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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13710/2022

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guente ORDINANZA :orso 19530-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 841/2019 della CORTE D'APPELLO di ,D:_OGNA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Bologna, di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi fra le parti a decorrere dal 23 settembre 1992;

2. la Corte territoriale ha premesso, in fatto, che l'appellante, assunta 1?gprima quale «maestro scuola di •nfanzia» e successivamente in qualità di «educatore nido di infanzia», aveva partecipato con esito negativo ad una prima selezione riservata, indetta nell'anno 2008 per la stabilizzazione di 31 unità, e successivamente, sempre con esito negativo, ad una seconda procedura di reclutamento speciale bandita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013;

3. ha aggiunto che il Comune aveva indetto negli anni 2014 e 2017 ulteriori due procedure di reclutamento, sempre finalizzate alla stabilizzazione dei rapporti precari, alle quali l'Antonino, seppure in possesso dei requisiti di ammissione, non aveva partecipato;

4. il giudice d'appello ha ritenuto che alla Antonino fossero state offerte «serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo», che la Corte Costituzionale ha ritenuto sufficienti a ristorare la violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ed ha aggiunto che la stabilizzazione era comunque avvenuta, seppure a mezzo di assunzione a tempo indeterminato presso il MIUR;

5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Bologna;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] :,20 n. 19530 sez.

ML - ud. 21-12-2021 ffi

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla domanda di accertamento dell'abuso che, invece, doveva essere esaminata con priorità in quanto premessa logica e giuridica per la richiesta del risarcimento del danno comunitario;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la «violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70 in connessione con l'art. 32 comma 5 L. 183/2010, con l'art. 4 L. 124/1999, con l'art. 36 d.lgs. 165/2001 e con l'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001»;

2.1. richiamata giurisprudenza di questa Corte la ricorrente rileva, in sintesi, che doveva essere riconosciuto e liquidato il danno comunitario, nei termini precisati da Cass.

S.U. n. 5072/2016, perché le procedure alle quali aveva partecipato non assicuravano la certezza della stabilizzazione in tempi certi e non potevano essere ritenute una misura energica e dissuasiva, idonea a sanzionare l'abuso commesso nella reiterazione dei contratti a termine;

3. è fondato il secondo motivo di ricorso perché la Corte territoriale si è posta in contrasto con il principio di diritto, enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; Ric. 2020 n. 19530 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3-

3.1. le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno cassato sentenze della stessa Corte di Appello di Bologna, pronunciate in fattispecie analoghe, ed hanno precisato, richiamando i punti 91 e 92 di Cass. n. 22552/2016 sul precariato scolastico, che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è ledo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà»;

4. al richiamato orientamento occorre dare continuità perché le argomentazioni sviluppate dal Comune di Bologna nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non tengono conto della diversità di disciplina rispetto alla scuola statale ( sul punto si rimanda a Cass. n. 35369/2021) né considerano l'interpretazione della direttiva 99/70/CE fornita dalla Corte di Giustizia secondo cui l'immissione nei ruoli dell'amministrazione, se aleatoria, non può essere ritenuta sanzione con carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo ( Corte UE 26.11.2014, Mascolo, punti 116 e 117; Corte UE 8.5.2019, Rossato, secondo cui la misura può essere ritenuta proporzionata ed idonea a sanzionare l'abuso solo qualora la stessa non sia né incerta, né imprevedibile né aleatoria);

5. va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 19530 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4- La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] -Esposito OEPOSITATO íN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA :orso 19530-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 841/2019 della CORTE D'APPELLO di ,D:_OGNA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Bologna, di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi fra le parti a decorrere dal 23 settembre 1992; 2. la Corte territoriale ha premesso, in fatto, che l'appellante, assunta 1?gprima quale «maestro scuola di •nfanzia» e successivamente in qualità di «educatore nido di infanzia», aveva partecipato con esito negativo ad una prima selezione riservata, indetta nell'anno 2008 per la stabilizzazione di 31 unità, e successivamente, sempre con esito negativo, ad una seconda procedura di reclutamento speciale bandita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013; 3. ha aggiunto che il Comune aveva indetto negli anni 2014 e 2017 ulteriori due procedure di reclutamento, sempre finalizzate alla stabilizzazione dei rapporti precari, alle quali l'Antonino, seppure in possesso dei requisiti di ammissione, non aveva partecipato; 4. il giudice d'appello ha ritenuto che alla Antonino fossero state offerte «serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo», che la Corte Costituzionale ha ritenuto sufficienti a ristorare la violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ed ha aggiunto che la stabilizzazione era comunque avvenuta, seppure a mezzo di assunzione a tempo indeterminato presso il MIUR; 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Bologna; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] :,20 n. 19530 sez. ML - ud. 21-12-2021 ffi 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla domanda di accertamento dell'abuso che, invece, doveva essere esaminata con priorità in quanto premessa logica e giuridica per la richiesta del risarcimento del danno comunitario; 2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la «violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70 in connessione con l'art. 32 comma 5 L. 183/2010, con l'art. 4 L. 124/1999, con l'art. 36 d.lgs. 165/2001 e con l'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001»; 2.1. richiamata giurisprudenza di questa Corte la ricorrente rileva, in sintesi, che doveva essere riconosciuto e liquidato il danno comunitario, nei termini precisati da Cass. S.U. n. 5072/2016, perché le procedure alle quali aveva partecipato non assicuravano la certezza della stabilizzazione in tempi certi e non potevano essere ritenute una misura energica e dissuasiva, idonea a sanzionare l'abuso commesso nella reiterazione dei contratti a termine; 3. è fondato il secondo motivo di ricorso perché la Corte territoriale si è posta in contrasto con il principio di diritto, enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; Ric. 2020 n. 19530 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- 3.1. le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno cassato sentenze della stessa Corte di Appello di Bologna, pronunciate in fattispecie analoghe, ed hanno precisato, richiamando i punti 91 e 92 di Cass. n. 22552/2016 sul precariato scolastico, che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è ledo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà»; 4. al richiamato orientamento occorre dare continuità perché le argomentazioni sviluppate dal Comune di Bologna nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. non tengono conto della diversità di disciplina rispetto alla scuola statale ( sul punto si rimanda a Cass. n. 35369/2021) né considerano l'interpretazione della direttiva 99/70/CE fornita dalla Corte di Giustizia secondo cui l'immissione nei ruoli dell'amministrazione, se aleatoria, non può essere ritenuta sanzione con carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo ( Corte UE 26.11.2014, Mascolo, punti 116 e 117; Corte UE 8.5.2019, Rossato, secondo cui la misura può essere ritenuta proporzionata ed idonea a sanzionare l'abuso solo qualora la stessa non sia né incerta, né imprevedibile né aleatoria); 5. va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Ric. 2020 n. 19530 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] -Esposito OEPOSITATO íN