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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07117/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13378/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; 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[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e QUERZE’ ANDREA, quali eredi di QUERZE’ ERCOLE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della SUPRME CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato – avverso il decreto n. 2846/2022 della Corte d’Appello di Venezia del 30 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Questa Corte con sentenza n. 13348/2022 cassò il decreto della Corte d’appello di Venezia reso il 28/11/2018, con il quale era stata ritenuta improponibile la domanda di equa riparazione del 20/2/2018 per irragionevole durata di un procedimento fallimentare, per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 4 l n. 89/2001, essendo stato fatto decorrere il relativo termine semestrale dal riparto parziale, dichiarato esecutivo il 24/10/2006 e che aveva consentito l’integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie degli istanti.

Accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la Corte di legittimità spiega che (…) il principio di intangibilità dei riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura fallimentare opera nel senso di escludere l’incertezza e la connessa sofferenza dei creditori soddisfatti per l’attesa della definizione della lite, precludendo di regola ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione, e perciò giustifica la negazione dell’equa riparazione per il protrarsi del processo.

Ciò non va confuso con il termine di proponibilità della domanda di equa riparazione, di cui all’art. 4 cit., giacché esso suppone che venga individuata la data in cui il giudizio non sia più pendente, e, quindi, la data della decisione conclusiva del procedimento, insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo .

2. La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, con decreto del 30/11/2022, rigettò la domanda nel merito, sulla base dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, introdotto dalla l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita: Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto .

Nel caso di specie , scrive il Giudice del rinvio, come si evince dal rendiconto finale ex art. 116 LF di data 10.7.2015, è stato proprio il protrarsi della procedura a far acquistare alla massa attiva ulteriore liquidità che ha permesso agli odierni ricorrenti di ottenere l’integrale soddisfacimento del proprio credito, grazie all’esperimento vittorioso di numerose azioni revocatorie e quindi di ottenere un vantaggio patrimoniale pari o superiore, come si evince dagli atti di causa, all’indennizzo cui avrebbero diritto, con conseguente venir meno del relativo diritto.

Né le parti ricorrenti hanno dedotto o svolto istanze a prova contraria(…) .

3. [OSCURATO:PERSONA] e altri ricorrono avverso l’anzidetto decreto emesso in sede di rinvio sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1 Carta EDU, all’art. 1 del 1° protocollo addizionale, nonché agli artt. 111 e 117 Cost.

Assumono i ricorrenti che la Corte di Venezia era incorsa in errore nel reputare che il soddisfacimento del credito da lavoro, intervenuto a distanza di quindici anni dalla dichiarazione del fallimento, possa costituire il “vantaggio patrimoniale” predicato dalla disposizione normativa, la quale deve intendersi faccia riferimento non già alla soddisfazione del credito vantato, bensì a un beneficio aliunde conseguito, nelle more del procedimento; beneficio, quindi, ulteriore e diverso rispetto al soddisfacimento del diritto in controversia. 4.

1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha di recente messo a fuoco il significato e la portata della novella.

Poiché il Collegio condivide e intende dare continuità a quanto già affermato conviene riportare il passaggio argomentativo saliente della decisione richiamata: Come rivela l’avverbio «parimenti», nello stesso articolo è disciplinata, al precedente comma 2 sexies, lett. a), un’altra ipotesi in cui il pregiudizio da irragionevole durata è comparabile e, presuntivamente, compensabile, con il vantaggio(…) [conseguito dall’istante].

Quel che allora deve considerarsi è che la presunzione di assenza di danno necessita di applicazione rigorosa, in quanto disposizione eccezionale rispetto al diritto alla compensazione del pregiudizio da irragionevole durata.

La comparazione e, di seguito, la compensazione tra durata e vantaggio è possibile, pertanto, in quanto il protrarsi del giudizio abbia risposto ad un effettivo interesse della parte che poi ha agito in equa riparazione, nel senso che l’allungamento dei tempi di durata sia stato da lei percepito come destinato a produrre conseguenze a lei favorevoli – nella fattispecie, di natura patrimoniale –e sia stato da lei ritenuto, perciò, utile.

È, allora, necessario, che si tenga conto, da un lato, della questione dibattuta nel processo e delle aspettative conseguentemente riposte nel suo esito e, dall’altro, del comportamento processuale della parte, in particolare se questa abbia mostrato di volersi avvalere dei mezzi di difesa offertigli dall'ordinamento non già per conseguire la pronuncia desiderata, ma per trarre un vantaggio patrimoniale diverso e ulteriore (Cass. n. 21402/2024).

Inoltre, con specifico riguardo alle procedure concorsuali questa Corte ha avuto modo di evidenziare, in maniera del tutto condivisibile, quanto appresso: Appare, allora, evidente che il protrarsi della tempistica di effettivo soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare – considerata anche la marcata impermeabilità di tale tempistica rispetto ad un eventuale ruolo attivo dei creditori (rilevando, invece, l’assenza di tale ruolo in altre ipotesi: Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 23630 del 17/10/2013 - Rv. 627995 - 01) – in alcun modo può essere intesa come forma di vantaggio per creditori medesimi, che invece vedono dannosamente differito il momento del soddisfacimento del loro diritto al riparto fallimentare, con conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10412 del 06/05/2009 - Rv. 608004 - 01) (così, Cass. n. 35319/2022).

Quel che la Corte di Venezia asserisce costituire vantaggio patrimoniale conseguito per effetto dell’irragionevole durata della procedura fallimentare, per lo meno eguale alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto, finisce con l’identificarsi con la riscossione del credito vantato nei confronti del fallito, a distanza di parecchi anni dall’inizio della procedura e con conseguente patema d’animo derivante dal protrarsi della stessa.

L’affermazione, per vero meramente assertiva, secondo la quale il protrarsi della procedura avrebbe consentito la realizzazione di un attivo utilizzato per saldare i crediti vantati dagli istanti, non s’avvede che lo scopo della procedura è proprio quello di permettere ai creditori (e, in primo luogo, di quelli privilegiati) di conseguire la soddisfazione dei rispettivi diritti, nel rispetto della par condicio e delle priorità stabilite dalla legge.

Il conseguimento di un tal scopo non può reputarsi, di norma, vantaggio patrimoniale ulteriore e diverso, effetto della non ragionevole durata di essa.

Una tale soddisfazione, infatti, deve giungere nel rispetto della durata ragionevole della procedura e il protrarsi di essa oltre una tale soglia, salvo prova contraria, procura patema d’animo indennizzabile.

Anche nel caso in cui resti effettivamente accertato (cosa che qui non risulta) che l’allungamento, oltre il tempo ragionevole, della procedura abbia procurato l’implemento dell’attivo, così divenuto capiente al fine di soddisfare i creditori che si dolgono dell’irragionevole durata, deve escludersi l’ipotesi del “vantaggio patrimoniale” contemplato dalla legge in via d’eccezione.

Per vero, non si è in presenza di un vantaggio diverso e ulteriore, figlio della durata del processo, ma estraneo alla finalità propria del processo, bensì della soddisfazione del credito, ottenuta tardivamente, oltre il limite della durata ragionevole, che non ha sottratto il richiedente al patema d’animo.

5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 16, § 1 Carta EDU, all’art. 1 del 1° protocollo addizionale, nonché in relazione agli artt. 111 e 117 Cost.

Si addebita alla decisione di avere erroneamente assegnato efficacia retroattiva alla modifica dell’art. 2 introdotta con disposizione normativa entrata in vigore il primo gennaio 2016, allorquando il diritto all’indennizzo era ormai maturato (la dichiarazione di fallimento risaliva al 20/2/1992 e il 24/10/2006 era stato reso esecutivo il quarto riparto parziale).

Una tale modifica, soggiungono i ricorrenti, aveva natura sostanziale e incidendo sull’an del diritto spettante ad una parte, di detta norma non avrebbe potuto farsi applicazione per le ipotesi che, a quella data, avevano già fatto sorgere il diritto all’equa riparazione (…) al momento dell’entrata in vigore del comma, le parti ricorrenti avevano già maturato un diritto risarcitorio pari a 9 anni di irragionevole durata del fallimento presupposto . 5.

1. Il motivo è fondato.

Non par dubbio che la norma introdotta abbia rimodellato il diritto all’equa riparazione, aggiungendo una ipotesi d’esclusione.

Di conseguenza giammai la novella avrebbe potuto incidere sulla situazione favorevole oramai consolidata.

Nel medesimo senso questa Corte si è pronunciata a riguardo di altri interventi normativi introdotti al fine di limitare o escludere il diritto all’indennizzo (cfr., Cass, nn. 4067/2018, 4335/2018, 21322/2017).

6. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano che la Corte di Venezia ha ritenuto di escludere l’indennizzo applicando d’ufficio la presunzione introdotta con la novella e il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 101, co. 2, cod. proc. civ., per non essere stata previamente sottoposta alle parti la questione (applicazione del comma 2 septies dell’art. 2 della n. 89/2001), posta d’ufficio a base della decisione, restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento dei primi due motivi.

7. Accolti i primi due motivi del ricorso e cassato con rinvio, in relazione ad essi, il decreto impugnato, il Giudice del rinvio riesaminerà la causa facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Provvederà, inoltre, a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13378/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; 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[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e QUERZE’ ANDREA, quali eredi di QUERZE’ ERCOLE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della SUPRME CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; –intimato – avverso il decreto n. 2846/2022 della Corte d’Appello di Venezia del 30 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Questa Corte con sentenza n. 13348/2022 cassò il decreto della Corte d’appello di Venezia reso il 28/11/2018, con il quale era stata ritenuta improponibile la domanda di equa riparazione del 20/2/2018 per irragionevole durata di un procedimento fallimentare, per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 4 l n. 89/2001, essendo stato fatto decorrere il relativo termine semestrale dal riparto parziale, dichiarato esecutivo il 24/10/2006 e che aveva consentito l’integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie degli istanti. Accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la Corte di legittimità spiega che (…) il principio di intangibilità dei riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura fallimentare opera nel senso di escludere l’incertezza e la connessa sofferenza dei creditori soddisfatti per l’attesa della definizione della lite, precludendo di regola ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione, e perciò giustifica la negazione dell’equa riparazione per il protrarsi del processo. Ciò non va confuso con il termine di proponibilità della domanda di equa riparazione, di cui all’art. 4 cit., giacché esso suppone che venga individuata la data in cui il giudizio non sia più pendente, e, quindi, la data della decisione conclusiva del procedimento, insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo . 2. La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, con decreto del 30/11/2022, rigettò la domanda nel merito, sulla base dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, introdotto dalla l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita: Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto . Nel caso di specie , scrive il Giudice del rinvio, come si evince dal rendiconto finale ex art. 116 LF di data 10.7.2015, è stato proprio il protrarsi della procedura a far acquistare alla massa attiva ulteriore liquidità che ha permesso agli odierni ricorrenti di ottenere l’integrale soddisfacimento del proprio credito, grazie all’esperimento vittorioso di numerose azioni revocatorie e quindi di ottenere un vantaggio patrimoniale pari o superiore, come si evince dagli atti di causa, all’indennizzo cui avrebbero diritto, con conseguente venir meno del relativo diritto. Né le parti ricorrenti hanno dedotto o svolto istanze a prova contraria(…) . 3. [OSCURATO:PERSONA] e altri ricorrono avverso l’anzidetto decreto emesso in sede di rinvio sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. 4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1 Carta EDU, all’art. 1 del 1° protocollo addizionale, nonché agli artt. 111 e 117 Cost. Assumono i ricorrenti che la Corte di Venezia era incorsa in errore nel reputare che il soddisfacimento del credito da lavoro, intervenuto a distanza di quindici anni dalla dichiarazione del fallimento, possa costituire il “vantaggio patrimoniale” predicato dalla disposizione normativa, la quale deve intendersi faccia riferimento non già alla soddisfazione del credito vantato, bensì a un beneficio aliunde conseguito, nelle more del procedimento; beneficio, quindi, ulteriore e diverso rispetto al soddisfacimento del diritto in controversia. 4. 1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha di recente messo a fuoco il significato e la portata della novella. Poiché il Collegio condivide e intende dare continuità a quanto già affermato conviene riportare il passaggio argomentativo saliente della decisione richiamata: Come rivela l’avverbio «parimenti», nello stesso articolo è disciplinata, al precedente comma 2 sexies, lett. a), un’altra ipotesi in cui il pregiudizio da irragionevole durata è comparabile e, presuntivamente, compensabile, con il vantaggio(…) [conseguito dall’istante]. Quel che allora deve considerarsi è che la presunzione di assenza di danno necessita di applicazione rigorosa, in quanto disposizione eccezionale rispetto al diritto alla compensazione del pregiudizio da irragionevole durata. La comparazione e, di seguito, la compensazione tra durata e vantaggio è possibile, pertanto, in quanto il protrarsi del giudizio abbia risposto ad un effettivo interesse della parte che poi ha agito in equa riparazione, nel senso che l’allungamento dei tempi di durata sia stato da lei percepito come destinato a produrre conseguenze a lei favorevoli – nella fattispecie, di natura patrimoniale –e sia stato da lei ritenuto, perciò, utile. È, allora, necessario, che si tenga conto, da un lato, della questione dibattuta nel processo e delle aspettative conseguentemente riposte nel suo esito e, dall’altro, del comportamento processuale della parte, in particolare se questa abbia mostrato di volersi avvalere dei mezzi di difesa offertigli dall'ordinamento non già per conseguire la pronuncia desiderata, ma per trarre un vantaggio patrimoniale diverso e ulteriore (Cass. n. 21402/2024). Inoltre, con specifico riguardo alle procedure concorsuali questa Corte ha avuto modo di evidenziare, in maniera del tutto condivisibile, quanto appresso: Appare, allora, evidente che il protrarsi della tempistica di effettivo soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare – considerata anche la marcata impermeabilità di tale tempistica rispetto ad un eventuale ruolo attivo dei creditori (rilevando, invece, l’assenza di tale ruolo in altre ipotesi: Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 23630 del 17/10/2013 - Rv. 627995 - 01) – in alcun modo può essere intesa come forma di vantaggio per creditori medesimi, che invece vedono dannosamente differito il momento del soddisfacimento del loro diritto al riparto fallimentare, con conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10412 del 06/05/2009 - Rv. 608004 - 01) (così, Cass. n. 35319/2022). Quel che la Corte di Venezia asserisce costituire vantaggio patrimoniale conseguito per effetto dell’irragionevole durata della procedura fallimentare, per lo meno eguale alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto, finisce con l’identificarsi con la riscossione del credito vantato nei confronti del fallito, a distanza di parecchi anni dall’inizio della procedura e con conseguente patema d’animo derivante dal protrarsi della stessa. L’affermazione, per vero meramente assertiva, secondo la quale il protrarsi della procedura avrebbe consentito la realizzazione di un attivo utilizzato per saldare i crediti vantati dagli istanti, non s’avvede che lo scopo della procedura è proprio quello di permettere ai creditori (e, in primo luogo, di quelli privilegiati) di conseguire la soddisfazione dei rispettivi diritti, nel rispetto della par condicio e delle priorità stabilite dalla legge. Il conseguimento di un tal scopo non può reputarsi, di norma, vantaggio patrimoniale ulteriore e diverso, effetto della non ragionevole durata di essa. Una tale soddisfazione, infatti, deve giungere nel rispetto della durata ragionevole della procedura e il protrarsi di essa oltre una tale soglia, salvo prova contraria, procura patema d’animo indennizzabile. Anche nel caso in cui resti effettivamente accertato (cosa che qui non risulta) che l’allungamento, oltre il tempo ragionevole, della procedura abbia procurato l’implemento dell’attivo, così divenuto capiente al fine di soddisfare i creditori che si dolgono dell’irragionevole durata, deve escludersi l’ipotesi del “vantaggio patrimoniale” contemplato dalla legge in via d’eccezione. Per vero, non si è in presenza di un vantaggio diverso e ulteriore, figlio della durata del processo, ma estraneo alla finalità propria del processo, bensì della soddisfazione del credito, ottenuta tardivamente, oltre il limite della durata ragionevole, che non ha sottratto il richiedente al patema d’animo. 5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 16, § 1 Carta EDU, all’art. 1 del 1° protocollo addizionale, nonché in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. Si addebita alla decisione di avere erroneamente assegnato efficacia retroattiva alla modifica dell’art. 2 introdotta con disposizione normativa entrata in vigore il primo gennaio 2016, allorquando il diritto all’indennizzo era ormai maturato (la dichiarazione di fallimento risaliva al 20/2/1992 e il 24/10/2006 era stato reso esecutivo il quarto riparto parziale). Una tale modifica, soggiungono i ricorrenti, aveva natura sostanziale e incidendo sull’an del diritto spettante ad una parte, di detta norma non avrebbe potuto farsi applicazione per le ipotesi che, a quella data, avevano già fatto sorgere il diritto all’equa riparazione (…) al momento dell’entrata in vigore del comma, le parti ricorrenti avevano già maturato un diritto risarcitorio pari a 9 anni di irragionevole durata del fallimento presupposto . 5. 1. Il motivo è fondato. Non par dubbio che la norma introdotta abbia rimodellato il diritto all’equa riparazione, aggiungendo una ipotesi d’esclusione. Di conseguenza giammai la novella avrebbe potuto incidere sulla situazione favorevole oramai consolidata. Nel medesimo senso questa Corte si è pronunciata a riguardo di altri interventi normativi introdotti al fine di limitare o escludere il diritto all’indennizzo (cfr., Cass, nn. 4067/2018, 4335/2018, 21322/2017). 6. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano che la Corte di Venezia ha ritenuto di escludere l’indennizzo applicando d’ufficio la presunzione introdotta con la novella e il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 101, co. 2, cod. proc. civ., per non essere stata previamente sottoposta alle parti la questione (applicazione del comma 2 septies dell’art. 2 della n. 89/2001), posta d’ufficio a base della decisione, restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento dei primi due motivi. 7. Accolti i primi due motivi del ricorso e cassato con rinvio, in relazione ad essi, il decreto impugnato, il Giudice del rinvio riesaminerà la causa facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Provvederà, inoltre, a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.
Sentenza Cassazione n. 07117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris