CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 04196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5100 /20 22 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ MOACYR r appresentat o e difes o in forza di procura specialein atti dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del D irettore pro tempore - intimata – perla cassazione del la s entenza della Co mmissione tributaria regionale del Lazio n. 5624 / 1 6 / 20 21 , depositata in data 0 7 / 1 2 /20 21 , non notificata udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]:estratto di ruolo Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 Fattidi causa Con ricorso , ritualmente notificato all’Agenzia delle entrate – Riscossione, MARTILLOTTA [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 097 20120193845390000 afferente la tassa automobilisticaper l’anno d’imposta 2009 per un importo complessivo di€ 329,14 e di cui era venuto a conoscenza per il tramite di un estratto diruolo. LaCTP rigettava il ricorso . Appellavail contribuente . Conla sentenza qui gravata, la CTR ha confermato la statuizione diprimo grado; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a ununico motivo che illustra con memoria . L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato di fronte a questa Corte. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., a fronte della quale il ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio e depositato memoria . All’adunanzacamerale del 27 marzo 2025 il Collegio, alla luce della memoria di parte ricorrente che sosteneva essersi formato, in ordine alla impugnabilità dell’estrat t o di suolo , un giudicato implicito che precluderebbela rivisitazione del profilo , rendendo ammissibile il ricorso originario,stante la pendenza – in allora - della questione di fronte alle SezioniUnite di questa Corte, rinviava la causa a nuovo ruolo Ragionidella decisione Il solo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto l a Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 motivazioneriportata in sentenza per giustificare la compensazione delle spesedi lite (“Le spese possono compensarsi tenuto conto che l’esame siè limitato ad un mero profilo processuale…”) viol erebbe le prescrizioni dell’art.15 del d . L gs. 546 del 1992 derivante dalla modifica apportata dall'art.9 comma 1 lett. f) della L. 156 del 2015, entrata in vigore, per quantointeressa, in data 1 ° gennaio 2016 che ha prescritto che, salve leipotesi di soccombenza reciproca, da escludersi, per quanto sopra, nel caso di specie, il Giudice possa disporre la compensazione parziale o totaledelle spese solo in casi di gravi ed eccezionali ragion i. Invero, n on può darsi corso all’esame del motivo dedotto, in quantoin via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile . L’estratto di ruolo è difatti un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, di talché i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di un atto impositivoin senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso.Al riguardo deve evidenziarsi ( i n adesione a quanto affermato daCass. S ez . U n . n. 26283 / 2022 ) che il d. l . n. 146 del 20 21, inserito in sede di conversione dalla L . n. 215 del 20 21, novellando l'art. 12 del d.P.R.n. 602 del 1973, intitolato alla "formazione e contenuto dei ruoli", incui ha inserito il comma 4 - bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibi li di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazionea una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.80, comma 4, d el codice dei contratti pubblici, di cui al d. Lgs. n.50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle fin anze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 - bis Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 delpresente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione» L’art. 12, comma 4 - bis, come osservato dalle citate Sezioni Unite, trova, inoltre, applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente no tificata; sono quindi manifestamenteinfondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocolloaddizionale n. 1 della Convenzione (ancora Cass. S ez. U n . n. 26283/2022). L’impugnativa immediata del ruolo è allora ammessa esclusivamentein determinate condizioni, normativamente disciplinate dalmedesimo comma 4 bis del ridetto art. 12 e nel caso che ci occupa nonricorrenti. Premessaquindi l’applicabilità della disposizione alla fattispecie al vaglio di questa Corte deve osservarsi come, sempre le citate S.U. hannoaffermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12,comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ( introdotto dall'art. 3 bis del d.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applic a anchenei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione exart. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamentidi fatto, nel giudizio di rinvio”. A tale arresto hanno fatto seguitoulteriori pronunce conformi di questa Corte ( Cass. n. 3400 /2023 en. 3425 /2023 ; Cass. n. 8330 /2023 , n. 8374 /2023 e 8377 /2023 ; Cass.n.9765/2023) e anche il Giudice delle Leggi ( Corte Cost. n. 190 / 2023 e n. 81 / 2024 ) si è espresso; quest’ultimo ha ritenuto entrambe manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 - bis del d. l . n. 146 del 2021 , poi ulteriormentemodificato dall’art. 10 d.lgs. n. 110 del 2024 . Nella specie ciò che è stato impugnato, come emerge dalla sentenza stessa sono gli estratti di ruolo e, per il loro tramite, gli atti presupposti: a fronte di ciò non risulta che il contribuente abbia dimostrato nei gradi di merito – e neppure in questa sed e - la sussistenzadel proprio interesse ad agire nei termini innanzi specificati . Adun tale esito giudiziale non è di ostacolo l’eccezione di giudicato implicitointerno sollevata dal ricorrente con la memoria che è infondata eva rigettata. Recentementeinfatti, sul punto, questa Corte ha definitivamente chiarito nella massima sua espressione nomofilattica (Cass. SS. UU. n. 24172 /2025) che proprio in tema di giudicato implicito, la parte che hainteresse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibilealle parti), sul quale il gi udice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione proces suale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso- tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 ilpotere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propriadecisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisareuna decisione implicita sulla questione processuale implicata. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. e l’originario ricorso del contribuentedichiarato inammissibile . Lespese dei giudizi di merito vanno compensate in relazione alla specificità della questione ed ai plurimi interventi normativi e giurisprudenziali, mentre nulla va disposto per le spese del giudizio di cassazione,nonché ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa la mancata costituzione della parte intimata ; va invece disposta la condanna del ricorrenteal pagamento della somma dovuta ex art. 96 . quarto comma, c.p.c. P.Q.M decidendosul ricorso, dichiara inammissibile ex art. 382 c. 3 c.p.c.