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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 26530/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17144/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., F.C.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 383/2023 depositatoi l 29/06/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di una procedura fallimentare, è proposta da una serie di creditori chirografari ammessi al passivo ed è accolta in sede monocratica e di opposizione.

Il Ministero della Giustizia ricorre in cassazione con un motivo.

Le parti private resistono con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo fa valere ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 che la Corte di appello, preso atto della esclusione della possibilità per i creditori chirografari ammessi al passivo di ottenere il soddisfacimento del credito all’esito della procedura fallimentare avrebbe dovuto ritenere rispettato il termine di ragionevole durata della procedura medesima e/o assente il pregiudizio in capo ai creditori stessi.

A tal fine si deduce che il curatore - prima del decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 - aveva comunicato che l'attivo era incapiente.

Si deduce violazione di tale articolo.

Il ricorso è infondato.

La dichiarazione del curatore ex art. 31-bis r.d. 267/1942 non conclude la procedura fallimentare, né – qualora abbia ad oggetto l’incapienza dell’attivo –fonda la consapevolezza della infondatezza sopravvenuta della pretesa fatta valere (la quale consapevolezza escluderebbe l’indennizzo ex art. 2 co. 2 - quinquies lett. a ) l. 89/2001).

Ciò che è sopravv enuto nel caso attuale è una mera dichiarazione del curatore che vale rebus sic stantibus, non è sopravvenuta una vicenda relativa alla fattispecie del diritto oggetto del processo presupposto,cui è collegata la consapevolezza ex art. 2 co. 2-quinquies lett. a) l. 89/200 1 (così, Cass. 22341/2023).

Finché la procedura è pendente, il trascorrere del tempo è da computare come durata del processo ai fini della l. 89/2001.

Il ricorso è rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.800, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avvocat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17144/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., F.C.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 383/2023 depositatoi l 29/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di una procedura fallimentare, è proposta da una serie di creditori chirografari ammessi al passivo ed è accolta in sede monocratica e di opposizione. Il Ministero della Giustizia ricorre in cassazione con un motivo. Le parti private resistono con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo fa valere ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 che la Corte di appello, preso atto della esclusione della possibilità per i creditori chirografari ammessi al passivo di ottenere il soddisfacimento del credito all’esito della procedura fallimentare avrebbe dovuto ritenere rispettato il termine di ragionevole durata della procedura medesima e/o assente il pregiudizio in capo ai creditori stessi. A tal fine si deduce che il curatore - prima del decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 - aveva comunicato che l'attivo era incapiente. Si deduce violazione di tale articolo. Il ricorso è infondato. La dichiarazione del curatore ex art. 31-bis r.d. 267/1942 non conclude la procedura fallimentare, né – qualora abbia ad oggetto l’incapienza dell’attivo –fonda la consapevolezza della infondatezza sopravvenuta della pretesa fatta valere (la quale consapevolezza escluderebbe l’indennizzo ex art. 2 co. 2 - quinquies lett. a ) l. 89/2001). Ciò che è sopravv enuto nel caso attuale è una mera dichiarazione del curatore che vale rebus sic stantibus, non è sopravvenuta una vicenda relativa alla fattispecie del diritto oggetto del processo presupposto,cui è collegata la consapevolezza ex art. 2 co. 2-quinquies lett. a) l. 89/200 1 (così, Cass. 22341/2023). Finché la procedura è pendente, il trascorrere del tempo è da computare come durata del processo ai fini della l. 89/2001. Il ricorso è rigettato. Le spese sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.800, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avvocat
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