Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:565
Testo integrale del provvedimento
62025CJ0166_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 2026 –
Commissione / Portogallo (Emissioni industriali)
(causa C‑166/25)
«Ricorso per inadempimento – Direttiva 2010/75/UE – Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) – Trasposizione errata o incompleta»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 39)
2.
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’introduzione di direttive modificative – Inammissibilità
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 40)
3.
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 41)
4.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Obbligo di recepire nel diritto interno la nozione di sostanze pericolose – Portata – Adozione da parte dello Stato membro di una nota interpretativa in attesa dell’adozione di disposizioni di recepimento volte a garantire l’applicazione di detta definizione – Mancata adozione di misure vincolanti – Inadempimento
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 3, punto 18)
(v. punti 45‑48)
5.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Obblighi degli Stati membri – Attuazione di determinati obblighi a carico dei gestori di un impianto – Obbligo per i gestori di informare immediatamente le autorità competenti in caso di inconveniente che incida in modo significativo sull’ambiente e in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione – Portata – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di informazione entro un termine di 48 ore – Inadempimento – Attuazione di una prassi amministrativa volta a garantire un’informazione immediata – Irrilevanza
[Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 7, a), e 8, § 2, a)]
(v. punti 51‑54)
6.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Obblighi degli Stati membri – Attuazione di determinati obblighi a carico dell’autorità competente – Obbligo per l’autorità competente di imporre ai gestori di un impianto di adottare ogni misura complementare adeguata per limitare le conseguenze ambientali in caso di incidente o di sinistro – Portata – Normativa nazionale che non prevede un obbligo ulteriore a carico dell’autorità competente di adottare e di attuare essa stessa le misure complementari necessarie per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente di detti inconvenienti o incidenti – Normativa nazionale che fa riferimento esclusivamente all’obbligo per il gestore di adottare le opportune misure complementari ritenute necessarie dall’autorità competente – Insussistenza di inadempimento
[Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 7, c), e 8, § 2, c)]
(v. punti 57‑61)
7.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Obblighi degli Stati membri – Obbligo di garantire, in caso di adozione di disposizioni generali vincolanti, un approccio integrato e un elevato livello di protezione dell’ambiente equivalente a quello garantito dalle condizioni di autorizzazione individuali – Violazione – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 17, § 1)
(v. punti 64‑67)
8.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Riesame delle condizioni di autorizzazione – Obbligo per le autorità competenti di utilizzare tutte le informazioni derivanti dal monitoraggio delle emissioni o dalle ispezioni – Mancato recepimento di detto obbligo – Inadempimento – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 21, § 2, comma 2)
(v. punti 70‑73)
9.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Procedura di autorizzazione di un impianto o di un’attività idonea a produrre effetti transfrontalieri – Obbligo per le autorità competenti di fornire un determinato numero di informazioni agli Stati membri terzi interessati – Portata – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di comunicare esclusivamente l’informazione riguardante il seguito dato alla domanda di autorizzazione e i motivi alla base della decisione adottata – Inadempimento – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 26, § 4)
(v. punti 76‑81)
10.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Condizioni di autorizzazione applicabili agli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti – Autorizzazione che deve essere adottata nel rispetto delle prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue – Normativa nazionale che non subordina il rilascio di una siffatta autorizzazione al rispetto di detti requisiti – Inadempimento – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
[Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 45, § 1, d)]
(v. punti 85‑88)
11.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Condizioni di autorizzazione applicabili agli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti – Autorizzazione comprendente l’elenco delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati, i loro flussi di massa minimi e massimi, il loro valore calorifico minimo e massimo nonché il loro contenuto massimo di determinate sostanze inquinanti – Normativa nazionale che non precisa gli elementi che devono figurare in una siffatta autorizzazione – Inadempimento – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 45, § 2)
(v. punti 91‑94)
12.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Riduzione delle emissioni – Obblighi a carico dei gestori delle acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico trattati congiuntamente ad altre fonti di acque reflue – Obbligo di effettuare gli opportuni calcoli del bilancio di massa ai fini della determinazione dei livelli di emissione attribuibili alle acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico, utilizzando i risultati delle misurazioni indicati in un allegato della direttiva 2010/75 – Portata – Mancata presa in considerazione nella normativa nazionale di tutte le misurazioni indicate in detto allegato della direttiva – Inadempimento – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 46, § 4, comma 2)
(v. punti 97‑103)
13.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Impianti e attività che usano solventi organici – Obbligo di qualificare come impianti esistenti solo gli impianti che utilizzano solventi organici in funzione a una determinata data – Normativa nazionale che prevede date diverse e successive a quelle previste dalla direttiva ai fini della qualificazione come esistenti di detti impianti – Inadempimento – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 57, punto 1)
(v. punti 106‑109)
14.
Ambiente – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Direttiva 2010/75 – Condizioni di autorizzazione applicabili agli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti – Rispetto dei valori limite di emissione nell’aria e nell’acqua subordinata al rispetto delle condizioni enunciate in un allegato della suddetta direttiva – Normativa nazionale che non fa riferimento alle condizioni enunciate nel suddetto allegato – Inadempimento – Modifica legislativa in fase di elaborazione – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE; direttiva 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 49, allegato VI, parte 8, punto 1.3)
(v. punti 112‑117)
Dispositivo
1)
Non avendo, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione europea nel suo parere motivato del 28 settembre 2023, recepito in modo corretto o completo l’articolo 3, punto 18, l’articolo 7, lettera a), l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 17, paragrafo 1, l’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 26, paragrafo 4, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, l’articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 49, letto in combinato disposto con l’allegato VI, parte 8, punto 1.3, e l’articolo 57, punto 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.
2)
La Repubblica portoghese è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.