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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02632/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso q-±03/1.i proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif. in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.to in ROMA, al P.[OSCURATO:PERSONA], n. 32; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e di?.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 128/44/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui provvide a riprese relative all'anno di imposta 2005 per I.R.P.E.F., I.R.A.P ed I.V.A. a seguito di indagine sui conti correnti del contribuente; che il LOVATI impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 128/44/2013, accolse parzialmente il ricorso; che tale decisione fu appellata, in via principale ed incidentale, tanto dall'AGENZIA quanto dal contribuente innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 128/44/2013, depositata il 14.10.2013, a seguito dello svolgimento della disposta consulenza tecnica d'ufficio, accolse parzialmente il gravame principale e rigettò quello incidentale, rideterminando l'imponibile evaso dal LOVATI, ed a tal fine osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - che "il reddito dichiarato di C 11,580,00, l'utilizzo di lavoratori in nero ed in numero e l'importanza (per gli importi riscontrati) delle operazioni di versamenti/prelevamenti che non hanno trovato giustificazione inducono a ritenere la legittimità dell'avviso di accertamento in argomento, nei limiti del maggior redito come sopra rideterminato [dalla svolta CTU]" (cfr. sentenza impugnata, p. 2); che avverso tale sentenza il LovATI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2014 n. 9107 sez.

ST - ud. 21-12-2021 -2- Rilevato in via preliminare che, con memoria depositata il 23 novembre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato al mandato difensivo in favore del ricorrente; Considerato che, con il primo motivo, la difesa del LOVATI lamenta (senza, tuttavia, chiarire in relazione a quale delle ipotesi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura faccia riferimento - cfr. ricorso, p. 2, ult. cpv.) la "erronea e falsa applicazione dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 2729 c.c. e 116 c.p.c.", per avere la C.T.R.

"ignorato dati ed acquisizioni, utili a provare le deduzioni del ricorrente o a vincere quelle presunzioni [previste dall'art. 32 cit.], dati e acquisizioni dimostrativi della coerenza degli importi dei prelevamenti e dei versamenti indicati nei conti correnti esaminati con quelli delle scritture contabili e con le risultanze della dichiarazione IVA" (cfr. ricorso, p. 3); che il motivo - il quale disvela, nella sostanza, un presunto vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., censurandosi con esso l'omesso esame di materiale istruttorio - è, sotto molteplici profili, inammissibile; che premesso che nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis al caso di specie), non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive, nella specie consistenti (cfr. ricorso, p. 8, sub B, penultimo cpv.) nella c.t.p. (la quale, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d'ufficio, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.

Cfr., in termini, Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26305, Rv. 651305-01) e nelle "circostanze" Ric. 2014 n. 9107 sez.

ST - ud. 21-12-2021 -3- asseritamente sottolineate e dedotte dal contribuente tanto nella memoria di costituzione in appello, quanto in primo grado (cfr. pp. 9 e 10 del ricorso), osserva in ogni caso la Corte come il motivo (che, peraltro, difetta anche di specificità proprio rispetto alle "circostanze" di cui si è appena dato conto, non essendo stato trascritto come queste furono effettivamente veicolate all'esame dei giudici delle fasi di merito) non si confronta, invero, con la motivazione della sentenza impugnata la quale, anzi, dà atto come "di alcune delle osservazioni effettuate dalla [parte] contribuente si [sia] tenuto conto nella consulenza e nella determinazione del maggior reddito suindicato.

Le altre tesi e osservazioni difensive non assorbite non appaiono in grado di incidere ulteriormente sull'importo come sopra individuata. .ala presunzione legale prevista dall'art. 32 citato... 11 contribuente doveva opporre prove, non giustificazioni generiche o altre presunzioni...".

Ciò porta a concludere nel senso che, in realtà, la difesa del LovAn miri ad ottenere una diversa valutazione proprio di quelle argomentazioni già oggetto di scrutinio da parte del giudice di merito, attraverso un riesame del merito della causa, precluso in questa sede (Cass., Sez. 1, 6.3.2019, n. 6519, Rv. 653222- 01), che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.

Igs. n. 546 del 1992, per non essersi la C.T.R.

"pronunziata sull'inapplicabilità della presunzione ex art. 32 dpr n.600/1973 alle operazioni bancarie risultanti dalle scritture contabili, sia pure non sempre registrate in archi temporali di due giorni, né sulla rilevanza delle giustificazioni addotte dalla parte in Ric. 2014 n. 9107 sez.

ST - ud. 21-12-2021 -4- relazione alla coerenza delle operazioni bancarie con le risultanze delle scritture contabili e la dichiarazione IVA" (cfr. ricorso, p. 11); che il motivo è inammissibile; che va anzitutto rilevato come il mezzo di gravame in esame, rubricato in termini di dedotto error in procedendo, per violazione delle richiamate disposizioni, è stato poi sviluppato dalla difesa del LOVATI "anche" quale vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. rubrica del mezzo e p. 13, penultimo cpv., del ricorso), derivando da tale modalità di collazione una (oggettivamente) inestricabile - ed inammissibile (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01) - commistione di censure asseritamente inficianti la gravata sentenza.

A ciò aggiungasi che, pur volendo interpretare le doglianze sviluppate dal ricorrente, per ricondurle sotto l'ambito di operatività dell'uno piuttosto che dell'altro vizio, la soluzione (e, cioè, l'inammissibilità del motivo) non muterebbe, giacché: a) quale omissione di pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., il mezzo difetta di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stati trascritti i termini in cui la questione posta in questa sede - e, si opina, non affrontata dalla C.T.R. - fu sviluppata nei precedenti gradi di merito; b) quale vizio motivazionale, invece, esso incontra i limiti già esposti supra, relativamente al primo motivo; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; Ric. 2014 n. 9107 sez.

ST - ud. 21-12-2021 -5- P.Q.M.

Rigetta il ricorso _je, per l'effetto, condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso q-±03/1.i proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif. in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.to in ROMA, al P.[OSCURATO:PERSONA], n. 32; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e di?.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 128/44/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui provvide a riprese relative all'anno di imposta 2005 per I.R.P.E.F., I.R.A.P ed I.V.A. a seguito di indagine sui conti correnti del contribuente; che il LOVATI impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 128/44/2013, accolse parzialmente il ricorso; che tale decisione fu appellata, in via principale ed incidentale, tanto dall'AGENZIA quanto dal contribuente innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 128/44/2013, depositata il 14.10.2013, a seguito dello svolgimento della disposta consulenza tecnica d'ufficio, accolse parzialmente il gravame principale e rigettò quello incidentale, rideterminando l'imponibile evaso dal LOVATI, ed a tal fine osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - che "il reddito dichiarato di C 11,580,00, l'utilizzo di lavoratori in nero ed in numero e l'importanza (per gli importi riscontrati) delle operazioni di versamenti/prelevamenti che non hanno trovato giustificazione inducono a ritenere la legittimità dell'avviso di accertamento in argomento, nei limiti del maggior redito come sopra rideterminato [dalla svolta CTU]" (cfr. sentenza impugnata, p. 2); che avverso tale sentenza il LovATI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2014 n. 9107 sez. ST - ud. 21-12-2021 -2- Rilevato in via preliminare che, con memoria depositata il 23 novembre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato al mandato difensivo in favore del ricorrente; Considerato che, con il primo motivo, la difesa del LOVATI lamenta (senza, tuttavia, chiarire in relazione a quale delle ipotesi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura faccia riferimento - cfr. ricorso, p. 2, ult. cpv.) la "erronea e falsa applicazione dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 2729 c.c. e 116 c.p.c.", per avere la C.T.R. "ignorato dati ed acquisizioni, utili a provare le deduzioni del ricorrente o a vincere quelle presunzioni [previste dall'art. 32 cit.], dati e acquisizioni dimostrativi della coerenza degli importi dei prelevamenti e dei versamenti indicati nei conti correnti esaminati con quelli delle scritture contabili e con le risultanze della dichiarazione IVA" (cfr. ricorso, p. 3); che il motivo - il quale disvela, nella sostanza, un presunto vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., censurandosi con esso l'omesso esame di materiale istruttorio - è, sotto molteplici profili, inammissibile; che premesso che nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis al caso di specie), non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive, nella specie consistenti (cfr. ricorso, p. 8, sub B, penultimo cpv.) nella c.t.p. (la quale, nonostante il suo contenuto tecnico e a differenza della consulenza tecnica d'ufficio, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Cfr., in termini, Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26305, Rv. 651305-01) e nelle "circostanze" Ric. 2014 n. 9107 sez. ST - ud. 21-12-2021 -3- asseritamente sottolineate e dedotte dal contribuente tanto nella memoria di costituzione in appello, quanto in primo grado (cfr. pp. 9 e 10 del ricorso), osserva in ogni caso la Corte come il motivo (che, peraltro, difetta anche di specificità proprio rispetto alle "circostanze" di cui si è appena dato conto, non essendo stato trascritto come queste furono effettivamente veicolate all'esame dei giudici delle fasi di merito) non si confronta, invero, con la motivazione della sentenza impugnata la quale, anzi, dà atto come "di alcune delle osservazioni effettuate dalla [parte] contribuente si [sia] tenuto conto nella consulenza e nella determinazione del maggior reddito suindicato. Le altre tesi e osservazioni difensive non assorbite non appaiono in grado di incidere ulteriormente sull'importo come sopra individuata. .ala presunzione legale prevista dall'art. 32 citato... 11 contribuente doveva opporre prove, non giustificazioni generiche o altre presunzioni...". Ciò porta a concludere nel senso che, in realtà, la difesa del LovAn miri ad ottenere una diversa valutazione proprio di quelle argomentazioni già oggetto di scrutinio da parte del giudice di merito, attraverso un riesame del merito della causa, precluso in questa sede (Cass., Sez. 1, 6.3.2019, n. 6519, Rv. 653222- 01), che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d. Igs. n. 546 del 1992, per non essersi la C.T.R. "pronunziata sull'inapplicabilità della presunzione ex art. 32 dpr n.600/1973 alle operazioni bancarie risultanti dalle scritture contabili, sia pure non sempre registrate in archi temporali di due giorni, né sulla rilevanza delle giustificazioni addotte dalla parte in Ric. 2014 n. 9107 sez. ST - ud. 21-12-2021 -4- relazione alla coerenza delle operazioni bancarie con le risultanze delle scritture contabili e la dichiarazione IVA" (cfr. ricorso, p. 11); che il motivo è inammissibile; che va anzitutto rilevato come il mezzo di gravame in esame, rubricato in termini di dedotto error in procedendo, per violazione delle richiamate disposizioni, è stato poi sviluppato dalla difesa del LOVATI "anche" quale vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. rubrica del mezzo e p. 13, penultimo cpv., del ricorso), derivando da tale modalità di collazione una (oggettivamente) inestricabile - ed inammissibile (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01) - commistione di censure asseritamente inficianti la gravata sentenza. A ciò aggiungasi che, pur volendo interpretare le doglianze sviluppate dal ricorrente, per ricondurle sotto l'ambito di operatività dell'uno piuttosto che dell'altro vizio, la soluzione (e, cioè, l'inammissibilità del motivo) non muterebbe, giacché: a) quale omissione di pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., il mezzo difetta di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stati trascritti i termini in cui la questione posta in questa sede - e, si opina, non affrontata dalla C.T.R. - fu sviluppata nei precedenti gradi di merito; b) quale vizio motivazionale, invece, esso incontra i limiti già esposti supra, relativamente al primo motivo; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; Ric. 2014 n. 9107 sez. ST - ud. 21-12-2021 -5- P.Q.M. Rigetta il ricorso _je, per l'effetto, condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tribut
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