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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 20715/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/06/2021 del Tribunale di Grosseto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 giugno 2021 il Tribunale di Grosseto ha pronunciato la sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, in relazione all'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge, perché non ricorreva la contravvenzione, trattandosi di un deposito occasionale, esauritosi in un unico episodio e contesto, di rifiuti non pericolosi.

Non ricorreva quindi la condotta illecita dell'abbandono incontrollato poiché il deposito nei cassonetti integrava al contrario un deposito pulito e ordinato e quindi "controllato".

Precisa che la disciplina era da rintracciare nel d.P.R. n. 915 del 1982 e nelle norme di attuazione, tra cui la Delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] n. 253 del 13 settembre 1984.

In attuazione di tali norme, il Comune di Castiglione della Pescaia con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29 aprile 2014, depositato nel processo all'udienza dell'8 giugno 2021, aveva classificato come rifiuti urbani quelli non pericolosi, provenienti da usi diversi dalla civile abitazione, se assimilati, e aveva definito assimilati i rifiuti di carta, cartone e similari, gli imballaggi primari e secondari, quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili, i sacchi e sacchetti di carta o di plastica, i fogli di carta, di plastica e di cellophane.

Sostiene che anche lui poteva gettare questo tipo di rifiuti nei cassonetti.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione poiché il Tribunale non aveva verificato se il fatto ascritto era avvenuto nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa.

In mancanza di certezza circa la provenienza dei rifiuti, attestata dall'uso dell'avverbio probabilmente, non era possibile ritenere integrato l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal collegamento dei rifiuti all'attività d'impresa.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali, perché il Tribunale aveva omesso di indicare qualsiasi elemento utile e funzionale a sostenere che i rifiuti non correttamente smaltiti provenivano dall'attività d'impresa.

Nella memoria la difesa contesta la requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché si basa su censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha accertato, sulla base delle testimonianze degli operanti e della documentazione fotografica, che l'imputato ha abbandonato i rifiuti, imballaggi di cartone e nylon, nei cassonetti comuni anziché nelle apposite isole ecologiche.

Il ricorrente pretende l'assoluzione nel merito perché non è stato accertato se si trattasse d'imballaggi prodotti nell'attività d'impresa, poiché il Giudice aveva usato l'avverbio "probabilmente".

In realtà, l'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 vieta l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, mentre l'art. 256 punisce al primo comma "chiunque" e al secondo comma, con una pena più grave, "i titolari di imprese" o "i responsabili di enti".

Va evidenziato che l'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 non distingue tra rifiuti prodotti nell'esercizio o fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Semplicemente, commina una pena più grave nei confronti dell'imprenditore o del responsabile di società per sollecitare una maggiore attenzione e incentivare una migliore organizzazione a tutela dell'ambiente.

Pertanto, il Giudice correttamente non ha insistito sulla correlazione tra i rifiuti abbandonati e l'attività d'impresa, sebbene dalle modalità della condotta abbia logicamente desunto il collegamento con l'attività d'impresa, collegamento non smentito dall'imputato né contestato con argomenti idonei a scardinare il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/06/2021 del Tribunale di Grosseto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 giugno 2021 il Tribunale di Grosseto ha pronunciato la sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, in relazione all'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge, perché non ricorreva la contravvenzione, trattandosi di un deposito occasionale, esauritosi in un unico episodio e contesto, di rifiuti non pericolosi. Non ricorreva quindi la condotta illecita dell'abbandono incontrollato poiché il deposito nei cassonetti integrava al contrario un deposito pulito e ordinato e quindi "controllato". Precisa che la disciplina era da rintracciare nel d.P.R. n. 915 del 1982 e nelle norme di attuazione, tra cui la Delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] n. 253 del 13 settembre 1984. In attuazione di tali norme, il Comune di Castiglione della Pescaia con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29 aprile 2014, depositato nel processo all'udienza dell'8 giugno 2021, aveva classificato come rifiuti urbani quelli non pericolosi, provenienti da usi diversi dalla civile abitazione, se assimilati, e aveva definito assimilati i rifiuti di carta, cartone e similari, gli imballaggi primari e secondari, quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili, i sacchi e sacchetti di carta o di plastica, i fogli di carta, di plastica e di cellophane. Sostiene che anche lui poteva gettare questo tipo di rifiuti nei cassonetti. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione poiché il Tribunale non aveva verificato se il fatto ascritto era avvenuto nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa. In mancanza di certezza circa la provenienza dei rifiuti, attestata dall'uso dell'avverbio probabilmente, non era possibile ritenere integrato l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal collegamento dei rifiuti all'attività d'impresa. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali, perché il Tribunale aveva omesso di indicare qualsiasi elemento utile e funzionale a sostenere che i rifiuti non correttamente smaltiti provenivano dall'attività d'impresa. Nella memoria la difesa contesta la requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché si basa su censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha accertato, sulla base delle testimonianze degli operanti e della documentazione fotografica, che l'imputato ha abbandonato i rifiuti, imballaggi di cartone e nylon, nei cassonetti comuni anziché nelle apposite isole ecologiche. Il ricorrente pretende l'assoluzione nel merito perché non è stato accertato se si trattasse d'imballaggi prodotti nell'attività d'impresa, poiché il Giudice aveva usato l'avverbio "probabilmente". In realtà, l'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 vieta l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, mentre l'art. 256 punisce al primo comma "chiunque" e al secondo comma, con una pena più grave, "i titolari di imprese" o "i responsabili di enti". Va evidenziato che l'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 non distingue tra rifiuti prodotti nell'esercizio o fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa. Semplicemente, commina una pena più grave nei confronti dell'imprenditore o del responsabile di società per sollecitare una maggiore attenzione e incentivare una migliore organizzazione a tutela dell'ambiente. Pertanto, il Giudice correttamente non ha insistito sulla correlazione tra i rifiuti abbandonati e l'attività d'impresa, sebbene dalle modalità della condotta abbia logicamente desunto il collegamento con l'attività d'impresa, collegamento non smentito dall'imputato né contestato con argomenti idonei a scardinare il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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