CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via G. Avezzana, n. 1; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale – avversoil decreto collegiale della Corte di appello di Messina n. cronol. 504/2021 (pubblicato l’11 aprile 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa delle parti ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29133/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 30 settembre 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano opposizione avverso il decreto emesso in data 10 agosto 2020 (nel procedimento n. 842/2020), col quale il magistrato designato della Corte di appello di Messina aveva rigettato il ricorso per equa riparazione in relazione al giudizio presupposto costituito dalla procedura fallimentare a carico del [OSCURATO:SOCIETA]., conseguente alla sentenza del 22 aprile 1993, nel quale esse ricorrenti si erano tempestivamente insinuate, venendo ammesse al passivo il 23 ottobre 1993, quali creditrici chirografarie, procedura, poi, conclusasi con decreto di chiusura del 24 luglio 2019, all’esito della quale erano rimasti soddisfatti solo i creditori privilegiati. Nella contumacia del Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Messina in composizione collegiale, con decreto n. 504/2021, rigettava l’opposizione, non disponendo nulla sulle spese. 2. Avverso il citato decreto hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale sulla base di sei motivi. La difesa delle ricorrenti principali ha anche depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, le ricorrenti principali denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/01, in relazione all’art. 6, par. 1, Cedu, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt.111 e 117 Cost., deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato che aveva fondato la decisione di rigetto della domanda di equa riparazione sulla rilevata necessitata consapevolezza dei creditori chirografari ammessi al passivo del fallimento presupposto circa la prevedibile mancata soddisfazione dei loro crediti all’esito della procedura, avuto riguardo alla mole dei debiti maturati da parte della società fallita e della sola, verosimile, possibilità del soddisfacimento dei soli crediti privilegiati. 2. Con la seconda censura, le ricorrenti principali lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/01, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 6, par. 1, Cedu, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., ritenendo che il decreto opposto avesse attribuito alle stesse l’onere di allegare e provare la compromissione ai diritti di esistenza, di identità, del nome, di immagine e di reputazione. 3. Con la prima doglianza del suo ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 119 L.F. nonché dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendo la tardività dell’avverso ricorso formulato per l’ottenimento dell’equo indennizzo, avuto riguardo al regime normativo applicabile “ratione temporis” al procedimento fallimentare presupposto. 4. Con la seconda, subordinata, censura, il suddetto Ministero denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 119 L.F. e dell’art. 327 c.p.c., nonché dell’art. 4 della legge n. 89/2001. 5. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 ritenendo l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui ha fatto applicazione della sospensione dei termini per il periodo feriale al termine decadenziale di cui all’art. 4 della stessa legge n. 89/2001. 6. Con il quarto motivo, il Ministero della Giustizia, ancora una volta, denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, ponendo riferimento alla mancata valorizzazione dei più recenti interventi normativi di cui al d. lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione. 5. Con il quinto motivo, lo stesso Ministero denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –un’ennesima violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, prospettando come, in taluni casi, non è dato evincere – in via di fatto - come la sospensione dei termini per il periodo feriale possa risultare inapplicabile al termine endoprocessuale semestrale lungo per l’impugnazione e – viceversa – applicabile, in altri casi, se mpre in via di fatto, al termine extraprocessuale (di durata equipollente). 7. Con la sesta ed ultima censura deduce –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – un’altra violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, ponendo riguardo alla procedura della c.d. “mediazione facoltativa” nella quale le parti non necessariamente devono essere assistite da un avvocato. 8. Rileva il collegio che - attenendo al profilo processuale preliminare, riguardante la supposta tardività della proposizione della domanda di equo indennizzo (rispetto alla disciplina della procedura fallimentare costituente il giudizio presupposto) – debbano essere esaminati prioritariamente i motivi del ricorso incidentale. Essi sono inammissibili perché risultano tutti incentrati sulle riportate questioni di improponibilità o di tardività del ricorso per equa riparazione, ma le stesse(che implicano accertamenti in fatto) si prospettano come dedotte per la prima volta nella presente sede di legittimità, ragion per cui deve ritenersene preclusa la loro ammissibilità, non facendovi riferimento né il decreto impugnato né specificando il Ministero quando, come e dove le avesse poste nel procedimento di merito e, da ultimo, dinanzi alla Corte di appello nell’ambito del giudizio di opposizione. 9. E’ fondato, invece, il primo motivo del ricorso principale. La più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (superando quella più risalente riportata nel decreto impugnato) ha fissato il principio -al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - in base al quale, in tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che – va sottolineato -rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2 - quinquies, lett. a), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate (cfr. Cass. n. 21349/2017, Cass. n. 19555/2021 e, da ultimo, Cass. n. 10849/2023). 10. Anche il secondo motivo è fondato, dovendo trovare legittimamente applicazione l’ulteriore principio (da considerarsi, ormai, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e al quale pure dovrà uniformarsi il giudice di rinvio e), alla stregua del quale, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri. Pertanto, una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr., ad es., Cass. n. 13986/2013 e Cass.n. 7034/2020). 11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, vanno accolti entrambi i motivi del ricorso principale, rispetto ai quali, quindi, consegue la cassazione dell’impugnato provvedimento, con il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Messina, in diverso composizione, che, oltre ad attenersi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. Non trova applicazione –per la parte soccombente - la disciplina sul raddoppio del contributo ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di procedimento di cui alla legge n. 89/2001. P.Q.M. accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa il provvedimento impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Mes