CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07939/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22620/2015 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], COTUGNONICANDRO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine delcontroricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio RegusBusiness Centres Italia in Roma alla piazza del Popolo n. 18;–controricorrenti e ricorrenti incidentali –Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015nonchésul ricorso iscritto al n. 15564/2016 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATRICIELLOGIUSEPPINA–intimati –avverso la sentenza n. 55/16/16 della Commissione tributariaregionale del Molise depositata in data 29 gennaio 2016;nonchésul ricorso iscritto al n. 23198/2023 proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATRICIELLOGIUSEPPINA–intimati –per la revocazione del decreto della Corte Suprema di Cassazione n.29976/2023 depositato in data 30 ottobre 2023;udita la relazione della causa, tenuta nell’adunanza camerale del 5marzo 2026, del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenziadelle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla societàVenafroinvest s.r.l. per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenutainattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti dicompravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n.rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società avevavenduto ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rispettiviconiugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzatodalla suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., consistente in una serie di unitàimmobiliari.A tale avviso di accertamento seguiva l’emissione di ulterioriavvisi di accertamento per il recupero dei redditi da capitale neiconfronti dei soci detentori di partecipazioni, e cioè [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché ai soci della prima,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti diaccertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diIsernia questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo2012, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].;dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avendo tale società definito la propria posizioneavvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n.111; accoglieva i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].a.s. nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PatricielloGiuseppina.3. Interposto appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. edappello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale delNumero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026Molise, con sentenza n. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015,in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarava estinto il giudizio per i soci perintervenuto condono, compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.Il ricorso è stato iscritto al n. RG 22620/2015.Spiegano controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), nonchéCotugno Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualipropongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.5. A seguito di ordinanza interlocutoria, determinata dalla istanzadi sospensione per adesione alla definizione agevolata, la causa èstata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025 e poinuovamente per l’adunanza camerale del 5 marzo 2026.6. Contro la medesima sentenza n. 49/2015 della CTR del Molisel’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione,sull’assunto che il condono applicato dal giudice di appello fosse statochiesto in realtà solo dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma nondagli altri soci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppinaPatriciello, cui pure era stato esteso.La CTR del Molise, con la sentenza n. 55/2016 depositata in data29/01/2016, dichiarava inammissibile l’impugnazione perrevocazione; in particolare evidenziava che non vi fosse provadell’insussistenza del condono relativamente ai soci, prova chedoveva essere fornita dall’ufficio.7. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, sulla base di un motivo.Il ricorso è stato iscritto al n. RG 15564/2016.Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026Non hanno svolto attività difensiva gli intimati, ai quali il ricorso èstato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito nelprecedente grado.In tale giudizio (n. RG 15564/2016), poi, con decreto n.29976/2023 emesso in data 26/10/2023 il Presidente della Sezionetributaria ha dichiarato estinto il processo, in considerazione dellacircostanza che l’atto impositivo oggetto di lite risultasse nell’elencotrasmesso dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 40, comma 3,d.l. n. 13 del 2023, attestante la regolare definizione dellacontroversia e l’assenza di diniego di condono.Con istanza di fissazione di udienza del 3/11/2023 l’Agenzia delleentrate ha chiesto, ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c., direvocare il decreto di estinzione del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diCotugno Vincenzo e c. s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando chela definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197 e ss. della l.n. 197 del 2022 era stata chiesta solo dai soci [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].8. Analoga domanda, nei confronti del decreto n. 29976/2023 del26/10/2023, l’Agenzia delle entrate ha proposto con ricorsoautonomamente iscritto a ruolo.Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. RG 23198/2023, ove gliintimati non hanno svolto attività difensiva.9. I tre ricorsi sono stati chiamati all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente confermare la riunione (già dispostacon ordinanza n. 13664/2024 del 16/05/2024) del ricorso iscritto aln. RG 23198/2023 a quello iscritto al n. RG 15564/2016, aventi adoggetto entrambi le richieste proposte dall’Agenzia delle entratecontro il decreto di estinzione n. 29976/2023, sia attraverso istanzaNumero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026di fissazione di udienza presentata nell’ambito dell’originario giudizio(il n. RG 15564/2016) e sia attraverso ricorso per revocazioneproposto con autonoma iscrizione a ruolo (che ha dato luogo al n. RG23198/2023).Poiché il giudizio iscritto al n. RG 15564/2016 ha poi ad oggetto ilricorso proposto contro la sentenza n. 55/2016 della CTR del Molisepronunciata sulla impugnazione per revocazione parziale dellasentenza n. 49/2015 della stessa CTR, entrambi i predetti giudizivanno altresì riuniti al giudizio iscritto al n. RG 22620/2015, aventead oggetto il ricorso per cassazione contro la stessa sentenza n.49/2015.Si deve infatti fare applicazione del principio per cui i ricorsi percassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corted'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazioneavverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) dicontemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti inapplicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) della norma dell'art. 335 c.p.c., che impone latrattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni propostecontro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur nonessendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dallaconnessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso percassazione proposto contro la sentenza resa in sede di appello puòrisultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante lasentenza resa in sede di revocazione (Cass. n. 7328/2020; Cass. n.16435/2016; Cass. n. 10534/2015; Cass. n. 25376/2006; Cass., Sez.U., n. 10933/1997). Ed infatti il ricorso per revocazione ha ad oggettola medesima statuizione della sentenza della CTR impugnata nelgiudizio n. RG 22620/2015, in relazione alla pronuncia di estinzione.Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Appare opportuno un breve riepilogo delle varie vicendeprocessuali.La causa ha ad oggetto, fin dal primo grado di giudizio, l’avviso diaccertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. permaggiori ricavi nonché, in ragione della ristretta base sociale dellastessa, gli avvisi di accertamento per la distribuzione di utili emessinei confronti dei soci Nidaco costruzioni s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., e dei soci di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], CotugnoNicandro e [OSCURATO:PERSONA].In primo grado, la CTP di Campobasso ha:a. rigettato il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].;b. dichiarato la cessazione della materia del contendere per condonoper la socia Nidaco costruzioni s.r.l.;c. accolto i ricorsi degli altri soci [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In appello, la CTR del Molise ha:a. accolto l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA].;b. dichiarato la cessazione della materia del contendere per condonoin relazione ai soci.La decisione di appello è stata impugnata dall’Agenzia sia conricorso per cassazione (attinente tanto alla pronuncia nei confronti diVenafroinvest s.r.l. quanto alla pronuncia nei confronti dei soci) siacon ricorso per revocazione (attinente solo alla statuizione relativa aisoci); la sentenza resa dalla CTR sulla revocazione è stata oggetto diautonomo ricorso per cassazione.Occorre fin da ora precisare che sia il secondo motivo del ricorsoerariale per cassazione contro la sentenza di appello che il ricorsoerariale per cassazione contro la sentenza di revocazione, purnotificati anche alla socia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., noncontengono alcuna richiesta nei suoi confronti, dolendosi, comeNumero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026emerge univocamente dalla rubrica, dal corpo del motivo e dalleconclusioni, unicamente della errata pronuncia di estinzione neiconfronti dei soci persone fisiche [OSCURATO:PERSONA], CotugnoNicandro e [OSCURATO:PERSONA].3. Premesso tale riepilogo, occorre prendere le mosse dallacircostanza che con decreto presidenziale n. 29976/2023 del30/10/2023 è stata pronunciata l’estinzione del giudizio direvocazione n. 15564/2016 avuto riguardo alla istanza di definizioneagevolata inserita nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del2022.3.1. Con il ricorso per revocazione iscritto al n. RG 23198/2023l’Agenzia delle entrate ha impugnato il decreto di estinzione della litee dedotto l’errore revocatorio di questa Corte sull’assunto che ladomanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2022 siastata presentata solo dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePatriciello Giuseppina, ma non anche dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. e dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s.3.2. La difesa erariale, sul medesimo presupposto, ha anchepresentato istanza nel giudizio iscritto al n. RG 15564/2016 per lafissazione di udienza ex art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022.Appare opportuno evidenziare che in tale istanza di fissazione diudienza si chieda di procedere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. eCofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.3.3. In tema di istanza di trattazione ai sensi dell’art. 391, terzocomma, c.p.c., conseguente al decreto di estinzione presidenziale,questa Corte (Cass. Sez. U. n. 19980/2014) ha affermato che essa èsempre possibile e non deve essere motivata perché non ha carattereimpugnatorio; la proposizione dell'istanza si risolve solo in un atto cheelide qualsiasi valore del decreto; tale conclusione circa la naturadella sollecitazione alla fissazione dell'udienza è giustificata poiché,Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026avendo il legislatore usato il termine «istanza di fissazionedell'udienza» ed avendo, quindi, indicato come petitum immediatodella richiesta la relativa trattazione, risulta palese che essa, essendodiretta a quello scopo, la cui realizzazione si sovrapponenecessariamente al decreto, sia di per sé sola idonea a renderloirrilevante; e che «la costruzione dell'istanza di fissazione dell'udienzacome atto meramente sollecitatorio della trattazione in udienza sipresenta anche come pienamente compatibile con l'eccezionaleprevisione della monocraticità del decreto presidenziale, giusta leconsiderazioni sulla rilevanza in Costituzione della necessariacorrelazione della decisione della Corte di cassazione ad un Collegio.Il fatto che il decreto possa essere messo nel nulla da una sempliceistanza non incide in alcun modo su detta regola, perché èriconosciuto il potere processuale della parte di chiedere la decisionecollegiale».In tale quadro normativo, Cass. n. 6607/2016 ha ritenuto che ildecreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione delprocesso di cassazione, che, a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.c.,ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede lafissazione dell'udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, nonpuò formare oggetto di revocazione o di correzione di erroremateriale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanzepronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 375, primocomma, c.p.c.Tale conclusione rimane ferma anche nel testo vigente dell’art.391-bis c.p.c., che prevede che il decreto sia suscettibile direvocazione ma nel solo caso in cui sia reso ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., quindi a seguito di mancata richiesta di decisione sullaproposta di definizione anticipata.Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/20263.4. Ciò premesso, questa Corte, nella stessa decisione a Sez. U.,citata, ha evidenziato che di fronte ad un processo di cassazione cherealizza un cumulo di cause sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sipuò sempre valutare l’effettivo contenuto del provvedimentopresidenziale di estinzione, e quindi, ritenere che la dichiarazione diestinzione abbia riguardato solo quella parte del cumulo che dovevariguardare, cioè, secondo l'obiettivo tenore del provvedimento, solouna parte dell'atto-ricorso.Il principio per cui in presenza di processi soggettivamentecomplessi, a fronte di una declaratoria di estinzione con decretopresidenziale, si impone la necessità di dover indagare l’effettivocontenuto del provvedimento, alla luce non solo del dispositivo maanche delle affermazioni e degli accertamenti contenuti in partemotiva, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, inquanto integrino una necessaria premessa od un presupposto logicoindefettibile della pronuncia, è stato poi ribadito più volte (in quantoespressione di un principio valido per tutti i provvedimentigiurisdizionali: vedi Cass. n. 15088/2015) e risulta di recenteconfermato anche da Cass. n. 2284/2023 e Cass. n. 24794/2023, ovesi è affermato il seguente principio di diritto: «In presenza di giudiziodi legittimità soggettivamente complesso, a fronte di una declaratoriadi estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 cod.proc. civ., si deve indagare l’effettiva portata del provvedimento, allaluce non solo del dispositivo, ma anche della motivazione. Laddove ildecreto di estinzione richiami espressamente una pratica di condonoversata in atti, la quale risulti univocamente riferita ad unprocedimento di definizione agevolata promosso solo da alcuni deicontribuenti, si deve ritenere che, per la natura scindibile dellacontroversia, il decreto che dichiara l’estinzione sia limitato alla solaposizione di questi ultimi e non produca effetti estintivi nei confrontiNumero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026di altra parte contribuente estranea alla sanatoria. Ne deriva che ilrilievo dell’effettiva portata del decreto non è sottoposto a istanza ditrattazione nel termine di dieci giorni dalla sua pronuncia (art. 391,comma terzo, cod. proc. civ.), poiché, per la limitazione soggettivadell’estinzione medesima, il giudizio di legittimità va comunquerimesso in udienza, d’ufficio o su richiesta degli interessati, per ilprosieguo e la definizione della posizione non ancora sanata, la quale,a sua volta, ben può essere definita con autonoma e successivaprocedura di condono».3.5. In applicazione di tali principi, si deve evidenziare che ildecreto n. 29976/2023, sebbene nella intestazione faccia riferimentoa tutte le parti, in realtà, laddove fa riferimento ad «atto impositivocontemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate», nonpuò che intendersi riferito ai soli avvisi effettivamente inseriti in dettoelenco, dove effettivamente compaiono solo gli avvisi di accertamentorelativi a [OSCURATO:PERSONA] (avviso n. TR401T100949), CotugnoNicandro (avviso n. TR401T100948) e [OSCURATO:PERSONA] (avvison. TR401T100947); esso, quindi, va considerato reso soltanto inriferimento a tali soggetti e non all’altra socia [OSCURATO:SOCIETA]. nétantomeno alla società [OSCURATO:SOCIETA].Pertanto, deve concludersi che, ferma l’estinzione, incontestata,della controversia relativa ai tre predetti soci, il decreto di estinzionedeve considerarsi relativo solo ai medesimi.3.6. Del resto, deve ancora evidenziarsi, sempre in relazione algiudizio n. 15564/2016, come già premesso al punto 2, che dallalettura del ricorso emerge del tutto chiaramente che, benchè esso siaindirizzato anche alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e alla socia Cofins.a.s. (che del resto erano parti del giudizio di revocazione), ladomanda è univocamente rivolta a (cassare la decisione di non)revocare la sentenza, laddove ha dichiarato estinto il giudizio inNumero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026riferimento ai soli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePatriciello Giuseppina e non anche [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA], cuiinvece si riferisce nell’istanza di fissazione di udienza (e ancor piùchiaramente nella istanza di revocazione). E confermativa di ciò è lastessa intestazione della sentenza della CTR, che fa riferimento a treavvisi di accertamento, quelli dei soci persone fisiche.Per cui non vi è alcun giudizio da proseguire perché il ricorsoiscritto al n. 15564/2016 (relativo alla sola revocazione dellasentenza nella parte in cui aveva ad oggetto la pronuncia relativa aisoci) non ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. né tanto meno quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l.3.7. Appare opportuno evidenziare che benchè nell’elencotrasmesso dall’Agenzia delle entrate la definizione agevolata dei socisia indicata nell’ambito del giudizio relativo alla sentenza n. 55/2016resa dalla CTR del Molise nel giudizio di revocazione e non nel giudizioavente ad oggetto la sentenza di appello, i tre contribuenti hannocomunque depositato anche in quest’ultimo (n. RG 23260/2015) idocumenti attestanti l’intervenuta definizione agevolata, con ilpagamento di quanto dovuto.Del resto, il condono incide sul rapporto sostanziale e quindi ciòdetermina l’estinzione, in parte qua, anche di tale giudizio (per Cass.,Sez. U., n. 1518/2016, l'effetto normale del condono è infatti quellodi elidere la res litigiosa mediante un pagamento in misurapredefinita).3.8. Le considerazioni svolte consentono di ritenere inammissibilee comunque carente di interesse il ricorso per revocazione propostodalla difesa erariale ed iscritto al n. RG 23198/2023.4. A questo punto rimane da esaminare il ricorso iscritto al n. RG22620/2015.Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/20264.1. Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce lanullità della sentenza per omissione assoluta di motivazione, inviolazione degli artt. 111 Cost., 118, primo comma, disp. att. c.p.c.,132, secondo comma, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, censurando ladecisione laddove ha accolto l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA]in assenza assoluta di motivazione.4.2. Il motivo attiene quindi al capo della sentenza che definiscela posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., e con cui la CTR, esplicitamentein riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso.Evidenziato in precedenza che la definizione della lite noninteressa tale società, il motivo è ammissibile, poiché evidenziachiaramente un errore processuale, ed è anche fondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4,d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla comegiustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizioemerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenzaNumero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra letante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).Nel caso di specie, ricorre la prima ipotesi, cioè di motivazioneche, sull’appello principale della società [OSCURATO:SOCIETA]. (appellola cui proposizione è incontestata tra le parti), pur accolto neldispositivo (ove espressamente la Commissione in riforma dellasentenza di primo grado «accoglie il ricorso della societàVenafroinvest»), è del tutto assente in quanto la scarna parte motivaappare riferita esplicitamente in modo esclusivo all’appello(incidentale) dell’Agenzia delle entrate, agli accertamenti nei confrontidei soci e alla loro definizione agevolata.4.3. Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 o 4 c.p.c., la difesa erariale deducela falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 e laerrata dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/odella estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], laddove invece ladefinizione ha riguardato solo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la CTR l’haestesa anche ai predetti soci della medesima.Va preliminarmente ribadito quanto evidenziato al punto 2 e cioèche il motivo di ricorso attiene in maniera inequivoca ai soli sociCotugno Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nonalla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].4.4. Pertanto, come già anticipato, alla luce della intervenutasuccessiva definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022, su talemotivo non vi è più alcun interesse alla pronuncia.4.5. Infine, nel giudizio iscritto al n. RG 22620/2015 anche icontribuenti hanno proposto ricorso incidentale «qualora dovesseritenersi non applicabile ai soci i benefici del condono presentato dallasocietà», affidandosi a tre motivi.Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con il primo motivo di ricorso incidentale, deducono la violazionee falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, inquanto la contemporaneità della notifica degli accertamenti allasocietà e ai soci comporta che gli accertamenti fatti nei confronti diquest'ultimi si fondino su un atto inesistente in quanto non ancoranotificato e che la conoscibilità dell'atto emesso nei confronti dellasocietà madre è condizione che deve realizzarsi prima della notificadell'accertamento nei confronti dei soci.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, deducono laviolazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000 in quanto nel caso di specie la verifica è stata conclusaprima che il verificatore rendesse edotta la contribuente mediante undocumento di chiusura delle operazioni dei rilievi mossi senza chel'avviso facesse riferimento alla particolare urgenzaCon il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce nullitàdell'accertamento induttivo, viziato sotto un duplice profilo in quantoin primo luogo il prezzo di vendita, determinato dagli uffici delleentrate ai fini dell'imposizione della plusvalenza derivante da cessionedi immobili, non può prendere a riferimento il valore determinato aifini dell'imposta di registro se non quando l'accertamento siadefinitivo e, in secondo luogo, perché mancavano nel caso di specie ipresupposti dell'accertamento analitico induttivo in assenza diriscontri gravi, precisi e concordanti a supporto della presunzione didistribuzione degli utili extra contabili.I tre motivi, come espressamente ripetuto nel controricorso,esplicito riferimento, per il caso di mancata estinzione del lororapporto processuale.Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026Si tratta di motivi per i quali la sopravvenuta nuova definizione aisensi degli artt. 186 e ss. della legge n. 197 del 2022 determina unasopravvenuta carenza di interesse.5. Pertanto, appare opportuno riepilogare l’esito dei vari giudiziriuniti.5.1. Il ricorso di ADE iscritto al n. RG 22620/2015 è fondatoquanto al primo motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA]; sulsecondo motivo vi è sopravvenuta carenza di interesse in ragionedella intervenuta definizione agevolata, dovendosi in parte qua, e cioèin relazione ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatricielloGiuseppina, pronunciare l’estinzione, il che vale anche in relazione alricorso incidentale dei soci.La sentenza pertanto va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla CGT2 del Molise, cui è demandato diriesaminare la controversia sia nel merito che in relazione alle spesedel rapporto processuale relativo alla [OSCURATO:SOCIETA]., mentrequelle dei rapporti processuali relativi ai soci rimangono a carico delleparti che le hanno anticipate.Trattandosi di definizione agevolata, non è dovuto il raddoppio delcontributo unificato in relazione al ricorso incidentale dei soci.5.2. Il ricorso di Agenzia delle entrate, poiché da ritenersi relativoai soli soci persone fisiche, iscritto al n. RG 15564/2016, è statodefinito dal decreto di estinzione, che, come visto, rimane valido inrelazione alla loro posizione.Non vi è provvedere sulle spese in relazione alla intervenutadefinizione agevolata.5.3. Il ricorso di Agenzia delle entrate iscritto al n. RG23198/2023 va infine dichiarato inammissibile.Non vi è a provvedere sulle spese di tale giudizio alla luce delmancato svolgimento di attività difensiva.Numero registro generale 22620/2015Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 7939/2026Data pubblicazione 31/03/2026La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016). P.Q.Mconferma la riunione del giudizio iscritto al n. RG 15564/2016 aquello iscritto al n. RG 23198/2023 e dispone la riunione di entrambia quello iscritto al n. RG 22620/2015;nel giudizio iscritto al n. RG 22620/2015: dichiara l’estinzione delgiudizio in relazione ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; accoglie il primo motivo del ricorso principale;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, indiversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità;nel giudizio iscritto al n. RG 15564/2016: conferma l’estinzione perdefinizione agevolata del rapporto relativo ai soci;nel giudizio iscritto al n. RG 23198/2023: dichiara inammissibile ilricorso.Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]