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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 962/1988

ECLI:IT:COST:1988:962
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 10 novembre 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità cosittuzionale in via principale della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 settembre 1980 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile - in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980 n. 33".

Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della legge impugnata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 26 e seguenti del d.l. n. 633 del 1979 convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33.

Secondo il ricorso, la legge avrebbe ampliato, e sotto il profilo temporale e sotto quello dei possibili destinatari, l'inquadramento nei ruoli regionali, in attuazione della legge statale 1° giugno 1977 ("Provvedimenti per l'occupazione giovanile") e successive integrazioni.

Con atto d'intervento del 30 novembre 1981, la Regione ha controdedotto che la normativa regionale impugnata intendeva ovviare ad una disparità di trattamento, che avrebbe colpito ingiustamente alcuni giovani (soci di cooperative convenzionate) rispetto ad altri, in ordine alla possibilità di partecipare all'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli regionali.

L'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27, dal titolo: "Interpretazione della normativa regionale concernente l'occupazione giovanile", pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha "revocato" la legge regionale impugnata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1980, concernente 'Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1983 n. 33'".

Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 10 novembre 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità cosittuzionale in via principale della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 settembre 1980 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile - in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980 n. 33". Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della legge impugnata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 26 e seguenti del d.l. n. 633 del 1979 convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33. Secondo il ricorso, la legge avrebbe ampliato, e sotto il profilo temporale e sotto quello dei possibili destinatari, l'inquadramento nei ruoli regionali, in attuazione della legge statale 1° giugno 1977 ("Provvedimenti per l'occupazione giovanile") e successive integrazioni. Con atto d'intervento del 30 novembre 1981, la Regione ha controdedotto che la normativa regionale impugnata intendeva ovviare ad una disparità di trattamento, che avrebbe colpito ingiustamente alcuni giovani (soci di cooperative convenzionate) rispetto ad altri, in ordine alla possibilità di partecipare all'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli regionali. L'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27, dal titolo: "Interpretazione della normativa regionale concernente l'occupazione giovanile", pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha "revocato" la legge regionale impugnata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1980, concernente 'Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1983 n. 33'". Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 962/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris