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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 33523/2025

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. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C.F._1 ) che lirappresenta e difende-ricorrenti-controZ.A. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocatoBELTRANI CARLO C.F._2 ) che lo rappresenta edifende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]scuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025C.F._3 Data pubblicazione 22/12/2025-controricorrente-avverso DECRETO di TRIBUNALE BERGAMO n. 1853/2024depositata il 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con reclamo (N.

V.G. 1853/2024 – All. 1) avanti al Tribunale diBergamo D.Z. e la Sig.ra R.S. quali eredi del sig.T.E. , si opponevano al decreto di approvazione delrendiconto finale emesso dal [OSCURATO:PERSONA] nella procedura diamministrazione di sostegno dello stesso, contestando anomalierelative alle entrate e alle uscite indicate dall'amministratore disostegno sig.

T.L. , e chiedevano pertanto di accertarel’erroneità del detto rendiconto e del detto decreto, nonché la malagestio del patrimonio dell’amministrato, con la condanna allarestituzione dell’importo di € 61.727,71, o della diversa sommaritenuta di giustizia.Con decreto del 08.05.2024 il Tribunale di Bergamo (v.

All. 2 pag.5 del decreto del Tribunale di Bergamo RG V.G. 1853/2024 riga 20e ss.) dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi degli artt. 412 e386 c.c. nonché dell’art. 45 disp. att. c.c., ritenendo che“l’impugnazione avverso il decreto di approvazione del conto nonpuò essere promossa in via di reclamo, ma va proposta avanti alTribunale in sede contenziosa, che decide con sentenza appellabile,seppure non ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 7621/2012;2 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025Cass. n. 4029/2022)” e che “sia la domanda di impugnazioDantae p udbbeliclalazio ne 22/12/2025decisione del giudice tutelare, sia anche le domande diaccertamento e condanna avanzate da R.S. e D.Z.nei confronti di T.L. debbono ritenersi inammissibili in sededi reclamo, presupponendo l’instaurazione di una causa di meritocontenziosa, avanti al Tribunale in composizione monocratica …”.Tale decreto veniva impugnato da D.Z. e R.S. sulsolo punto delle spese, con reclamo avanti alla Corte d’Appello diBrescia, la quale con decreto nr 612/2024 lo dichiaravainammissibile.La Corte distrettuale rilevava che il provvedimento impugnato erastato emesso in data 03.08.2023 dal Tribunale di Bergamo ad esitodel “reclamo in opposizione al decreto di approvazione delrendiconto finale ex artt. 412-386 c.c. e art. 45 disp. att. c.c.”emesso– [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dellaprocedura di amministrazione di sostegno NRG 199/2021 a favoredel sig.

T.E. .Osservava pertanto che detto decreto del [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era già stato oggetto di impugnazione con un giudiziodi secondo grado proposto con reclamo al Tribunale e, pertanto, ilrelativo potere è già stato consumato.

Ne deriva che, essendosi ilTribunale già pronunciato in sede di gravame con il decreto del08.05.2024, avverso detto provvedimento non è ammissibile unulteriore reclamo, siccome previsto nell’art. 739, co. 3, c.p.c..Avverso tale provvedimento e avverso il provvedimento emesso dalTribunale di Bergamo D.Z. e R.S. hanno propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito T.L.[... con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025Considerato che: Data pubblicazione 22/12/2025Le ricorrenti in via preliminare precisano che l’impugnativa èindirizzata sia nei riguardi del decreto emesso dal Tribunale che neiriguardi del decreto emesso dalla Corte di appello, sostenendo chenel nostro ordinamento sarebbe consentita l’impugnazione di piùprovvedimenti resi nell’ambito dello stesso procedimento fra lestesse parti e sostengono che l’impugnativa sarebbe per entrambi iprovvedimenti impugnati – mancando la notifica ad istanza di parte- nel rispetto del termine indicato dall’art. 327 c.p.c..Affermano poi che il decreto emesso dal Tribunale non può dirsipassato in giudicato sia perché la presente impugnazione è rivoltaanche avverso la decisione della Corte d’Appello che ha deciso sulgravame, sia perché la dichiarata inammissibilità del reclamoproposto innanzi alla Corte d’Appello non contenendo unastatuizione di merito “…non è idonea a produrre, né sul pianooggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicatosostanziale ex art. 2909 c.c…”.Infine, poiché l’impugnazione del decreto del Tribunale sul puntodelle spese è stata dichiarata assorbita dalla pronuncia in rito dellaCorte d’Appello (v. decreto impugnato pag. 5 riga 6) si eccepisceche essa – per definizione – non era stata decisa, e pertanto nonpoteva dirsi passata in giudicato e poteva essere riproposta.Le ricorrenti deducono nei confronti del decreto della Corte diappello la violazione degli artt. 739 e 112 cpc.Sostengono che, diversamente da quanto affermato dalla Cortedistrettuale, il provvedimento reso dal Tribunale nei confronti deldecreto del giudice tutelare sarebbe reclamabile ed inoltre sarebbeconsentita l’impugnazione sul capo delle spese essendo la4 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025decisione del Tribunale una pronuncia cd.

“a carattere dDeatca ipsuobbrliicoaz”io ne 22/12/2025che non può ritenersi resa in secondo grado.Con un ulteriore motivo deducono nei confronti del decreto dellaCorte d’appello e del decreto del Tribunale - violazione dell’art. 91cpc e del dm 55/2014 e ss.modd. per avere il Tribunale applicatoparametri non corretti in relazione al valore del contenzioso.Il ricorso è inammissibile.La ricorribilità per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7,Cost. (che integra un rimedio pacificamente applicabile ad ogniprovvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma diordinanza o decreto) postula la verifica che il provvedimentoimpugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietàe definitività, propri dei "provvedimenti giurisdizionali destinati aprodurre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e adincidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti"(cfr Cass. Sez.

U, 24068/2019; Cass. 11524/2020).Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quantoafferente il contenuto del provvedimento, ed esprime l'idoneità al"giudicato sostanziale" (art. 2909 c.c.) della pronuncia resa in sedecontenziosa su diritti soggettivi (Cass. Sez.

U, 27073/2016), nelcontraddittorio delle parti (Cass. 211/2019), attraverso lacorrelazione di una posizione di diritto soggettivo ad una "potestasiudicandi" scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità(Cass. 28013/2022).Il carattere della definitività ha invece natura funzionale, poichériguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l'attitudineal "giudicato formale", non solo nella tradizionale accezione dellaindisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel sensodella irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte5 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025del giudice che l'ha emanato (Cass. Sez.

U, 17636/200Da3ta, pCubablsicasz.io ne 22/12/202528013/2022) e della riproponibilità della domanda ad opera dellaparte interessata (Cass. 17836/2019, 26567/2020).La decisorietà è da sempre negata ai provvedimenti di volontariagiurisdizione proprio perché con tali provvedimenti non si decide suposizioni di diritto soggettivo in funzione di definizione dicontroversie ma si assumono semplici misure, diverse percontenuto (normalmente integrate da pareri, dispense, nomine,autorizzazioni, omologazioni, assensi e via dicendo) e tuttaviasempre finalizzate alla cura di situazioni monosoggettive.Alla luce di tali principi, appare evidente la non ricorribilità delprovvedimento impugnato che ha deciso un reclamo con unapronuncia in rito ritenendo non reclamabile il provvedimento delTribunale il quale a sua volta aveva ritenuto l’impugnazioneavverso il decreto di approvazione del conto inammissibile inquanto avrebbe dovuto essere proposta avanti al Tribunale in sedecontenziosa.Va comunque osservato che la decisione adottata dalla Corte diappello è corretta e si sottrae alle critiche che le vengono mosse.L 'art. 386 cod. civ. contiene la disciplina per l'approvazione delconto e per quanto qui interessa il terzo comma dispone che"Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata ladecisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nelcontraddittorio degli interessati".

A mente dell'articolo 45 disp. att.cod. civ. poi "la competenza a decidere sui reclami avverso i decretidel giudice tutelare spetta al Tribunale ordinario quando si trattadei provvedimenti indicati negli articoli 320,321,372,373,374,376secondo comma, 386,394 e 395 del codice civile".6 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025Orbene, tenuto conto che l'art. 386 cod. civ. si Data pupbblliicaazio ne 22/12/2025all'amministrazione di sostegno per il tramite dell'articolo 411primo comma, cod. civ., appare dirimente, ai fini della decisione, ilrichiamo al principio secondo cui l'impugnazione del decretodi approvazione del rendiconto finale del tutore emessodal giudice monocratico quale giudice tutelare deve decidersi consentenza del Tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'articolo 45disp. att. cod. civ. sopra richiamato.

Tale sentenza, la cui naturadecisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gliaccertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile aisensi dell'articolo 339 cod. civ., ma non ricorribile per Cassazione(Cass. 179546/2008).È stato, inoltre, recentemente chiarito che la fasedell'impugnazione cui fa riferimento l'articolo 386 comma terzo,cod. civ, non è quella disciplinata dall'articolo 720 bis cod. proc.civ. ratione temporis vigente, che affidava la alla Corte d'Appelloil reclamo verso il decreto del giudice tutelare, con la conseguenzache non viene in considerazione rispetto a detta impugnazionedi rendiconto la statuizione contenuta nella sentenza delle SezioniUnite Civili del 30 luglio 2021 n. 21.985 (ove si affermava, perquando qui rileva, il principio che i decreti del giudice tutelare inmateria di amministrazione di sostegno erano reclamabili ai sensidell'articolo 320 bis secondo comma unicamente dinanzi alla Corted'Appello a prescindere dal loro contenuto decisorio ovverogestorio).

È stato osservato che se il legislatore avesse intesosottoporre il decretodel giudice tutelare sul rendiconto al reclamo dinanzi alla Corted'Appello avrebbe introdotto nell'articolo 411 cod. il rinvio ai soliprimi due commi dell'articolo 386 cod. civ., e non alla norma del7 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025suo complesso così come anche all'articolo 45 delle dispoDsaitza ipounbbil icdaziio ne 22/12/2025Parimenti non resiste alla critica anche l’impugnativa avverso ilprovvedimento del Tribunale in relazione al quale si deve rilevare latardività.Con riferimento a detto decreto del Tribunale di Bergamo RG.

VG n.1853/2024 emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 23.5.2024, la notificadel ricorso straordinario in Cassazione, ex art. 111, VII comma,Cost. avrebbe dovuto essere effettuata entro e non oltre il 23novembre 2024.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il ricorso vadichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità chesi liquidano in complessivi € 2200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 7.10.2025Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C.F._1 ) che lirappresenta e difende-ricorrenti-controZ.A. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocatoBELTRANI CARLO C.F._2 ) che lo rappresenta edifende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]scuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025C.F._3 Data pubblicazione 22/12/2025-controricorrente-avverso DECRETO di TRIBUNALE BERGAMO n. 1853/2024depositata il 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con reclamo (N. V.G. 1853/2024 – All. 1) avanti al Tribunale diBergamo D.Z. e la Sig.ra R.S. quali eredi del sig.T.E. , si opponevano al decreto di approvazione delrendiconto finale emesso dal [OSCURATO:PERSONA] nella procedura diamministrazione di sostegno dello stesso, contestando anomalierelative alle entrate e alle uscite indicate dall'amministratore disostegno sig. T.L. , e chiedevano pertanto di accertarel’erroneità del detto rendiconto e del detto decreto, nonché la malagestio del patrimonio dell’amministrato, con la condanna allarestituzione dell’importo di € 61.727,71, o della diversa sommaritenuta di giustizia.Con decreto del 08.05.2024 il Tribunale di Bergamo (v. All. 2 pag.5 del decreto del Tribunale di Bergamo RG V.G. 1853/2024 riga 20e ss.) dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi degli artt. 412 e386 c.c. nonché dell’art. 45 disp. att. c.c., ritenendo che“l’impugnazione avverso il decreto di approvazione del conto nonpuò essere promossa in via di reclamo, ma va proposta avanti alTribunale in sede contenziosa, che decide con sentenza appellabile,seppure non ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 7621/2012;2 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025Cass. n. 4029/2022)” e che “sia la domanda di impugnazioDantae p udbbeliclalazio ne 22/12/2025decisione del giudice tutelare, sia anche le domande diaccertamento e condanna avanzate da R.S. e D.Z.nei confronti di T.L. debbono ritenersi inammissibili in sededi reclamo, presupponendo l’instaurazione di una causa di meritocontenziosa, avanti al Tribunale in composizione monocratica …”.Tale decreto veniva impugnato da D.Z. e R.S. sulsolo punto delle spese, con reclamo avanti alla Corte d’Appello diBrescia, la quale con decreto nr 612/2024 lo dichiaravainammissibile.La Corte distrettuale rilevava che il provvedimento impugnato erastato emesso in data 03.08.2023 dal Tribunale di Bergamo ad esitodel “reclamo in opposizione al decreto di approvazione delrendiconto finale ex artt. 412-386 c.c. e art. 45 disp. att. c.c.”emesso– [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dellaprocedura di amministrazione di sostegno NRG 199/2021 a favoredel sig. T.E. .Osservava pertanto che detto decreto del [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era già stato oggetto di impugnazione con un giudiziodi secondo grado proposto con reclamo al Tribunale e, pertanto, ilrelativo potere è già stato consumato. Ne deriva che, essendosi ilTribunale già pronunciato in sede di gravame con il decreto del08.05.2024, avverso detto provvedimento non è ammissibile unulteriore reclamo, siccome previsto nell’art. 739, co. 3, c.p.c..Avverso tale provvedimento e avverso il provvedimento emesso dalTribunale di Bergamo D.Z. e R.S. hanno propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito T.L.[... con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025Considerato che: Data pubblicazione 22/12/2025Le ricorrenti in via preliminare precisano che l’impugnativa èindirizzata sia nei riguardi del decreto emesso dal Tribunale che neiriguardi del decreto emesso dalla Corte di appello, sostenendo chenel nostro ordinamento sarebbe consentita l’impugnazione di piùprovvedimenti resi nell’ambito dello stesso procedimento fra lestesse parti e sostengono che l’impugnativa sarebbe per entrambi iprovvedimenti impugnati – mancando la notifica ad istanza di parte- nel rispetto del termine indicato dall’art. 327 c.p.c..Affermano poi che il decreto emesso dal Tribunale non può dirsipassato in giudicato sia perché la presente impugnazione è rivoltaanche avverso la decisione della Corte d’Appello che ha deciso sulgravame, sia perché la dichiarata inammissibilità del reclamoproposto innanzi alla Corte d’Appello non contenendo unastatuizione di merito “…non è idonea a produrre, né sul pianooggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicatosostanziale ex art. 2909 c.c…”.Infine, poiché l’impugnazione del decreto del Tribunale sul puntodelle spese è stata dichiarata assorbita dalla pronuncia in rito dellaCorte d’Appello (v. decreto impugnato pag. 5 riga 6) si eccepisceche essa – per definizione – non era stata decisa, e pertanto nonpoteva dirsi passata in giudicato e poteva essere riproposta.Le ricorrenti deducono nei confronti del decreto della Corte diappello la violazione degli artt. 739 e 112 cpc.Sostengono che, diversamente da quanto affermato dalla Cortedistrettuale, il provvedimento reso dal Tribunale nei confronti deldecreto del giudice tutelare sarebbe reclamabile ed inoltre sarebbeconsentita l’impugnazione sul capo delle spese essendo la4 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025decisione del Tribunale una pronuncia cd. “a carattere dDeatca ipsuobbrliicoaz”io ne 22/12/2025che non può ritenersi resa in secondo grado.Con un ulteriore motivo deducono nei confronti del decreto dellaCorte d’appello e del decreto del Tribunale - violazione dell’art. 91cpc e del dm 55/2014 e ss.modd. per avere il Tribunale applicatoparametri non corretti in relazione al valore del contenzioso.Il ricorso è inammissibile.La ricorribilità per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7,Cost. (che integra un rimedio pacificamente applicabile ad ogniprovvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma diordinanza o decreto) postula la verifica che il provvedimentoimpugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietàe definitività, propri dei "provvedimenti giurisdizionali destinati aprodurre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e adincidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti"(cfr Cass. Sez. U, 24068/2019; Cass. 11524/2020).Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quantoafferente il contenuto del provvedimento, ed esprime l'idoneità al"giudicato sostanziale" (art. 2909 c.c.) della pronuncia resa in sedecontenziosa su diritti soggettivi (Cass. Sez. U, 27073/2016), nelcontraddittorio delle parti (Cass. 211/2019), attraverso lacorrelazione di una posizione di diritto soggettivo ad una "potestasiudicandi" scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità(Cass. 28013/2022).Il carattere della definitività ha invece natura funzionale, poichériguarda la disciplina del provvedimento, di cui esprime l'attitudineal "giudicato formale", non solo nella tradizionale accezione dellaindisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel sensodella irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte5 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025del giudice che l'ha emanato (Cass. Sez. U, 17636/200Da3ta, pCubablsicasz.io ne 22/12/202528013/2022) e della riproponibilità della domanda ad opera dellaparte interessata (Cass. 17836/2019, 26567/2020).La decisorietà è da sempre negata ai provvedimenti di volontariagiurisdizione proprio perché con tali provvedimenti non si decide suposizioni di diritto soggettivo in funzione di definizione dicontroversie ma si assumono semplici misure, diverse percontenuto (normalmente integrate da pareri, dispense, nomine,autorizzazioni, omologazioni, assensi e via dicendo) e tuttaviasempre finalizzate alla cura di situazioni monosoggettive.Alla luce di tali principi, appare evidente la non ricorribilità delprovvedimento impugnato che ha deciso un reclamo con unapronuncia in rito ritenendo non reclamabile il provvedimento delTribunale il quale a sua volta aveva ritenuto l’impugnazioneavverso il decreto di approvazione del conto inammissibile inquanto avrebbe dovuto essere proposta avanti al Tribunale in sedecontenziosa.Va comunque osservato che la decisione adottata dalla Corte diappello è corretta e si sottrae alle critiche che le vengono mosse.L 'art. 386 cod. civ. contiene la disciplina per l'approvazione delconto e per quanto qui interessa il terzo comma dispone che"Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata ladecisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nelcontraddittorio degli interessati". A mente dell'articolo 45 disp. att.cod. civ. poi "la competenza a decidere sui reclami avverso i decretidel giudice tutelare spetta al Tribunale ordinario quando si trattadei provvedimenti indicati negli articoli 320,321,372,373,374,376secondo comma, 386,394 e 395 del codice civile".6 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025Orbene, tenuto conto che l'art. 386 cod. civ. si Data pupbblliicaazio ne 22/12/2025all'amministrazione di sostegno per il tramite dell'articolo 411primo comma, cod. civ., appare dirimente, ai fini della decisione, ilrichiamo al principio secondo cui l'impugnazione del decretodi approvazione del rendiconto finale del tutore emessodal giudice monocratico quale giudice tutelare deve decidersi consentenza del Tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'articolo 45disp. att. cod. civ. sopra richiamato. Tale sentenza, la cui naturadecisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gliaccertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile aisensi dell'articolo 339 cod. civ., ma non ricorribile per Cassazione(Cass. 179546/2008).È stato, inoltre, recentemente chiarito che la fasedell'impugnazione cui fa riferimento l'articolo 386 comma terzo,cod. civ, non è quella disciplinata dall'articolo 720 bis cod. proc.civ. ratione temporis vigente, che affidava la alla Corte d'Appelloil reclamo verso il decreto del giudice tutelare, con la conseguenzache non viene in considerazione rispetto a detta impugnazionedi rendiconto la statuizione contenuta nella sentenza delle SezioniUnite Civili del 30 luglio 2021 n. 21.985 (ove si affermava, perquando qui rileva, il principio che i decreti del giudice tutelare inmateria di amministrazione di sostegno erano reclamabili ai sensidell'articolo 320 bis secondo comma unicamente dinanzi alla Corted'Appello a prescindere dal loro contenuto decisorio ovverogestorio). È stato osservato che se il legislatore avesse intesosottoporre il decretodel giudice tutelare sul rendiconto al reclamo dinanzi alla Corted'Appello avrebbe introdotto nell'articolo 411 cod. il rinvio ai soliprimi due commi dell'articolo 386 cod. civ., e non alla norma del7 di 8Oscuramento disposto Numero registro generale 26664/2024Numero sezionale 3318/2025Numero di raccolta generale 33523/2025suo complesso così come anche all'articolo 45 delle dispoDsaitza ipounbbil icdaziio ne 22/12/2025Parimenti non resiste alla critica anche l’impugnativa avverso ilprovvedimento del Tribunale in relazione al quale si deve rilevare latardività.Con riferimento a detto decreto del Tribunale di Bergamo RG. VG n.1853/2024 emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 23.5.2024, la notificadel ricorso straordinario in Cassazione, ex art. 111, VII comma,Cost. avrebbe dovuto essere effettuata entro e non oltre il 23novembre 2024.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il ricorso vadichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità chesi liquidano in complessivi € 2200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 7.10.2025Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])8 di 8
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