Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 164/1993
ECLI:IT:COST:1993:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - La Corte di appello di Torino, nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Finanze, avente ad oggetto opposizione
al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1984 per un'auto
che l'opponente assumeva avere venduta nel 1980, con ordinanza del 20
marzo 1992 (R.O. n. 479 del 1992), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma trentaduesimo, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28
febbraio 1983, n. 53.
A parere della remittente sarebbero violati in via generica l'art.
3 della Costituzione e specificamente l'art. 53, primo comma, in
quanto, obbligandosi al pagamento della tassa automobilistica coloro
che al pubblico registro automobilistico risultano intestatari del
veicolo senza possibilità di dare la prova dell'avvenuto
trasferimento della proprietà dell'autoveicolo con documenti di data
certa, in epoca anteriore all'anno di riferimento della tassa ed in
tal modo, collegando l'obbligo del pagamento al solo dato formale
della intestazione dell'autoveicolo risultante dal suddetto registro,
non si terrebbe conto della capacità contributiva dell'obbligato, il
che, invece, è richiesto dal precetto costituzionale posto in
riferimento (art. 53 della Costituzione).
2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
rilevato che è affidata alla diligenza degli interessati la
realizzazione della corrispondenza delle risultanze del pubblico
registro automobilistico alla situazione reale, per cui non impinge
sulla legittimità della previsione normativa il mancato adempimento
di tale onere, e che, comunque, non è pertinente il riferimento
all'art. 53 della Costituzione. Ha, quindi, concluso per la
infondatezza della questione.
3. - [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Chiavari, in vari
giudizi di impugnazione dei ruoli di riscossione di tasse
automobilistiche, con ordinanze del 6 giugno 1992 sui ricorsi
rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] (R.O.nn. 531 e 532 del
1992), da [OSCURATO:PERSONA] (R.O. nn. 533, 534, 535 del 1992), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
ventiseiesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, della suddetta legge n.
53 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 53, primo e secondo comma,
della Costituzione in quanto, considerandosi dal legislatore per
l'imposizione della tassa automobilistica la proprietà
dell'autoveicolo, peraltro non distinta dal possesso, e la sola
potenza fiscale dello stesso come criterio determinatore dell'entità
della tassa, non si utilizzerebbero indici certi rivelatori di
ricchezza e non si terrebbe conto della capacità contributiva degli
obbligati.
4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
eccepito la inammissibilità della questione per difetto di
giurisdizione delle Commissioni tributarie perché la materia è di
competenza del giudice ordinario e perché si chiede in sostanza una
sentenza additiva che ponga a fondamento dell'obbligo tributario
altri criteri la cui scelta, invece, è rimessa alla discrezionalità
del legislatore. Nel merito ha concluso per l'infondatezza della
questione in quanto nella fattispecie è irrilevante il difetto di
coincidenza tra le risultanze del pubblico registro automobilistico e
la situazione reale.
1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento in quanto prospettano questioni sostanzialmente
identiche.
2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 5, commi
ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53,
obbligando al pagamento della tassa automobilistica i soggetti che
dal P.R.A. risultino intestatari del veicolo e commisurandone
l'entità alla potenza fiscale di questo, violi gli artt. 3 e 53
della Costituzione, in quanto crea situazioni di disuguaglianza a
cagione dell'applicazione del tributo senza una sua correlazione
all'effettiva capacità contributiva dell'obbligato, stante la
possibilità che i dati del detto registro non corrispondano alla reale situazione di proprietà o possesso e l'inidoneità, quale indice
rilevatore di ricchezza, del criterio dei cavalli fiscali, non
accompagnato da opportuni correttivi, quali la valutazione della
vetustà, delle tecniche costruttive, dello stato di manutenzione e
simili.
3. - La questione sollevata dalla Commissione tributaria di
Chiavari è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo
giurisprudenziale sia dei giudici di merito che della Cassazione la
controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche
disciplinato dalla norma impugnata configura una controversia
tributaria appartenente alla competenza per materia del tribunale e
non risulta tra quelle devolute alla competenza delle Commissioni
tributarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni.
Il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie è
rilevabile ictu oculi.
4. - La questione sollevata dalla Corte di Appello di Torino è
infondata per quanto si dirà.
Anzitutto, non è del tutto pertinente il riferimento all'art. 53
della Costituzione.
L'invocato precetto costituzionale di cui si denuncia la
violazione non è in diretto rapporto con la natura della tassa di
cui trattasi, che colpisce la proprietà o il possesso
dell'autoveicolo in sé e non quale indice rivelatore di ricchezza in
quanto determina, invece, la capacità contributiva alla quale a sua
volta è collegata l'obbligazione di imposta e la relativa
prestazione.
4.1. - Inoltre, è del tutto ragionevole il riferimento alle
risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare
l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di
proprietà o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale
corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e
l'effettività delle dette situazioni.
È previsto (artt. 2683 e segg.) l'obbligo della trascrizione nel
pubblico registro automobilistico degli atti di trasferimento o,
comunque, di modificazione della proprietà, di costituzione e di
modificazione dell'usufrutto, degli atti di rinuncia, delle
transazioni, degli atti di espropriazione e delle sentenze che
operano i suddetti mutamenti del soggetto titolare del diritto.
L'art. 59 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 359 del
1959, ormai abrogato, disponeva che il proprietario dell'autoveicolo
doveva comunicare entro 10 giorni al pubblico registro, tra l'altro,
il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, mentre l'ufficio
doveva effettuare tempestivamente le relative annotazioni nel
registro.
L'art. 94 del nuovo codice stradale di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, obbliga la parte interessata, in caso di
trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, di costituzione di
usufrutto, di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, di
richiedere la trascrizione dell'atto al pubblico registro
automobilistico entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione
dell'atto autenticata o giudizialmente accertata; l'ufficio provvede
alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprietà, al rinnovo e all'aggiornamento della carta di
circolazione. È posta a carico degli inadempienti una sanzione
amministrativa.
È anche prevista la possibilità di fare annotare nel pubblico
registro la perdita della proprietà o del possesso per causa di
forza maggiore, per fatto del terzo, per provvedimento dell'autorità
nonché la sospensione del pagamento in caso di affidamento
dell'autoveicoloper la vendita ad imprese autorizzate e, comunque,
abilitate al commercio di beni della specie.
5. - L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì
che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la
situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei
principi regolatori della materia.
Non è requisito di validità o di efficacia degli atti di
trasferimento dell'autoveicolo (il termine è comprensivo di tutti i
negozi o atti che importano il mutamento del titolare del suddetto
bene).
Così, anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità
fiscale; ed è diretta ad agevolare per l'amministrazione
l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa.
Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione
non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa
che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data
certa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e
trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia
tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli
artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le
ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in
riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata
dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]