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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06263/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4674/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocat o [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 2204/2021depositata il 09/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 162/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Bari accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento relativi ad una tassa automobilistica dovuta per gli anni 2013 e 2014, avendo il contribuente provato di aver alienato l’auto oggetto di tassazione con atto notarile del 16.10.2012 e discendendo dal dato formale dell’iscrizione al PRA solo una presunzione di appartenenza del veicolo a colui che da tale registro ne risulti intestatario, vincibile con la prova contraria dell’avvenuta perdita di possesso;

2. con sentenza n. 2204/2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello proposto dalla Regione Puglia avverso la suddetta sentenza della CTP di Bari, ritenendo non condivisibile l’assunto, sostenuto dalla appellante sulla scorta di quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 8373/2016, secondo cui l’intestatario del veicolo rimane solidalmente obbligato con il compratore sino all’annotazione del trasferimento nel PRA, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti del nuovo proprietario, evidenziando: -che detto assunto è sconfessato da copiosa giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui, a seguito della trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso, colui che ne risulti proprietario dal PRA può vincere la presunzione iuris tantum di esserne possessore (e obbligato al pagamento della tassa), provando la perdita del possesso alla data dell’imposizione fiscale; -che l’art. 94 del d.lgs. n. 285/1992 prevede espressamente l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica o l’annullamento della procedura di riscossione coattiva, mediante la produzione ai competenti uffici di documentazione comprovante la insussistenza del presupposto giuridico dell’imposizione, a prescindere dalla formalità dell’annotazione nel PRA, adempimento peraltro posto a carico dell’acquirente, del cui comportamento omissivo non può rispondere il venditore;

3. - avverso la sentenza della CTR di Bari proponeva ricorso per cassazione la Regione Puglia, deducendo, quale unico motivo, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, e 3 della [OSCURATO:PERSONA] n. 25/2003”, atteso che, in forza dell’art. 5, comma 32, del citato d.l., è tenuto al pagamento della tassa automobilistica colui che, dal pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo, ne risulti proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e che l’art. 3 della citata legge regionale subordina sia l’esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso all’avvenuta annotazione nel PRA della perdita di possesso, sicchè “la presunzione della perdita di possesso” potrebbe essere fatta valere solo in ambito civilistico e non anche tributario, riportando varie pronunce di questa Corte che, pur affermando che dal punto di vista sostanziale il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria non può che essere colui che, a prescindere dalle risultanze del PRA, abbia la effettiva disponibilità del veicolo, affermano nel contempo che, ove il trasferimento del mezzo o la perdita di possesso non vengano annotate nel PRA, l’intestatario rimane solidalmente obbligato al pagamento con il compratore, quale responsabile d’imposta, evidenziando inoltre la ricorrente che l’obbligo di registrazione nel PRA non è ad esclusivo carico dell’acquirente, in quanto l’art. 11 del d.m. 514/92 prevede anche la cd “trascrizione a tutela del venditore”, richiedibile da quest’ultimo al fine di allineare le risultanze del PRA alla situazione di fatto; [OSCURATO:PERSONA]: -a fronte di numerose pronunce che correlano la soggettività passiva tributaria al dato formale dell’iscrizione nel PRA, sebbene vincibile dalla prova contraria dell’effettivo possesso del veicolo in capo all’intestatario (Cass., n. 23593/2023; Cass., n. 23528/2023; Cass., n. 23516/2023; Cass., n. 13351/2020, che richiama 8176/97; Cass. n. 10011/06) e che, valorizzando la finalità fiscale riconosciuta dal Giudice delle leggi all’art. 5, comma 32, del d.l. 953/1982 (sent.

Corte Cost. n. 164/1993), individuano, accanto al soggetto passivo dell’imposta, identificato nell’effettivo proprietario/possessore del bene, un distinto responsabile d’imposta nel mero intestatario del veicolo in base alle risultanze del PRA, ritenuto solidalmente responsabile con il primo, salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo (Cass., n. 8737/18, che richiama Cass. n., 8373/16, n. 10177/99, n. 12651/01, n. 6167/05, n. 10998/05, n. 16742/05; Cass., n. 13351/20; Cass., n. 23593/2023; Cass., n. 23528/2023; Cass., n. 23516/2023), questa Corte (sent. 29060/2024), attribuendo valenza sostanziale aldisposto di cui all’art. 94, comma 7 , del d.lgs. n. 285/1992, ha evidenziato che esso riconnett e l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della titolarità di autoveicoli iscritti nel PRA, a prescindere dall’obbligo della annotazione di tali atti o fatti nel pubblico registro, essendo “sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”; - pertanto emerge una questione di rilievo nomofilattico concernente la compatibilità del presupposto impositivo, di tipo sostanziale, sotteso alle disposizioni di cui all’art. 94, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 285/1992, del tutto autonomo dall’annotazione nel PRA dei fatti/atti determinanti la perdita della titolarità e del possesso del veicolo iscritto, rilevanti ai fini dell’esonero dall’imposta semplicemente se documentati in forma idonea , con il presupposto impositivo formale correlato (sia pure in termini di presunzione relativa) alla titolarità del diritto sul veicolo risultante dal PRA, a cui viene riconnessa una responsabilità solidale per l’imposta in virtù del mero fatto della perdurante iscrizione, questione che, incidendo direttamente sulla soggettività passiva tributaria, è di rilevanza tale da giustificare la sua trattazione in pubblica udienza.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua tratta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4674/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocat o [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 2204/2021depositata il 09/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 162/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Bari accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento relativi ad una tassa automobilistica dovuta per gli anni 2013 e 2014, avendo il contribuente provato di aver alienato l’auto oggetto di tassazione con atto notarile del 16.10.2012 e discendendo dal dato formale dell’iscrizione al PRA solo una presunzione di appartenenza del veicolo a colui che da tale registro ne risulti intestatario, vincibile con la prova contraria dell’avvenuta perdita di possesso; 2. con sentenza n. 2204/2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello proposto dalla Regione Puglia avverso la suddetta sentenza della CTP di Bari, ritenendo non condivisibile l’assunto, sostenuto dalla appellante sulla scorta di quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 8373/2016, secondo cui l’intestatario del veicolo rimane solidalmente obbligato con il compratore sino all’annotazione del trasferimento nel PRA, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti del nuovo proprietario, evidenziando: -che detto assunto è sconfessato da copiosa giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui, a seguito della trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso, colui che ne risulti proprietario dal PRA può vincere la presunzione iuris tantum di esserne possessore (e obbligato al pagamento della tassa), provando la perdita del possesso alla data dell’imposizione fiscale; -che l’art. 94 del d.lgs. n. 285/1992 prevede espressamente l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica o l’annullamento della procedura di riscossione coattiva, mediante la produzione ai competenti uffici di documentazione comprovante la insussistenza del presupposto giuridico dell’imposizione, a prescindere dalla formalità dell’annotazione nel PRA, adempimento peraltro posto a carico dell’acquirente, del cui comportamento omissivo non può rispondere il venditore; 3. - avverso la sentenza della CTR di Bari proponeva ricorso per cassazione la Regione Puglia, deducendo, quale unico motivo, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, e 3 della [OSCURATO:PERSONA] n. 25/2003”, atteso che, in forza dell’art. 5, comma 32, del citato d.l., è tenuto al pagamento della tassa automobilistica colui che, dal pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo, ne risulti proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e che l’art. 3 della citata legge regionale subordina sia l’esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso all’avvenuta annotazione nel PRA della perdita di possesso, sicchè “la presunzione della perdita di possesso” potrebbe essere fatta valere solo in ambito civilistico e non anche tributario, riportando varie pronunce di questa Corte che, pur affermando che dal punto di vista sostanziale il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria non può che essere colui che, a prescindere dalle risultanze del PRA, abbia la effettiva disponibilità del veicolo, affermano nel contempo che, ove il trasferimento del mezzo o la perdita di possesso non vengano annotate nel PRA, l’intestatario rimane solidalmente obbligato al pagamento con il compratore, quale responsabile d’imposta, evidenziando inoltre la ricorrente che l’obbligo di registrazione nel PRA non è ad esclusivo carico dell’acquirente, in quanto l’art. 11 del d.m. 514/92 prevede anche la cd “trascrizione a tutela del venditore”, richiedibile da quest’ultimo al fine di allineare le risultanze del PRA alla situazione di fatto; [OSCURATO:PERSONA]: -a fronte di numerose pronunce che correlano la soggettività passiva tributaria al dato formale dell’iscrizione nel PRA, sebbene vincibile dalla prova contraria dell’effettivo possesso del veicolo in capo all’intestatario (Cass., n. 23593/2023; Cass., n. 23528/2023; Cass., n. 23516/2023; Cass., n. 13351/2020, che richiama 8176/97; Cass. n. 10011/06) e che, valorizzando la finalità fiscale riconosciuta dal Giudice delle leggi all’art. 5, comma 32, del d.l. 953/1982 (sent. Corte Cost. n. 164/1993), individuano, accanto al soggetto passivo dell’imposta, identificato nell’effettivo proprietario/possessore del bene, un distinto responsabile d’imposta nel mero intestatario del veicolo in base alle risultanze del PRA, ritenuto solidalmente responsabile con il primo, salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo (Cass., n. 8737/18, che richiama Cass. n., 8373/16, n. 10177/99, n. 12651/01, n. 6167/05, n. 10998/05, n. 16742/05; Cass., n. 13351/20; Cass., n. 23593/2023; Cass., n. 23528/2023; Cass., n. 23516/2023), questa Corte (sent. 29060/2024), attribuendo valenza sostanziale aldisposto di cui all’art. 94, comma 7 , del d.lgs. n. 285/1992, ha evidenziato che esso riconnett e l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della titolarità di autoveicoli iscritti nel PRA, a prescindere dall’obbligo della annotazione di tali atti o fatti nel pubblico registro, essendo “sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”; - pertanto emerge una questione di rilievo nomofilattico concernente la compatibilità del presupposto impositivo, di tipo sostanziale, sotteso alle disposizioni di cui all’art. 94, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 285/1992, del tutto autonomo dall’annotazione nel PRA dei fatti/atti determinanti la perdita della titolarità e del possesso del veicolo iscritto, rilevanti ai fini dell’esonero dall’imposta semplicemente se documentati in forma idonea , con il presupposto impositivo formale correlato (sia pure in termini di presunzione relativa) alla titolarità del diritto sul veicolo risultante dal PRA, a cui viene riconnessa una responsabilità solidale per l’imposta in virtù del mero fatto della perdurante iscrizione, questione che, incidendo direttamente sulla soggettività passiva tributaria, è di rilevanza tale da giustificare la sua trattazione in pubblica udienza. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua tratta
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