CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 31.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, decidendo, in sede di rinvio a séguito di annullamento della Corte di Cassazione, intervenuto con sentenza n. 2632 del 2022, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, in data 29.6.2021, aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando nei suoi confronti gravi indizi del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di quello di tentata estorsione; 2. ricorre nuovamente per cassazione il difensore del Ruscio lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 16-quater della legge 82 del 1991 nonché degli artt. 192, 273 e 627 cod. proc. pen. in relazione alla utilizzabilità ed alla violazione dei criteri di legge circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e vizio di motivazione sul punto: rileva che, nel 2006, all'inizio della sua collaborazione, delineando l'organigramma della cosca Anello, il Michienzi non aveva menzionato il ricorrente come appartenente al sodalizio parlandone soltanto nel 2018 e nel 2022, escludendo tuttavia di aver commesso reati insieme a lui; osserva che il Tribunale ha reiterato l'argomentazione già censurata dalla Corte di Cassazione, ovvero che il Michienzi non era mai stato interrogato sulla figura del Ruscio, circostanza smentita dal fatto che, nel 2018, egli aveva riferito del ricorrente senza alcuna sollecitazione o domanda da parte degli inquirenti; aggiunge che, violando il mandato conferito dalla sentenza di annullamento, il Tribunale ha ritenuto di poter individuare i fatti del 2015-2016 come riscontri alle propalazioni del collaboratore concernenti periodi di gran lunga antecedenti in quanto relativi a fatti simili a quelli commessi in precedenza cui, tuttavia, lo stesso collaboratore aveva riferito di non aver preso parte personalmente (attenzione alla circolarità); 2.2 violazione di legge con riguardo agli artt. 125 e 627 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione dei fatti oggetto dei motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla pronuncia di annullamento e che erano stati proposti con atto del 27.10.2022 circa i fatti di cui ai capi 73, 74, 72, 76 e, infine, al capo 1 della rubrica segnalando che il Tribunale non ha preso in esame le considerazioni sviluppate nei motivi dichiarati assorbiti; 2.3 carenza ed illogicità della motivazione in merito alla riconducibilità del fatto di cui al capo 73) alla consorteria Anello-Fruci; violazione di legge: rileva la carenza della motivazione con cui il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto il fatto di cui al capo 73) riconducibile al contesto associativo degli Anello risolvendola in una affermazione che finisce per diluire la aggravante mafiosa nel mero contesto ambientale; 2.4 mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla verificazione ed alla riconducibilità del fatto di cui al capo 74) alla consorteria Anello-Fruci; violazione di legge: richiama la conversazione captata dagli investigatori ed intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il dubbio sulla effettiva verificazione del fatto, non sciolto dalla attivazione immediata di verifiche a causa di una scelta investigativa che non può evidentemente riverberarsi in danno del ricorrente; rileva che, comunque, e con motivazione categorica, il Tribunale ha affermato il coinvolgimento del Ruscio senza tuttavia motivare minimamente sulla finalità mafiosa che avrebbe animato la condotta incriminata; denunzia la sostanziale circolarità della argomentazione utilizzata dal Tribunale intorno alla figura del Mastrandrea; 2.5 mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla attribuibilità del fatto di cui al capo 72) al Ruscio ed alla sua riconducibilità alla consorteria Anello: segnala l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla omessa contestazione di un ruolo dell'[OSCURATO:PERSONA] nel cui interesse, tuttavia, si assume che il fatto sia stato commesso con il "coinvolgimento" del Ruscio; richiama l'esito delle intercettazioni in corso e l'assenza di puntuali riferimenti all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nelle conversazioni intercorse tra i due anche il giorno successivo all'attentato; 2.6 mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla riconducibilità alla consorteria Anello-Fruci del fatto di cui al capo 76): richiama le considerazioni difensive che erano state sviluppate con riguardo al tale ipotesi di reato sia in merito al titolo che alla estraneità di esso agli interessi della consorteria, evidenziando la laconicità della motivazione con cui il Tribunale ha liquidato l'argomento; 2.7 illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta esistenza del reato associativo: segnala ulteriori aspetti di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato laddove: il Tribunale ha affermato che il Ruscio si era reso responsabile, negli anni successivi, di fatti analoghi a quelli degli anni precedenti mentre il Michienzi aveva sempre escluso di aver commesso reati con il ricorrente; il fatto che il Michienzi abbia riferito di una amicizia del Ruscio con i soli figli di Tommaso e [OSCURATO:PERSONA]; il presunto coinvolgimento del ricorrente in "attività nevralgiche del clan" palesemente smentito dal tenore dei capi di imputazione; 2.8 violazione di legge con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen.; carenza parziale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alle esigenze cautelari: segnala che, nel richiamare la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., il Tribunale non ha valutato la carcerazione perdurante del nucleo essenziale della cosca e, dall'altro lato, la condotta del ricorrente a decorrere dalla sua scarcerazione, elementi che dovevano indurre a ritenere detta presunzione superata a sei anni dai fatti ascrittigli; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il provvedimento impugnato è rispettoso dei principi dettati nella sentenza di annullamento sia per quanto concerne la verifica della attendibilità del collaboratore Michienzi che per quanto concerne la acquisizione di riscontri esterni; segnala come, operando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia irrilevante il fattore temporale ed anche la circostanza della intervenuta detenzione degli altri componenti del sodalizio; 4. la difesa del Ruscio ha trasmesso una memoria a confutazione delle considerazioni svolte dalla Procura Generale insistendo, dal canto suo, sulle censura articolate con il ricorso sottolineando, in particolare, il primo motivo e richiamando l'atto di impugnazione per quanto riguarda quelli dal secondo al quinto; quanto al sesto motivo, sottolinea come la cosca Anello-Fruci fosse sorta e cessata con gli indagati del procedimento nel cui contesto è stata adottata la misura di cui si discute e che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il tempo ormai trascorso non soltanto dai fatti ma dalla adozione della misura cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente che risulta per un verso incensurato e, per altro verso, non affiliato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) ed a quello di tentata estorsione (capo 76 della contestazione provvisoria). L'ordinanza genetica era stata inizialmente annullata dal Tribunale del riesame la cui decisione era stata impugnata dal PM; con sentenza n. 23162 del 12 marzo 2021, la 2° Sezione Penale di questa Corte aveva annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale stigmatizzando in particolare la mancata valorizzazione delle dichiarazioni accusatore rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero meritato una lettura congiunta con gli altri elementi attestanti la vicinanza del Ruscio a [OSCURATO:PERSONA], fratello del capocosca [OSCURATO:PERSONA]. In sede di rinvio, quindi, il Tribunale aveva confermato il provvedimento del GIP ritenendo che i gravi indizi di colpevolezza si fondassero "in primis sulle dichiarazioni accusatorie" (cfr., ivi) del Michienzi a suo avviso riscontrate dalla particolare "vicinanza" del Ruscio agli Anello, nonché dal concorso del predetto nella tentata estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 76) e negli altri episodi di danneggiamento ed intimidazione (capi 72-73-74) che, pur non 4 Ì;-/R costituendo titolo cautelare, potevano essere valorizzati nell'ambito del complessivo giudizio di gravità indiziaria. 2. Anche questo secondo provvedimento era stato impugnato dal Ruscio con sette motivi di ricorso e, con un secondo atto, con due motivi di ricorso avverso il provvedimento di correzione dell'errore materiale: in particolare, con il primo e sesto motivo, la difesa aveva dedotto violazione di legge in relazione all'art. 16 quater I. n. 82 del 1991 e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da Michenzi, sostenendo che costui, pur avendo iniziato a collaborare nel 2006, solo a distanza di dodici anni aveva per la prima volta menzionato [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale, a fronte di tale anomalo dato temporale, non aveva individuato elementi di riscontro idonei; con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, aveva dedotto il vizio di motivazione in ordine ai reati contestati ai capi 72), 73), 74 e 76), evidenziando il carattere generico degli elementi indiziari acquisiti e, con specifico riguardo alla tentata estorsione contestata al capo 76), come la richiesta di denaro avesse avuto ad oggetto il compenso per lavori eseguiti presso la abitazione del Fraone e, in ogni caso, l'anomalia di una tentata estorsione che sarebbe stata realizzata nei confronti di un soggetto - il Fraone - a sua volta ritenuto appartenente all'associazione; con il settimo motivo, infine, aveva contestato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo trascorso dall'ultimo dei fatti contestati. Con i due motivi proposti in relazione alla correzione dell'errore materiale, aveva dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. sostenendo che il provvedimento aveva comportato una sostanziale modifica della decisione assunta e che la procedura adottata dal Tribunale del riesame aveva violato il diritto al contraddittorio, non essendo consentita la correzione del presunto errore materiale adottata de plano e senza fissazione di apposita udienza camerale. 3. Con sentenza del 14.12.2021, la VI Sezione di questa Corte aveva accolto il ricorso annullando con rinvio l'ordinanza impugnata: la Corte aveva spiegato che "l'ordinanza cautelare si fonda, principalmente ... sulle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale indicava Ruscio come soggetto vicino alla famiglia Anello e specificava anche le sue condotte di partecipazione a reati scopo" e che, secondo la precedente sentenza di annullamento, "... andavano valutate anche alla luce delle restanti risultanze probatorie"; tanto premesso, la VI Sezione ha fatto presente che "... il giudice del rinvio si è solo parzialmente adeguato all'indicazione contenuta nella sentenza rescindente, posto che ha ritenuto di utilizzare le dichiarazioni del Michenzi, senza tuttavia procedere ad un puntuale giudizio di attendibilità". I giudici della fase rescindente avevano ricordato che, in caso di dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, non si determina una inutilizzabilità assoluta ma, anche in sede cautelare, occorre motivare in maniera particolarmente penetrante circa la loro attendibilità ed in termini non limitati alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" essendo necessario, piuttosto, verificare che la loro tardività non le renda inattendibili dando conto delle ragioni per le quali sia possibile escludere ogni eventuale ragione di strumentalità della tardiva propalazione. La Corte, ancora, aveva ribadito il principio secondo cui "... le dichiarazioni rese a notevole distanza temporale dall'inizio della collaborazione richiedono una valutazione particolarmente attenta, che va al di là dell'individuazione dei riscontri esterni, dovendosi verificare le ragioni della tardività delle dichiarazioni"; ha inoltre fatto presente che "... nel caso, come quello in esame, in cui le dichiarazioni riguardano anche fatti temporalmente successivi rispetto all'inizio della collaborazione, occorre anche verificare come il collaboratore - evidentemente non più inserito nel contesto criminale di riferimento - possa esserne venuto a conoscenza" e che, per altro verso, "... è di tutta evidenza come le dichiarazioni rese dopo ben dodici anni dal momento in cui il dichiarante ha iniziato la collaborazione, meritano un vaglio particolarmente approfondito che, nell'ordinanza impugnata, non emerge; ciò che occorre verificare è, infatti, il motivo per cui le dichiarazioni a carico del Ruscio sono state rese solo nel 2018, nonché, con riguardo a fatti eventualmente successivi rispetto all'inizio della collaborazione (risalente al 2006), quale sia la fonte di conoscenza del dichiarante e le ragioni per cui questi può ritenersi attendibile con riguardo a fatti che si sono svolti in un momento in cui era venuta meno la conoscenza diretta delle dinamiche associative". Aveva perciò concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso "... con riguardo al vizio di motivazione relativo alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante" che "... determina l'assorbimento delle restanti questioni, ivi comprese le doglianze sollevate in ordine al decreto di correzione dell'errore materiale ...". 4. Tanto premesso, ritiene il collegio che il Tribunale non abbia adempiuto al mandato conferito dalla sentenza di annullamento che, è bene puntualizzarlo, aveva evidenziato la necessità di motivare in ordine alle ragioni della tardività delle propalazioni del collaboratore e, inoltre, sulle fonti di conoscenza relative a fatti di molti anni successivi rispetto all'inizio della collaborazione ed al conseguente allontanamento dalle dinamiche associative. I giudici catanzaresi si sono infatti limitati a riportare testualmente le dichiarazioni del Michienzi (cfr., pag. 2 del provvedimento impugnato) che, a loro avviso, rappresentano "... di per sé un adeguato quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen." aggiungendo, quanto alla attendibilità, che il Michienzi avrebbe riferito in merito a fatti che "... riferisce come "avvenuti in sua presenza o sotto la sua diretta conoscenza" il che rappresenterebbe una garanzia di attendibilità delle sue dichiarazioni "rese a distanza di tempo anche a prescindere dai riscontri esterni" (cfr., ivi); per altro verso, ha spiegato che il collaboratore non aveva mai, in precedenza, fatto riferimento al Ruscio "... perché mai interrogato sul punto, ritardo ben giustificato dal ruolo seppure esistente ma marginale del predetto in ragione della sua giovanissima età" (cfr., ivi). Il Tribunale ha inoltre richiamato le considerazioni svolte nella prima sentenza di annullamento circa la valenza indiziaria dei reati "satellite" contestati al Ruscio e la cui stessa tipologia consentirebbe di assumerli come riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. È tuttavia evidente la elusione della decisione di annullamento: lungi dallo spiegare come il Michienzi fosse venuto a conoscenza di fatti occorsi molti anni dopo l'inizio della sua collaborazione, il Tribunale si è limitato a sottolineare che il collaboratore doveva ritenersi attendibile perché aveva riferito di fatti avvenuti alla sua presenza il che, a prescindere da ogni altra considerazione, porterebbe a collocarli in data antecedente al 2006. Per altro verso, poi, tali dichiarazioni, secondo il Tribunale, sarebbero riscontrate dalle condotte contestate in questa sede come reati-fine e, in particolare, quella di cui al capo 76), che rappresenta un autonomo titolo cautelare, oltre a quelle di cui ai capi 72), 73) e 74) che, pur non poste a fondamento della misura, finirebbero per fornire un oggettivo riscontro alla condotta partecipativa. E, tuttavia, su tali capi la difesa aveva articolato degli autonomi motivi di ricorso che la VI Sezione non aveva vagliato in quanto giudicati assorbiti dalla decisione di annullamento (cfr., pag. 5 della sentenza del 15.12.2021: "... l'accoglimento del ricorso con riguardo al vizio di motivazione relativo alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, determina l'assorbimento delle restanti questioni ..."). Il Tribunale, senza vagliare le censure articolate dalla difesa, ha invece apoditticamente assunto tali condotte come ascrivibili al Ruscio giudicandole, inoltre, non soltanto penalmente rilevanti ma anche riconducibili al contesto associativo assumendole pertanto come fattori di "attualizzazione" delle dichiarazioni del Michienzi che, come già accennato, proprio in quanto riferite a fatti da costui direttamente vissuti, non potevano risalire a data successiva all'inizio della sua collaborazione.In definitiva, lungi dal dar conto di come il Michienzi avesse potuto riferire di fatti intervenuti dopo il 2006, il Tribunale si è limitato a richiamare le dichiarazioni del collaboratore evidentemente riferite a periodi antecedenti per poi, più che utilizzarli come "riscontro", richiamare gli episodi del 2015-2016 come manifestazione della persistente adesione del Ruscio al sodalizio già autonomamente e sufficientemente dimostrata dalle parole del collaboratore il quale ne avrebbe parlato a dodici anni di distanza sol perché mai in precedenza interrogato sulla figura del ricorrente. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che dovrà colmare le lacune motivazioni sopra evidenziate confrontandosi, inoltre, con le allegazioni difensive relative, anche, alla origine delle propalazioni del Michienzi in merito alla figura del Ruscio. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giud