CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] ATS, [OSCURATO:PERSONA] LaboratorioVerde di Cosenza ODV e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da lui difese in sostituzione,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorsoe l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 19 novembre 2025, la Corte di appellodi Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza,che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui agli artt. 110 e 452-bis cod. pen., per avere, in qualità di direttoredell'impianto di depurazione gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù del contrattod'appalto stipulato con il [OSCURATO:PERSONA], impartito agli operai turnistiprecise direttive di sversare direttamente nel fiume [OSCURATO:PERSONA], tramite il bypass postoa monte della sezione ossidativa del depuratore, cospicui quantitativi di liquaminon completamente depurati e in genere per avere scaricato quotidianamentesvariati quantitativi di liquami che, pur avendo svolto l'intero ciclo di depurazionecontenevano sostanze con valori, quanto all’azoto ammoniacale e all'azotonitroso, superiori a quelli previsti dalla tabella 3 dell’allegato V alla parte III deld.lgs n. 152 del 2006, per lo scarico di acque superficiali, così cagionando unacompromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque delfiume [OSCURATO:PERSONA] e del relativo ecosistema, e gli aveva irrogato la pena di un anno esei mesi di reclusione e di 8.000,00 euro di multa, condannandolo altresì alrisarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spesedi lite, in favore delle costituite parti civili, WWF Organizzazione AggregataCalabria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diCosenza, [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia Avvocatosentenza, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 101, comma 1, 124 del d.lgsn. 152 del 2006 e dell’allegato V alla Parte III dello stesso d.lgs, e la violazionedegli artt. 357 e 360 cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dell'elementooggettivo della compromissione e deterioramento significativi e misurabili delleacque del fiume [OSCURATO:PERSONA], e il correlato vizio di motivazione, mancante emanifestamente illogica con riguardo al danno ambientale.Si deduce che, come già rilevato con specifiche censure sottoposte algiudice dell'appello, non vi è prova dell'elemento oggettivo del reato, individuatonel deterioramento significativo e misurabile del bene ambiente, nel caso inesame delle acque del fiume [OSCURATO:PERSONA], del quale non vi è alcuna macroscopicaevidenza, per cui sono indispensabili le verifiche tecniche che, nel caso indiscorso, sono state effettuate dalla p.g. (il personale della forestale): senza ilrispetto di quanto previsto dall'Allegato V, Parte III, del d.lgs n. 152 del 2006 -espressamente richiamato, quanto alle modalità delle periodiche attività di autocampionamento, anche nel contratto di gestione stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA],titolare delle autorizzazioni, e la società incaricata della gestione Ge.ko., di cui ilricorrente era dipendente - giacché effettuati direttamente nel corpo recettore inalcuni casi a 6/8 m e perfino a 100 m a valle dello scarico (in quest'ultimo casoregistrando valori ben più elevati di escherichia coli), invece che, comeprescritto, sempre nel medesimo punto di prelievo, in apposito pozzettorappresentativo di tutte le acque scaricate, e comunque a monte del punto diimmissione nel corpo recettore; senza il rispetto dell'art. 357 cod. proc. pen. cheprevede, in caso non si applichino le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen.,una scrupolosa e precisa verbalizzazione dell'attività compiuta, laddove nel casoin esame non vi è alcun riferimento al tipo di contenitori utilizzati per i singolicampioni prelevati, alla dimensione e alla sterilità degli stessi, alla qualità visivadell'acqua prelevata dal corpo recettore, al tipo di frigorifero utilizzato per iltrasporto dei campioni, eccetto un laconico riferimento a un contenitore pulito ea una borsa termica con all'interno del ghiaccio (non già un frigorifero concontrollo di temperatura come previsto dal manuale 29- 2003 [OSCURATO:PERSONA]), ciòche mina significativamente l'attendibilità delle prove in tal modo acquisite.Lamenta altresì il ricorrente che, come constatato anche dalla Corted’appello, dai campionamenti periodici effettuati nei pressi degli scarichi risultache solo in tre occasioni sono superati i valori di azoto ed escherichia coli, e chel’allegato V alla Parte III del d.lgs n. 152 del 2006, in relazione alle acque reflueurbane, consente fino a tre campioni non conformi all’anno, il che esclude inradice che tale eventualità possa costituire prova di un danno ambientale.Inoltre, la Corte territoriale, confonde il profilo della prova del dannoambientale, tratto dai predetti tre superamenti dei valori limite, con quello dellagenesi degli stessi, originati esclusivamente da carenze strutturali deldepuratore, come evidenziato dall’accertamento tecnico dei CT Ing, Calomino,Ing. Russo e Ing. Citrea, e comunque omette qualsiasi motivazione sui profilitesté argomentati, limitandosi a riportare alcune percezioni soggettive dei testiesaminati.La motivazione è altresì illogica in quanto ritiene plausibile unsignificativo deterioramento in relazione alla natura degli scarichi e alla duratadegli stessi, laddove invece la circostanza in sé che si tratti di reflui provenientidal processo di depurazione di un impianto pubblico a servizio di unconsiderevole numero di abitanti, determina, evidentemente, uno scaricocontinuo, quotidiano e protratto nel tempo, ma non prova di per sé ildeterioramento, per il quale è invece necessaria l'analisi dei campioni, dei cuilimiti si è già detto.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 40 e 452-bis cod. pen. inquanto è stata erroneamente ritenuta la sussistenza di una posizione di garanziain capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il correlato vizio di motivazione; nonché iltravisamento della prova in relazione al funzionamento del bypass ossidativo.Lamenta, in primo luogo, che l'imputazione non sarebbe specifica conriguardo alla individuazione delle condotte ascritte agli imputati e in particolare alricorrente, reo di avere impartito direttive di cui non è chiaro il contenuto; ciòposto si deduce l'erronea attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] di una posizione di garanzia, inqualità di direttore dell'impianto; laddove il legale rappresentante della Ge.Ko.s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], esaminato in qualità di teste, aveva chiarito trattarsisoltanto di un impiantista, realizzatore degli impianti, peraltro senza esperienzanel processo di depurazione, e che l'incarico di direttore tecnico dell'impianto erastato invece affidato all'ingegner [OSCURATO:PERSONA], chiarendo altresì che le attività dimanutenzione straordinaria erano state decise e autorizzate da lui stesso.Consegue pertanto l'insussistenza in capo al ricorrente della capacità di disporremisure correttive dell'impianto, di progettare modifiche strutturali, di disporre lamanutenzione straordinaria, esclusi di conseguenza anche i correlati poteridecisionali e di spesa, tutte attività invece necessarie per risolvere le rilevateproblematiche del bypass ossidativo che avevano originato gli sversamenticontestati. Né era altrimenti emerso il conferimento al Cerroni, peraltro nonqualificato ai sensi del capitolato che prevedeva dovesse trattarsi di uningegnere, di alcuna delega in tal senso, per cui è erronea l'attribuzione alricorrente di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante (Si citano, Sez.3, n. 26007 del 05/04/2019; sez. 4, n. 46.515 del 19/05/2004, Fracasso e altriRv 230398).A fronte di ciò nel confermare la sentenza del Tribunale è statatrasformata la condotta omissiva di mancato impedimento dell'evento in unacondotta commissiva, peraltro attraverso un palese travisamento della prova,fondata su un errore percettivo, in quanto si sostiene la deliberata aperturamanuale del bypass ossidativo, seppur al fine di evitare danni all'impianto, senzaconsiderare le dichiarazioni dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] e la prova che si traedalla relazione tecnica dell'ingegner Falace, da cui emergerebbe che il bypassossidativo è uno sfioratore idraulico governato dalle leggi della fisica (quando ilcarico idraulico è superiore alla portata del canale la parte di refluo eccedenteraggiunge il bypass per caduta dal bordo del canale, c.d. sfioramento).3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorsosicché infondato.4. Le parti civiliFare [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ODV eLegambiente [OSCURATO:PERSONA] ATS e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], hanno sollecitatodeclaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto, in quanto, purin presenza di una doppia conforme sentenza di condanna è stata sollecitata allaCorte una rivalutazione del merito e, in ogni caso, l'evento del contestato delittodi cui all'art. 452-bis cod. pen., da individuarsi in una compromissione o undeterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, è desumibile dalcomplesso degli elementi istruttori acquisiti e non solo dai tre campioni chehanno registrato valori oltre soglia; oltretutto la censura difensiva che attienealle modalità del prelievo dei campioni è del tutto aspecifica quanto alla concretaincidenza delle presunte irregolarità sui valori rilevati anche atteso il caratteresistemico della condotta inquinante; si osserva altresì che le tolleranzeamministrative introdotte dal legislatore con l'allegato V alla parte III del d.lgs n.52 del 2006 non costituiscono una causa di giustificazione penale. Inoltre, perquanto riguarda il secondo motivo di ricorso, osservano le parti civili che laposizione di garanzia del direttore dell'impianto non deve necessariamenterisiedere in una delega formale o in una procura scritta, potendo originarsi dallasituazione di fatto dall'effettivo esercizio dei poteri gestori e di controllo,ampiamente accertati nel caso in discorso, da ultimo esclusa la rilevanza qualecausa esimente dell'eventuale deficit strutturale e della vetustà dell'impianto, cheimponevano al ricorrente di segnalare immediatamente le inadeguatezzeall'autorità di controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci sitrovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondogiudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lostesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso attodelle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., exmultis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n.19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo laconsolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strutturagiustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, performare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei dueprovvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguenteobbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delledue sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n.8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145).2.1. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione dellemotivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, sel'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto giàadeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppureprospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudicedell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sonoformulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi nonsviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano indiscussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione ladecisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base adassunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioniproposte (cfr. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).2.2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenzadi una cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, nonpossono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare laconsistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza aifini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.(cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).3. Tanto premesso, il primo motivo, con cui si deducono i vizi diviolazione di legge e di motivazione, in ordine alla ricorrenza dell'elementooggettivo del reato di cui all’articolo 452-bis cod. pen., è infondato.3.1. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ildelitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è «reato didanno», integrato da un evento di danneggiamento, costituito dal«deterioramento» ovvero dalla «compromissione» (v., da ultimo, Sez. 3, n.12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985 - 02). La giurisprudenza di questaCorte ha ritenuto che, mentre il «deterioramento» consiste in uno «squilibriostrutturale», ossia una riduzione della cosa che ne costituisce l’oggetto inmisura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, ancheparzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attivitànon agevole, nel caso della «compromissione», si realizza uno «squilibriofunzionale» che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisognio interessi che il bene medesimo deve soddisfare (v., ex multis, Sez. 3, n.17400 del 24/01/2023, Cuffaro, Rv. 284557 – 01; Sez. 3, n. 52436 del06/07/2017, Rv. 272842 - 01; Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv.269489 - 01).Tali squilibri, inoltre, debbono essere «significativi» e «misurabili», deibeni tutelati, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degliscarichi abusivi (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017, Campione, Rv. 272842 -01). Sul punto, questa Corte (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, P.m. in proc.Simonelli, Rv. 268059 – 01; Sez. 3, n. 18934 del 15/03/2017, Catapano, n.m.)ha affermato che mentre il termine «significativo», nella sua accezioneletterale, denota senz’altro «incisività e rilevanza», può dirsi «misurabile» ciòche è quantitativamente apprezzabile o, comunque, «oggettivamenterilevabile»; ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, dicui all'art. 452-bis cod. pen., non è invece richiesta una tendenzialeirreversibilità del danno, ne consegue che le condotte poste in esseresuccessivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene noncostituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti diun'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione,sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, ocomportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato didisastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice (Sez. 3, n.15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490 - 01; Sez. 3, n. 10515 del27/10/2016, dep. 2017, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016,Simonelli, Rv. 268060).3.2. La condotta, inoltre, deve essere «abusiva», intendendosi con talelocuzione non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni osulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque noncommisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in esserein violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinential settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 28732del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565 – 02; Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016,P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268060. Conf. Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016,Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3 n. 52436 del 6/7/2017, Campione non massimata;Sez. 3 n. 39078 del 6/4/2017, Campione, non massimata; Sez. 3 n.18934 del15/3/2017, Catapano, non massimata; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016,Sorvillo, citata). Così, a titolo meramente esemplificativo, la abusività dellacondotta è stata individuata nell'inosservanza delle prescrizioni imposte in unprogetto di bonifica (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, cit.), nellamancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore (Sez. 3, n. 10515 del27/10/2016, Sorvillo, citata; Sez. 3, n. 15865 del 31/1/2017, Rizzo, cit.; Sez. 3n. 52436 del 6/7/2017, Campione, cit.) e nell'esercizio di attività di pesca che,seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti nonabilitati (Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.), la derivazione ovverol’utilizzazione di acquapubblica senza un provvedimento autorizzativo oconcessorio dell'autorità competente (Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo,Rv. 273566 – 01, citata).3.3. L'accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione,"significativi" e "misurabili", del bene ambientale, costituente, secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, giudizio di fatto insindacabile in sededi legittimità se congruamente motivato, non richiede necessariamentel'espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo desumibile dalleconcrete circostanze di fatto, ove immediatamente e agevolmente percepibili(vedi da ultimo, Sez. 3, n. 7066 del 11/02/2026, Rv. 289415 - 01; Sez. 3, n.17400 del 24/01/2023, Cuffaro, Rv. 284557 – 01, citata, che richiama Sez. 3,n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566 – 01; Sez. 3, n. 40555 del18/07/2024, Minieri, non massimata; Sez. 3, n. 32498 del 12/07/2022, Epifani,non massimata; Sez. 6, n. 31236 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], nonmassimata). Né si richiede la prova della contaminazione del sito nel sensoindicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 50018 del19/09/2018, Izzo, Rv. 274864 - 01). La citata sentenza Melillo (n. 28732 del2018) ha in proposito affermato che, «sebbene non possa escludersi lanecessità, in determinati casi, di verifiche tecniche volte ad accertare lasussistenza ed il grado di compromissione o deterioramento di singole matriciambientali o di un intero ecosistema, possono senz’altro verificarsi situazioninelle quali simili situazioni siano di macroscopica evidenza, come nel caso didistruzione di flora o fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, unavolta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che locontraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze dellacondotta contestata».3.4. In proposito va ribadito che, se per un verso anche l'eventualeassenza di accertamenti tecnici non costituisce di per sé vizio della motivazione,per altro verso, la difesa non ha fornito alcun elemento idoneo a scalfire lerisultanze processuali e le conclusive valutazioni all'esito delle quali i giudici dimerito hanno ritenuto il deterioramento delle acque del fiume [OSCURATO:PERSONA]; fondatenon soltanto sui tre campioni prelevati, nel periodo giugno-agosto 2017, neipressi dello scarico, che hanno restituito valori di escherichia coli nonché diazoto ammoniacale oltre i parametri di legge, bensì sui numerosi sopralluoghidella p.g., che aveva accertato la presenza di un canale da cui il refluo nontrattato confluiva direttamente nelle acque del fiume, sulla deposizione deltecnico dell'ARPACAL, che ha rimarcato la scarsa qualità delle acque,evidenziando come i campioni a monte non presentassero invece indici diinquinamento, su quella del teste Mirabelli, che ha escluso la presenzaintermedia di innesti di privati o aziende, sulle numerose testimonianze degliutenti dei luoghi che hanno direttamente percepito il danno, rappresentato dallapersistenza di odori nauseanti e schiuma, insussistenti a monte, affermazionidagli stessi riscontrate con documentazione fotografica (cfr pag. 11 dellasentenza impugnata), infine sulle captazioni dell'impianto di videosorveglianza(pagina 14 nella sentenza impugnata che a sua volta richiama le pagine 29 esegg. della sentenza del Tribunale dove sono analiticamente riportati, con dataed orario, tutti i numerosissimi episodi di apertura della paratoia di regolazionedel flusso di ingresso, cui dopo qualche minuto seguiva un aumento dei flussiscaricati tramite il bypass ossidativo - il cui uso era oltretutto vietatodell'autorizzazione allo scarico rilasciata al [OSCURATO:PERSONA] - conconseguente aumento del liquami non trattati sversati nel fiume), richiamatidalla Corte di merito; non sottaciuto infine che le criticità dell'impianto,valorizzate in chiave difensiva, che avrebbero imposto manovre (anch'essedocumentate dall'attività investigativa in specie dalle immagini video e dallacaptazione di conversazioni telefoniche) tali da determinare ripetuti stramazzi,riscontrano pienamente, sotto un profilo squisitamente oggettivo, il quadroaccusatorio coerentemente delineato dalla Corte territoriale.Quando poi alle modalità di campionamento, in disparte quando giàrilevato in ordine al limitato e non decisivo rilievo, nel caso in esame, delleanalisi dei campioni prelevati, va altresì rimarcato che l'attività dicampionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo,essendo rimessa al giudice del fatto, che nel caso in esame ha dichiaratamenteescluso siano stati rilevati vizi nello svolgimento delle analisi realizzate (cfr.pag. 12), la valutazionecirca il "quantum" di competenza e di difficoltà tecnicarichiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai finidell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Rv. 284735 - 02).3.5. Osserva altresì il Collegio che la tolleranza prevista dall'Allegato V,Parte III, del d.lgs n. 152 del 2006 quanto al possibile superamento dei valoriin sede di campionamento amministrativo, in ipotesi per non più di tre volteall'anno, attiene esclusivamente alla verifica amministrativa della conformitàdegli scarichi e al rispetto del contratto di gestione, ove, come rimarcato dalricorrente, tale normativa regolamentare è anche espressamente richiamata;ma soprattutto la censura si configura come eminentemente generica attesoche il limite in discorso è in realtà strettamente collegato al numero dicampionature effettuate nel corso di un anno, dato che nel caso in esame nonrisulta neppure allegato - e men che meno dimostrato da apposita produzionedocumentale nel rispetto del principio di autosufficienza - di tal che, sottoquesto profilo, la doglianza è caratterizzata da aspecificità intrinseca oltre cheestrinseca.5. Anche il secondo motivo, inerente alla sussistenza di una posizione digaranzia in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è privo di fondamento.5.1. Va preliminarmente ribadito, quanto al profilo di doglianza cheinveste il travisamento della prova con riguardo al funzionamento del bypassossidativo, da trattare prioritariamente in ordine logico, che, come giàosservato al § 3.4., la Corte territoriale - al di là dell'impropria espressione disintesi utilizzata a pagina 15 dalla sentenza ed enfatizzata dal ricorrente - hacorrettamente trattato un dato probatorio emerso dagli atti e ampiamenteanalizzato dal Tribunale (si veda, oltre alla sintesi dei dati probatori in discorsoriportata alle pagine 29 e seguenti, anche l'analisi e la valutazione di talielementi operata dal Tribunale alle pagg. 45 e segg., ove è ricostruito l'esattofunzionamento sia del bypass generale, che consisteva in una saracinesca daaprire manualmente, sia di quello ossidativo) costituito dalla deliberata esistematica apertura delle paratoie (e non già del bypass) di regolazione delflusso in ingresso dei liquami, documentata dalle video riprese come gliimmediati effetti sul canale del bypass, costituiti da imponenti stramazzi diliquami non trattati.Da ciò, al di là delle pur corrette osservazioni delle parti civili, che neavevano rimarcato l'erronea prospettazione, al più dovendo discutersi di untravisamento del fatto e non già della prova, oltre che al macroscopico difetto diautosufficienza, non essendo stati allegati i documenti e/o gli atti d'indagine suiquali si fonda il dedotto travisamento del dato probatorio, consegue lamanifesta infondatezza della censura.5.2. Quanto poi alla dedotta genericità dell'imputazione in ordine allaindividuazione delle specifiche condotte ascritte al ricorrente con riguardo alledirettive da questi impartite, osserva il Collegio che si tratta di una censura nondedotta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte dimerito, nella cui sintesi dei motivi d'appello - non censurata in questa sede - èdel tutto assente, pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quantopresentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulterioriapplicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv.285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez.2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv.263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); che trova la sua"ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto dimotivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto delricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalatocon i motivi di gravame.5.3. Peraltro, da una parte, nel capo di imputazione risulta individuato ilruolo del ricorrente quale direttore dell'impianto, dall'altra le registrazioni videogià richiamate comprovano la deliberata apertura delle paratoie - oltretutto,come rimarcato dai giudici di merito, in assenza di concomitanti situazioniemergenziali, quali eccezionali eventi idrici calamitosi, piogge intense ovveromalfunzionamenti delle pompe ed altri - e la mancata adozione di manovrecorrettive in presenza degli sversamenti, il tutto alla presenza e nella costantesupervisione del ricorrente, come altresì comprovato dalle intercettazionitelefoniche.In definitiva la Corte territoriale, seppur in termini sintetici, ha offertouna motivazione coerente e appagante (pagg. 16 e 17), dunque incensurabilein questa sede, in quanto dopo aver rimarcato la responsabilità del ricorrenterisultando che questi, nel proprio ruolo, aveva dato precise disposizioni aiturnisti circa lo spegnimento di alcune pompe ed altre attività, da cui eranoderivati i conseguenti stramazzi, ha altresì evidenziato che nel caso in esame lacontestazione non aveva ad oggetto una condotta omissiva bensì specificheazioni materialmente generatrici di danno, conseguenza dello sversamento nelcorso idrico di liquami non adeguatamente trattati. Conclusioni che noncontrastano affatto con quanto osservato dal Tribunale in ordine al fatto e né iturnisti né il [OSCURATO:PERSONA], come invece previsto dal manuale operativo, avevano maisegnalato nei verbali di conduzione dell'impianto gli avvenuti stramazzi e menche meno richiesto alcuna autorizzazione allo sversamento, trattandosi dicircostanze coeve ai fatti correttamente valorizzate sotto il diverso profilo dellasussistenza dell'elemento soggettivo e non già al fine di affermare la naturaomissiva dell'illecito consumato.Le considerazioni che precedono militano a favore della infondatezzadella doglianza inerente alla contestata ricorrenza di una posizione di garanzia(sotto il profilo della irrilevanza del vizio dedotto), non venendo in rilievo lasussistenza di una delega né la natura fattuale ovvero formale della stessa,ritenuta dai giudici di merito.Del vero, pur non dubitandosi, diversamente da quanto sostenuto daparte ricorrente, che la posizione di garanzia possa essere generata non solo dainvestitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche dellediverse figure di garante (S.U., n. 38343 del 24/04/2014, ThyssenKrupp, RV261107; Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265797 -01;Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 25327/2022 non mass.), la concretaricorrenza della stessa appare di marginale rilievo il ricorrente essendo statochiamato a rispondere della condotta commissiva di concorso nellosversamento illecito di liquami in un corso d'acqua.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ODV ammesse al patrocinio aspese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello diCatanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato (Sez.U, n.5464 del26/09/2019, dep. 2020, Rv.277760 - 01), nonché allarifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileLegambiente [OSCURATO:PERSONA] ATS, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltreaccessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ATS, cheliquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Condanna, altresì,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AmbienteLaboratorio [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ODV ammesse al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo ilpagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]