CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2019
Cassazione n. 28013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 26299 - 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO - c.f./p.i.v.a. 09339391006 - in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Rubicone, n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e AGENZIA delle ENTRATE - c.f. 06363391001 - in persona del direttore pro tempore, ADER - AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE - c.f. 13756881002 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f. 04514090267 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e LOCAM s.p.a. - c.f./p.i.v.a. 07309211006 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa per azioni - n. 46914 d'iscrizione al registro delle imprese di Cosenza - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - p.i.v.a. 09007750152 - in persona del legale rappresentante pro tempore (cessionaria della "Creditech" s.p.a.). INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - p.i.v.a. 03906680487 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA]'s s.p.a. - n. 03442970160 d'iscrizione al registro delle imprese di Bergamo - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e KRUK ITALIA s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 09270260962 - in persona del legale rappresentante pro tempore (cessionaria di "Italcapital" s.r.1.). INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f. 04733610267 - in persona del legale rappresentante pro tempore (cessionaria di "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.). INTIMATA e CREDEM s.p.a. - p.i.v.a. 00766790356 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] società consortile per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e Avvocato [OSCURATO:PERSONA] - c.f. MLNLSN78CO2H501K - INTIMATO e Avvocato [OSCURATO:PERSONA] - c.f. MSSPLA74H46H5010 - INTIMATA avverso il decreto del 5.6.2019 del Tribunale di Cosenza, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 giugno 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 3/2012 al Tribunale di Cosenza depositato in data 28.11.2014 [OSCURATO:PERSONA] deduceva di versare in stato di sovraindebitamento e proponeva ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. 2. Con provvedimento del 28.2.2018 il Tribunale di Cosenza denegava l'omologazione del "piano". Evidenziava che l'esigua percentuale - 3,82% - di soddisfazione prefigurata per i creditori chirografari "non risponde al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori", viepiù in considerazione della veste di "giovane professionista" del ricorrente, con significative possibilità di incrementare in futuro la sua "consistenza" reddituale e patrimoniale. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo. Deduceva che il primo giudice aveva assunto a criterio di valutazione un parametro - la percentuale offerta ai creditori chirografari - giammai rilevato nei molteplici rinvii concessi ai fini dell'integrazione del "piano". Instava, previa revoca del decreto reclamato, per l'omologazione del "piano". Domandava in via subordinata la concessione di un termine o la rinnessione degli atti al primo giudice, onde riformulare la proposta in conformità alle indicazioni che il tribunale avrebbe fornito; in via ulteriormente subordinata domandava la concessione di un termine, onde far luogo alla conversione del "piano" in proposta di "accordo". Si costituiva unicamente la "BCC [OSCURATO:PERSONA] - Società per la Gestione dei Crediti" s.p.a. per conto del "[OSCURATO:PERSONA]" società cooperativa per azioni. 4. Con decreto del 5.6.2019 del Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo e compensava le spese di lite. Premetteva il tribunale che la percentuale di soddisfacimento offerta ai chirografari è sicuramente rimessa alla determinazione del soggetto che propone il "piano" e nondimeno assoggettata al vaglio del giudice, cui spetta "decidere sul piano così come proposto, e non modulare lo stesso" (così decreto impugnato, pag. 2). Indi reputava che risultava corretto "ritenere di assai esigua entità e privo della minima effettività un soddisfacimento offerto nella misura del 3,80%" (così decreto impugnato, pag. 3). Reputava inoltre che al riguardo risultavano inconferenti le osservazioni svolte dal reclamante pur nella parte in cui adducevano l'insostenibilità di una rata maggiore, viepiù in considerazione del contrasto che si delineava tra siffatta prospettazione e la richiesta subordinata finalizzata alla rimodulazione del "piano" con aumento della percentuale minima di soddisfo. Reputava per altro verso il tribunale che l'istanza di conversione del "piano" in "accordo" risultava tardiva, siccome estranea all'iniziale ricorso ed alla proposta successivamente modificata. Reputava quindi che l'istanza di conversione non poteva ricevere seguito in grado di reclamo. Reputava infine che del pari non potevano ricevere seguito né l'istanza di rimessione degli atti al primo giudice, in ragione dell'effetto devolutivo pieno del reclamo, né l'istanza di concessione di un termine, in ragione della devoluzione al tribunale unicamente del vaglio di ritualità del provvedimento impugnato. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La "[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. L'Agenzia delle Entrate e l' "ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione" si sono costituite tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. I creditori indicati in epigrafe non hanno svolto difese. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012. Deduce che il Tribunale di Cosenza ha respinto il reclamo a motivo dell'esiguità della percentuale offerta a soddisfazione dei creditori chirografari e tuttavia in tal modo ha ancorato la decisione ad un principio che la disciplina in tema di sovraindebitamento per nulla prevede e che, in prospettiva, menoma significativamente la possibilità di far applicazione dell'istituto. Deduce segnatamente che il decreto di omologa del "piano" del consumatore postula unicamente, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dell'assenza di atti di frode, il riscontro delle tipizzate ragioni di meritevolezza, correlate alla circostanza che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle sue capacità patrimoniali.8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 bis e 14 quater della legge n. 3/2012. Deduce che il Tribunale di Cosenza ha respinto le istanze subordinate e nondimeno l'art. 14 quater cit. prevede la conversione del "piano" del consumatore e dell'accordo con i creditori in procedura di liquidazione dei beni ogniqualvolta la proposta di composizione non raggiunga l'esito positivo. Deduce che da ciò deve desumersi che è senz'altro possibile convertire la proposta di "piano" in proposta di "accordo". Deduce dunque che nulla osta a che la proposta di "accordo" venga formulata con il medesimo ricorso con cui è stata formulata la proposta di "piano", subordinatamente alla mancata omologazione del "piano". 9. Occorre dar atto, previamente, dell'ammissibilità dell'esperito ricorso. Ciò viepiù giacché la "B.N.L." ha espressamente addotto (cfr. controricorso, pagg. 8 - 9) che il decreto impugnato è privo dei caratteri della "decisorietà" e "definitività", sicché non sarebbe ricorribile per cassazione; che ben potrebbe, cioè, il ricorrente riproporre il "piano". 10. In verità questo Giudice, in proposito, si è già espresso. Talora ha assunto che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della "decisorietà" e "definitività" e non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4500; Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4499; Cass. (ord.) 26.11.2018, n. 30534, secondo cui, avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della "decisorietà" e "definitività" e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato). Talora, viceversa, ha assunto che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del "piano" proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della "definitività" - non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia "non altrimenti impugnabile" - e di quello della "decisorietà" (cfr. Cass.23.2.2018, n. 4451; cfr. Cass. 10.4.2019, n. 10095, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell'idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi). 11. Ovviamente è inevitabile il riferimento all'insegnamento secondo cui imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso provvedimenti giurisdizionali aventi - è il caso di specie - forma giuridica diversa da quella della sentenza, è la contestuale presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della "decisorietà" e della "definitività" (cfr. Cass. 25.2.2002, n. 2755; Cass.11.6.1997, n. 5242).L'una - la "decisorietà", attinente al contenuto - postulante la correlazione alla "potestas iudicandi" di una posizione di diritto soggettivo, sì che la decisione del giudice del merito sia, rispetto all'oggetto della pronuncia, "vincolata" e scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità. L'altra - la "definitività", attinente alla disciplina - postulante l'immodificabilità della decisione da parte del giudice che l'ha emanata, dunque l'attitudine e al giudicato "formale" e al giudicato "sostanziale" (quest'ultimo, ex art. 2909 cod. civ.), sì che la decisione assunta sia idonea ad assurgere a canone incontrovertibile di regolamentazione della situazione addotta alla "vincolata" cognizione del giudice. 12. Ebbene, nei termini enunciati si reputa quanto segue. Il decreto con il quale il tribunale, in composizione collegiale, rigetta il reclamo esperito avverso il decreto con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia denegato, ai sensi dell'art. 12 bis, 3° co., della legge n. 3/2012, l'omologazione del "piano" del consumatore, ha senza dubbio il carattere della "decisorietà", siccome, appunto, il tribunale è "vincolato" a decidere in ordine al diritto soggettivo del consumatore a conseguire la regolamentazione della sua situazione di "sovraindebitamento" alle condizioni "offerte" nel "piano", ben vero qualora ne sussistano - a giudizio del tribunale - i presupposti di legge. Il decreto con il quale il tribunale, in composizione collegiale, rigetta il reclamo esperito avverso il decreto con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia denegato, ai sensi dell'art. 12 bis, 3° co., della legge n. 3/2012, l'omologazione del "piano" del consumatore, ha senza dubbio il carattere della "definitività", siccome, appunto, la decisione assunta è di certo idonea ad assurgere a canone incontrovertibile di regolamentazione - pur in negativo, in caso di diniego di omologazione - dell'addotta situazione di sovraindebitamento, XI ( 9 ben vero vero in relazione ed esclusivamente in relazione alle specifiche e puntuali condizioni prefigurate ed "offerte" nel "piano". Propriamente, a tal ultimo riguardo, la "definitività" si prospetta "rebus sic stantibus", ossia in rapporto ed esclusivamente in rapporto alle condizioni che il consumatore ha "offerto" nel "piano" e che evidentemente ha interesse a far assurgere a "regula" incontrovertibile del suo "sovraindebitamento" (cfr. Cass. sez. un. 13.12.2018, n. 32359, secondo cui i provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, 70 co., Cost.; cfr. Cass. (ord.) 24.1.2020, n. 1668). 13. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 14. Il "piano" del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.), ha, alla stregua delle previsioni del 1° co. bis e del 10 co. dell'art. 7 della legge n. 3 del 2012, una ben precisa - "tipica" - connotazione causale. Ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità - mediata poi dal giudizio di "convenienza" che il 4° co. dell'art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti - della "ristrutturazione dei debiti" e "della soddisfazione dei crediti", rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, "attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri" (art. 8, 1° co., della legge n. 3 del 2012).Innegabilmente la sola finalità della "ristrutturazione" - da intendere in guisa di "rimodulazione-modificazione" di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore - non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula "binaria" riflessa dal dettato legislativo, coniugarsi con la finalità della "soddisfazione". In ogni caso l'astratta "binaria" funzione economico-sociale del modello negoziale - "piano" - de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta "binaria" funzione economico-individuale. 15. Ebbene, su tale scorta si reputa quanto segue. In primo luogo, il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il "piano" proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la (delineata) funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il "piano" sia "giuridicamente fattibile" (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522, seppur in tema di concordato preventivo, secondo cui la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati). In tal guisa si svelano del tutto ingiustificati i rilievi del ricorrente secondo cui il Tribunale di Cosenza, allorché ha opinato per la "assai esigua entità" della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari, avrebbe assunto a parametro di valutazione un criterio "che non risulta previsto dalla normativa vigente" (così ricorso, pag. 13) e secondo cui "il requisito posto alla base della decisione del Tribunale di Cosenza in composizione collegiale (...) non è richiesto per accedere alla procedura" (così ricorso, pag. 15). Il Tribunale cosentino, viceversa, ha legittimamente acclarato il difetto della causa concreta nel "piano" "offerto" da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi creditori. In secondo luogo, il riscontro, ad opera del tribunale, dell'attitudine del "piano" ad assolvere concretamente la funzione causale che gli è - astrattamente ed inderogabilmente - propria, si risolve in un giudizio "di fatto" censurabile essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (invero, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). In siffatti termini è - nella specie - da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni "in fatto" alla stregua delle quali il Tribunale calabrese ha, appunto, ritenuto che l'esigua percentuale prefigurata per i creditori chirografari fosse priva della "minima effettività", sicché risultasse insussistente la causa concreta del "piano" dal ricorrente "offerto" ai suoi creditori. 16. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 17. Si reputa in primo luogo che, ai fini della "conversione" invocata dal ricorrente, per nulla può soccorrere il disposto dell'art. 14 quater (rubricato "conversione della procedura di composizione in liquidazione") della legge n. 3 del 2012.ii Invero, specifici e peculiari, a mente dell'espresso dettato legislativo, sono i presupposti applicativi dell'art. 14 quater cit. Più esattamente, la "conversione" che tale disposizione contempla, ha a presupposti - al di là delle prefigurazioni concernenti l' "accordo" - la "cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore" in correlazione con l'ipotesi di cui alla lett. a) del 2° co. dell'art. 14 bis della medesima legge n. 3 del 2012 (in correlazione, cioè, con l'evenienza in cui sia "stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti"); altresì, la "revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore" in correlazione con l'ipotesi di cui al 5° co. dell'art. 11 della stessa legge n. 3 del 2012 (in correlazione, cioè, con l'evenienza in cui il debitore non abbia eseguito, "integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie" e con l'evenienza in cui risultino "compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori"); ancora, la "cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore" in correlazione con l'ipotesi di cui alla lett. b) del 2° co. dell'art. 14 bis della medesima legge n. 3 del 2012 (in correlazione, cioè, con l'evenienza in cui il proponente non abbia adempiuto "agli obblighi derivanti dal piano", non abbia costituito "le garanzie promesse", abbia reso impossibile "l'esecuzione del piano"). E' ben evidente dunque che le ipotesi concernenti il "piano" che l'art. 14 quater cit. contempla, presuppongono tutte, ai fini della conversione in liquidazione, che il "piano" sia stato omologato. Viceversa, nel caso di specie l'omologazione del "piano" "offerto" dal ricorrente ai suoi creditori è stata denegata e in prime e in seconde cure. La specificità e peculiarità dei presupposti osta quindi alla estrapolazione dal dettato dell'art. 14 quater cit. di un principio favorevole alla conversione tout court del "piano" in "accordo". 18. Si reputa in secondo luogo che neppure può essere addotta a sostegno della possibilità di conversione che il ricorrente prospetta, la previsione della lett. b) del 2° co. dell'art. 7 della legge n. 3 del 2012. Questa Corte ha invero puntualizzato che la proposta di "accordo" e, analogamente, il "piano" sono riproponibili anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, 2° co., lett. b), della legge n. 3 del 2012, siccome siffatto termine preclusivo opera nella sola ipotesi - da cui esula il caso di specie - in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (cfr. Cass. (ord.) 26.11.2018, n. 30534). 19. In questo quadro non può che darsi atto che i puntuali - e ben vero condivisibili - rilievi, in parte qua agitur, del Tribunale di Cosenza, di cui dapprima si è dato analiticamente conto, non sono stati specificamente censurati dal ricorrente (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952). Invero, [OSCURATO:PERSONA] - al di là degli argomenti ancorati agli artt. 14 quater e 7, 2° co., lett. b), della legge n. 3 del 2012 - si è, sic et simpliciter, del tutto genericamente, limitato ad addurre che nulla osta - "non risultando alcun impedimento e divieto processuale" (così ricorso, pag. 18) - a che con la stessa domanda si proponga ai creditori un "accordo" subordinatamente alla mancata omologazione del "piano" "offerto" ai creditori. 20. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità. L'Agenzia delle Entrate e l' "ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione" sostanzialmente non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. Del pari non hanno svolto difese i creditori indicati in epigrafe. Pertanto, analogamente, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. 21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i