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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 33750/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 201-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2917/2021 della CORTE D'APPELLO di MI- LANO, depositata il 11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso articolato in quattro motivi, distinti in plurimi paragrafi numerati, avverso la sentenza n. 2917/2021 della Corte d’appello di Milano, pubblicata l’11 ot- tobre 2021.

2. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.a., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 442/2019 del Tri- bunale di Milano, la quale aveva rigettato la querela di falso in via principale formulata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha ritenuto che dall’interpretazione del peti- tum dell’atto introduttivo la querela di falso fosse rivolta sia ver- so la sentenza n. 1169/2006 del Tribunale di Latina, sezione la- voro (in giudizio poi definito da Cass. Sez.

L , 12/06/2014, n. 13348,avente ad oggetto la controversia tra l'agente [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a., [OSCURATO:PERSONA]- vestment Life s.a., rapporto risolto per giusta causa riconducibile alla contraffazione di attestati di rischio di numerosissimi contrat- tir.c.a. al di fuori della zona assegnata e procurati dal subagen- te), sia verso seicento attestati di rischio.

La Corte di Milano ha però affermato che: la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non avesse pre- cisato se era denunciata la falsità materiale o ideologica dei do- cumenti impugnati; non fossero stati indicati gli elementi e le prove della falsità; non potesse sopperire a tali lacune l’espletamento di una CTU grafologica; le prove testimoniali de- dotte fossero articolate in frasi prive di senso compiuto (si cita in sentenza la frase sub n. 1, con cui si chiedeva di domandare ai testi se essi aggiungevano a penna sugli attestati di rischio qual- cosa di non determinato).

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2703 c.c. e 221 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.

La censura dapprima trascrive inte- gralmente quattro pagine della sentenza della Corte di Milano, poi articola una molteplicità di paragrafi provisti di numerazione e sottonumerazione, sostenendo, nei paragrafi

1.4.1.1. e

1.4.1.2. 1) e 2), che la contraffazione del contenuto delle 600 at- testazioni e/o del contratto del 1° gennaio 1990 di cui voleva darsi prova atteneva all’aggiunta della frase “Allegato alla polizza n. 286”.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c. e 2702 c.c.

La struttura della censura è identicamente complessa come nel primo motivo, tornandosi nel paragrafo 2.10 a indicare il “falso materiale-ideologico … non cumulativo” delle “600 atte- stazioni di rischio, dovendosi eliminare sulle stesse il codice agenzia n. 286, e non tutte le diciture”.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 187, 189, 221, 244, 345 e 352 c.p.c.

Identica la struttura complessa del motivo.

Si fa rinvio agli atti di citazione di primo e di secondo grado, alle memorie, alle conclusioni precisate il 5 maggio 2021 ed all’atto di appello e poi si riportano in elenco puntato con ventisei voci le deduzioni istruttorie, lamentando la mancata ammissione della perizia gra- fologica.

Il paragrafo 3.24 contiene un elenco di attività proces- suali e di allegazioni cheva dalla lettera a) alla lettera i).

Il terzo motivo si conclude al paragrafo

3.28. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 91, 92, 96 e 227 c.p.c., contestando la condan- na alle spese ed ex art. 96, comma 3, c.p.c. disposte dalla Corte d’appello.

5. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La controricorrente ha presentato memoria.

6. I primi tre motivi di ricorso sono accomunati da identici profili di inammissibilità.

Il ricorso, come eccepisce anche la controri- corrente, non è redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, giacché il ricorrente non seleziona i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte una conci- sa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle que- stioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito del- la tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

L’esposizione dei motivi eccede rispetto al necessario ed al pertinente ai fini della cassazione della sentenza impugnata, è a tratti oscura, non con- cisa, non coesa, disordinata, e così pregiudica l'intelligibilità delle censure, violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366, comma 1, c.p.c.

Tali requisiti postulano che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, anche in con- formità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 -causa Succi ed altri c/Italia (cfr. Cass, Sez.

Unite , 30/11/2021, n. 37552; Cass. Sez. 3, 14/03/2022, n. 8117).

6.1. Peraltro, opera la previsione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

6.2. Nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in- trodotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, non è più configurabile il vizio di insuffi- ciente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "man- canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "mo- tivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile" (Cass. Sez.

Unite, 07/04/2014, n. 8053).

La sentenza della Corte d’appello di Milano contiene, piuttosto, le argomenta- zioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

6.3. E’ denunciata l’omessa o erronea valutazione di risultanze documentali, ma non viene specificamente indicato, come pre- scrive l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando", nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie, i fatti storici da essi comprovati erano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero in quale atto difensivo erano stati esposti gli scopi della relativa esibizione documentale con riguardo alle do- mande o eccezioni della parte.

6.4. I primi tre motivi di ricorso si risolvono in una critica generi- ca della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, ed invocano un generico rinnovato esame delle ri- sultanze istruttorie e sono quindi volti a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite.

6.5. Nonostante le rubriche dei primi tre motivi di ricorso denun- cino vizi di violazione di legge, il loro contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispe- cie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

6.6. Le prime tre censure non superano nemmeno o scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.

6.6.1. In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudi- ce di merito, davanti al quale sia stata proposta la querela di fal- so, è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verifi- care la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di deci- sione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (Cass.

Sezioni Unite 23/06/2010, n. 15169).

La Corte d’appello di Milano ha così spiegato che, alla luce del modello legale previsto dall’art. 221 c.p.c., la querela di falso proposta dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1169/2006 del Tribunale di Latina e contro i seicento attesta ti di rischio, per come formulata ab origine (e quindi senza che abbiano rilievo i nuovi elementi successivamente dedotti dall’attore ed appellante, né le successive istanze istruttorie o di ammissione di CTU disat- tese, cui si fa invece continuo riferimento nel ricorso: Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10874) non indicasse gli elementi e le prove della falsità addotte, ed in particolare non specificasse quale fos- se il falso materiale sussistente (falso che il ricorrente individua in questa sede nella aggiunta a penna “allegato a polizza n. 286”).

Il valore di prova legale di una scrittura privata ricono- sciuta o da considerarsi tale, è, infatti, limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenu- to della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unica- mente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, e dunque per dimostrare la totale o parziale non rispondenza al ve- ro di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione, e non in quello di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass. Sez. 1 , 10/04/2018, n. 8766 ; Cass. Sez. 3 , 02/06/1999, n. 5383 ).

I primi tre motivi di ricorso si limitano ad una puntigliosa rilettura non solo della querela, ma di tutte le successive difese del quere- lante, intesa a conferire alle espressioni usate altro significato di quello ritenuto nella sentenza impugnata, contrapponendo una diversa lettura degli atti di causa.

7. E’ inammissibile anche il quarto motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha condannato il [OSCURATO:PERSONA], stante il rigetto dell’appello, alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte, nonché alla somma di € 5.338,00 ex art. 96, com- ma 3, c.p.c., per la manifesta infondatezza del gravame.

7.1. Il ricorrente lamenta che sussisteva fra le parti soccombenza reciproca, essendo state rigettate le eccezioni pregiudiziali dell’appellata.

7.2. La censura è inammissibile ex art. 360 bis. n. 1 c.p.c. per- ché contrasta con le consolidate interpretazioni giurisprudenziali secondo cui:

7.2.1. in materia di procedimentocivile, il criterio della soccom- benza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con parti- colare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disat- tese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (ex multis, Cass. Sez. 6- 2 , 02/09/2014, n. 18503 );

7.2.2. si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 c.p.c. - che impone di condannare la parte soccombente al pa- gamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazio- ne consentiti dal successivo art. 92 c.p.c. – allorché il giudice ponga le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vit- toriosa;

7.2.3. la facoltà di disporre la compensazione delle spese proces- suali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conse- guenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adot- tata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazio- ne, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez.

Unite, 15/07/2005, n. 14989);

7.2.4. anche la valutazione delle proporzioni della eventuale soc- combenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discre- zionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149 ; Cass. Sez. 2 , 20/12/2017, n. 30592);

7.2.5. l'accertamento in capo alla parte soccombente, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per caren- za dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consape- volezza), ovvero, esemplificativamente, della pretestuosità dell'i- niziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giuri- sprudenza consolidata, della manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero della palese e strumen- tale infondatezza dei motivi di impugnazione, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ed implica un apprez- zamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento sog- gettivo risponde, come nella specie, ad esatti criteri logico- giuridici (Cass. Sez.

Unite, 13/09/2018, n. 22405).

8. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di leg- ge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 201-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RO- MA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2917/2021 della CORTE D'APPELLO di MI- LANO, depositata il 11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso articolato in quattro motivi, distinti in plurimi paragrafi numerati, avverso la sentenza n. 2917/2021 della Corte d’appello di Milano, pubblicata l’11 ot- tobre 2021. 2. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.a., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 442/2019 del Tri- bunale di Milano, la quale aveva rigettato la querela di falso in via principale formulata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha ritenuto che dall’interpretazione del peti- tum dell’atto introduttivo la querela di falso fosse rivolta sia ver- so la sentenza n. 1169/2006 del Tribunale di Latina, sezione la- voro (in giudizio poi definito da Cass. Sez. L , 12/06/2014, n. 13348,avente ad oggetto la controversia tra l'agente [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a., [OSCURATO:PERSONA]- vestment Life s.a., rapporto risolto per giusta causa riconducibile alla contraffazione di attestati di rischio di numerosissimi contrat- tir.c.a. al di fuori della zona assegnata e procurati dal subagen- te), sia verso seicento attestati di rischio. La Corte di Milano ha però affermato che: la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non avesse pre- cisato se era denunciata la falsità materiale o ideologica dei do- cumenti impugnati; non fossero stati indicati gli elementi e le prove della falsità; non potesse sopperire a tali lacune l’espletamento di una CTU grafologica; le prove testimoniali de- dotte fossero articolate in frasi prive di senso compiuto (si cita in sentenza la frase sub n. 1, con cui si chiedeva di domandare ai testi se essi aggiungevano a penna sugli attestati di rischio qual- cosa di non determinato). 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2703 c.c. e 221 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. La censura dapprima trascrive inte- gralmente quattro pagine della sentenza della Corte di Milano, poi articola una molteplicità di paragrafi provisti di numerazione e sottonumerazione, sostenendo, nei paragrafi 1.4.1.1. e 1.4.1.2. 1) e 2), che la contraffazione del contenuto delle 600 at- testazioni e/o del contratto del 1° gennaio 1990 di cui voleva darsi prova atteneva all’aggiunta della frase “Allegato alla polizza n. 286”. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c. e 2702 c.c. La struttura della censura è identicamente complessa come nel primo motivo, tornandosi nel paragrafo 2.10 a indicare il “falso materiale-ideologico … non cumulativo” delle “600 atte- stazioni di rischio, dovendosi eliminare sulle stesse il codice agenzia n. 286, e non tutte le diciture”. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 187, 189, 221, 244, 345 e 352 c.p.c. Identica la struttura complessa del motivo. Si fa rinvio agli atti di citazione di primo e di secondo grado, alle memorie, alle conclusioni precisate il 5 maggio 2021 ed all’atto di appello e poi si riportano in elenco puntato con ventisei voci le deduzioni istruttorie, lamentando la mancata ammissione della perizia gra- fologica. Il paragrafo 3.24 contiene un elenco di attività proces- suali e di allegazioni cheva dalla lettera a) alla lettera i). Il terzo motivo si conclude al paragrafo 3.28. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 91, 92, 96 e 227 c.p.c., contestando la condan- na alle spese ed ex art. 96, comma 3, c.p.c. disposte dalla Corte d’appello. 5. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. La controricorrente ha presentato memoria. 6. I primi tre motivi di ricorso sono accomunati da identici profili di inammissibilità. Il ricorso, come eccepisce anche la controri- corrente, non è redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, giacché il ricorrente non seleziona i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte una conci- sa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle que- stioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito del- la tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. L’esposizione dei motivi eccede rispetto al necessario ed al pertinente ai fini della cassazione della sentenza impugnata, è a tratti oscura, non con- cisa, non coesa, disordinata, e così pregiudica l'intelligibilità delle censure, violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366, comma 1, c.p.c. Tali requisiti postulano che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, anche in con- formità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 -causa Succi ed altri c/Italia (cfr. Cass, Sez. Unite , 30/11/2021, n. 37552; Cass. Sez. 3, 14/03/2022, n. 8117). 6.1. Peraltro, opera la previsione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). 6.2. Nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in- trodotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, non è più configurabile il vizio di insuffi- ciente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "man- canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "mo- tivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile" (Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053). La sentenza della Corte d’appello di Milano contiene, piuttosto, le argomenta- zioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. 6.3. E’ denunciata l’omessa o erronea valutazione di risultanze documentali, ma non viene specificamente indicato, come pre- scrive l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando", nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie, i fatti storici da essi comprovati erano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero in quale atto difensivo erano stati esposti gli scopi della relativa esibizione documentale con riguardo alle do- mande o eccezioni della parte. 6.4. I primi tre motivi di ricorso si risolvono in una critica generi- ca della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, ed invocano un generico rinnovato esame delle ri- sultanze istruttorie e sono quindi volti a devolvere alla Corte di cassazione il compito di procedere a nuovi apprezzamenti di fatto mediante un accesso diretto agli atti che possa condurre ad una diversa delibazione del merito della lite. 6.5. Nonostante le rubriche dei primi tre motivi di ricorso denun- cino vizi di violazione di legge, il loro contenuto espositivo non prospetta un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma allega un'erronea ricognizione della fattispe- cie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 6.6. Le prime tre censure non superano nemmeno o scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. 6.6.1. In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudi- ce di merito, davanti al quale sia stata proposta la querela di fal- so, è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verifi- care la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di deci- sione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (Cass. Sezioni Unite 23/06/2010, n. 15169). La Corte d’appello di Milano ha così spiegato che, alla luce del modello legale previsto dall’art. 221 c.p.c., la querela di falso proposta dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1169/2006 del Tribunale di Latina e contro i seicento attesta ti di rischio, per come formulata ab origine (e quindi senza che abbiano rilievo i nuovi elementi successivamente dedotti dall’attore ed appellante, né le successive istanze istruttorie o di ammissione di CTU disat- tese, cui si fa invece continuo riferimento nel ricorso: Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10874) non indicasse gli elementi e le prove della falsità addotte, ed in particolare non specificasse quale fos- se il falso materiale sussistente (falso che il ricorrente individua in questa sede nella aggiunta a penna “allegato a polizza n. 286”). Il valore di prova legale di una scrittura privata ricono- sciuta o da considerarsi tale, è, infatti, limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenu- to della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unica- mente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, e dunque per dimostrare la totale o parziale non rispondenza al ve- ro di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione, e non in quello di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass. Sez. 1 , 10/04/2018, n. 8766 ; Cass. Sez. 3 , 02/06/1999, n. 5383 ). I primi tre motivi di ricorso si limitano ad una puntigliosa rilettura non solo della querela, ma di tutte le successive difese del quere- lante, intesa a conferire alle espressioni usate altro significato di quello ritenuto nella sentenza impugnata, contrapponendo una diversa lettura degli atti di causa. 7. E’ inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. La Corte d’appello ha condannato il [OSCURATO:PERSONA], stante il rigetto dell’appello, alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte, nonché alla somma di € 5.338,00 ex art. 96, com- ma 3, c.p.c., per la manifesta infondatezza del gravame. 7.1. Il ricorrente lamenta che sussisteva fra le parti soccombenza reciproca, essendo state rigettate le eccezioni pregiudiziali dell’appellata. 7.2. La censura è inammissibile ex art. 360 bis. n. 1 c.p.c. per- ché contrasta con le consolidate interpretazioni giurisprudenziali secondo cui: 7.2.1. in materia di procedimentocivile, il criterio della soccom- benza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con parti- colare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disat- tese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (ex multis, Cass. Sez. 6- 2 , 02/09/2014, n. 18503 ); 7.2.2. si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 c.p.c. - che impone di condannare la parte soccombente al pa- gamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazio- ne consentiti dal successivo art. 92 c.p.c. – allorché il giudice ponga le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vit- toriosa; 7.2.3. la facoltà di disporre la compensazione delle spese proces- suali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conse- guenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adot- tata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazio- ne, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 15/07/2005, n. 14989); 7.2.4. anche la valutazione delle proporzioni della eventuale soc- combenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discre- zionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149 ; Cass. Sez. 2 , 20/12/2017, n. 30592); 7.2.5. l'accertamento in capo alla parte soccombente, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per caren- za dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consape- volezza), ovvero, esemplificativamente, della pretestuosità dell'i- niziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giuri- sprudenza consolidata, della manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero della palese e strumen- tale infondatezza dei motivi di impugnazione, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ed implica un apprez- zamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento sog- gettivo risponde, come nella specie, ad esatti criteri logico- giuridici (Cass. Sez. Unite, 13/09/2018, n. 22405). 8. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di leg- ge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proce