CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], GRUP-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MORRAPIERLUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MODICAANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TANZILUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di-fesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2602/2024Numero sezionale 2162/2025Numero di raccolta generale 12921/2026-ricorrenti-Data pubblicazione 06/05/2026controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 687/2022 depo-sitato il 12/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Alcuni lavoratori dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Venezianel 1992, dopo aver ricevuto il pagamento integrale dei propri creditinel 2007, agivano nel 2018 dinanzi alla Corte di appello di Veneziaper ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata (9 anni)della procedura. Il ricorso era inizialmente rigettato con decretomonocratico. Proposta opposizione, la Corte di appello incomposizione collegiale la rigettava, dichiarando la domanda tardiva.A seguito di ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n.21186/2022, cassava tale decreto con rinvio, ritenendo la domandatempestiva. Riassunto il giudizio in sede di rinvio, la Corte di appellodi Venezia, nella contumacia del Ministero della Giustizia, harigettato la domanda.Ricorrono in cassazione i quarantanove lavoratori indicati inepigrafe, con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste ilMinistero della Giustizia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2, co. 2-septies l. n. 89/2001. Si sostiene chela Corte di appello abbia erroneamente confuso il «vantaggiopatrimoniale» previsto da tale norma con il conseguimento del benedella vita oggetto del processo presupposto, quale il pagamento2 di 5Numero registro generale 2602/2024Numero sezionale 2162/2025Numero di raccolta generale 12921/2026integrale del credito. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che ilData pubblicazione 06/05/2026soddisfacimento integrale dei crediti dei lavoratori, reso possibilesolo grazie all'eccessiva durata della procedura che ha consentito diesperire con successo azioni revocatorie, costituisse un vantaggiopatrimoniale eguale o maggiore dell'indennizzo dovuto, tale daintegrare la presunzione di insussistenza del danno. Ha qualificatotale operazione come applicazione dell'istituto della compensatiolucri cum damno, rilevabile d'ufficio.Con il secondo motivo si denuncia l'applicazione retroattivadell'art. 2, co. 2-septies l. n. 89/2001. Si assume che la norma, dinatura sostanziale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, nonpotesse applicarsi a un diritto al risarcimento già sorto e acquisitonel patrimonio dei ricorrenti, il cui ritardo si era già interamenteconsumato con il pagamento avvenuto nel 2007. Il provvedimentoimpugnato ha ritenuto la norma applicabile a tutte le domandeproposte dopo la sua entrata in vigore, considerando dirimente ladata di proposizione del ricorso (2018) e non il momento in cui èmaturato il diritto.Con il terzo motivo si denuncia la violazione (oltre che dell'art. 2,co. 2-septies l. n. 89/2001) dell'art. 2697 c.c., contestando alla Cortedi appello di aver applicato d'ufficio la presunzione di insussistenzadel danno, nonostante la contumacia del Ministero, sul quale gravaval'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del vantaggiopatrimoniale. Il provvedimento impugnato ha giustificato la propriadecisione affermando che la questione integra un'eccezione in sensolato, come tale rilevabile d'ufficio sulla base di tutte le risultanze delgiudizio.Con il quarto motivo si denuncia la nullità del decreto perviolazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c., per avere la Corte deciso lacausa sulla base di una questione rilevata d'ufficio senza averlapreviamente sottoposta al contraddittorio delle parti.2. – Il primo motivo va accolto.3 di 5Numero registro generale 2602/2024Numero sezionale 2162/2025Numero di raccolta generale 12921/2026Una cosa è il «bene della vita», cioè l’utilità concreta sostanzialeData pubblicazione 06/05/2026cui tende l’azione nel processo, altra cosa sono i vantaggipatrimoniali casuali e collaterali prodotti dalla durata del processo,di cui parla l’art. 2, co. 2-septies l. n. 89/2001 per fare luogo allapresunzione di insussistenza del pregiudizio. Questi ultimi nonpossono essere costituti dall’incremento della massa attiva nellaprocedura fallimentare presupposta, quand’anche sia proprio taleincremento a consentire il soddisfacimento integrale del creditoammesso al passivo. Infatti, poiché lo scopo della procedurafallimentare è proprio quello di costituire quanto più è possibilepraticamente la massa attiva al fine di soddisfare i crediti ammessial passivo, l’argomentazione sviluppata dalla Corte di appello diVenezia equivale illogicamente a dire che se il processo raggiunge ilsuo scopo, allora in via di principio non importa più quanto tempo haimpiegato a conseguirlo, presumendosi che non vi sia alcunpregiudizio derivante dalla durata (cfr. da ultimo, Cass. n.7117/2025; Cass. n. 18314/2024).In altri termini, quel che la Corte di Venezia asserisce costituirevantaggio patrimoniale conseguito per effetto dell’irragionevoledurata della procedura fallimentare, per lo meno eguale alla misurariscossione del credito vantato nei confronti del fallito, a distanza diparecchi anni dall’inizio della procedura e con conseguente patemad’animo derivante dal protrarsi della stessa. Detta affermazione nons’avvede che lo scopo della procedura è proprio quello di permettereai creditori (e, in primo luogo, di quelli privilegiati) di conseguire lasoddisfazione dei rispettivi diritti, nel rispetto della par condicio edelle priorità stabilite dalla legge. Tuttavia il conseguimento di un talscopo non può reputarsi, di norma, vantaggio patrimoniale ulterioree diverso, effetto della non ragionevole durata di essa. Una talesoddisfazione, infatti, deve giungere nel rispetto della durataragionevole della procedura e il protrarsi di essa oltre una tale soglia,salvo prova contraria, procura patema d’animo indennizzabile.4 di 5Numero registro generale 2602/2024Numero sezionale 2162/2025Numero di raccolta generale 12921/2026Pertanto, occorre ribadire che il vantaggio patrimoniale previstoData pubblicazione 06/05/2026dall'art. 2, co. 2-septies l. n. 89/2001 non può coincidere con ilconseguimento del bene della vita oggetto del processo presupposto,bensì deve configurarsi come un arricchimento diverso e ulterioreoccasionato dalla lunghezza del processo (cfr. anche Cass. n.7231/2025).3. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti motivi, con la precisazione che - anche quanto al secondomotivo - il diritto all'equa riparazione sorge quando la durata delprocesso supera il limite di ragionevolezza (sebbene l'indennizzo siaconcretamente liquidabile solo qualora il limite sia superato dialmeno sei mesi). In tale momento, per il periodo già trascorso, ildiritto entra nel patrimonio della parte. Una norma successiva dinatura sostanziale, come quella in esame, non può eliminare talediritto retroattivamente, in violazione del principio di irretroattività.4. - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbitii restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione almotivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione almotivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 09/09/2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI5 di 5