CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II gradodell’Abruzzo n. 77/2025, depositata il 13/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società di diritto olandese [OSCURATO:PERSONA] FundN.V. presentò (in data 26/5/2015 e 20/11/2015) due istanze di rimborsodell’imposta sostitutiva sui dividendi di fonte italiana eccedente l’aliquotaNumero registro generale 18173/2025Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 13583/2026Data pubblicazione 10/05/2026di cui all’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973 e, in viasubordinata, dell’imposta sostitutiva eccedente l’aliquota convenzionale dicui all’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra laRepubblica Italiana ed il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] dell’8 maggio 1990(ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 305/1993), con riguardo aidividendi di fonte italiana percepiti negli anni dal 2011 al 2014. Inparticolare, la prima istanza era riferita al rimborso dell’imposta assuntacome versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepiti a maggio egiugno 2011, e mirava ad ottenere, con riferimento alla domandaprincipale, il rimborso di € 125.079,01 (pari alla differenza tra l’impostaitaliana applicata in misura piena - secondo l’aliquota del 27% con ritenutaalla fonte - e l’imposta da applicare ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter, deld.P.R. n. 600/1973, secondo l’aliquota dell’1,375%), e, in relazione alladomanda subordinata, il minore importo di € 58.573,58, oltre interessi.Con la seconda istanza, relativa alla richiesta di rimborso dell’impostaassunta come versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepitinel novembre 2011 e nelle successive annualità 2012, 2013 e 2014, erastato richiesto, invece, in via principale, il rimborso della somma di €1.040.686,53 (pari alla differenza tra l’imposta italiana applicata in misurapiena - secondo l’aliquota del 27%, 26%, 20%, a seconda delle date didistribuzione dei dividendi con ritenuta alla fonte - e l’imposta da applicaresecondo il disposto dell’art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973) e, inrelazione alla domanda subordinata, il minore importo di euro 328.188,76,oltre interessi.2. Avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione, la societàricorrente propose opposizione dinanzi alla CTP di Pescara, la quale loaccolse in relazione alle istanze formulate in via subordinata.3. In grado d’appello, la CTR dell’Abruzzo (sez. dist. di Pescara) accolseil gravame limitatamente alla decorrenza degli interessi, dichiarati dovutidal momento del pagamento dei dividendi.Numero registro generale 18173/2025Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 13583/2026Data pubblicazione 10/05/20264. A seguito del ricorso della società contribuente, la Corte dicassazione, con sentenza n. 27715/2023, cassò con rinvio la sentenzaimpugnata, in virtù dell’accoglimento del motivo relativo alla nullità dellastessa per motivazione omessa o apparente, essendosi limitata la CTR adaccogliere la domanda subordinata, “senza alcun previo esame su quellaproposta in via principale, relativa alla richiesta di rimborso tra l’impostaapplicata a titolo di ritenuta alla fonte e quella viceversa dovuta inrelazione al disposto dell’art. 27, comma 3-ter del d.p.r. n. 600/1973”.5. Pronunciandosi, quindi, nuovamente in sede di rinvio, la CTRabruzzese accolse la domanda, sul presupposto che, in applicazione deiprincipi eurounitari, il trattamento fiscale dei dividendi de quibus dovesseessere parificato a quello contemplato per i fondi italiani dall’art. 9,comma 2, della l. n. 77/1983 - relativamente ai dividendi corrisposti nelprimo semestre del 2011 -, e dall’art. 27, comma 3-ter, d.p.r. n.600/1973, per quelli pagati successivamente.6. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso KempenGlobal [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 27, comma 3-ter, d.p.r. n. 600/1973, per non averritenuto necessaria, ai fini dell’applicazione di tale norma, la provadell’assoggettamento a tassazione dei dividendi nello Stato di residenzadella società contribuente.Il motivo è infondato, alla luce del principio espresso dalla consolidatagiurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “l’assoggettamento aimposizione non implica che si debba accertare, ai fini della sussistenzadel beneficio convenzionale, che la parte abbia concretamente sborsato,nel Paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo (o nel caso di specie gliinteressi) proveniente dall'Italia; risulta per contro (necessario e)Numero registro generale 18173/2025Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 13583/2026Data pubblicazione 10/05/2026sufficiente che tale posta concorra alla formazione del redditocomplessivo, ancorché́ non sussista effettivo prelievo fiscale, essendo loscopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello dieliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolarel'attività economica internazionale (Cass., n. 32865/2024; si vedanoanche Cass. n. 14624/2023; Cass. n. 25196/2022; Cass. n. 16834/2022;Cass. n. 7108/2022; Cass. n. 6248/2022; Cass. nn. 5145 e 5152/2022;Cass. n. 13845/2021 nonché, da ultimo, Cass., n. 18215/2025, nellaquale - ancora una volta - si precisa che “la condizione “subject to tax”deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento adimposizione in modo illimitato nello Stato di residenza (full liability to tax),indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopodelle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare lasovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attivitàeconomica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nellasentenza 19 novembre 2009, n. 540”).2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,denunziando la natura apodittica della motivazione, per non avere la CTRadeguatamente esplicitato le ragioni per cui dovevano ritenersi provati ipresupposti dell’invocato diritto al rimborso.Il motivo è infondato, ponendosi la pronuncia al di sopra del cd. “minimocostituzionale”, laddove fa riferimento alla circostanza che, nel corso delgiudizio di primo grado, l’Ufficio aveva aderito all’istanza di rimborsosubordinata - con ciò, quindi, evidentemente ritenendone sussistenti ipresupposti (comuni a quelli afferenti al rimborso più ampio poiriconosciuto dalla CTR) –, nonché nel passaggio in cui richiama idocumenti depositati dalla società. Il riferimento è, in particolare,all’affermazione per cui “il fatto stesso che il COP abbia rimborsato ladifferenza tra le ritenute a suo tempo operate sui dividendi e l’aliquotaNumero registro generale 18173/2025Numero sezionale 2060/2026Numero di raccolta generale 13583/2026Data pubblicazione 10/05/2026(15%) prevista dalla Convenzione rende persuasi della sussistenza deirequisiti di legge: d’essere, cioè, il fondo ricorrente residente fiscalmentein Olanda, di non avere in Italia una stabile organizzazione, e d’esserestato il beneficiario effettivo di quei dividendi. Requisiti che, peraltro,trovano riscontro nei documenti che il fondo ha esibito a corredodell’istanza (e che oggi costituiscono gli all. 3a, 3b, 5a, 5b, 6a e 6b alricorso in riassunzione)”.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ild.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016,n. 1778). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian PaoloMacagno