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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18234/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti, insistendo per l'accoglimento; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2-3 novembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 26 settembre 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416-bis, 416, commi primo e secondo, e 452-quaterdecies cod. pen.

Il secondo e il terzo reato sono stati ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.

L'indagato è stato ritenuto attinto da gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica imputativa avente a oggetto un sodalizio di natura ndranghetista operante nel territorio di Mesoraca, in Provincia di Crotone, facente capo alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA] del quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato «diretto e unico referente economico», con particolare riguardo alle attività «lecite e illecite della filiera del legno».

Le finalità del gruppo mafioso del quale [OSCURATO:PERSONA] ,4yrebbe fatto parte si sarebbero sostanziate nella manifestazione della «forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà della cittadinanza al controllo del territorio» con gli obiettivi volti «alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui estorsioni, omicidi, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi, traffico di sostanze stupefacenti, nonché all'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, all'ingerenza nella vita politica locale ed al conseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri». [OSCURATO:PERSONA], in particolare, avrebbe commesso la condotta così descritta: «contatta le ditte di trasporto del cippato al fine di accaparrarsi materiale legnoso da destinare alle biomasse e cura i rapporti economici delle società riferibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]».

In tale veste si sarebbe, inoltre interessato dell'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e di truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale dal gennaio 2014 al febbraio 2017, associandosi allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e ad altri imprenditori operanti nel settore boschivo e della produzione e trasporto del legno da destinare a combustibile delle predette centrali (capo 6) della rubrica).

La gravità indiziaria riferita al reato di traffico illecito di rifiuti è stata ritenuta in relazione al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di gestione, ricezione e trasporto di materiale conferito quale combustibile nelle centrali a biomasse, pur senza avere le caratteristiche tecniche richieste per la liceità di tale destinazione, trattandosi, piuttosto, di «rifiuti» (capo 7).

1.1. Il Tribunale ha dapprima indicato gli elementi indiziari riferiti ai reati di cui ai capi 6) e 7) evidenziando come l'indagato sia stato, fino al 2021, alle dipendenze della ditta di trasporti FKE, descritta come «impresa mafiosa» in quanto facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto sono state richiamate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2020 il quale ha riferito dell'interessamento di [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente della ditta citata, per il trasporto e la vendita del legno da conferire alle centrali in biomassa.

Da tali dichiarazioni (riportate alle pagg. 5 - 7 dell'ordinanza) il Tribunale ha desunto il ruolo centrale di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività dei [OSCURATO:PERSONA] dai quali aveva, evidentemente, «piena delega», nonché la consapevolezza di «avere alle spalle non solo il loro potere economico ma anche quello criminale».

I giudici si sono soffermati su intercettazioni del 2015 (pagg. 7 e 8 dell'ordinanza), dalle quali sarebbe emersa «la capacità di interfacciarsi sia con i vertici delle centrali a biomasse sia con gli altri imprenditori boschivi», e i tentativi di Trocinio, per conto della FKE,di «inserirsi nell'indotto per la fornitura del cippato alla [OSCURATO:SOCIETA].», oltre che del tentativo di «influenzare le pratiche burocratiche attinenti alla sottoscrizione diretta di contratti con le centrali di Crotone e Strongoli».

A conferma di tale ruolo, da pag. 8 a pag. 11, sono state richiamate intercettazioni intercorse nell'anno 2016 con [OSCURATO:PERSONA] che gestiva impianti di compostaggio e trattamento di materiali legnosi e rifiuti che si trovavano in Puglia.

Oggetto di tali conversazioni era costituito, principalmente, dal conferimento di materiale in centrale nonostante lo stesso fosse inidoneo alla sua utilizzazione quale combustibile e di pessima qualità.

A tale scopo specifico è stata richiamata anche una conversazione del 24 ottobre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale il secondo si lamentava della qualità del materiale inviatogli da Corrado.

Il rapporto con il «fornitore» pugliese, secondo la ricostruzione del Tribunale, è durato fino al febbraio 2017, quando ha subito una interruzione «per una questione meramente economica».

A supporto della gravità indiziaria relativa al capo 7) sono state richiamate altre conversazioni del 13 luglio 2016, del 19 settembre 2016 e del 3 ottobre 2016, tutte ugualmente indicative di un coinvolgimento attivo di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di rifiuti e, comunque, di materiale conferito nelle centrali a biomasse in violazione della normativa disciplinante la destinazione a quelle centrali dell'idoneo combustibile.

I giudici di merito, a tale proposito, hanno svolto anche considerazioni di diritto sulla natura giuridica del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (compresa la sua natura di reato abituale), oltre che sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dell'attività illecita.

1.2. In relazione al reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., il Tribunale ha segnalato l'esistenza di una solida piattaforma indiziaria riferita alla stabile struttura organizzativa del gruppo rispetto al quale ha evidenziato l'esistenza di un programma criminoso indeterminato avente a oggetto lo smaltimento di carichi ingenti di materiale legnoso misto ad altri rifiuti.

E' stata valorizzata anche la stabilità del vincolo derivante dall'associazione della cui nascita hanno riferito plurimi collaboratori di giustizia (sul punto pag. 16 dell'ordinanza).

Nel contesto associativo, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto quello di curare i rapporti con i soggetti conferitori e di impartire le direttive provenienti da [OSCURATO:PERSONA], nonché quello di inserire nell'indotto per la fornitura anche la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], per come emerso dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

L'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 cod. pen., sotto il profilo dell'agevolazione del gruppo mafioso di cui al capo 1), è stata ritenuta in ragione del «contatto diretto e continuo con i [OSCURATO:PERSONA]» e la «piena consapevolezza della riuscita dei loro affari di natura illecita».

1.3. Gli indizi del reato associativo mafioso di cui al capo 1) sono stati desunti, essenzialmente, dall'essere [OSCURATO:PERSONA] «braccio destro» di [OSCURATO:PERSONA] e dalla circostanza che tale elemento assume rilievo quale dato significativo dell'«essere interno alle dinamiche mafiose».

Ulteriori elementi indiziari sono stati desunti da esiti di intercettazioni presenti nella richiesta cautelare ma non valorizzati nell'ordinanza.

Si tratta dell'intercettazione del 15 dicembre 2017 nel corso della quale una persona che aveva subito un furto ad opera di alcuni zingari aveva affermato di essersi rivoltg a [OSCURATO:PERSONA], proprio tramite [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la restituzione della refurtiva.

Altre captazioni valorizzate allo stesso fine sono state quelle del 19 gennaio 2015 dalle quali sarebbe emersa, da un lato, la soggezione di un meccanico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, il ruolo di intermediario tra il primo e il secondo svolte da [OSCURATO:PERSONA] per dirimere una questione relativa alla riparazione di un camion.1.4.

In punto di esigenze cautelari, richiamata la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dei titoli di reato per i quali si procede, il Tribunale ha ritenuto non idonei a superare la predetta né il tempo trascorso, né l'abbandono del territorio da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel 2021.

Sono state richiamate l'oggettiva gravità delle condotte descritte come «intrinsecamente violente, prevaricatrici, foriere di gravissime conseguenze per l'economia sana, l'ambiente, la società tutta, capaci di ingenerare un monopolio economico fondato sulla corruzione e sulla paura» e, altresì, l'appartenenza ad una «mafia storica e radicata in tutto il territorio nazionale» che non esclude il pericolo di reiterazione di condotte criminose tenute per anni.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo (pur rubricato come violazione di legge e vizio di motivazione riferito ai reati di cui ai capi 6) e 7), anche con riguardo all'omessa motivazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva) è stato, nella sostanza, contestato il complessivo ragionamento svolto dal Tribunale in ordine agli indizi valorizzati ai fini della ritenuta gravità indiziaria riferita a tutti i reati contestati.

Sul ruolo di fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] e della sua impresa (definita «mafiosa») è stata segnalata l'assenza totale di motivazione, anche a volere considerare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale di quel ruolo mai avrebbe fatto menzione.

E' stata segnalata anche l'omessa motivazione sui profili di censura sollevati con la memoria difensiva sia con riferimento alle dichiarazioni di Riolo e all'oggetto sociale della ditta della quale [OSCURATO:PERSONA] era dipendente oltre che alle conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA].

Con specifico riguardo al capo 7) è stata evidenziata la circostanza che lo stesso consulente del Pubblico ministero ha segnalato come non risultino essere stati conferiti «rifiuti» nelle centrali a biomasse, almeno negli ultimi anni.

Anche con riferimento a tale dato tecnico il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi.

L'esistenza di un rapporto lavorativo lecito con la FKE avrebbe richiesto un onere motivazionale più pregnante di quello assolto dai giudici di merito, soprattutto alla luce della generica descrizione della condotta partecipativa all'associazione di cui al capo 6) fornita dal Tribunale.

In ordine all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. era stata segnalata l'eccentricità della motivazione contenuta nell'ordinanza applicativa (evocante la figura del metodo mafioso) rispetto alla contestazione (riferita all'agevolazione del sodalizio mafioso), così come la mancata motivazione della riferibilità dell'aggravante all'indagato.

Circa il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, era stata eccepita, avverso l'ordinanza applicativa, la sovrapposizione dei dati valorizzati per sostenere la gravità indiziaria per gli altri reati rispetto alla contestazione di cui al capo 1).

A tale proposito nessuna risposta sarebbe stata data dal Tribunale che ha motivato in termini sovrapponibili a quelli del Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, ha omesso di considerare come il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avesse una giustificazione pienamente lecita nel rapporto lavorativo.

Oggetto di travisamento, inoltre, sono state ritenute le ulteriori emergenze indiziarie valorizzate dal Tribunale e non menzionate nell'ordinanza genetica (si tratta delle conversazioni del 15 dicembre 2017 e del 19 gennaio 2015).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che omessa motivazione circa le deduzioni contenute nelle, memoria difensiva.

Ha evidenziato come, sin dall'impugnazione dell'ordinanza applicativa della misura, avesse messo in rilievo sia il fatto che il tempus commissi delicti è circoscritto al periodo che va dal gennaio 2014 al febbraio 2017 sia il proprio trasferimento in provincia di Parma dopo essersi dimesso dalla FKE nel 2021.

A fronte di tali precise indicazioni, il Tribunale avrebbe offerto una motivazione generica e assertiva, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non è stato menzionato da alcun collaboratore di giustizia e neppure è stato coinvolto in altre operazioni di polizia.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati «motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.» .

3.1. In primo luogo, è stato approfondito il motivo di ricorso riferito al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per essere stati desunti gli elementi indiziari da circostanze generiche e prive di consistenza tale da giustificare l'affermazione della partecipazione al gruppo mafioso operante a Mesoraca.

E' stata segnalata la mancata osservanza dei principi costantemente affermati da questa Corte in punto di partecipazione al reato di associazione mafiosa.

3.2. Con il secondo motivo aggiunto ha eccepito la mancata riqualificazione giuridica del reato di cui al capo 1) in quello di concorso esterno evidenziando la mancanza agli atti di indagine di qualsiasi contatto tra l'indagato e i membri dell'associazione e la circostanza che, semmai, il contributo si sarebbe sostanziato in un ausilio prestato al solo [OSCURATO:PERSONA] per un limitato periodo di tempo.

3.3. Il terzo motivo ha illustrato ampiamente l'eccezione riferita alla incompatibilità, tenuto conto delle contestazioni e delle emergenze indiziarie, tra il reato associativo di cui al capo 6) e quello (di natura abituale) di cui al capo 7) della rubrica.

Le condotte sarebbero, in pratica, sovrapponibili e sul punto è stata richiamata ampia giurisprudenza di questa Corte.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a fondamento della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1. cod. pen. evidenziando le carenze motivazionali in punto di esistenza dell'associazione e di consapevolezza dell'indagato di agevolare la stessa.

3.5. Il quinto motivo ha riguardato l'ulteriore precisazione della mancanza di adeguata motivazione in ordine alle allegazioni difensive a supporto del superamento della presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc,. pen. 4.

I difensori del ricorrente hanno formulato tempestiva istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In relazione al reato di cui al capo 7) della rubrica provvisoria, si evidenza che la provvista indiziaria è costituita, pur essendo la contestazione riferita ad un arco di tempo che va dal 2014 al 2017, da captazioni del 2015 (non riportate in ordinanza, ma citate) e del 2016 (trascritte nelle parti ritenute di rilievo).

Il ruolo dell'indagato è stato sostanzialmente riassunto alle pagg. 16 e 17 dell'ordinanza del Tribunale del riesameiche ha individuato nella figura di [OSCURATO:PERSONA] quella che, in virtù del rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA], gestiva le attività più rilevanti per la FKE («impresa mafiosa» riferibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA]), «curava i rapporti con i soggetti conferitori (vedasi in particolare i dati captativi con [OSCURATO:PERSONA]) ed impartiva direttive sempre per conto del [OSCURATO:PERSONA] (...) ha contribuito ad inserire nell'indotto per la fornitura di cippato alle [OSCURATO:SOCIETA]. anche la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] agendo in sua rappresentanza ».Inoltre, a pag. 13 si legge che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto rapporti con le ditte fornitrici del materiale da cippare, coordinato i trasporti di materiale legnoso e falsificato le bolle di accompagnamento.

Il tutto è stato collegato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che rappresentava gli interessi di [OSCURATO:PERSONA].

Pur avendo il Tribunale argomentato (sebbene parzialmente) in più punti sui rilievi difensivi svolti con la memoria depositata in sede di riesame, gli elementi indiziari sono stati individuati senza tenere conto dello specifico onere motivazionale che gravava nella fattispecie in ragione dell'esistenza di un rapporto lavorativo lecito tra [OSCURATO:PERSONA] e la società FKE.

Tanto più se si considera che, effettivamente, gran parte delle condotte sintomatiche del concorso dell'indagato nel traffico di rifiuti si sarebbero sostanziate, in azioni apparentemente rientranti in quelle che erano le mansioni lavorative dell'indagato (rapporti con i fornitori, coordinamento dei trasporti) o, addirittura, neutre (inserimento nelle attività di fornitura della ditta di [OSCURATO:PERSONA]).

Ciò, in assenza di elementi sufficienti (sia pure nei limiti della cognizione propria della fase cautelare) per ritenere la deviazione delle attività (presunte) lecite in funzionali alla commissione dei delitti ascritti.

Né costituisce ausilio alla motivazione il riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, sul punto, e data le,specificità della posizione in esame, si caratterizzano per genericità.

Quanto alla falsificazione delle bolle di accompagnamento (attività, comunque confinata a periodi non successivi al 2016), l'ordinanza impugnata non pare essersi adeguatamente confrontata conti rilievi difensivi contenuti nella memoria e riportati a pag. 6 del ricorso).

Analogamente, pur avendo il Tribunale catanzarese ampiamente motivato sul punto alle pagg. 13 e 14, non risulta essere stato preso in considerazione quanto segnalato nella memoria difensiva relativamente alla effettiva natura di «rifiuti» dei materiali conferiti in violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 452- quaterdecies, cod. pen.

E' stato evidenziato come la stesa consulenza del Pubblico ministero, nel rispondere al quesito circa la «ricostruzione del ciclo di produzione, movimentazione e destinazione finale del cippato e di altri eventuali sottoprodotti e/o rifiuti conferiti alle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Crotone e di Cosenza» abbia evidenziato come «non risulta che negli ultimi anni, siano stati conferiti rifiuti».Su tale considerazione, tutt'altro che secondaria e, comunque, di rilievo ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda di interesse, il Tribunale non ha svolto alcuna considerazione che si impone, quindi, nel giudizio di rinvio.

3. Con riferimento al reato associativo di cui al provvisorio capo 6), oltre a mutuare le considerazioni sin qui svolte, derivanti, specificamente, dall'esistenza di una base lecita dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la FKE, si segnala che, come evidenziato anche nel terzo motivo aggiunto, nella fattispecie, è dato riscontrare una sostanziale sovrapponibilità tra la condotta delittuosa riferita al traffico di rifiuti e la partecipazione all'associazione a delinquere.

I due reati possono effettivamente concorrere, in astratto, dovendosi prestare adesione all'orientamento per cui «è configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (di cui all'art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), non sussistendo tra gli stessi rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, atteso che il primo si connota per un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, mentre il secondo si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente» (Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello, Rv. 283172)».

Nel caso di specie, non risulta adeguatamente illustrata la serie indeterminata di delitti di cui all'associazione, né gli elementi fattuali dai quali desumere la distinzione tra il concorso nella commissione del reato abituale (Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632) e la fattispecie associativa.

E' costante e qui ribadita l'affermazione di questa Corte secondo cui «l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). 8 L Nella fattispecie, il Tribunale ha valorizzato alcune dichiarazioni (piuttosto generiche) in merito al ruolo di fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] e captazioni (invero risalenti) confinate al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], omettendo, così, di illustrare compiutamente i profili dai quali desumere gli elementi costitutivi della condotta di partecipazione all'associazione a delinquere. q.

In ordine alla provvisoria contestazione relativa al capo 1) della rubrica, ossia al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, si osserva che i rilievi del ricorrente colgono nel segno in ragione della mancanza di adeguata piattaforma indiziaria circa la partecipazion0 [OSCURATO:PERSONA] al descritto sodalizio.

L'ordinanza del Tribunale catanzarese esibisce, sul punto, una evidente carenza motivazionale laddove, in primo luogo, (pag. 17) pretende di individuare dai medesimi elementi posti a fondamento delle imputazioni di cui ai capi 6) e 7) i presupposti idonei a sostenere la gravità indiziaria per il reato associativo mafioso.

In tal senso l'ordinanza si esprime in termini evidenti laddove precisa di condividere l'assunto del Giudice per le indagini preliminari che ha desunto dal «coacervo di tali dati» (con riguardo a tutti gli elementi descritti a supporto delle altre contestazioni elevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) l'intraneità alla <cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]».

Si tratta di elementi la cui fragilità è stata già ampiamente illustrata e che, allo stato, non può ritenersi adeguatamente sanata o integrata da considerazioni di carattere generale quali l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come «braccio destro d& punto di vista commerciale» di un soggetto dotato di «potere criminale» come il citato [OSCURATO:PERSONA] sulla cui posizione all'interno del gruppo mafioso sono elencate diverse definizioni, ma non anche gli elementi dai quali si desume quanto affermato.

Analoga considerazione vale per la sostenuta «mafiosità» della dl tta FKE sulla quale, tuttavia, non vi sono precisazioni particolari da parte dei giudici di merito.

La stessa impostazione accusatoria soffre di una contraddittorietà di fondo laddove ascrive a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione all'associazione mafiosa mediante le condotte di cui ai capi 6) e 7), senza tenere conto (o, comunque, fornire un'adeguata motivazione in proposito) del fatto che il settore delle biomasse o quello dei rifiuti non fanno parte degli interessi perseguiti dal gruppo mafioso, non essendo presente alcun riferimento a tale settore nel capo di imputazione riferito all'associazione mafiosa ove si evoca, esclusivamente, il dato (previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ma non calato nella realtà criminale esaminata) dell'interessamento dei sodalizio per le «attività economiche». 9 L Analogamente la considerazione (pag. 17), pur astrattamente condivisibile, secondo cui l'organo di vertice di un sodalizio 'ndranghetista delega, ordinariamente, la gestione dei propri affari solo a persone intranee alla cosca è argomento che «prova troppo», non potendosi, in assoluto, escludere l'esistenza di rapporti lavorativi o professionali di natura lecita tra il predetto soggetto e i gestori (magari indiretti) dei suoi interessi.

Nel caso di specie, come segnalato, esisteva un rapporto lavorativo lecito tra [OSCURATO:PERSONA] e la FKE.

Tale circostanza, evidentemente, non esclude la concreta deviazione della liceità del rapporto e la sua trasformazione in una relazione di natura illecita (anche mafiosa) che, tuttavia, esige l'adozione di una motivazione adeguata che, considerata la situazione concreta, individui, almeno secondo i parametri indiziari propri della fase cautelare, i momenti e i punti in cui si è verificata la deviazione del modello legale e la sua trasformazione in un rapporto illecito di natura associativa.

Né, a tal fine, costituiscono idoneo sostegno al carente impianto motivazionale le due intercettazioni riportate alle pagg. 17 e 18 dell'ordinanza impugnata, in ragione del fatto che non è stata adeguatamente illustrata la ragione per cui le stesse si porrebbero quali elementi idonei a supportare la gravità indiziaria, riferita al reato associativo mafioso, in punto di supporto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale organo di vertice della cosca mafiosa operante a Mesoraca.

Peraltro, si tratta di elementi non in grado di attualizzare quel giudizio di gravità indiziaria risalendo le captazioni, una, al 19 gennaio 2015, l'altra, al 15 dicembre 2017.

In assenza, quindi, di ulteriori elementi ([OSCURATO:PERSONA] non risulta essere menzionato da alcun collaboratore, né sono stati valorizzati altri significativi dati captativi in grado di supportare la tesi accusatoria) deve escludersi, allo stato, la gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo 1), dovendosi, per mera completezza ricordare, il noto principio, al quale, pure, dovrà attenersi il giudice del rinvio, per cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

S. I rilievi che precedono hanno carattere assorbente.

Va, tuttavia, precisato che è fondato anche il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari.A seguito della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria.

E' noto come il panorama della giurisprudenza di questa Corte offra opzioni interpretative diverse in ordine alla rilevanza del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione.

Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 e Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 hanno affermato che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma.

Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 e Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 hanno invece espresso il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a [OSCURATO:PERSONA], per il tempo a cui esse risalivano e la qualità delle condotte enucleate a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza anche dell'allontanamento del ricorrente dal territorio nel quale opera la cosca mafiosa di interesse a partire dal 2021.

Tale dato è stato ritenuto superabile sulla scorta di considerazioni di carattere generale prive di riferimento alla posizione soggettiva dell'indagato e ascrivibili, anche, alla natura dell'associazione di appartenenza omettendo così di valutare l'elemento della distanza temporale tra i fatti descritti nel provvedimento e il momento applicativo della misura, in uno con l'allontanamento dal territorio a far data dal 2021 e con l'estraneità dell'indagato a precedenti indagini in materia di criminalità organizzata; dati superati con l'insufficiente, nel caso specifico, riferimento all'appartenenza alla «mafia storica radicata in tutto il territorio nazionale», che costituisce, qualora valorizzabile in assoluto, elemento insuscettibile di essere superato e tale da trasformare la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari in presunzione assoluta che vale (com'è noto) solo con riguardo al profilo dell'adeguatezza della misura (limitatamente al reato di cui al capo 1)).

Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, motiverà nuovamente anche in ordine alle esigenze cautelari conformandosi ai principi sin qui illustrati.

5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti.

Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti, insistendo per l'accoglimento; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2-3 novembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 26 settembre 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416-bis, 416, commi primo e secondo, e 452-quaterdecies cod. pen. Il secondo e il terzo reato sono stati ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. L'indagato è stato ritenuto attinto da gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica imputativa avente a oggetto un sodalizio di natura ndranghetista operante nel territorio di Mesoraca, in Provincia di Crotone, facente capo alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA] del quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato «diretto e unico referente economico», con particolare riguardo alle attività «lecite e illecite della filiera del legno». Le finalità del gruppo mafioso del quale [OSCURATO:PERSONA] ,4yrebbe fatto parte si sarebbero sostanziate nella manifestazione della «forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà della cittadinanza al controllo del territorio» con gli obiettivi volti «alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui estorsioni, omicidi, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi, traffico di sostanze stupefacenti, nonché all'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, all'ingerenza nella vita politica locale ed al conseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri». [OSCURATO:PERSONA], in particolare, avrebbe commesso la condotta così descritta: «contatta le ditte di trasporto del cippato al fine di accaparrarsi materiale legnoso da destinare alle biomasse e cura i rapporti economici delle società riferibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]». In tale veste si sarebbe, inoltre interessato dell'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e di truffe ai danni del gestore del servizio energetico nazionale dal gennaio 2014 al febbraio 2017, associandosi allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e ad altri imprenditori operanti nel settore boschivo e della produzione e trasporto del legno da destinare a combustibile delle predette centrali (capo 6) della rubrica). La gravità indiziaria riferita al reato di traffico illecito di rifiuti è stata ritenuta in relazione al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di gestione, ricezione e trasporto di materiale conferito quale combustibile nelle centrali a biomasse, pur senza avere le caratteristiche tecniche richieste per la liceità di tale destinazione, trattandosi, piuttosto, di «rifiuti» (capo 7). 1.1. Il Tribunale ha dapprima indicato gli elementi indiziari riferiti ai reati di cui ai capi 6) e 7) evidenziando come l'indagato sia stato, fino al 2021, alle dipendenze della ditta di trasporti FKE, descritta come «impresa mafiosa» in quanto facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto sono state richiamate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2020 il quale ha riferito dell'interessamento di [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente della ditta citata, per il trasporto e la vendita del legno da conferire alle centrali in biomassa. Da tali dichiarazioni (riportate alle pagg. 5 - 7 dell'ordinanza) il Tribunale ha desunto il ruolo centrale di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività dei [OSCURATO:PERSONA] dai quali aveva, evidentemente, «piena delega», nonché la consapevolezza di «avere alle spalle non solo il loro potere economico ma anche quello criminale». I giudici si sono soffermati su intercettazioni del 2015 (pagg. 7 e 8 dell'ordinanza), dalle quali sarebbe emersa «la capacità di interfacciarsi sia con i vertici delle centrali a biomasse sia con gli altri imprenditori boschivi», e i tentativi di Trocinio, per conto della FKE,di «inserirsi nell'indotto per la fornitura del cippato alla [OSCURATO:SOCIETA].», oltre che del tentativo di «influenzare le pratiche burocratiche attinenti alla sottoscrizione diretta di contratti con le centrali di Crotone e Strongoli». A conferma di tale ruolo, da pag. 8 a pag. 11, sono state richiamate intercettazioni intercorse nell'anno 2016 con [OSCURATO:PERSONA] che gestiva impianti di compostaggio e trattamento di materiali legnosi e rifiuti che si trovavano in Puglia. Oggetto di tali conversazioni era costituito, principalmente, dal conferimento di materiale in centrale nonostante lo stesso fosse inidoneo alla sua utilizzazione quale combustibile e di pessima qualità. A tale scopo specifico è stata richiamata anche una conversazione del 24 ottobre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale il secondo si lamentava della qualità del materiale inviatogli da Corrado. Il rapporto con il «fornitore» pugliese, secondo la ricostruzione del Tribunale, è durato fino al febbraio 2017, quando ha subito una interruzione «per una questione meramente economica». A supporto della gravità indiziaria relativa al capo 7) sono state richiamate altre conversazioni del 13 luglio 2016, del 19 settembre 2016 e del 3 ottobre 2016, tutte ugualmente indicative di un coinvolgimento attivo di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di rifiuti e, comunque, di materiale conferito nelle centrali a biomasse in violazione della normativa disciplinante la destinazione a quelle centrali dell'idoneo combustibile. I giudici di merito, a tale proposito, hanno svolto anche considerazioni di diritto sulla natura giuridica del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (compresa la sua natura di reato abituale), oltre che sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dell'attività illecita. 1.2. In relazione al reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., il Tribunale ha segnalato l'esistenza di una solida piattaforma indiziaria riferita alla stabile struttura organizzativa del gruppo rispetto al quale ha evidenziato l'esistenza di un programma criminoso indeterminato avente a oggetto lo smaltimento di carichi ingenti di materiale legnoso misto ad altri rifiuti. E' stata valorizzata anche la stabilità del vincolo derivante dall'associazione della cui nascita hanno riferito plurimi collaboratori di giustizia (sul punto pag. 16 dell'ordinanza). Nel contesto associativo, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto quello di curare i rapporti con i soggetti conferitori e di impartire le direttive provenienti da [OSCURATO:PERSONA], nonché quello di inserire nell'indotto per la fornitura anche la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], per come emerso dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. L'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 cod. pen., sotto il profilo dell'agevolazione del gruppo mafioso di cui al capo 1), è stata ritenuta in ragione del «contatto diretto e continuo con i [OSCURATO:PERSONA]» e la «piena consapevolezza della riuscita dei loro affari di natura illecita». 1.3. Gli indizi del reato associativo mafioso di cui al capo 1) sono stati desunti, essenzialmente, dall'essere [OSCURATO:PERSONA] «braccio destro» di [OSCURATO:PERSONA] e dalla circostanza che tale elemento assume rilievo quale dato significativo dell'«essere interno alle dinamiche mafiose». Ulteriori elementi indiziari sono stati desunti da esiti di intercettazioni presenti nella richiesta cautelare ma non valorizzati nell'ordinanza. Si tratta dell'intercettazione del 15 dicembre 2017 nel corso della quale una persona che aveva subito un furto ad opera di alcuni zingari aveva affermato di essersi rivoltg a [OSCURATO:PERSONA], proprio tramite [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la restituzione della refurtiva. Altre captazioni valorizzate allo stesso fine sono state quelle del 19 gennaio 2015 dalle quali sarebbe emersa, da un lato, la soggezione di un meccanico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, il ruolo di intermediario tra il primo e il secondo svolte da [OSCURATO:PERSONA] per dirimere una questione relativa alla riparazione di un camion.1.4. In punto di esigenze cautelari, richiamata la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dei titoli di reato per i quali si procede, il Tribunale ha ritenuto non idonei a superare la predetta né il tempo trascorso, né l'abbandono del territorio da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel 2021. Sono state richiamate l'oggettiva gravità delle condotte descritte come «intrinsecamente violente, prevaricatrici, foriere di gravissime conseguenze per l'economia sana, l'ambiente, la società tutta, capaci di ingenerare un monopolio economico fondato sulla corruzione e sulla paura» e, altresì, l'appartenenza ad una «mafia storica e radicata in tutto il territorio nazionale» che non esclude il pericolo di reiterazione di condotte criminose tenute per anni. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo (pur rubricato come violazione di legge e vizio di motivazione riferito ai reati di cui ai capi 6) e 7), anche con riguardo all'omessa motivazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva) è stato, nella sostanza, contestato il complessivo ragionamento svolto dal Tribunale in ordine agli indizi valorizzati ai fini della ritenuta gravità indiziaria riferita a tutti i reati contestati. Sul ruolo di fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] e della sua impresa (definita «mafiosa») è stata segnalata l'assenza totale di motivazione, anche a volere considerare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale di quel ruolo mai avrebbe fatto menzione. E' stata segnalata anche l'omessa motivazione sui profili di censura sollevati con la memoria difensiva sia con riferimento alle dichiarazioni di Riolo e all'oggetto sociale della ditta della quale [OSCURATO:PERSONA] era dipendente oltre che alle conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA]. Con specifico riguardo al capo 7) è stata evidenziata la circostanza che lo stesso consulente del Pubblico ministero ha segnalato come non risultino essere stati conferiti «rifiuti» nelle centrali a biomasse, almeno negli ultimi anni. Anche con riferimento a tale dato tecnico il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi. L'esistenza di un rapporto lavorativo lecito con la FKE avrebbe richiesto un onere motivazionale più pregnante di quello assolto dai giudici di merito, soprattutto alla luce della generica descrizione della condotta partecipativa all'associazione di cui al capo 6) fornita dal Tribunale. In ordine all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. era stata segnalata l'eccentricità della motivazione contenuta nell'ordinanza applicativa (evocante la figura del metodo mafioso) rispetto alla contestazione (riferita all'agevolazione del sodalizio mafioso), così come la mancata motivazione della riferibilità dell'aggravante all'indagato. Circa il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, era stata eccepita, avverso l'ordinanza applicativa, la sovrapposizione dei dati valorizzati per sostenere la gravità indiziaria per gli altri reati rispetto alla contestazione di cui al capo 1). A tale proposito nessuna risposta sarebbe stata data dal Tribunale che ha motivato in termini sovrapponibili a quelli del Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, ha omesso di considerare come il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avesse una giustificazione pienamente lecita nel rapporto lavorativo. Oggetto di travisamento, inoltre, sono state ritenute le ulteriori emergenze indiziarie valorizzate dal Tribunale e non menzionate nell'ordinanza genetica (si tratta delle conversazioni del 15 dicembre 2017 e del 19 gennaio 2015). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, oltre che omessa motivazione circa le deduzioni contenute nelle, memoria difensiva. Ha evidenziato come, sin dall'impugnazione dell'ordinanza applicativa della misura, avesse messo in rilievo sia il fatto che il tempus commissi delicti è circoscritto al periodo che va dal gennaio 2014 al febbraio 2017 sia il proprio trasferimento in provincia di Parma dopo essersi dimesso dalla FKE nel 2021. A fronte di tali precise indicazioni, il Tribunale avrebbe offerto una motivazione generica e assertiva, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non è stato menzionato da alcun collaboratore di giustizia e neppure è stato coinvolto in altre operazioni di polizia. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati «motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.» . 3.1. In primo luogo, è stato approfondito il motivo di ricorso riferito al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per essere stati desunti gli elementi indiziari da circostanze generiche e prive di consistenza tale da giustificare l'affermazione della partecipazione al gruppo mafioso operante a Mesoraca. E' stata segnalata la mancata osservanza dei principi costantemente affermati da questa Corte in punto di partecipazione al reato di associazione mafiosa. 3.2. Con il secondo motivo aggiunto ha eccepito la mancata riqualificazione giuridica del reato di cui al capo 1) in quello di concorso esterno evidenziando la mancanza agli atti di indagine di qualsiasi contatto tra l'indagato e i membri dell'associazione e la circostanza che, semmai, il contributo si sarebbe sostanziato in un ausilio prestato al solo [OSCURATO:PERSONA] per un limitato periodo di tempo. 3.3. Il terzo motivo ha illustrato ampiamente l'eccezione riferita alla incompatibilità, tenuto conto delle contestazioni e delle emergenze indiziarie, tra il reato associativo di cui al capo 6) e quello (di natura abituale) di cui al capo 7) della rubrica. Le condotte sarebbero, in pratica, sovrapponibili e sul punto è stata richiamata ampia giurisprudenza di questa Corte. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a fondamento della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1. cod. pen. evidenziando le carenze motivazionali in punto di esistenza dell'associazione e di consapevolezza dell'indagato di agevolare la stessa. 3.5. Il quinto motivo ha riguardato l'ulteriore precisazione della mancanza di adeguata motivazione in ordine alle allegazioni difensive a supporto del superamento della presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc,. pen. 4. I difensori del ricorrente hanno formulato tempestiva istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In relazione al reato di cui al capo 7) della rubrica provvisoria, si evidenza che la provvista indiziaria è costituita, pur essendo la contestazione riferita ad un arco di tempo che va dal 2014 al 2017, da captazioni del 2015 (non riportate in ordinanza, ma citate) e del 2016 (trascritte nelle parti ritenute di rilievo). Il ruolo dell'indagato è stato sostanzialmente riassunto alle pagg. 16 e 17 dell'ordinanza del Tribunale del riesameiche ha individuato nella figura di [OSCURATO:PERSONA] quella che, in virtù del rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA], gestiva le attività più rilevanti per la FKE («impresa mafiosa» riferibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA]), «curava i rapporti con i soggetti conferitori (vedasi in particolare i dati captativi con [OSCURATO:PERSONA]) ed impartiva direttive sempre per conto del [OSCURATO:PERSONA] (...) ha contribuito ad inserire nell'indotto per la fornitura di cippato alle [OSCURATO:SOCIETA]. anche la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] agendo in sua rappresentanza ».Inoltre, a pag. 13 si legge che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto rapporti con le ditte fornitrici del materiale da cippare, coordinato i trasporti di materiale legnoso e falsificato le bolle di accompagnamento. Il tutto è stato collegato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che rappresentava gli interessi di [OSCURATO:PERSONA]. Pur avendo il Tribunale argomentato (sebbene parzialmente) in più punti sui rilievi difensivi svolti con la memoria depositata in sede di riesame, gli elementi indiziari sono stati individuati senza tenere conto dello specifico onere motivazionale che gravava nella fattispecie in ragione dell'esistenza di un rapporto lavorativo lecito tra [OSCURATO:PERSONA] e la società FKE. Tanto più se si considera che, effettivamente, gran parte delle condotte sintomatiche del concorso dell'indagato nel traffico di rifiuti si sarebbero sostanziate, in azioni apparentemente rientranti in quelle che erano le mansioni lavorative dell'indagato (rapporti con i fornitori, coordinamento dei trasporti) o, addirittura, neutre (inserimento nelle attività di fornitura della ditta di [OSCURATO:PERSONA]). Ciò, in assenza di elementi sufficienti (sia pure nei limiti della cognizione propria della fase cautelare) per ritenere la deviazione delle attività (presunte) lecite in funzionali alla commissione dei delitti ascritti. Né costituisce ausilio alla motivazione il riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, sul punto, e data le,specificità della posizione in esame, si caratterizzano per genericità. Quanto alla falsificazione delle bolle di accompagnamento (attività, comunque confinata a periodi non successivi al 2016), l'ordinanza impugnata non pare essersi adeguatamente confrontata conti rilievi difensivi contenuti nella memoria e riportati a pag. 6 del ricorso). Analogamente, pur avendo il Tribunale catanzarese ampiamente motivato sul punto alle pagg. 13 e 14, non risulta essere stato preso in considerazione quanto segnalato nella memoria difensiva relativamente alla effettiva natura di «rifiuti» dei materiali conferiti in violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 452- quaterdecies, cod. pen. E' stato evidenziato come la stesa consulenza del Pubblico ministero, nel rispondere al quesito circa la «ricostruzione del ciclo di produzione, movimentazione e destinazione finale del cippato e di altri eventuali sottoprodotti e/o rifiuti conferiti alle [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Crotone e di Cosenza» abbia evidenziato come «non risulta che negli ultimi anni, siano stati conferiti rifiuti».Su tale considerazione, tutt'altro che secondaria e, comunque, di rilievo ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda di interesse, il Tribunale non ha svolto alcuna considerazione che si impone, quindi, nel giudizio di rinvio. 3. Con riferimento al reato associativo di cui al provvisorio capo 6), oltre a mutuare le considerazioni sin qui svolte, derivanti, specificamente, dall'esistenza di una base lecita dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la FKE, si segnala che, come evidenziato anche nel terzo motivo aggiunto, nella fattispecie, è dato riscontrare una sostanziale sovrapponibilità tra la condotta delittuosa riferita al traffico di rifiuti e la partecipazione all'associazione a delinquere. I due reati possono effettivamente concorrere, in astratto, dovendosi prestare adesione all'orientamento per cui «è configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (di cui all'art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), non sussistendo tra gli stessi rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, atteso che il primo si connota per un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, mentre il secondo si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente» (Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello, Rv. 283172)». Nel caso di specie, non risulta adeguatamente illustrata la serie indeterminata di delitti di cui all'associazione, né gli elementi fattuali dai quali desumere la distinzione tra il concorso nella commissione del reato abituale (Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632) e la fattispecie associativa. E' costante e qui ribadita l'affermazione di questa Corte secondo cui «l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). 8 L Nella fattispecie, il Tribunale ha valorizzato alcune dichiarazioni (piuttosto generiche) in merito al ruolo di fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] e captazioni (invero risalenti) confinate al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], omettendo, così, di illustrare compiutamente i profili dai quali desumere gli elementi costitutivi della condotta di partecipazione all'associazione a delinquere. q. In ordine alla provvisoria contestazione relativa al capo 1) della rubrica, ossia al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, si osserva che i rilievi del ricorrente colgono nel segno in ragione della mancanza di adeguata piattaforma indiziaria circa la partecipazion0 [OSCURATO:PERSONA] al descritto sodalizio. L'ordinanza del Tribunale catanzarese esibisce, sul punto, una evidente carenza motivazionale laddove, in primo luogo, (pag. 17) pretende di individuare dai medesimi elementi posti a fondamento delle imputazioni di cui ai capi 6) e 7) i presupposti idonei a sostenere la gravità indiziaria per il reato associativo mafioso. In tal senso l'ordinanza si esprime in termini evidenti laddove precisa di condividere l'assunto del Giudice per le indagini preliminari che ha desunto dal «coacervo di tali dati» (con riguardo a tutti gli elementi descritti a supporto delle altre contestazioni elevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) l'intraneità alla <cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]». Si tratta di elementi la cui fragilità è stata già ampiamente illustrata e che, allo stato, non può ritenersi adeguatamente sanata o integrata da considerazioni di carattere generale quali l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come «braccio destro d& punto di vista commerciale» di un soggetto dotato di «potere criminale» come il citato [OSCURATO:PERSONA] sulla cui posizione all'interno del gruppo mafioso sono elencate diverse definizioni, ma non anche gli elementi dai quali si desume quanto affermato. Analoga considerazione vale per la sostenuta «mafiosità» della dl tta FKE sulla quale, tuttavia, non vi sono precisazioni particolari da parte dei giudici di merito. La stessa impostazione accusatoria soffre di una contraddittorietà di fondo laddove ascrive a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione all'associazione mafiosa mediante le condotte di cui ai capi 6) e 7), senza tenere conto (o, comunque, fornire un'adeguata motivazione in proposito) del fatto che il settore delle biomasse o quello dei rifiuti non fanno parte degli interessi perseguiti dal gruppo mafioso, non essendo presente alcun riferimento a tale settore nel capo di imputazione riferito all'associazione mafiosa ove si evoca, esclusivamente, il dato (previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ma non calato nella realtà criminale esaminata) dell'interessamento dei sodalizio per le «attività economiche». 9 L Analogamente la considerazione (pag. 17), pur astrattamente condivisibile, secondo cui l'organo di vertice di un sodalizio 'ndranghetista delega, ordinariamente, la gestione dei propri affari solo a persone intranee alla cosca è argomento che «prova troppo», non potendosi, in assoluto, escludere l'esistenza di rapporti lavorativi o professionali di natura lecita tra il predetto soggetto e i gestori (magari indiretti) dei suoi interessi. Nel caso di specie, come segnalato, esisteva un rapporto lavorativo lecito tra [OSCURATO:PERSONA] e la FKE. Tale circostanza, evidentemente, non esclude la concreta deviazione della liceità del rapporto e la sua trasformazione in una relazione di natura illecita (anche mafiosa) che, tuttavia, esige l'adozione di una motivazione adeguata che, considerata la situazione concreta, individui, almeno secondo i parametri indiziari propri della fase cautelare, i momenti e i punti in cui si è verificata la deviazione del modello legale e la sua trasformazione in un rapporto illecito di natura associativa. Né, a tal fine, costituiscono idoneo sostegno al carente impianto motivazionale le due intercettazioni riportate alle pagg. 17 e 18 dell'ordinanza impugnata, in ragione del fatto che non è stata adeguatamente illustrata la ragione per cui le stesse si porrebbero quali elementi idonei a supportare la gravità indiziaria, riferita al reato associativo mafioso, in punto di supporto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale organo di vertice della cosca mafiosa operante a Mesoraca. Peraltro, si tratta di elementi non in grado di attualizzare quel giudizio di gravità indiziaria risalendo le captazioni, una, al 19 gennaio 2015, l'altra, al 15 dicembre 2017. In assenza, quindi, di ulteriori elementi ([OSCURATO:PERSONA] non risulta essere menzionato da alcun collaboratore, né sono stati valorizzati altri significativi dati captativi in grado di supportare la tesi accusatoria) deve escludersi, allo stato, la gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo 1), dovendosi, per mera completezza ricordare, il noto principio, al quale, pure, dovrà attenersi il giudice del rinvio, per cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). S. I rilievi che precedono hanno carattere assorbente. Va, tuttavia, precisato che è fondato anche il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari.A seguito della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria. E' noto come il panorama della giurisprudenza di questa Corte offra opzioni interpretative diverse in ordine alla rilevanza del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione. Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 e Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 hanno affermato che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 e Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 hanno invece espresso il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a [OSCURATO:PERSONA], per il tempo a cui esse risalivano e la qualità delle condotte enucleate a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza anche dell'allontanamento del ricorrente dal territorio nel quale opera la cosca mafiosa di interesse a partire dal 2021. Tale dato è stato ritenuto superabile sulla scorta di considerazioni di carattere generale prive di riferimento alla posizione soggettiva dell'indagato e ascrivibili, anche, alla natura dell'associazione di appartenenza omettendo così di valutare l'elemento della distanza temporale tra i fatti descritti nel provvedimento e il momento applicativo della misura, in uno con l'allontanamento dal territorio a far data dal 2021 e con l'estraneità dell'indagato a precedenti indagini in materia di criminalità organizzata; dati superati con l'insufficiente, nel caso specifico, riferimento all'appartenenza alla «mafia storica radicata in tutto il territorio nazionale», che costituisce, qualora valorizzabile in assoluto, elemento insuscettibile di essere superato e tale da trasformare la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari in presunzione assoluta che vale (com'è noto) solo con riguardo al profilo dell'adeguatezza della misura (limitatamente al reato di cui al capo 1)). Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, motiverà nuovamente anche in ordine alle esigenze cautelari conformandosi ai principi sin qui illustrati. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia d
Sentenza Cassazione n. 18234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris