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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16834/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21620/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Già [OSCURATO:PERSONA]), sedente in Londra, 165 [OSCURATO:PERSONA], EC4A2AE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sedente in Zugo (Svizzera) rappresentata e difesa, per procura la cui sottoscrizione risulta certificata per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Londra del 2 settembre 2015, munita di apostille in data 3 settembre 2015, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma – ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 – controricorrente – F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria Numero di raccolta generale 16834/2022regionaleData pubblicazione 24/05/2022 di L’Aquila, sez. distaccata di Pescara, sez. 6, n. 155, depositata in data 11 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del venti aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente con distinte istanze del 26-28 marzo 2003 e 4-6 agosto 2003, chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – il pagamento di complessivi € 2.906.968,75 a titolo di credito d’imposta per i percepiti dividendi, la cui distribuzione era stata deliberata dalla società Vesuvius Italia p.a., di cui essa ricorrente deteneva il 99 % del pacchetto azionario.

La richiesta era formulata a mente dell’art.10, par. 4, lett. b) della Convenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] stipulata a Pallanza il 21 ottobre 1988 (Convenzione di Pallanza), e ratificata con l. 05/11/1990, n.329.

Il diritto al richiesto pagamento discendeva quindi, nella prospettazione della ricorrente, dal 50 % del credito d’imposta sui dividendi che sarebbe spettato ad una persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; dall’essere essa una società costituita in base alle leggi britanniche e fiscalmente residente nel [OSCURATO:PERSONA]; dall’essere essa soggetta alla [OSCURATO:PERSONA] senza possibilità di opzione e inoltre soggetta all’imposta britannica sul dividendo e sul credito d’imposta italiani; dall’essere essa l’effettiva beneficiaria dei dividendi e dal non avere in Italia una stabile organizzazione.

Con provvedimento notificato l’undici novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate rigettava le surriferite istanze, motivando il diniego con l’insussistenza del presupposto della doppia imposizione, in quanto sebbene la società ricorrente (allora [OSCURATO:PERSONA]) avesse inserito i dividendi nella dichiarazione resa al fisco inglese, grazie al meccanismo di calcolo dell’underlying F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 tax credit, cioè il credito d’imposta indiretto, tali dividendi non Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 avevano subito alcuna tassazione, in quanto “Si determina un’agevolazione che, proprio recuperando nel calcolo le imposte italiane, ne nullifica gli effetti, tanto che il beneficio diventa direttamente proporzionale al maggiore carico fiscale operato in Italia sulla società figlia”.

La società ricorrente impugnava il diniego dinnanzi la CTP, ma questa – con sentenza 31 gennaio 2012 - respingeva il ricorso sostanzialmente sull’osservazione dell’insussistenza di una doppia imposizione e del venir meno della reciprocità fra Italia e [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’abolizione dell’Advance corporation act, con passaggio quindi dal sistema del credito d’imposta a quello dell’esenzione. 2.La ricorrente proponeva allora appello davanti alla CTR che decideva con la sentenza richiamata in epigrafe, rigettando il gravame anch’essa ritenendo assente il presupposto della doppia imposizione, e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La ricorrente proponeva quindi ricorso in cassazione, affidato a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate si costituiva per resistere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 preleggi e 1, comma 18, l. 24/12/2012, n. 228, in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ. , per avere la sentenza d’appello fatto applicazione dell’art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30/05/2002, n.115, in tema di versamento a carico dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sebbene la disposizione non potesse applicarsi retroattivamente e tenuto conto che il giudizio d’appello pendeva fin dal 31 luglio 2012.

Orbene la disposizione in esame, recata dall’art.1, comma 18 della l.

F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 n.228/2012, entrava in vigore il 1° gennaio 2013, e per espressa Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 disposizione si applicava “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, era evidente l’inapplicabilità nella specie della norma e quindi del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.14 delle preleggi; 43 e 56 del Trattato CEE firmato a Roma il 25 marzo 1957; 10, par.4, lett. b e 24, par. 2, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ratificata con l. n. 329/1990; 11, 3° comma, 14, 1° comma, 92 e 94, 1° comma, del d.

P.R. 22/12/1986, n. 917, il tutto in relazione con l’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente di aver dichiarato al fisco britannico quanto dovuto, e cioè i dividendi ricevuti più il credito d’imposta (la metà di quello che sarebbe spettato ad un contribuente italiano); più le ritenute subite all’estero dal contribuente britannico; più il credito d’imposta indiretto, cioè l’ammontare delle imposte (IRPEG, ILOR, IRAP) che gravarono in Italia sull’utile, diminuito del credito d’imposta spettante (la metà di quello che sarebbe spettato ad un contribuente italiano).

Ottenuto così l’imponibile vi avrebbe applicato l’aliquota e dall’imposta così ottenuta avrebbe scomputato il suddetto credito d’imposta indiretto.

A fronte di tutto ciò la società britannica ricorrente aveva ottenuto dal fisco britannico un certificato con cui questo attestava che la Cookson - “is subject to tax in the [OSCURATO:PERSONA] without possibility of an option or of being exempt” - “is subject to tax in respect of the dividend and the Italian tax credit” Pertanto doveva ritenersi applicabile il già richiamato disposto dell’art.10 della Convenzione di Pallanza, essendo sfornita di F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 fondamento l’interpretazione teleologica proposta dallaNumero di raccolta generale 16834/2022 CTR.

In altri Data pubblicazione 24/05/2022 termini andava privilegiata l’interpretazione letterale della norma, scartata dalla CTR, poiché la convenzione avrebbe una funzione limitativa rispetto all’esercizio della potestà impositiva (Cass.21/02/2005, n. 3414) e di rinuncia da parte dello Stato del proprio potere impositivo (Cass. 20/03/2000, n. 3251).

All’art.10 della convenzione dunque andava riconosciuta la natura di norma eccezionale, e dunque da interpretarsi restrittivamente, attenendosi rigidamente alle parole usate (interpretazione rigidamente letterale).

Di qui la violazione dell’art.14 preleggi.

Inoltre andava privilegiata un’interpretazione conforme alle norme del Trattato CEE, e quindi non doveva richiedersi, come fatto dall’Agenzia delle Entrate, la prova di aver corrisposto la ricorrente l’imposta al fisco britannico, pena la violazione dei rubricati articoli del Trattato, in quanto non ritenere sufficiente per il sorgere del credito d’imposta la mera concorrenza dei dividendi alla formazione del reddito imponibile discriminerebbe il socio straniero rispetto a quello residente, al quale ultimo invece ciò sarebbe sufficiente (Cass. 10465/14; 26886/06 ecc.).

D’altronde, sempre in base al complesso motivo di cui si tratta, in virtù degli artt. 11,14 e 94 TUIR (nel testo vigente all’epoca dei fatti, cioè alle date di percepimento dei dividendi: 11 dicembre 2002 e 9 giugno 2003) era sufficiente, al fine di maturare il credito d’imposta, la mera concorrenza del dividendo alla formazione dell’imponibile, non essendo necessario il previo pagamento dell’imposta, avendo diritto i contribuenti italiani a percepire il rimborso ad esempio nel caso in cui l’imponibile fosse ridotto a zero per effetto della prevalenza di componenti negativi.

Poiché dunque per l’ordinamento nazionale v’è doppia imposizione anche se dal concorso di dividendo e credito non deriva alcun esborso monetario, la CTR avrebbe violato le citate disposizioni e , F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 per l’effetto, l’art. 10 della Convenzione di Pallanza.

Infatti, alla Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 luce del descritto stato della legislazione, non poteva sostenersi, come faceva la CTR, che i principi della legislazione italiana erano basati sulla finalità di prevenire il doppio adempimento, anziché la semplice doppia imponibilità.

Dunque escludeva radicalmente la ricorrente che si potesse fare un riferimento, nell’interpretazione della norma pattizia, all’”imposta pagata”.

Quanto infine alla violazione dell’art.24 della Convenzione di Pallanza, tale norma esigerebbe che su utili provenienti da fonti site in Italia sia stata calcolata l’imposta italiana, e su tali utili sia calcolata anche l’imposta nel [OSCURATO:PERSONA].

Il rimedio individuato dalla norma consisterebbe nella deduzione dall’imposta calcolata nel [OSCURATO:PERSONA] di quella calcolata in Italia.

Ove poi la società britannica controlli direttamente o indirettamente almeno il 10 % di quella che ha pagato i dividendi, dall’imposta britannica si deduce, in aggiunta all’imposta italiana calcolata sui dividendi, quella italiana dovuta dalla società distributrice degli utili.

Ciò dimostrerebbe che, se davvero il riferimento dell’art.10 della Convenzione fosse al doppio adempimento e non alla doppia imponibilità, siffatto meccanismo sarebbe del tutto superfluo;

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita a mezzo di controricorso per contrastare il ricorso, osservando in particolare che l’interpretazione offerta dalla ricorrente della disciplina convenzionale si risolve nella creazione di un indebito privilegio idoneo ad alterare la parità di trattamento degli operatori del mercato, incidendo negativamente sulla libera concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] cioè sarebbe utile ad evitare la duplice tassazione, e quindi non si avrebbe alcun diritto al rimborso in virtù della ola qualità di soggetto passivo di imposta, o per il mero effetto dell’inclusione del reddito prodotto all’estero nell’imponibile del tributo dovuto al proprio Stato (Cass. 13/02/2009, n. 3556).

F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale lettura appare poi, a giudizio della controricorrente, conforme alla Direttiva “madre-figlia” 435/90/CEE, relativa all’imposizione di dividendi trasnfrontalieri tra stati membri: in base ad essa l’Italia ha optato per l’esenzione da ritenuta a carico della società madre estera sui dividendi percepiti, e per l’esclusione da imposizione della stessa sul 95 % dei dividendi ricevuti; il [OSCURATO:PERSONA], per i corrispondenti dividendi “in entrata”, avrebbe optato per l’attribuzione di un credito di imposta indiretto; con ciò la società madre britannica eviterebbe la doppia imposizione.

Orbene da ciò ricaverebbe la controricorrente la non applicabilità della Convenzione di Pallanza nel sistema della Direttiva “madre-figlia” che escludendo oneri di imposta a carico del socio per i dividendi percepiti, non consente neppure il configurarsi di una doppia imposizione.

Tantomeno ritiene possibile la controricorrente ammettere un sistema misto con cui si opti per la ritenuta d’imposta prevista dalla convenzione (5%), ottenendo così il diritto al credito d’imposta (in importo ben più consistente): il contribuente dunque dovrebbe scegliere la disciplina alternativa in base al criterio della minimizzazione dell’onere fiscale, per cui l’applicabilità della disciplina convenzionale presupporrebbe la dimostrazione della rinuncia a tutti i benefici propri della Direttiva madre-figlia. 4.Va esaminato per primo, in ordine logico, il secondo motivo di ricorso.

Lo stesso risulta fondato.

4.1. Preliminarmente va chiarito che, nell'ambito della presente controversia, non ha rilievo il recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Irlanda del Nord dall'Unione Europea, posto che gli articoli d'interesse fiscale (si vedano in particolare gli articoli 51 in tema di IVA, 52 in materia di accise e 47 riguardo ai dazi) del relativo Accordo (in [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea del 31 F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Come visto intanto la ricorrente censura tale interpretazione ritenendo che il diritto convenzionale rechi una disciplina di carattere eccezionale e derogatorio rispetto a quella ordinaria, nella specie andando a limitare la potestà impositiva dello stesso.

Al contrario rileva questa Corte come l’idea che il diritto convenzionale configuri un sistema di diritto eccezionale e come tale soggetto a stretta interpretazione sia abbandonata da gran tempo (tranne che nell’ipotesi dei trattati di pace), e in tal senso la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, ratificata con l. 12/02/1974, n.112, stabilisce all’art. 31 che “ Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.

2. Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati (...)”; l’art. 32 poi stabilisce “(Mezzi complementari di interpretazione).

Si potrà ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31, F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Inoltre all’art.3 par. 2 si stabilisce che per ogni espressione non definita espressamente dall’articolo stesso, si dovrà far riferimento al “significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto stato contraente relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione”.

Orbene nel nostro ordinamento, ed in particolare in tema di imposte dirette (oggetto della convenzione) il principio espresso dall’art.163 TUIR è nel senso che il divieto di doppia imposizione (rubrica della norma) importa che “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.

Evidente dunque che il significato da attribuire all’espressione anche in ambito convenzionale, per il richiamo di cui all’art.3 della convenzione stessa, non può che essere lo stesso.

Scopo della convenzione è dunque evitare che in concreto lo stesso presupposto generi il pagamento dell’imposta due volte. 4.2.Tuttavia da ciò non si può ricavare automaticamente, come fa la CTR, la necessità, al fine di fruire del diritto al rimborso, della dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta nel paese di residenza.

In effetti in base ad un recente orientamento di questa Corte, fermo restando quanto sopra, occorre accertare in concreto se il meccanismo di tassazione previsto dallo Stato membro elimini effettivamente il rischio della doppia imposizione economica e F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 quello della violazione del principio di neutralità fiscale Numero sezionale 588/2022Numero di raccolta generale 16834/2022, al fine di evitare “non soltanto la tassazione dei dividendi in capo alla società Data pubblicazione 24/05/2022 madre, ma anche quella indiretta intesa come conseguenza dell'applicazione di meccanismi che, sebbene accompagnati da deduzioni o esenzioni, possono causare alla società madre un trattamento deteriore rispetto a quello che spetterebbe quando le due società fossero dello stesso Stato” (Cass. 31/01/2020, n.2313).

Più precisamente “In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la [OSCURATO:PERSONA], stipulata il 21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), non è escluso dal riconoscimento dei benefici (nella specie esenzione da ritenuta) della Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che detto riconoscimento, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]), non elimina, necessariamente, il rischio della doppia imposizione economica né della violazione del principio di neutralità fiscale”.

Venendo all’ipotesi del trattamento fiscale dei dividendi percepiti da una società madre estera, la stessa deve dunque “essere fiscalmente neutra per la società madre, con riguardo all'assoggettamento ad imposta, senza possibilità di opzione e senza esenzione ai sensi dell'art. 2, a.iii) della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011”.

Nella specie proprio di ciò si tratta, allegando la parte ricorrente, pur a fronte di un’assenza di un esborso monetario in sede di tassazione nel paese di origine della società madre, che ciò sia dipeso in realtà dalla compensazione del relativo debito con un credito per imposte estere.

F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 4.3.Alla luce di ciò, solo la verifica della concreta insussistenza di Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 una sia pure indiretta (nel senso sopra specificato) doppia tassazione, determina il non ricorrere dei presupposti – che restano fermi – di applicazione della Convenzione di Pallanza (per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]), anche in ossequio al disposto dell’art.27-bis, comma 4, d.P.R. n.600/1973, applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui “Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti”.

Certo “non sia (è) consentita la scelta selettiva tra le singole componenti di ogni sistema sulla base della convenienza individuale”, soprattutto fino al punto di violare il principio unionale di neutralità fiscale, di guisa che “l'alternatività tra disciplina di derivazione euro-unitaria, che attribuisce, secondo il disposto dell'art. 4 della direttiva, la disciplina del prelievo fiscale allo Stato della società madre, e quella di fonte pattizia, che presuppone un riparto tra gli Stati contraenti della relativa imposizione, preclude che possa sovrapporsi l'una all'altra per trarre benefici non dovuti ed in contrasto con le finalità delle rispettive discipline”, ma ciò “non pone limiti alla (corretta) applicazione della disciplina convenzionale, nei termini consentiti dal succitato art. 7, secondo comma, della direttiva madre – figlia” (ancora Cass. 2313/2020), cioè in modo da evitare la diretta o indiretta doppia imposizione.

Nel caso specifico della società madre sedente nel [OSCURATO:PERSONA], propria della fattispecie in esame, va osservato che, con il recepimento della Direttiva “madre-figlia” 435/90/CEE nell’ordinamento interno, l’Italia ha esentato dalla ritenuta la società “madre”, che ne può ottenere il rimborso (o chiedere la non applicazione, comma 3 dell’art.27-bis, d.P.R. n.600/1973) se, tra l’altro, sia soggetta nel paese di residenza senza fruire di esoneri o F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A sua volta il [OSCURATO:PERSONA] ha scelto, per i dividendi in entrata, di attribuire alla società madre un credito di imposta indiretto, corrispondente alla frazione di imposta pagata dalla società figlia a fronte degli utili e a quello della ritenuta alla fonte prelevata alla società figlia dallo Stato in cui questa si trova.

In base ai suesposti principi, e risultando provato nella specie come i dividendi sono entrati nel calcolo della base imponibile (pur non essendo stata in concreto corrisposta imposta), ed essendosi provveduto al versamento della ritenuta del 5 % prevista dalla Convenzione di Pallanza (seppure in un secondo tempo), non si può dunque escludere aprioristicamente una situazione di doppia imposizione senza il sovrindicato accertamento in concreto ed invece solo sulla base della mera assenza della prova di un versamento d’imposta al fisco della società-madre, come ritenuto dalla CTR, allegando infatti la ricorrente un’ipotesi di doppia imposizione indiretta come detto determinata dall’essere il mancato esborso monetario dipeso dalla compensazione fra debito determinatosi e credito per le imposte estere.

Adunque il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che provvederà all'uopo, se del caso valendosi anche dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.

Igs. n. 546/1992, all'accertamento di fatto sopra indicato al fine di verificare se la richiesta di rimborso formulata nei termini sopra ricordati, si ponga o meno in violazione del principio di neutralità fiscale di cui alla richiamata Direttiva n. 90/435/CEE quale applicabile ratione temporis, tramite l’applicazione previsto dalla legislazione britannica dell’underlying tax credit.

5. Circa il primo motivo, tenuto conto dell’accoglimento del secondo motivo, lo stesso risulta assorbito.

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8. La CTR provvederà alla liquidazione delle spese anche Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 relativamente al presente grado di giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, assorbito l’altro motivo, rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara- in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21620/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Già [OSCURATO:PERSONA]), sedente in Londra, 165 [OSCURATO:PERSONA], EC4A2AE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sedente in Zugo (Svizzera) rappresentata e difesa, per procura la cui sottoscrizione risulta certificata per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Londra del 2 settembre 2015, munita di apostille in data 3 settembre 2015, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma – ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 – controricorrente – F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria Numero di raccolta generale 16834/2022regionaleData pubblicazione 24/05/2022 di L’Aquila, sez. distaccata di Pescara, sez. 6, n. 155, depositata in data 11 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del venti aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente con distinte istanze del 26-28 marzo 2003 e 4-6 agosto 2003, chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – il pagamento di complessivi € 2.906.968,75 a titolo di credito d’imposta per i percepiti dividendi, la cui distribuzione era stata deliberata dalla società Vesuvius Italia p.a., di cui essa ricorrente deteneva il 99 % del pacchetto azionario. La richiesta era formulata a mente dell’art.10, par. 4, lett. b) della Convenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] stipulata a Pallanza il 21 ottobre 1988 (Convenzione di Pallanza), e ratificata con l. 05/11/1990, n.329. Il diritto al richiesto pagamento discendeva quindi, nella prospettazione della ricorrente, dal 50 % del credito d’imposta sui dividendi che sarebbe spettato ad una persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; dall’essere essa una società costituita in base alle leggi britanniche e fiscalmente residente nel [OSCURATO:PERSONA]; dall’essere essa soggetta alla [OSCURATO:PERSONA] senza possibilità di opzione e inoltre soggetta all’imposta britannica sul dividendo e sul credito d’imposta italiani; dall’essere essa l’effettiva beneficiaria dei dividendi e dal non avere in Italia una stabile organizzazione. Con provvedimento notificato l’undici novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate rigettava le surriferite istanze, motivando il diniego con l’insussistenza del presupposto della doppia imposizione, in quanto sebbene la società ricorrente (allora [OSCURATO:PERSONA]) avesse inserito i dividendi nella dichiarazione resa al fisco inglese, grazie al meccanismo di calcolo dell’underlying F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 tax credit, cioè il credito d’imposta indiretto, tali dividendi non Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 avevano subito alcuna tassazione, in quanto “Si determina un’agevolazione che, proprio recuperando nel calcolo le imposte italiane, ne nullifica gli effetti, tanto che il beneficio diventa direttamente proporzionale al maggiore carico fiscale operato in Italia sulla società figlia”. La società ricorrente impugnava il diniego dinnanzi la CTP, ma questa – con sentenza 31 gennaio 2012 - respingeva il ricorso sostanzialmente sull’osservazione dell’insussistenza di una doppia imposizione e del venir meno della reciprocità fra Italia e [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’abolizione dell’Advance corporation act, con passaggio quindi dal sistema del credito d’imposta a quello dell’esenzione. 2.La ricorrente proponeva allora appello davanti alla CTR che decideva con la sentenza richiamata in epigrafe, rigettando il gravame anch’essa ritenendo assente il presupposto della doppia imposizione, e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La ricorrente proponeva quindi ricorso in cassazione, affidato a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate si costituiva per resistere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 preleggi e 1, comma 18, l. 24/12/2012, n. 228, in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ. , per avere la sentenza d’appello fatto applicazione dell’art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30/05/2002, n.115, in tema di versamento a carico dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sebbene la disposizione non potesse applicarsi retroattivamente e tenuto conto che il giudizio d’appello pendeva fin dal 31 luglio 2012. Orbene la disposizione in esame, recata dall’art.1, comma 18 della l. F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 n.228/2012, entrava in vigore il 1° gennaio 2013, e per espressa Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 disposizione si applicava “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, era evidente l’inapplicabilità nella specie della norma e quindi del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato; 2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.14 delle preleggi; 43 e 56 del Trattato CEE firmato a Roma il 25 marzo 1957; 10, par.4, lett. b e 24, par. 2, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ratificata con l. n. 329/1990; 11, 3° comma, 14, 1° comma, 92 e 94, 1° comma, del d. P.R. 22/12/1986, n. 917, il tutto in relazione con l’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente di aver dichiarato al fisco britannico quanto dovuto, e cioè i dividendi ricevuti più il credito d’imposta (la metà di quello che sarebbe spettato ad un contribuente italiano); più le ritenute subite all’estero dal contribuente britannico; più il credito d’imposta indiretto, cioè l’ammontare delle imposte (IRPEG, ILOR, IRAP) che gravarono in Italia sull’utile, diminuito del credito d’imposta spettante (la metà di quello che sarebbe spettato ad un contribuente italiano). Ottenuto così l’imponibile vi avrebbe applicato l’aliquota e dall’imposta così ottenuta avrebbe scomputato il suddetto credito d’imposta indiretto. A fronte di tutto ciò la società britannica ricorrente aveva ottenuto dal fisco britannico un certificato con cui questo attestava che la Cookson - “is subject to tax in the [OSCURATO:PERSONA] without possibility of an option or of being exempt” - “is subject to tax in respect of the dividend and the Italian tax credit” Pertanto doveva ritenersi applicabile il già richiamato disposto dell’art.10 della Convenzione di Pallanza, essendo sfornita di F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 fondamento l’interpretazione teleologica proposta dallaNumero di raccolta generale 16834/2022 CTR. In altri Data pubblicazione 24/05/2022 termini andava privilegiata l’interpretazione letterale della norma, scartata dalla CTR, poiché la convenzione avrebbe una funzione limitativa rispetto all’esercizio della potestà impositiva (Cass.21/02/2005, n. 3414) e di rinuncia da parte dello Stato del proprio potere impositivo (Cass. 20/03/2000, n. 3251). All’art.10 della convenzione dunque andava riconosciuta la natura di norma eccezionale, e dunque da interpretarsi restrittivamente, attenendosi rigidamente alle parole usate (interpretazione rigidamente letterale). Di qui la violazione dell’art.14 preleggi. Inoltre andava privilegiata un’interpretazione conforme alle norme del Trattato CEE, e quindi non doveva richiedersi, come fatto dall’Agenzia delle Entrate, la prova di aver corrisposto la ricorrente l’imposta al fisco britannico, pena la violazione dei rubricati articoli del Trattato, in quanto non ritenere sufficiente per il sorgere del credito d’imposta la mera concorrenza dei dividendi alla formazione del reddito imponibile discriminerebbe il socio straniero rispetto a quello residente, al quale ultimo invece ciò sarebbe sufficiente (Cass. 10465/14; 26886/06 ecc.). D’altronde, sempre in base al complesso motivo di cui si tratta, in virtù degli artt. 11,14 e 94 TUIR (nel testo vigente all’epoca dei fatti, cioè alle date di percepimento dei dividendi: 11 dicembre 2002 e 9 giugno 2003) era sufficiente, al fine di maturare il credito d’imposta, la mera concorrenza del dividendo alla formazione dell’imponibile, non essendo necessario il previo pagamento dell’imposta, avendo diritto i contribuenti italiani a percepire il rimborso ad esempio nel caso in cui l’imponibile fosse ridotto a zero per effetto della prevalenza di componenti negativi. Poiché dunque per l’ordinamento nazionale v’è doppia imposizione anche se dal concorso di dividendo e credito non deriva alcun esborso monetario, la CTR avrebbe violato le citate disposizioni e , F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 per l’effetto, l’art. 10 della Convenzione di Pallanza. Infatti, alla Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 luce del descritto stato della legislazione, non poteva sostenersi, come faceva la CTR, che i principi della legislazione italiana erano basati sulla finalità di prevenire il doppio adempimento, anziché la semplice doppia imponibilità. Dunque escludeva radicalmente la ricorrente che si potesse fare un riferimento, nell’interpretazione della norma pattizia, all’”imposta pagata”. Quanto infine alla violazione dell’art.24 della Convenzione di Pallanza, tale norma esigerebbe che su utili provenienti da fonti site in Italia sia stata calcolata l’imposta italiana, e su tali utili sia calcolata anche l’imposta nel [OSCURATO:PERSONA]. Il rimedio individuato dalla norma consisterebbe nella deduzione dall’imposta calcolata nel [OSCURATO:PERSONA] di quella calcolata in Italia. Ove poi la società britannica controlli direttamente o indirettamente almeno il 10 % di quella che ha pagato i dividendi, dall’imposta britannica si deduce, in aggiunta all’imposta italiana calcolata sui dividendi, quella italiana dovuta dalla società distributrice degli utili. Ciò dimostrerebbe che, se davvero il riferimento dell’art.10 della Convenzione fosse al doppio adempimento e non alla doppia imponibilità, siffatto meccanismo sarebbe del tutto superfluo; 3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita a mezzo di controricorso per contrastare il ricorso, osservando in particolare che l’interpretazione offerta dalla ricorrente della disciplina convenzionale si risolve nella creazione di un indebito privilegio idoneo ad alterare la parità di trattamento degli operatori del mercato, incidendo negativamente sulla libera concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] cioè sarebbe utile ad evitare la duplice tassazione, e quindi non si avrebbe alcun diritto al rimborso in virtù della ola qualità di soggetto passivo di imposta, o per il mero effetto dell’inclusione del reddito prodotto all’estero nell’imponibile del tributo dovuto al proprio Stato (Cass. 13/02/2009, n. 3556). F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 Tanto discende dallo stesso testo della Convenzione (come Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 ricavabile dall’espressione “subject to tax”). Tale lettura appare poi, a giudizio della controricorrente, conforme alla Direttiva “madre-figlia” 435/90/CEE, relativa all’imposizione di dividendi trasnfrontalieri tra stati membri: in base ad essa l’Italia ha optato per l’esenzione da ritenuta a carico della società madre estera sui dividendi percepiti, e per l’esclusione da imposizione della stessa sul 95 % dei dividendi ricevuti; il [OSCURATO:PERSONA], per i corrispondenti dividendi “in entrata”, avrebbe optato per l’attribuzione di un credito di imposta indiretto; con ciò la società madre britannica eviterebbe la doppia imposizione. Orbene da ciò ricaverebbe la controricorrente la non applicabilità della Convenzione di Pallanza nel sistema della Direttiva “madre-figlia” che escludendo oneri di imposta a carico del socio per i dividendi percepiti, non consente neppure il configurarsi di una doppia imposizione. Tantomeno ritiene possibile la controricorrente ammettere un sistema misto con cui si opti per la ritenuta d’imposta prevista dalla convenzione (5%), ottenendo così il diritto al credito d’imposta (in importo ben più consistente): il contribuente dunque dovrebbe scegliere la disciplina alternativa in base al criterio della minimizzazione dell’onere fiscale, per cui l’applicabilità della disciplina convenzionale presupporrebbe la dimostrazione della rinuncia a tutti i benefici propri della Direttiva madre-figlia. 4.Va esaminato per primo, in ordine logico, il secondo motivo di ricorso. Lo stesso risulta fondato. 4.1. Preliminarmente va chiarito che, nell'ambito della presente controversia, non ha rilievo il recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Irlanda del Nord dall'Unione Europea, posto che gli articoli d'interesse fiscale (si vedano in particolare gli articoli 51 in tema di IVA, 52 in materia di accise e 47 riguardo ai dazi) del relativo Accordo (in [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea del 31 F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 gennaio 2020), confermano espressamente l'applicazione del dirittoNumero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 unionale se il momento impositivo si colloca prima della fine della fase transitoria, fissata al 31 dicembre 2020, come accade nella specie. 4.1.La sentenza impugnata in estrema sintesi è basata sull’interpretazione dell’art.10 della Convenzione di Pallanza, nel senso che lo stesso, insieme all’intera convenzione, avrebbe nella prospettazione dei giudici d’appello per iscopo la prevenzione della doppia imposizione, non della doppia imponibilità “in altri termini non vieta che il medesimo reddito sia assoggettabile a tributo in due Paesi, ma che il percettore abbia assolto il debito d’imposta in entrambi i Paesi”. Come visto intanto la ricorrente censura tale interpretazione ritenendo che il diritto convenzionale rechi una disciplina di carattere eccezionale e derogatorio rispetto a quella ordinaria, nella specie andando a limitare la potestà impositiva dello stesso. Al contrario rileva questa Corte come l’idea che il diritto convenzionale configuri un sistema di diritto eccezionale e come tale soggetto a stretta interpretazione sia abbandonata da gran tempo (tranne che nell’ipotesi dei trattati di pace), e in tal senso la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, ratificata con l. 12/02/1974, n.112, stabilisce all’art. 31 che “ Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. 2. Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati (...)”; l’art. 32 poi stabilisce “(Mezzi complementari di interpretazione). Si potrà ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31, F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 che di definire un significato quando l’interpretazione data in base Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 all’articolo 31: a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o b) porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole(…)” Orbene la Convenzione di Pallanza del 1988 è espressamente intitolata allo scopo di evitare le doppie imposizioni (e prevenire le evasioni fiscali). Inoltre all’art.3 par. 2 si stabilisce che per ogni espressione non definita espressamente dall’articolo stesso, si dovrà far riferimento al “significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto stato contraente relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione”. Orbene nel nostro ordinamento, ed in particolare in tema di imposte dirette (oggetto della convenzione) il principio espresso dall’art.163 TUIR è nel senso che il divieto di doppia imposizione (rubrica della norma) importa che “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. Evidente dunque che il significato da attribuire all’espressione anche in ambito convenzionale, per il richiamo di cui all’art.3 della convenzione stessa, non può che essere lo stesso. Scopo della convenzione è dunque evitare che in concreto lo stesso presupposto generi il pagamento dell’imposta due volte. 4.2.Tuttavia da ciò non si può ricavare automaticamente, come fa la CTR, la necessità, al fine di fruire del diritto al rimborso, della dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta nel paese di residenza. In effetti in base ad un recente orientamento di questa Corte, fermo restando quanto sopra, occorre accertare in concreto se il meccanismo di tassazione previsto dallo Stato membro elimini effettivamente il rischio della doppia imposizione economica e F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 quello della violazione del principio di neutralità fiscale Numero sezionale 588/2022Numero di raccolta generale 16834/2022, al fine di evitare “non soltanto la tassazione dei dividendi in capo alla società Data pubblicazione 24/05/2022 madre, ma anche quella indiretta intesa come conseguenza dell'applicazione di meccanismi che, sebbene accompagnati da deduzioni o esenzioni, possono causare alla società madre un trattamento deteriore rispetto a quello che spetterebbe quando le due società fossero dello stesso Stato” (Cass. 31/01/2020, n.2313). Più precisamente “In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la [OSCURATO:PERSONA], stipulata il 21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), non è escluso dal riconoscimento dei benefici (nella specie esenzione da ritenuta) della Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che detto riconoscimento, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]), non elimina, necessariamente, il rischio della doppia imposizione economica né della violazione del principio di neutralità fiscale”. Venendo all’ipotesi del trattamento fiscale dei dividendi percepiti da una società madre estera, la stessa deve dunque “essere fiscalmente neutra per la società madre, con riguardo all'assoggettamento ad imposta, senza possibilità di opzione e senza esenzione ai sensi dell'art. 2, a.iii) della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011”. Nella specie proprio di ciò si tratta, allegando la parte ricorrente, pur a fronte di un’assenza di un esborso monetario in sede di tassazione nel paese di origine della società madre, che ciò sia dipeso in realtà dalla compensazione del relativo debito con un credito per imposte estere. F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 4.3.Alla luce di ciò, solo la verifica della concreta insussistenza di Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 una sia pure indiretta (nel senso sopra specificato) doppia tassazione, determina il non ricorrere dei presupposti – che restano fermi – di applicazione della Convenzione di Pallanza (per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]), anche in ossequio al disposto dell’art.27-bis, comma 4, d.P.R. n.600/1973, applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui “Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti”. Certo “non sia (è) consentita la scelta selettiva tra le singole componenti di ogni sistema sulla base della convenienza individuale”, soprattutto fino al punto di violare il principio unionale di neutralità fiscale, di guisa che “l'alternatività tra disciplina di derivazione euro-unitaria, che attribuisce, secondo il disposto dell'art. 4 della direttiva, la disciplina del prelievo fiscale allo Stato della società madre, e quella di fonte pattizia, che presuppone un riparto tra gli Stati contraenti della relativa imposizione, preclude che possa sovrapporsi l'una all'altra per trarre benefici non dovuti ed in contrasto con le finalità delle rispettive discipline”, ma ciò “non pone limiti alla (corretta) applicazione della disciplina convenzionale, nei termini consentiti dal succitato art. 7, secondo comma, della direttiva madre – figlia” (ancora Cass. 2313/2020), cioè in modo da evitare la diretta o indiretta doppia imposizione. Nel caso specifico della società madre sedente nel [OSCURATO:PERSONA], propria della fattispecie in esame, va osservato che, con il recepimento della Direttiva “madre-figlia” 435/90/CEE nell’ordinamento interno, l’Italia ha esentato dalla ritenuta la società “madre”, che ne può ottenere il rimborso (o chiedere la non applicazione, comma 3 dell’art.27-bis, d.P.R. n.600/1973) se, tra l’altro, sia soggetta nel paese di residenza senza fruire di esoneri o F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 regime d’opzione, ad una delle imposte indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 (art.27-bis d.P.R. n.600/1973). A sua volta il [OSCURATO:PERSONA] ha scelto, per i dividendi in entrata, di attribuire alla società madre un credito di imposta indiretto, corrispondente alla frazione di imposta pagata dalla società figlia a fronte degli utili e a quello della ritenuta alla fonte prelevata alla società figlia dallo Stato in cui questa si trova. In base ai suesposti principi, e risultando provato nella specie come i dividendi sono entrati nel calcolo della base imponibile (pur non essendo stata in concreto corrisposta imposta), ed essendosi provveduto al versamento della ritenuta del 5 % prevista dalla Convenzione di Pallanza (seppure in un secondo tempo), non si può dunque escludere aprioristicamente una situazione di doppia imposizione senza il sovrindicato accertamento in concreto ed invece solo sulla base della mera assenza della prova di un versamento d’imposta al fisco della società-madre, come ritenuto dalla CTR, allegando infatti la ricorrente un’ipotesi di doppia imposizione indiretta come detto determinata dall’essere il mancato esborso monetario dipeso dalla compensazione fra debito determinatosi e credito per le imposte estere. Adunque il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che provvederà all'uopo, se del caso valendosi anche dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del d. Igs. n. 546/1992, all'accertamento di fatto sopra indicato al fine di verificare se la richiesta di rimborso formulata nei termini sopra ricordati, si ponga o meno in violazione del principio di neutralità fiscale di cui alla richiamata Direttiva n. 90/435/CEE quale applicabile ratione temporis, tramite l’applicazione previsto dalla legislazione britannica dell’underlying tax credit. 5. Circa il primo motivo, tenuto conto dell’accoglimento del secondo motivo, lo stesso risulta assorbito. F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21620/2015 Numero sezionale 588/2022 8. La CTR provvederà alla liquidazione delle spese anche Numero di raccolta generale 16834/2022Data pubblicazione 24/05/2022 relativamente al presente grado di giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, assorbito l’altro motivo, rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara- in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R I V E L L I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 5 0 e 5 0 e 8 2 6 d 1 e 3 9 d 8 1 2 b b 2 f 0 9 b b 9 3 f 1 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L