppressione della funzione specifica i com- piti erano stati distribuiti tra gli altri dipendenti.

Poiché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attra- verso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza ne- cessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori ac- quisizioni, e poiché il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istrut- tori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021), non sono integrati i dedotti profili di nullità procedimentale, e il motivo rimane carente di decisività, atteso che, quand’anche la Corte avesse errato nel considerare prove non ritualmente acquisite, la circostanza da esse desunta non risulta determinante al fine della decisione, che è giunta alla conclusione della veridicità dell’avvenuta soppressione del posto sulla base di altri elementi probatori, complessivamente valutati. 8.Con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censu- rata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inrelazione alla errata individuazione del parametro normativo con riferimento alla giustificatezza del recesso ed ai requisiti di obiettività, effettività e coerenza del licenziamento, nonché degli artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti di Aziende industriali, dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 2729 c.c. 9.Il motivo non è fondato. 10.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, cui, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustifica- tezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprez- zabile in termini di risparmio, della soppressione della figura di- rigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o con- traria a buona fede della riorganizzazione.

Il giudice deve limi- tarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (Pertanto, è stata confermata la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile "mar- keting" - Cass. n. 9665/2019).

Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concer- nenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continua- zione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il princi- pio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coor- dinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art.41 Cost. (di qui, la conferma della decisione di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento del responsabile della pro- duzione del reparto stampa, a causa della soppressione del po- sto, con suddivisione delle relative mansioni tra il responsabile della produzione aziendale ed i capi reparto - C ass. n. 12668/2016; cfr. anche, sulla nozione in genere di licenzia- mento persoppressione del posto, Cass. n. 3819/2020, nonché, sui limiti del sindacato di legittimità sull'applicazione di un con- cetto giuridico indeterminato quale la giustificatezza del recesso in rapporto di lavoro dirigenziale, Cass. n. 88/2023 e giurispru- denza ivi richiamata). 11.Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) delle norme di ermeneutica del contratto cui agli artt. 1362 ss. c.c., circa l’interpretazione della clausola di stabilità (patto di retention) contenuta nell’accordo sottoscritto tra le parti in data 22/2/2013, ed inadeguatezza e discrasia della motivazione. 12.Il motivo è inammissibile. 13.Vanno rammentati, in proposito: a) il principio, consoli- dato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass.3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del con- tratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'in- terpretazione poi disattesadal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra; b) il prin- cipio, parimenti consolidato, secondo cui, posto che l'accerta- mento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far va- lere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito rife- rimentoalle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia ap- plicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposi- zione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n.4460/2020); c) in via generale, il principio che il vizio di viola- zione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risol- vendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineri- sce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019, n. 7187/2022, n. 9093/2023). 14.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 2087 c.c. in funzione dell’errata individuazione del parametro norma- tivo con riferimento al danno in relazione alle denunciate moda- lità plateali del licenziamento 15.Il motivo non è ammissibile.

16. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il carat- tere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della di- gnità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le par- ticolari forme o modalità offensive del recesso; e che il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, chieda il risarcimento del danno riconducibile alla condotta da- toriale, è tenuto a provare i comportamenti datoriali cui adde- bita, in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e dell'in- tegrità psico-fisica e l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo (cfr. Cass. n. 23686/2015, n. 6847/2010); 17.Si tratta di accertamenti (sulle modalità offensive o ingiu- riose e sul comportamento datoriale in nesso di causa con il danno lamentato) tipicamente fattuali, e quindi non sostituibili con una diversa valutazione delle prove in sede di legittimità, non essendo ammissibile il ricorso per cassazione con cui si de- duca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti sto- rici operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surret- tizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte, Cass.

S.U. n. 3447672019, e Cass. n. 8758/2017); a maggior ragione in ipo- tesi, come quella in esame, di cd. doppia conforme di merito. 18.Il ricorso deve pertanto essere respinto. 19.Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza. 20.Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 628-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 628/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1563/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 1662/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dirigente sino al licenziamento comunica- togli il 12/9/2013, dirette: a) all’accertamento della natura ar- bitraria del licenziamento e alla condanna al pagamento dell’in- dennità supplementare; b) all’accertamento della violazione del patto di stabilità concluso il 22/2/2013 e alla condanna al risar- cimentodel danno ex art. 1218 c.c. corrispondente alle retribu- zioni sino al 22/2/2016 o somma di giustizia; c) all’accerta- mento della natura ingiuriosa del licenziamento e alla condanna al risarcimento del danno alla dignità, all’immagine professio- nale, alla professionalità. 2. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, pre- messa la specificità della nozione di giustificatezza del recesso nell’ambito del rapporto di lavoro dirigenziale e delimitatone il perimetro alla luce della giurisprudenza di legittimità,riesami- nate criticamente le deposizioni testimoniali e le prove raccolte in primo grado, ha osservato, in particolare, che risultava dimo- strata la sussistenza dei fatti posti dalla società alla base del recesso (ovvero la soppressione della posizione lavorativa di di- rigente dell’[OSCURATO:PERSONA], l’effettiva sussistenza della riorganizzazione aziendale disposta dalla società con sop- pressione di tale specifica posizione, la ripartizione delle respon- sabilità relative e dei compiti operativi tra i responsabili delle [OSCURATO:PERSONA] e Sud), dando altresì atto che era stato licenziato un altro dirigente e non ne risultavano assunti altri nel periodo successivo al recesso in contestazione; che il patto di retention stipulato tra le parti non era da interpretare quale garanzia di stabilità, ma come garanzia per la società di essere reintegrata dei costi di formazione, ove il lavoratore beneficiato fosse rece- duto dal rapporto prima dell’ammortizzamento dei costi di for- mazione; che la lettera di licenziamento era stata consegnata all’esterno della sala riunioni in cui si trovava l’appellante con altri dipendenti, non essendone a conoscenza gli altri parteci- panti alla riunione, quindi senza pubblicità e non risultando ri- scontrate in via testimoniale le altre modalità lesive della dignità come dedotte.3. L’originario ricorrente e appellante chiede la cassazione della sentenza impugnata con 5 motivi, cui resiste con controri- corso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per violazione del principio di non contestazione ex art. 416, comma 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito attribuito rilevanza probatoria alle circostanze del conseguimento da parte dell’azienda, nell’anno precedente il licenziamento, di un rilevante utile netto e alle di- chiarazioni dei responsabili aziendali relative all’esistenza di un progetto volto al potenziamento delle strutture dell’[OSCURATO:PERSONA] in vista dell’accrescimento delle quote di mercato. 2.Il motivo è infondato. 3.Come rilevato dal PG, la dedotta nullità è preliminarmente esclusa dal fatto che la Corte d’Appello, nella sua decisione, si è fatta esplicitamente carico delle circostanze così dedotte, defi- nendone la sostanziale irrilevanza, stante l’effettiva motivazione sottostante il deliberato recesso; non può dirsi, pertanto, inte- grata la violazione dell’art. 416, co. 3, c.p.c., a fronte di una motivazione che non utilizza in alcuna misura gli elementi che si adducono come pacifici per mancata contestazione dalla con- troparte. 4.Invero, non spetta al giudice (né a questa Corte, né ai giudici di merito che non l’hanno fatto) operare valutazioni di mercato, di gestione, di pianificazione squisitamente economi- che ed aziendali; correttamente la Corte si è limitata a verificare la non arbitrarietà delle ragioni del recesso dal rapporto di la- voro con il dirigente, sulla base di allegazioni e prove, centrate sulla scelta imprenditoriale di riorganizzazione resa nota e non risultata pretestuosa. 5.Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia nuova- mente nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per violazione del regime di cui all’art. 416, comma 2, c.p.c., e violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in funzione dell’irri- tuale acquisizione di materiale probatorio ritenuto dalla Corte decisivo e determinante, ossia i dati relativi alle trasferte al Nord dopo il licenziamento del ricorrente di altro dipendente, dati utilizzati al fine di smentire la credibilità testimoniale di un ulte- riore dipendente che avrebbe accreditato la tesi dell’avvenuta sostituzione del ricorrente con altro dipendente con inferiore qualifica e comportante un minor costo per l’azienda. 6.Il motivo presenta profili di inammissibilità. 7.Esso riguarda il governo delle prove, spettante ai giudici di merito. La Corte distrettuale ha tratto dal complessivo conte- sto probatorio la dimostrazione che il settore di cui il ricorrente era responsabile ([OSCURATO:PERSONA]) era l’unico in perdita e che a se- guito dell’avvenuta soppressione della funzione specifica i com- piti erano stati distribuiti tra gli altri dipendenti. Poiché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attra- verso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza ne- cessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori ac- quisizioni, e poiché il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istrut- tori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021), non sono integrati i dedotti profili di nullità procedimentale, e il motivo rimane carente di decisività, atteso che, quand’anche la Corte avesse errato nel considerare prove non ritualmente acquisite, la circostanza da esse desunta non risulta determinante al fine della decisione, che è giunta alla conclusione della veridicità dell’avvenuta soppressione del posto sulla base di altri elementi probatori, complessivamente valutati. 8.Con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censu- rata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inrelazione alla errata individuazione del parametro normativo con riferimento alla giustificatezza del recesso ed ai requisiti di obiettività, effettività e coerenza del licenziamento, nonché degli artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti di Aziende industriali, dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 2729 c.c. 9.Il motivo non è fondato. 10.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, cui, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustifica- tezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprez- zabile in termini di risparmio, della soppressione della figura di- rigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o con- traria a buona fede della riorganizzazione. Il giudice deve limi- tarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (Pertanto, è stata confermata la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile "mar- keting" - Cass. n. 9665/2019). Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concer- nenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continua- zione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il princi- pio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coor- dinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art.41 Cost. (di qui, la conferma della decisione di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento del responsabile della pro- duzione del reparto stampa, a causa della soppressione del po- sto, con suddivisione delle relative mansioni tra il responsabile della produzione aziendale ed i capi reparto - C ass. n. 12668/2016; cfr. anche, sulla nozione in genere di licenzia- mento persoppressione del posto, Cass. n. 3819/2020, nonché, sui limiti del sindacato di legittimità sull'applicazione di un con- cetto giuridico indeterminato quale la giustificatezza del recesso in rapporto di lavoro dirigenziale, Cass. n. 88/2023 e giurispru- denza ivi richiamata). 11.Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) delle norme di ermeneutica del contratto cui agli artt. 1362 ss. c.c., circa l’interpretazione della clausola di stabilità (patto di retention) contenuta nell’accordo sottoscritto tra le parti in data 22/2/2013, ed inadeguatezza e discrasia della motivazione. 12.Il motivo è inammissibile. 13.Vanno rammentati, in proposito: a) il principio, consoli- dato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass.3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del con- tratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'in- terpretazione poi disattesadal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra; b) il prin- cipio, parimenti consolidato, secondo cui, posto che l'accerta- mento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far va- lere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito rife- rimentoalle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia ap- plicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposi- zione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n.4460/2020); c) in via generale, il principio che il vizio di viola- zione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risol- vendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineri- sce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019, n. 7187/2022, n. 9093/2023). 14.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 2087 c.c. in funzione dell’errata individuazione del parametro norma- tivo con riferimento al danno in relazione alle denunciate moda- lità plateali del licenziamento 15.Il motivo non è ammissibile. 16. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il carat- tere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della di- gnità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le par- ticolari forme o modalità offensive del recesso; e che il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, chieda il risarcimento del danno riconducibile alla condotta da- toriale, è tenuto a provare i comportamenti datoriali cui adde- bita, in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e dell'in- tegrità psico-fisica e l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo (cfr. Cass. n. 23686/2015, n. 6847/2010); 17.Si tratta di accertamenti (sulle modalità offensive o ingiu- riose e sul comportamento datoriale in nesso di causa con il danno lamentato) tipicamente fattuali, e quindi non sostituibili con una diversa valutazione delle prove in sede di legittimità, non essendo ammissibile il ricorso per cassazione con cui si de- duca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti sto- rici operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surret- tizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte, Cass. S.U. n. 3447672019, e Cass. n. 8758/2017); a maggior ragione in ipo- tesi, come quella in esame, di cd. doppia conforme di merito. 18.Il ricorso deve pertanto essere respinto. 19.Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza. 20.Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell