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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 24794/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5902-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale il calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elett.te dom.to ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 167/27/12 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, sez. st. di FOGGIA, depositata il 03/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Foggia, l’avviso di accertamento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a riprese nei propri confronti per I.R.P.E.F., addizionali, I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005, in conseguenza del maggior reddito imputato allo stesso, rispetto a quello dichiarato; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 285/07/2010, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Foggia, la quale, con sentenza n. 167/27/12, depositata il 3.9.2012, accolse l’appello, ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – (a) corretto il ricorso, da parte dell’Ufficio ed al fine di ricostruire il redito imponibile effettivamente ascrivibile al contribuente, all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, pur a fronte di scritture contabili formalmente corrette, stante la “presenza di un comportamento del contribuente visibilmente ed inspiegabilmente antieconomico, nonché i dati dello studio di settore ove emerge la non congruità dei risultati” (dunque, di elementi idonei a far dubitare della veridicità di dette scritture), (b) non assolto dal contribuente l’onere della prova – a quel punto - su sullo stesso gravante e, infine, (c) corrett a la percentuale di ricarico indicata dall’ufficio; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi (identificati con le lettere da A ad E), illustrati da due memorie ex art. 380-bis.1 co d. proc. civ. ; si è costituita, con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che, a seguito dell’originaria adunanza camerale fissata per il 22.3.2022, con ordinanza interlocutoria n. 6988 del 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (e, quindi, fissata per la decisione alla odierna udienza), per consentire all’ AGENZIA DELLE ENTRATE di interloquire sulla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte ricorrente – sia pure in via subordinata - con memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. (depositata telematicamente il 31.1.2022), quale effetto dell’avvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che, mentre parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, con una ulteriore memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata il 30.5.2023, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE alcunché ha argomentato rispetto a quanto richiestole; che, stante quanto precede, va evidenziata la mancanza di prova circa l’avvenuta effettiva adesione, da parte del contribuente, alla definizione della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (cfr. la documentazione allegata memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), con la conseguente necessità di esaminare nel merito il ricorso, non avendo il RICCIARDELLI rinunziato alla domanda e, anzi, avendo egli insisto, in via prioritaria, per l’accoglimento delle proprie doglianze (sì da escludere la possibilità di evincere, dalla richiesta di estinzione del giudizio,un sopravvenuto disinteresse al ricorso); Rilevata, ancora, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del controricorso per tardività della sua notificazione, avvenuta in data 5.10.2013 e, dunque, ben oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ., rispetto alla notifica del ricorso (avvenuta in data 26.2.2013); Considerato, che con il terzo motivo - da esaminare in via preliminare - la difesa del ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 112, 113 e 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere non essersi la C.T.R. pronunziata sul motivo di appello, pure formulato dall’ AGENZIA , relativo alla ritenuta illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per non essere stato lo stesso preceduto dal previo contraddittorio con il contribuente; che il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile; che questa Corte, infatti, anzitutto insegna che, poiché presupposto necessario dell'interesse a ricorrere per cassazione è la soccombenza, è inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile, al riguardo, una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione (Cass., Sez. 5, 27.1.2017, n. 2047, Rv. 642458-01, relativa ad una ipotesi – analoga alla presente - di lamentata omessa pronunzia, ad opera della C.T.R., su motivi di appello proposti dall’Agenzia); che a quanto precede aggiungasi che la C.T.R., lungi dal non pronunziarsi sugli ulteriori motivi di appello dell’ AGENZIA , ha invero dichiarata “assorbita ogni altra domanda e/o eccezione” (cfr. p. 2 della motivazione, ult. cpv.): si tratta, all’evidenza, di una ipotesi di assorbimento in senso improprio, che non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (nella specie, di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento; sicché, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.

In altri termini parte ricorrente avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione espressa dalla Corte di assorbimento dei motivi ulteriori, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia (così espressamente Cass., Sez. 1, 12.11.2018, n. 28995, Rv. 651580-01); che, per effetto di quanto precede, restano assorbiti il primo ed il secondo motivo di ricorso (con i quali il contribuente si duole, rispettivamente ed in entrambi i casi con riferimento al vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – e non in termin i di motivazione omessa - della “ violazione di norme di diritto comunitario…per disapplicazione ed inosservanza art. 41 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, recepito dall’art. 6 del Trattato di Lisbona, aventi superiorità e prevalenza sul diritto domestico, nonché natura pregiudiziale, perché fornita dei requisiti di rilevanza, decisività fondatezza…incompatibili con l’art. 32 nr 2 del Dpr 600/1973 e con l’art. 51, comma 2 del dpr 633/1972, implicanti l’illegittimità, infondatezza dell’avviso di accertamento per carenza della fase contenziosa”, nonché della “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto…in correlazione con l’art. 10, comma 3 bis della legge 246/1998, implicante l’illegittimità, infondatezza, nullità dell’avviso di accertamento, che prevede l’obbligo dell’instaurazione del contraddittorio nella fase precontenziosa, quando si fa ricorso all’utilizzo degli Studi di settore”) –rispetto a tali censure, peraltro, per completezza di trattazione è comunque opportuno evidenziare che: 1) trattandosi di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, implicante l'invalidità dell'atto, richiede che il contribuente in ogni caso assolva all'onere - mancante nella specie, per - di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass., Sez.

U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604-01); 2) che la previsione di una cd.

“prova di resistenza” a carico del contribuente è pienamente conforme alla giurisprudenza sovranazionale (arg. da Cass., Sez. 5, 15.1.2019, n. 701, Rv. 652456-01 e Cass., Sez. 5, 11.9.2019, n. 22644, Rv. 655048-01, in motivazione); 3) l’accertamento non è stato condotto a mezzo studi di settore, ma gli studi sono solo uno degli elementi su cui si fonda l’accertamento analitico induttivo; che con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) del “mancato rispetto degli obblighi che perimetrano e parametrano l’esercizio dei poteri degli Uffici finanziari durante accessi, ispezioni, verifiche, delle garanzie che tutelano i diritti del contribuente, per inosservanza della legge 212/2000, art. 7, comma 1°)…, dell’art. 12, comma 2°…senza redigere un Processo verbale finale di constatazione, dell’art. 12, comma 7°”; che il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile; che premesso che parte ricorrente non indica se, come e quando le questioni sottese alla censura in esame, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, siano state proposte in prime cure (con conseguente violazione del dovere di specificità del motivo, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) e rilevato che, in conseguenza della contumacia del contribuente in grado di appello, esse –a tutto volere - non state neppure riproposte innanzi alla C.T.R., rileva in ogni caso il Collegio come il motivo miri, nel suo complesso a censurare l’operato dell’Ufficio e, dunque, in ultima analisi, l’avviso di accertamento impugnato (anch’esso, peraltro, non trascritto, ai fini della specificità del motivo), piuttosto che la pronunzia di secondo grado, la quale rappresenta, al contrario, l’unico oggetto del giudizio di cassazione (Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004-01); che con il quinto motivo parte ricorrente si duole (senza specificare in relazione a quale dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) della “illegittimità dell’accertamento per carenza assoluta di prova, per violazione dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso p. 16); che il motivo è inammissibile; che, come già osservato in relazione al precedente motivo, ancora una volta parte ricorrente muove censure all’operato dell’Ufficio, anziché avverso la decisione di secondo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la dichiarata inammissibilità del controricorso (cfr. supra); P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di LOR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5902-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale il calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elett.te dom.to ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 167/27/12 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, sez. st. di FOGGIA, depositata il 03/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Foggia, l’avviso di accertamento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a riprese nei propri confronti per I.R.P.E.F., addizionali, I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005, in conseguenza del maggior reddito imputato allo stesso, rispetto a quello dichiarato; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 285/07/2010, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Foggia, la quale, con sentenza n. 167/27/12, depositata il 3.9.2012, accolse l’appello, ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – (a) corretto il ricorso, da parte dell’Ufficio ed al fine di ricostruire il redito imponibile effettivamente ascrivibile al contribuente, all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, pur a fronte di scritture contabili formalmente corrette, stante la “presenza di un comportamento del contribuente visibilmente ed inspiegabilmente antieconomico, nonché i dati dello studio di settore ove emerge la non congruità dei risultati” (dunque, di elementi idonei a far dubitare della veridicità di dette scritture), (b) non assolto dal contribuente l’onere della prova – a quel punto - su sullo stesso gravante e, infine, (c) corrett a la percentuale di ricarico indicata dall’ufficio; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi (identificati con le lettere da A ad E), illustrati da due memorie ex art. 380-bis.1 co d. proc. civ. ; si è costituita, con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che, a seguito dell’originaria adunanza camerale fissata per il 22.3.2022, con ordinanza interlocutoria n. 6988 del 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo (e, quindi, fissata per la decisione alla odierna udienza), per consentire all’ AGENZIA DELLE ENTRATE di interloquire sulla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte ricorrente – sia pure in via subordinata - con memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. (depositata telematicamente il 31.1.2022), quale effetto dell’avvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che, mentre parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, con una ulteriore memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata il 30.5.2023, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE alcunché ha argomentato rispetto a quanto richiestole; che, stante quanto precede, va evidenziata la mancanza di prova circa l’avvenuta effettiva adesione, da parte del contribuente, alla definizione della lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (cfr. la documentazione allegata memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), con la conseguente necessità di esaminare nel merito il ricorso, non avendo il RICCIARDELLI rinunziato alla domanda e, anzi, avendo egli insisto, in via prioritaria, per l’accoglimento delle proprie doglianze (sì da escludere la possibilità di evincere, dalla richiesta di estinzione del giudizio,un sopravvenuto disinteresse al ricorso); Rilevata, ancora, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del controricorso per tardività della sua notificazione, avvenuta in data 5.10.2013 e, dunque, ben oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ., rispetto alla notifica del ricorso (avvenuta in data 26.2.2013); Considerato, che con il terzo motivo - da esaminare in via preliminare - la difesa del ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 112, 113 e 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere non essersi la C.T.R. pronunziata sul motivo di appello, pure formulato dall’ AGENZIA , relativo alla ritenuta illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per non essere stato lo stesso preceduto dal previo contraddittorio con il contribuente; che il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile; che questa Corte, infatti, anzitutto insegna che, poiché presupposto necessario dell'interesse a ricorrere per cassazione è la soccombenza, è inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile, al riguardo, una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione (Cass., Sez. 5, 27.1.2017, n. 2047, Rv. 642458-01, relativa ad una ipotesi – analoga alla presente - di lamentata omessa pronunzia, ad opera della C.T.R., su motivi di appello proposti dall’Agenzia); che a quanto precede aggiungasi che la C.T.R., lungi dal non pronunziarsi sugli ulteriori motivi di appello dell’ AGENZIA , ha invero dichiarata “assorbita ogni altra domanda e/o eccezione” (cfr. p. 2 della motivazione, ult. cpv.): si tratta, all’evidenza, di una ipotesi di assorbimento in senso improprio, che non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (nella specie, di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento; sicché, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa. In altri termini parte ricorrente avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione espressa dalla Corte di assorbimento dei motivi ulteriori, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia (così espressamente Cass., Sez. 1, 12.11.2018, n. 28995, Rv. 651580-01); che, per effetto di quanto precede, restano assorbiti il primo ed il secondo motivo di ricorso (con i quali il contribuente si duole, rispettivamente ed in entrambi i casi con riferimento al vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – e non in termin i di motivazione omessa - della “ violazione di norme di diritto comunitario…per disapplicazione ed inosservanza art. 41 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, recepito dall’art. 6 del Trattato di Lisbona, aventi superiorità e prevalenza sul diritto domestico, nonché natura pregiudiziale, perché fornita dei requisiti di rilevanza, decisività fondatezza…incompatibili con l’art. 32 nr 2 del Dpr 600/1973 e con l’art. 51, comma 2 del dpr 633/1972, implicanti l’illegittimità, infondatezza dell’avviso di accertamento per carenza della fase contenziosa”, nonché della “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto…in correlazione con l’art. 10, comma 3 bis della legge 246/1998, implicante l’illegittimità, infondatezza, nullità dell’avviso di accertamento, che prevede l’obbligo dell’instaurazione del contraddittorio nella fase precontenziosa, quando si fa ricorso all’utilizzo degli Studi di settore”) –rispetto a tali censure, peraltro, per completezza di trattazione è comunque opportuno evidenziare che: 1) trattandosi di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, implicante l'invalidità dell'atto, richiede che il contribuente in ogni caso assolva all'onere - mancante nella specie, per - di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass., Sez. U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604-01); 2) che la previsione di una cd. “prova di resistenza” a carico del contribuente è pienamente conforme alla giurisprudenza sovranazionale (arg. da Cass., Sez. 5, 15.1.2019, n. 701, Rv. 652456-01 e Cass., Sez. 5, 11.9.2019, n. 22644, Rv. 655048-01, in motivazione); 3) l’accertamento non è stato condotto a mezzo studi di settore, ma gli studi sono solo uno degli elementi su cui si fonda l’accertamento analitico induttivo; che con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) del “mancato rispetto degli obblighi che perimetrano e parametrano l’esercizio dei poteri degli Uffici finanziari durante accessi, ispezioni, verifiche, delle garanzie che tutelano i diritti del contribuente, per inosservanza della legge 212/2000, art. 7, comma 1°)…, dell’art. 12, comma 2°…senza redigere un Processo verbale finale di constatazione, dell’art. 12, comma 7°”; che il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile; che premesso che parte ricorrente non indica se, come e quando le questioni sottese alla censura in esame, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, siano state proposte in prime cure (con conseguente violazione del dovere di specificità del motivo, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) e rilevato che, in conseguenza della contumacia del contribuente in grado di appello, esse –a tutto volere - non state neppure riproposte innanzi alla C.T.R., rileva in ogni caso il Collegio come il motivo miri, nel suo complesso a censurare l’operato dell’Ufficio e, dunque, in ultima analisi, l’avviso di accertamento impugnato (anch’esso, peraltro, non trascritto, ai fini della specificità del motivo), piuttosto che la pronunzia di secondo grado, la quale rappresenta, al contrario, l’unico oggetto del giudizio di cassazione (Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004-01); che con il quinto motivo parte ricorrente si duole (senza specificare in relazione a quale dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) della “illegittimità dell’accertamento per carenza assoluta di prova, per violazione dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso p. 16); che il motivo è inammissibile; che, come già osservato in relazione al precedente motivo, ancora una volta parte ricorrente muove censure all’operato dell’Ufficio, anziché avverso la decisione di secondo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la dichiarata inammissibilità del controricorso (cfr. supra); P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di LOR
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