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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 09765/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33965/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 1645 / 5 /1 8 della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata il 12 / 4 /201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava gli estratti di ruolo relativi a diverse cartelle di pagamento sul presupposto, tra l’altro, che queste Oggetto:ultime non erano mai state notificate, avendone avuto conoscenza solo in ragione dei richiamati estratti di ruolo.

2. LaCommissione tributaria r egionale della Lombardia (CTR), con la sentenza n. 1645/5/2018, depositata il 12/4/2018, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, riteneva fondato il ricorso proposto dalla contribuente limitatamente alle cartelle non prodotte in giudizioda parte dell’Amministrazione finanziaria .

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è costituita.

Considerato che

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura , ex art 360, primo comma, n. 4,cod.proc.civ., la sentenza della CTR nella parte in cui afferma che l’appellante, odierna ricorrente, si sarebbe limitata a riproporre le medesime questioni già avanzate in primo grado senza nulla aggiungere, «così adombrando l’inadeguatezza del gravame».

La ricorrente, nel riportare diverse pronunce di questa Corte in tema di specificità dei motivi appello, rileva di aver assolto il relativo onere anche mediante la riproposizione delle medesime ragioni esposte nel corso del giudizio di primo grado.

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3,cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 , e degli artt. 138, 139, 145 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ.per avere la CTR ritenuto necessario, al fine della prova della notifica della cartella, il deposito della copia di quest’ultima da parte dell’Amministrazione finanziaria, non essendo all’uopo sufficiente il relativo avviso di ricevimento.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 e 279 cod.proc.civ., per avere la CTR annullato, sulla base dell’erronea interpretazione di diritto di cui al motivo che precede, anche le cartelle relative a debiti non aventi natura tributaria.

Rispetto a questi la CTR avrebbe dovuto preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

4. Con il quarto motivo l’Agenzia delle entrate lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’originario ricorso proposto dalla contribuente avverso l’estratto di ruolo pur in presenza di regolare notifica delle cartelle in esso riportate. 5.Va considerato che, in virt̀ del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod.proc.civ. , il giu dice ha il potere - dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod.proc.civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimise da ultimo Cass. n. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 02).

6. Nel caso di specie ̀ circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo lamentando l’omessa notifica delle cartelle in esse indicati. 6.1.Con l’art. 3-bis ( recante Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l. 21 ottobre 2 021 , n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17dicembre 2021 , n. 215, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Per effetto di tale disposizione l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile, se no a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 6.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660–01, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo -per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo Cass.

SS.

UU. n. 19704 del 2015 Rv. 636309 – 01 - è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto.

Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede.

In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non ̀ un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass.

SS.

UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella. 6.3.Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto del ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente).

E’ ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella).

In questo caso, però, già vi ̀ la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa.

Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis de l d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». 6.4.Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis cit. che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla contribuente, per carenza di interesse ad agire.7.

Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso dellacontribue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33965/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 1645 / 5 /1 8 della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata il 12 / 4 /201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava gli estratti di ruolo relativi a diverse cartelle di pagamento sul presupposto, tra l’altro, che queste Oggetto:ultime non erano mai state notificate, avendone avuto conoscenza solo in ragione dei richiamati estratti di ruolo. 2. LaCommissione tributaria r egionale della Lombardia (CTR), con la sentenza n. 1645/5/2018, depositata il 12/4/2018, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, riteneva fondato il ricorso proposto dalla contribuente limitatamente alle cartelle non prodotte in giudizioda parte dell’Amministrazione finanziaria . 3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è costituita. Considerato che 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura , ex art 360, primo comma, n. 4,cod.proc.civ., la sentenza della CTR nella parte in cui afferma che l’appellante, odierna ricorrente, si sarebbe limitata a riproporre le medesime questioni già avanzate in primo grado senza nulla aggiungere, «così adombrando l’inadeguatezza del gravame». La ricorrente, nel riportare diverse pronunce di questa Corte in tema di specificità dei motivi appello, rileva di aver assolto il relativo onere anche mediante la riproposizione delle medesime ragioni esposte nel corso del giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3,cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 , e degli artt. 138, 139, 145 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ.per avere la CTR ritenuto necessario, al fine della prova della notifica della cartella, il deposito della copia di quest’ultima da parte dell’Amministrazione finanziaria, non essendo all’uopo sufficiente il relativo avviso di ricevimento. 3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 e 279 cod.proc.civ., per avere la CTR annullato, sulla base dell’erronea interpretazione di diritto di cui al motivo che precede, anche le cartelle relative a debiti non aventi natura tributaria. Rispetto a questi la CTR avrebbe dovuto preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. 4. Con il quarto motivo l’Agenzia delle entrate lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’originario ricorso proposto dalla contribuente avverso l’estratto di ruolo pur in presenza di regolare notifica delle cartelle in esso riportate. 5.Va considerato che, in virt̀ del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod.proc.civ. , il giu dice ha il potere - dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod.proc.civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimise da ultimo Cass. n. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 02). 6. Nel caso di specie ̀ circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo lamentando l’omessa notifica delle cartelle in esse indicati. 6.1.Con l’art. 3-bis ( recante Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l. 21 ottobre 2 021 , n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17dicembre 2021 , n. 215, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Per effetto di tale disposizione l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile, se no a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 6.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660–01, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo -per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 Rv. 636309 – 01 - è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto. Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede. In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non ̀ un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella. 6.3.Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto del ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente). E’ ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi ̀ la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis de l d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». 6.4.Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis cit. che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla contribuente, per carenza di interesse ad agire.7. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso dellacontribue