CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 26827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21282/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].R.A.P. - Accorpamento dei [OSCURATO:PERSONA] calabresi (già A.S.I. - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di [OSCURATO:PERSONA]) elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliate in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeope legis -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO S.I.I. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn. 340/2018 , depositata i l 24/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – CO.R.A.P., Accorpamento dei [OSCURATO:PERSONA] (già A.S.I. – Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso per cassazione in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, nella parte in cui – rigettando il suo appello e accogliendo parzialmente quello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo (già mandataria dell’ATI costituita con la SII-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e dal [OSCURATO:SOCIETA]. – l’ha condannat o a corrispo ndere a gli appellanti «la ulteriore somma complessiva di € 340.444,48 oltre rivalutazione (…) a titolo di danni da sottoproduzione per il periodo 21 novembre 1990-16 marzo 1992», nonché «l’ulteriore somma complessiva di € 631.310,71 oltre rivalutazione(…) a titolo di danni da sottoproduzione per il periodo 1 marzo 1995-20 giugno 1997» e nella parte in cui ha rigettato le proprie domande « di pagamento della penale da ritardata esecuzione dei lavori per come fissata dall’art. 118 del capitolato speciale», nonché « di rivalsa proposta nei confronti dell’Ente finanziatore, oggi Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti». 1.1. – Tale indicazione d ell’oggetto dell’impugnazione è preceduta solo dalla trascrizione dello “ svolgimento del processo” della sentenza impugnata, che muove dal decreto ingiuntivo ottenuto nel 1998dall’[OSCURATO:PERSONA].GE. L. contro il Consor z io A . S . I . , per il pagamentodel corrispettivo dell’appalto per il completamento delle opere di infrastrutturazione viaria e ferroviaria dell’area industriale di [OSCURATO:PERSONA] –Rosarno. 1.2. – Resistono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con controricorso, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. i n liquidazione e in concordato preventivoe SOFIR’S ( assuntore del concordato d el Fallimento SII), con unico controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Va preli minarmente rilevata l’assoluta mancanza dell a “esposizione sommaria dei fatti della causa ” , requisito di contenuto-forma che l’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. prescrive a pena di inammissibilità del ricorsoper cassazione. 2.1. –L’esposizione sommaria dei fatti di causa deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire aquesta Corte, che non è giudice del merito, una chiara e completa cognizione del fatto processuale e sostanziale che ha originato la controversia, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 11308/2014, 22674/2022; Cass. 6611/2022, 19507/2023). 2.2. – Per soddisfare il suddetto requisito , il ricorso per cassazione deve dunque indicare in modo chiaro ed esauriente (anche se non analitico e particolareggiato ) i fatti di causa , da i quali devono risultare le reciproche pretese delle parti, nonché i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo tale da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza attingere ai motivi, che assolvono la diversa funzione di esporre gli argomenti difensivi e non possono pe rciò ritenersi funzionalmente idonei alla precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. Sez. U, 11308/2014; tra le più recenti, Cass. 19507/2023, 22135/2022, 16320/2021, 15276/2021, 11540/2021, 24432/2020, 8425/2020). 2.3. –Si tratta di un requisito essenziale – poiché l’illustrazione della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica della loro ammissibilità, pertinenza e fondatezza (Cass.10072/2018, 7025/2020, 28780/2020) – il cui rispetto non risponde a mero formalismo, bensì a ll’esigenza di inquadrare con immediatezza la portata delle censure (Cass. Sez. U, 2602/2003, 11653/2006; Cass. 15478/2014, 16103/2016, 5904/2023). 2.4. – Anche secondo la Corte EDU, del resto, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto, e sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi gli Stati membri dell’Unione hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo(cfr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; 31/03/2021, Oorzhak c. Russia; 29/10/2021, Succi c. Italia, ove si legge «che la ricostruita lettura del “principe d'autonomie du pourvoi en cassation ”» , espresso dall'art. 366, comma 1, n. 3, c .p.c. , «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» d a parte dell'amministrazione della giustizia ), come più volte sottolineato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, 3 0996 / 2017, § 2.3; Cass. 32965/2022, 8117/2022, 8034/2022). 2.5. – La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può quindi essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., così come dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950e ratificata — in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, in vigore dal 10 ottobre 1955 (Cass. 41796/2021), trattandosi di requisito individuato in modo chiaro e sicuramente comprensibile per la dife sa tecnica, in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicché risulta coerentecon la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione (Cass. 16024/2023, 27/2020). 2.6. –Orbene, nel caso in esame, come detto , il ricorso manca completamente d ella sommaria esposizione dei fatti di causa (peraltro alquanto complessi), poiché il ricorrente si è limitato a far precedere i due motivi da un paragrafo solo apparentemente intitolato “n ei fatti” , recando in realtà la pedissequa trascri zione dello “ svolgimento del processo ” della sentenza della corte d’appello, che contiene i dati meramente processuali del giudizio, come tali inidonei a surrogare il requisitoin parola. 2.7. – Nemmeno attingendo alla illustrazione dei motivi è possibile ricostruire il quadro fattuale della vicenda, sicché il ricorso non consente a questa Corte di aver contezza dei fatti essenziali della controversia (Cass. 18363/2023, 11750/2022, 8117/2022). 3. – Peraltro, l’inadeguatezza del ricorso si manifesta anche nella formulazione dei due motivi, i quali risultano manifestamente inammissibili, perché in sostanza, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, mirano surrettiziamente ad una diversa valutazione del merito della causa, che palesemente non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019). 3.1. –In particolare, l’inammissibilità del primo – che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1371 c.c. con riguardo all’interpretazione di una premessa dell’Atto aggiuntivo sottoscritto il 22 ottobre 1990 dai rappresentanti dell’ente appaltante e dell’impresa appaltatrice – d eriva dal principio ripetutamente affermato da questa Corte in base al quale la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile,ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra» ( v. ex multis, tra le più recenti, Cass. 28319/2017 , 16987/2018 , 9461/2021, 7605/2022, 16971/2022, 1857/2023). Il suddetto onere non risulta affatto assolto dal ricorrente. 3.2. – Analoghi rilievi valgono per il secondo mezzo – che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 -1363 c.c., in punto di rigetto della domanda di rivalsa avanzata nei confronti dell’Ente finanziatore ( « individuato, a seguito del subentro nella posizione dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, nel Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]»), con riferimento alle riserve iscritte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – il quale difetta a ltresì di autosufficienza ed impinge completamente nel merito. 4. –All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 5. – S ussistono le condizioni per la condanna del ricorrente anche a norma dell’art. 96, comma 3 c.p.c. , nella misura determinata in via equitativa, come da dispositivo. 5.1. – L a condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., è volta a salvaguardare sia finalità pubblicistiche – correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi – sia l’interesse della parte vittoriosa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., con abuso della potestas agendi attraverso l'utilizz o del potere di promuovere la lite (di per sé legittimo) per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Per tali ragioni, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo necessario solo l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza della pretestuosità, infondatezza o inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U, 22405/2018; Cass. 33750/2022). 5.2. – I n particolare, questa Corte ha ravvisato indic i di mala fede (per consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) – con conseguente sviamento del sistema giurisdizionale per abuso del diritto di impugnazione (Cass.38528/2021, 28374/2022) –nella parte che propone un ricorso per cassazione senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata (Cass. 4430/2022 , 16437/2022, 18512/2020, 14035/2019, 17184/2019), così come la «manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame» (Cass. 15333/2020, 5725/2019, 29462/2018). 5.3. –Nel caso in esame, nonostante la rilevanza della causa e degli interessi sottesi, il ricorso è stato formulato ( sia ex sé , sia nei motivi in cui si articola) in totale spregio de i criteri di ammissibilità ripetutamente segnalati da questa Corte, con orientamenti costanti e consolidati, avendo perciò il ricorrente impegnato le risorse dell’amministrazione della giustizia senza compiere un apprezzabile sforzo per osservare le regole basilari del giudizio di legittimità. 6. –Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi in Euro 20 .000,00 in favore del Ministero controricorrente ed Euro 30.000,00 in favore degli altri controricorrenti, in entrambi i casi oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 10.000,00 in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulter iore importo a titolo d