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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34822/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21129-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 1629/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 20/2/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7762/2016della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, inrigetto del ricorso avverso cartella esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registro 1989; l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle entrate riscossione resist ono con controricorsoe quest’ultima propone ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA]

1.1. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per essersi avvalso, ai sensi della legge n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d.

«rottamazione quater») relativamente alla cartella esattoriale impugnata, ed ha prodotto la relativa dichiarazione di adesione, recante anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, nonché la ricevuta di versamento della prima rata di pagamento;1.2. in fattispecie analoghe(cfr. Cass. nn. 27539/2023, 26313/2023, 15722/2023) questa Corte ha dunque ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio (cfr. in senso conforme Cass. n. 35188/2022 in motiv.; Cass. n. 19337/2022 in motiv.);

1.3. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano, quindi, idonee a dimostrare una tale situazione, dovendoprendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorsoed assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

1.4. poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez.

U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421del 7/03/2018);

2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;

3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.

«doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016) P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ed assorbito il ricorso incidentale condizionato ; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21129-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 1629/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 20/2/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7762/2016della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, inrigetto del ricorso avverso cartella esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registro 1989; l’Agenzia delle entratee l’Agenzia delle entrate riscossione resist ono con controricorsoe quest’ultima propone ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 1.1. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per essersi avvalso, ai sensi della legge n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater») relativamente alla cartella esattoriale impugnata, ed ha prodotto la relativa dichiarazione di adesione, recante anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, nonché la ricevuta di versamento della prima rata di pagamento;1.2. in fattispecie analoghe(cfr. Cass. nn. 27539/2023, 26313/2023, 15722/2023) questa Corte ha dunque ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio (cfr. in senso conforme Cass. n. 35188/2022 in motiv.; Cass. n. 19337/2022 in motiv.); 1.3. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano, quindi, idonee a dimostrare una tale situazione, dovendoprendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorsoed assorbimento del ricorso incidentale condizionato; 1.4. poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421del 7/03/2018); 2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio; 3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ed assorbito il ricorso incidentale condizionato ; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità
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