CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 35188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13260/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di ROBERTO D’INCAU C., D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], n. 262, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -2 - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 6280 /1 4 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiestodichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. d i [OSCURATO:PERSONA]I ncau C. ed i soci D’[OSCURATO:PERSONA] e M a i strello Domenica ricorrono , con sei motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe cheha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva accolto, previa riunione, i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta dal 2002 al 2006,erano stati recuperati a tassazione, ai fini Irap ed Irpef,maggiori redditi, imputati ai soci per trasparenza. 2. Con memoria del 4 agosto 2022i ricorrenti hanno dichiarato che la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA]Incau, hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e che hanno corrisposto quanto dovuto; che, invece, la socia M a i strello Gemma aveva già provveduto a corrispondere quanto portato dalle cartelle esattoriali; per l’effetto, ha nno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa -3 - applicazione dell’art. 43, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini di accertamento pur in assenza di una denuncia di reato validamente e tempestivamente presentata. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini di accertamento anche in caso di reato già prescritto. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 legge27 luglio 2000, n. 212 . Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini di accertamento pur mancano l’allegazione della denuncia di reato. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs.10 marzo 2000, n. 74 dell ’art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini anche con riferimento all’Irap. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. -4 - Censurano la sentenza impugnata per omessa pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità del deposito della denuncia in sede di appello. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dall’asserita rilevanza dei presupposti obiettivi della denuncia di reato tributario, nonché della stessa fattispecie di reato, indicata nella denuncia di reato, ai sensidell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/73». 7. In via preliminare deve rilevarsi che nei documenti prodotti dai ricorrenti a sostegno della richiesta di estinzione, in ragione della definizione agevolata presentata dalla società e dal socio [OSCURATO:PERSONA]Incau, non vi sono elementi che consentano di verificare che le cartelle oggetto dell’istanza e del successivo pagamento abbiano avuto ad oggetto gli avvisi di accertamento di cui al presente giudizio. Ciononostante, in ragione di quanto dai medesimi dichiarato in ordine alla presentazione dell ’istanz a di definizione agevolata e della conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto , quanto ai medesimi, del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. 8. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi quanto alla socia [OSCURATO:PERSONA] per la quale i ricorrentisi limitano a dichiarare, senza documentare, che la medesima avrebbe «già corrisposto l’importo integraledelle cartelle di pagamento» . Per quest’ultima, pertanto, il ricorso va esaminato nel merito. 9. I motivi, uno, due, tre, cinque e sei da esamina rsi congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati. 9.1. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha precisato che i termini previsti dagli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 per l'Irpef e 57 -5 - d.P.R. n. 633 del 1972 per l'Iva, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass.03/05/2018, n. 10483). Si è precisato, in proposito che i termini così detti raddoppiati non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente allorché si riscontrino elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. 03/05/2018, n. 1048, 3Cass. 16/12/2016, n. 26037). In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale, i termini ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; mentre i termini raddoppiati operano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia (Corte cost. 25/07/2011, n. 247). È, perciò, irrilevante che detto obbligo possa insorgere anche dopo il decorso di un periodo pari a quello del termine breve o possa non essere adempiuto entro tale termine: ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, perché esso soltanto connota ob iettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento. Ugualmente, si è ritenuto che i termini raddoppiati operano nonostante l’eventuale prescrizione del reato,poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di c.d. «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento tributario (Cass. 11/04/2017, n. 9322). 9.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Ha rilevato, infatti, che la notizia di reato era contenuta nel p.v.c.; che nell’avviso di accertamento era indicata «la responsabilità ascritta all’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000»; che, pertanto, risultava indicato il reato di cui i -6 - contribuenti si erano resi responsabili e la notizia di reato che sarebbe stata inoltrata all’Autorità competente. Infine, ha escluso la rilevanza dell’eventuale prescrizione del reato ascritto. 9.3. Diversamente da quanto prospettato nel sesto motivo di ricorso,la C.t.r. ha valutato «l’obiettiva sussistenza degli elementi utili all’insorgere dell’obbligo della denuncia penale in capo al pubblico ufficiale», precisando che i giudici del primo grado erano stati posti nelle condizioni di verificarli. Va rammentato in proposito che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'«omesso esame»come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio» ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. La ricorrente si duole, in realtà, non dell’omesso esame come sopra individuato, ma della valutazione fatta dalla C.t.r. in ordine alla sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato. 10. Ilquarto motivo , relativo all’Irap, è fondato. 10.1. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha chiarito che il c.d. «raddoppiodei termini», previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 24/02/2020, n. 4742; Cass. 03/05/2018, n. 10483; Cass.25/08/2017, n. 20435). 10.2. La C.t.r. non si è attenuta a questo principio in quanto ha espressamente ritenuto che i termini raddoppiati operino per tutte le imposte evase e,quindi, anche per l’Irap. -7 - 11. In conclusione, va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla società e dal socio [OSCURATO:PERSONA]Incau. Va accolto, invece, limitatamente al quarto motivo relativo all’Irap, rigettati gli altri, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; non essendovi ulteriori accertamenti di merito da demandare alla C.t.r.,va accolto, limitatamente, all’Irap il ricorso originario della contribuente. 12. Le spese, ivi incuse quelle del giudizio di legittimità restano interamente compensate in ragione dell’andamento complessivo del giudizio stesso. 13. Va aggiunto, con riferimento alla società ed al socio [OSCURATO:PERSONA]Incau, che nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]Incau C. e da [OSCURATO:PERSONA]Incau. Accoglie,limitatamente al quarto motivo, rigettati gli altri , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo nel merito, accoglie, limitatamente all’Irap,