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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18867/2026

ECLI:EU:C:2026:243
Testo disponibile della fonte

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-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6579/2016 depositata il 02/11/2016.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso.Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] AureliaGiunta, in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], che hanno richiamatole conclusioni già rassegnate.1.

Recependo i rilievi del proprio processo verbale di constatazioneredatto il 26.11.2010, la [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delleNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026Entrate, in data 21.12.2012, notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]l’avviso di accertamento n.

TK3035200830-2012, relativo all’annod’imposta 2007.2.

L’ atto impositivo conteneva quattro recuperi a tassazione, dei qualiqui ancora rileva quello avente ad oggetto la contestata indebita deduzionedi canoni di leasing per complessivi euro 3.696.379,24.3.

Il recupero a tassazione in oggetto si articolava in tre rilievi attinentia tre distinte operazioni immobiliari, aventi complessivamente ad oggettoquattro immobili, rispettivamente siti in [OSCURATO:PERSONA] ed in Roma, in ViaArdeatina, [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e [OSCURATO:PERSONA] n. 70.3.1.

In sintesi, l’Agenzia contestava; i) la simulazione del corrispettivoin frode all’erario, per quanto attiene l’operazione relativa all’immobile sitoin [OSCURATO:PERSONA]; ii) la carenza del requisito della certezza, per quantoSanta [OSCURATO:PERSONA]; iii) il difetto del requisito della competenza della deduzioneintegrale del “maxicanone”, per quanto attiene alle operazioni relative agliimmobili siti in via [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e via [OSCURATO:PERSONA] n. 70.4.

Il ricorso della società contribuente veniva accolto in primo grado sutale specifico punto e la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato tale pronunzia.5. [OSCURATO:PERSONA] la predetta sentenza l’Amministrazione finanziaria haproposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo e la società haresistito con controricorso.6.

Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendol’accoglimento parziale del ricorso, in relazione alle operazioni immobiliarirelative alle unità site in [OSCURATO:PERSONA] e in Roma, via Ardeatina, localitàSanta [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto.7.

Infine, la società controricorrente, in prossimità della pubblicaudienza, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с., ove, oltre adNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026insistere per il rigetto del ricorso erariale ha, in particolare: i) dedotto laviolazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies, legge n. 212 del 2000 e dell’art.12 della medesima legge, come modificato dall’art. 13-bis, D.L. n. 84 del2025, e la illegittimità euro-unitaria ed incostituzionalità degli artt. 32 e 33,d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, d.P.R. n. 633 del 1972 e 12, legge n. 212del 2000, per contrasto con gli artt. 14 e 117, comma 1, Cost., con l’art. 8CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE; ii) richiesto l’applicazione dello iussuperveniens e del principio del favor rei di cui all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrativesecondo quanto previsto dal d.lgs. n. 471 del 1997, come modificatodall’art. 2, d.lgs. n. 87 del 2024, deducendo la illegittimità costituzionaledell’art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost.in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve preliminarmente rilevarsi che nella memoria illustrativadepositata la società controricorrente evoca la sentenza della Corte EDU,prima sezione, del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. e a. 12 c.

Italia, edeccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost.,dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, che come ènoto così ha disposto: «1.

All’articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l’accesso”.

2. Le disposizioni delsecondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano conriferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redattisuccessivamente alla data in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sonofatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioniNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto».Si rammenta che l’art. 12, comma 1, cit. come modificato inconseguenza della statuizione della Corte Edu e in vigore dal 2 agosto 2025,dispone, per quanto qui rileva, che «Tutti gli accessi, ispezioni e verifichefiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali,agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenzeeffettive di indagine e controllo sul luogo.

Negli atti di autorizzazione e neiprocessi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamentee adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni chehanno giustificato l'accesso».1.1.

La società deduce che la ripresa a tassazione sarebbe avvenuta sullabase di risultanze raccolte in sede di accesso presso il domicilio della societàcontribuente, in assenza della preventiva autorizzazione della Procura dellaRepubblica, osservando che nella motivazione dell’avviso di accertamentoviene espressamente richiamata la verifica fiscale conclusasi con p.v.c. del26 novembre 2010, svolta dall’Agenzia delle Entrate presso la sede dellaSocietà con acquisizione di documentazione ivi rinvenuta, compiuta sullabase di una mera autorizzazione rilasciata dal Capo dell’Ufficio (ordine diaccesso mirato n. 230311 del 27 settembre 2010 avente per oggetto ilcontrollo del “rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi, in materia diimposte dirette ed indirette” con riferimento all’anno d’imposta 2007,circostanza confermata a pag. 3 dell’avviso di accertamento) e nondall’Autorità giudiziaria competente.1.2.

Deduce inoltre che nel richiamato provvedimento autorizzativomanca qualunque riferimento all’esistenza di specifici elementi indiziari cheavrebbero reso necessari gli accessi, le ispezioni e le verifiche condotti,limitandosi a fare riferimento al controllo del «rispetto delle disposizionidettate dalle leggi, in materia di imposte dirette ed indirette con riferimentoall’anno d’imposta 2007».Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/20261.3.

Afferma quindi la società che la «previsione di diritto intertemporaleè evidentemente incostituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. nellamisura in cui legittima autorizzazioni all’accesso e verbali di verifica redattiprima della novella sulla base di norme, quelle di cui ai citati D.P.R. n. 600del 1973 e n. 633 del 1972, nonché all’art. 12, co. 1, L. n. 212 del 2000,appunto in palese contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE».1.4.

Chiede pertanto di «disapplicare le suddette norme di legge (artt.32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L.n. 212 del 2000), previo eventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267TFUE, ovvero di promuovere questione incidentale di legittimitàcostituzionale, e a valle di dichiarare la nullità/illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato».

Precisa, in proposito, che «per consolidatagiurisprudenza, sussiste l’obbligo, in capo al giudice, di disapplicare, in casodi tributi c.d.

“armonizzati”, la normativa interna in contrasto con quelladell’Unione (o di sollevare la questione pregiudiziale ex art. 267, co. 3,TFUE); dall’altro, in caso di tributi non armonizzati, la necessità di sollevarequestione di legittimità costituzionale della normativa interna» e che poichénella specie l’avviso di accertamento ha ad oggetto il recupero sia dell’Iva(imposta armonizzata) sia dell’Ires e dell’Irap (imposte non armonizzate),questa Corte sarebbe tenuta, «con riferimento all’Iva, a disapplicare lanormativa interna (o sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE), e,con riferimento all’Ires e all’Irap, sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R.n. 633 del 1972 e 12, L. n. 212 del 2000 per contrarietà all’art. 14 Cost.» esuggerisce la proposizione del seguente quesito: «Dica la Corte di GiustiziaUE se in materia di accessi, ispezioni e verifiche ai fini Iva, gli articoli 7, 8 e47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea ostino ad unanormativa nazionale quale quella di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, 35 e 12, L. n. 212 del 2000 cheNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026consentono di autorizzare l’accesso presso il domicilio del contribuente sullabase di una autorizzazione rilasciata dalla stessa autorità amministrativache vuole eseguire l’accesso».1.5.

Infine, la controricorrente aggiunge che «la rilevanza e nonmanifesta infondatezza di tali questione è, peraltro, stata già valutata dacodesta Ecc.ma Corte, la quale, con ordinanza n. 11910/2025, depositatain data 6 maggio 2025, ha ritenuto “opportuno assegnare al PubblicoMinistero ed alle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., untermine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per ildeposito in cancelleria di osservazioni sulla rilevanza della citatadecisione”».2.

Tanto premesso, questa Corte ritiene che non vi siano i presuppostiné per sollevare questione pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE, conriguardo alla prospettata compatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della Carta deiDiritti [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, né per sollevare questione dilegittimità costituzionale, per il prospettato contrasto con gli artt. 14 e 117,co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE, difettando nelcaso di specie il presupposto della rilevanza delle questioni agitate ai finidella decisione del presente giudizio.2.1.

Sin dal ricorso originario, e così nei precedenti gradi di merito lasocietà contribuente ha, infatti, censurato il provvedimento impositivoimpugnato – anche - mettendo in dubbio la validità dell’autorizzazioneall’accesso presso la sede dell’azienda, ma sotto un profilo peculiare edifferente rispetto a quello dibattuto avanti alla Corte Edu ed oggetto dellaevocata pronuncia “[OSCURATO:SOCIETA]”, e segnatamente in relazione allapossibilità, a valle, per l’Ufficio di operare rettifiche ad anni ulteriori, aseguito di accesso espressamente autorizzato al fine di verificare l’anno diimposta 2007.2.2.

Ed infatti, come si desume dal tenore del ricorso originario, prodottounitamente al controricorso della contribuente, si era contestato cheNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026«stante il tenore dell'ordine di accesso mirato n. 230311, i verificatoripotevano acquisire informazioni soltanto in riferimento al soggetto verificatoe all'anno 2007, in quanto per acquisire elementi relativi ad altri soggetti eal periodo d'imposta 2005 essi non erano in possesso della autorizzazioneimposta dal combinato disposto dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600 e dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633».2.3.

E dunque, a fronte di una autorizzazione motivata, come si desumedalla sua integrale trasposizione nella stessa memoria illustrativa ex art.378 c.p.с. della contribuente, e che inoltre, in relazione a tale profilo, non èmai stata censurata, neppure nel controricorso per cassazione e tantomenocon ricorso incidentale, solo nella memoria la controricorrente ha introdotto,con tutta evidenza tardivamente, un nuovo profilo di critica fondato su undifferente sostrato fattuale, che non era mai stato oggetto di deduzione edesame nei gradi di merito.2.4.

Pertanto, si ribadisce, la questione giuridica sottesa alla domandaoriginaria della contribuente è sì la violazione dell’art. 32, comma 1, d.P.R.n. 600/1973, ma la censura che si vorrebbe tardivamente introdurre èdifferente e fondata su una ricostruzione fattuale diversa e contrastante conil precedente assetto difensivo della società.2.5.

A tale riguardo si rammenta che la Corte Edu ha contestato, però,non il requisito procedurale relativo alle autorizzazioni all’accesso inquestione, per le quali «considerazioni di efficienza nel contesto fiscalepossano giustificare l’assenza di ex ante controllo giurisdizionale oindipendente di tali misure» (par. 122).

Si è soffermata, invece, sullanecessità di valutare se esistessero altre garanzie effettive e adeguatecontro gli abusi e l’arbitrarietà, richiamando i propri precedenti in tale senso(segnatamente [OSCURATO:PERSONA] AS e a., § 172), e se i provvedimentiin esame fossero soggetti a una revisione ex post.

Ed espressamente, a taleriguardo, ha osservato (par. 103) «che i ricorrenti non hanno contestato laNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026normativa nazionale in astratto.

Essi hanno sollevato le loro censure inmerito al contenuto delle autorizzazioni di accesso ai loro locali commercialie ai locali adibiti alle loro attività professionali, e di ispezione degli stessi.

Aloro avviso, tali autorizzazioni erano estremamente ampie e generiche, e liavevano privati delle necessarie garanzie contro l'arbitrarietà».2.6.

Ha concluso, quindi che, anche se si fosse potuto affermare cheesisteva una base giuridica generale nel diritto italiano per le misureimpugnate, tale legge non soddisfaceva i “requisiti di qualità” imposti dallaConvenzione.

In particolare, anche tenendo conto dell’ampio margine didiscrezionalità degli Stati contraenti in materia nei confronti delle personegiuridiche, del carattere meno grave dell'ingerenza (a causa dell’assenza dipoteri coercitivi) e dell’importanza dell’obiettivo di misure analoghe inmateria fiscale, ha affermato che il contesto giuridico interno avevaconferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato perquanto riguardava sia le condizioni di attuazione delle misure controversesia il loro ambito di applicazione.

Ciò rilevava perché l’ordinamentonazionale non forniva garanzie procedurali sufficienti, atteso che le misureimpugnate, pur suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non eranosoggette a un controllo sufficiente.

Pertanto, detto ordinamento non fornivaai ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto ai sensi dellaCEDU, violandone l’art. 8.2.7. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito nella successiva pronuncia della primasezione, 11 dicembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata e altri c.

Italia– che peraltro ha fatto propri, integralmente, «I principi generali riguardantil’accesso, le ispezioni e le perquisizioni e la copia e il sequestro di documentidai locali delle persone giuridiche a fini di accertamento» (par. 8), che (par.10) «Quanto alle circostanze e alle condizioni nelle quali le autorità interneavevano attuato la misura contestata […] risulta dai fatti riportati nellatabella allegata che la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nel casodelle società ricorrenti, a parte un riferimento alla necessità di ottenereNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026prove rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, non contenevanomotivazioni che giustificassero le misure.

Inoltre, nel caso di un ricorso (n.33570/22) le ispezioni hanno avuto luogo oltre due anni dopo il rilasciodell’autorizzazione» e che (par. 11) «Quanto all’oggetto e alla portata dellamisura contestata […] nella maggior parte dei ricorsi le autorizzazioniconsentivano l’accesso a tutti i documenti e alle prove concernenti il rispettogenerale degli obblighi fiscali delle società ricorrenti in vari anni, senzalimitare in alcun modo la portata delle ispezioni effettuate nei loro locali[…]».2.8.

E dunque è agevole cogliere la differenza di fattispecie, in quanto,nel caso in esame, mai è stato nel giudizio di merito, nonché nelcontroricorso in questa sede di legittimità, contestata la sussistenza di unaccesso abusivo in quanto non sorretto da adeguata autorizzazionedolendosi la società contribuente – si ribadisce – esclusivamente dell’utilizzodelle acquisizioni ottenute da tale accesso anche per periodi di impostadifferenti da quello espressamente contemplato nell’autorizzazionemedesima.2.9.

Va ancora rilevato che la società contribuente evoca inoltre, senzaperaltro circostanziare tale allegazione, il tema della qualificazionesoggettiva dell’autorità emittente, che vorrebbe esclusivamente identificarecon l’Autorità giudiziaria.2.10.

A tale riguardo, va puntualizzato che la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n.108/2025, per contrasto con l’art. 117 Cost., sotto il profilo del prospettatocontrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU, con riguardoalla mancata riserva all’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degliaccessi fiscali, si rivela manifestamente infondata.Tale aspetto non è stato infatti considerato dalla Corte Edu nella sentenzarichiamata, che ha in identico modo deciso i ricorsi riuniti, relativi tanto afattispecie di autorizzazioni rilasciate dal pubblico ministero, quanto adNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026autorizzazioni rese dall’Amministrazione finanziaria, ravvisando la ratiodella violazione convenzionale in relazione ai differenti profili di cui si è datoconto.E, ancora, la Corte Edu nell’enunciare i principi su cui si fonda ladecisione, ha (par. 98) premesso che «in cause riguardanti in generale delleperquisizioni e delle ispezioni che vengono effettuate nei locali di personegiuridiche, ha chiarito che un elemento da prendere in considerazione è seuna perquisizione sia basata su un mandato emesso da un Giudice, e se siafondata su un ragionevole sospetto», salvo poi puntualizzare (par. 99) che«Tuttavia, la Corte ha precisato che tali garanzie si applicano in modo menorigoroso alle verifiche fiscali in loco, alla luce del fatto che tali verificheintegrano l'obbligo del contribuente di fornire informazioni accurate», comeevidenziato nel precedente paragrafo 81, «e tenuto conto delle esigenze diefficienza nelle prime fasi del procedimento tributario (si vedano BernhLarsen [OSCURATO:PERSONA] AS e altri, § 130, e Rustamkhanli, § 44 […]» e ancora che(par. 101) «In questo contesto, la Corte ha rilevato che, laddove il dirittointerno non richiedeva un'autorizzazione giudiziaria preventiva, ciò potevaessere compensato da altre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi,come una procedura di reclamo soggetta a controllo giurisdizionale (ibid.,§§ 18-60, 165 e 172)».

Va, ancora, rilevato che, nel definire l’ambito diriferimento della questione, la Corte Edu (par. 39) ha richiamato la propriagiurisprudenza costante, secondo cui «la nozione di «domicilio», ai sensidell’articolo 14 della Costituzione, deve essere distinta da altre nozioni,come quella di «domicilio» ai sensi delle pertinenti disposizioni penali.

Essacomprende soltanto i luoghi che sono utilizzati come «privata dimora».

Inparticolare, essa comprende i luoghi utilizzati per lo svolgimento di attivitàcaratteristiche della vita privata.

Tale nozione non comprende, invece, iluoghi pubblici e i luoghi aperti al pubblico, o i luoghi che, pur essendoprivati, non sono adibiti a «dimore private».

In generale, essa noncomprende i locali commerciali e i locali utilizzati per lo svolgimento diNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026come «private dimore» nel significato sopra indicato».2.11.

E pertanto, in sintesi: i) dirimente a monte è che la censura cheevoca il dictum della sentenza “[OSCURATO:SOCIETA]” si fonda su una contestazionein fatto diversa rispetto a quanto allegato tempestivamente, e dedotta solonelle memorie ex art. 378 c.p.с.; ii) l’atto autorizzativo risulta motivato,non è mai stato contestato – prima di allora in relazione a tale aspetto - ela motivazione è stata riportata nella memoria illustrativa della societàcontroricorrente; iii) la normativa sopravvenuta - l’art. 13-bis del d.l.84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, di cui si dubita la compatibilità perla sua efficacia retroattiva, che fa salvezza degli atti precedenti, nonadeguatamente motivati, è dunque irrilevante, sia sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDUe con gli artt. 7 e 47 CDFUE, sia con riguardo alla conseguente compatibilitàcon gli artt. 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UnioneEuropea; iv) la questione è dunque inammissibile, perché nuova in fatto ein diritto rispetto al thema decidendum definito nei gradi di merito; v) inoltrela questione, con riguardo alla mancata riserva all’Autorità giudiziaria dellapotestà autorizzativa degli accessi fiscali, è manifestamente infondata.2.12.

Con riferimento al profilo della compatibilità eurounitaria va infineosservato che, come di recente ribadito dalla Corte di Giustizia UE, con laSentenza della Grande Sezione 24 marzo 2026 (causa C-767/23 [Remling]- ECLI:EU:C:2026:243), «dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, lettoalla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che,allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsiricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni Cilfit e, diconseguenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinviopregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, lamotivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione didiritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione dellaNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata deldiritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanzadi tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si èimposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevolidubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] eCatania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, punto 51, nonché del 15ottobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, punto 62)» (par. 23) eche «Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimentopregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamento giuridicodell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsiricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevano una questionerelativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del dirittodell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporretale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in unadelle tre eccezioni Cilfit.

Ne consegue che, qualora un siffatto giudice decidadi non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, tale decisione deve, inogni caso, rispettare l’obbligo di motivazione richiamato al puntoprecedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, le ragioni perle quali tale eccezione si applica» (par. 24).2.13.

L’obbligo di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte UEviene meno solamente in presenza delle tre tassative ipotesi eccezionali, edunque nel caso di: i) questione irrilevante, rispetto alla quale la rispostaall'interpretazione del diritto europeo non è necessaria e non influisce inalcun modo sull'esito finale della causa; ii) atto chiaro (Acte clair), rispettoal quale la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è così evidente danon lasciare spazio a "ragionevoli dubbi", con il caveat per cui il giudicenazionale deve però prima confrontare le diverse versioni linguistiche econsiderare la terminologia e il contesto europeo; iii) questione già risolta(Acte éclairé), materialmente identica ad un'altra già decisa dalla Corte diGiustizia in via pregiudiziale, oppure riferibile ad un orientamentoNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026consolidato della Corte che risolve il punto controverso (cfr.

Corte diGiustizia UE, sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit v.

Ministero della Sanità, causac-283/81; sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA],causa C-561/19).2.14.

Ebbene, per quanto ampiamente argomentato, nella specie siricade nella prima ipotesi di eccezione contemplata dalla Corte eurounitaria,trattandosi di questione irrilevante ai fini della decisione della presentecontroversia.3.

Ancora, nella memoria illustrativa, si chiede l’applicazione dello iussuperveniens, di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024.

Tale norma, secondoquanto prospettato, dovrebbe trovare applicazione anche a violazionicommesse prima della sua entrata in vigore, sulla base del principio delfavor rei e di retroattività della lex mitior sancito dal comma 3 dell’art. 3 deld.lgs. n. 472/1997.

Si è altresì evidenziata l’illegittimità costituzionaledell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 che ha stabilito che «le disposizioni di cuiagli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024», per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazioneagli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.3.1.

La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura più favorevoleal contribuente, così come prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 87 del 2024, non puòtrovare accoglimento, né sussistono le condizioni per rimettere la questionealla Corte costituzionale, richiamandosi a tale riguardo che questa SupremaCorte (v.

Cass. Sez. 5, 19/01/2025, n. 1274, seguita da Cass. Sez. 5,25/06/2025, nn. 17111, 17112 e 17113, da Cass. ord. 1/08/2026, n.22255, e da Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n. 29886, Rv. 677029 – 02) haaffermato che l’applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da unaespressa previsione normativa, e in particolar modo dall’art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative inmateria fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicataa partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La scelta delNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattivitàdella legge più favorevole non appare in contrasto con i principicostituzionali, né con quelli di diritto dell'Unione europea.3.2.

L’oggetto del contendere si inserisce nel quadro della ampiarevisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario, coinvolgendo inpratica l’intero impianto regolato dai d.lgs. n. 471 e 472 del 18 dicembre1997.

Tuttavia, proprio questo ampio ripensamento della disciplina, comedi tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal legislatorecon la l. n. 111 del 2023 - dall’art. 20 quanto alle sanzioni, con i conseguentiprincipi e criteri direttivi, specie, per quanto qui di interesse, quelli elencatinelle lett. a (per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali) ec, punti da 1 a 5 (per le sanzioni amministrative) - consente di leggere laderoga alla lex mitior disposta dal legislatore delegato in un quadro coerentecon i principi costituzionali e sovranazionali.3.3.

Secondo quanto riconosciuto dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, poiché le sanzioni fiscali differiscono dal nocciolo duro del dirittopenale, le garanzie dell'articolo 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non siapplicano necessariamente con il loro pieno rigore (Corte europea dei dirittidell'uomo, 3 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.A. c.

Belgio [GC], n.49812/09, § 76; 7 giugno 2012, Segame SA c.

Francia, n. 4837/06, §§ 56-60; 23 novembre 2006, Jussila c.

Finlandia [GC], n. 73053/01, § 43).3.4.

La riprova, in tema, è data dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472del 1997, laddove la norma prevede che «Salvo diversa previsione di legge,nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo unalegge posteriore, non costituisce violazione punibile».

Si tratta di una regolache, pur prevedendo una deroga al principio della sopraggiunta nonpunibilità di una condotta, non è stata mai posta in discussione, tanto menonel panorama dottrinale e giurisprudenziale se ne è denunciato il contrastocon i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittiNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell'uomo e delle libertà fondamentali o con quelli della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea.3.5.

Ebbene, è pur vero che il terzo comma del medesimo articolo, chedisciplina l’applicazione della lex mitior, non prevede, al contrario, alcunaespressa deroga, limitandosi invece a disporre che «Se la legge in vigore almomento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posterioristabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole,salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo», avendodunque quale solo limite la definitività della sanzione applicata.

Ma, sebbenesia diffusa l’opinione che il silenzio normativo, a differenza della espressaprevisione nel comma 2, escluda in radice eccezioni al principio del favorrei, non può ignorarsi che l’ipotesi trattata nel comma 2 è ben più radicaledi quella disciplinata dal comma 3 (perché la prima ipotesi riguarda unafattispecie per la quale la legge successiva esclude del tutto il disvalore dellacondotta prima sanzionata, la seconda afferisce ad ipotesi per le quali lacondotta resta invece sempre punibile, ma con una sanzione meno grave,così che il suo disvalore scema ma non scompare).3.6.

Può allora dedursi che l’esclusione assoluta della derogabilità dellalex mitior incontra innanzitutto dei limiti proprio sul piano logico.

Infatti, seè possibile che una sanzione continui ad essere applicata a fattispeciesuccessivamente escluse dal regime sanzionatorio, non è dato comprendereperché ciò non possa parimenti accadere, ovviamente sempre in via dieccezione, per fattispecie ritenute con una legge successiva solo menogravi.3.7.

Ciò è quanto induce a considerare una interpretazione coerente conle fattispecie contemplate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 3 cit., inun approccio ermeneutico che tenga conto di una lettura complessiva deidue commi, nei quali i principi della riserva di legge (comma 2) e quellodella lex mitior (comma 3) non possono essere tenuti nettamente separati.Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/20263.8.

La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono ladisciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie,quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta, maanche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificarederoghe all’applicazione del principio del favor rei.

Queste considerazionihanno una chiara copertura proprio in precedenti della Corte costituzionale.3.9.

Con la sentenza n. 63 del 2019 la Corte costituzionale, dopo essersidiffusa sulla copertura costituzionale della lex mitior in materia penale, daricercarsi non già nell’art. 25 Cost. ma nell’art. 3 Cost., e averne perimetratol’applicazione, esaminando il principio con riferimento alle sanzioniamministrative “punitive”, ossia sostanzialmente equiparabili alle sanzionipenali, avverte che «Se poi, ed eventualmente in che misura, il principiodella retroattività della lex mitior sia applicabile anche alle sanzioniamministrative, è questione recentemente esaminata funditus dallasentenza n. 193 del 2016.

In quell'occasione, questa Corte ha rilevato comela giurisprudenza di Strasburgo non abbia “mai avuto ad oggetto il sistemadelle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singolee specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, purqualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, sianoidonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamentoconvenzionale”.

In difetto, pertanto, di alcun “vincolo di matriceconvenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degliordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattivitàdella legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioniamministrative”, la sentenza n. 193 del 2016 ha giudicato non fondata unaquestione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), del quale il giudice a quosospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.,quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevedeuna regola generale di applicazione della legge successiva più favorevoleNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026agli autori degli illeciti amministrativi: regola generale la cui introduzione,secondo la valutazione di questa Corte, avrebbe finito «per disattendere lanecessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata"amministrativa" dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", allaluce dei cosiddetti criteri Engel».3.10.

Riguardo al diritto dell'Unione europea, a differenza della tutela delprincipio di legalità, che resta assoluto e mai recessivo, quanto al rispettodella lex mitior, la Corte di giustizia riconosce che il medesimo principio puòrisultare recessivo nella comparazione con altri interessi - di pari rango eche nel caso di specie si concretizza in quello di apprestare un efficacesistema sanzionatorio idoneo al contrasto a reati di frode grave ai dannidegli interessi finanziari dell’Unione europea -, con sue conseguenti deroghe(Corte giust., 24 luglio 2023, PPU – Lin, causa C-107/2023).

Il principio,elaborato in tema di sanzioni penali, va applicato al sistema sanzionatorioamministrativo, pur quando equivalente a norma penale.3.11.

Nel caso di specie, l’irretroattività disposta dall’art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per ilcontribuente, si colloca in un contesto che accompagna la rimeditazionedell’intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo.

Aldi là delle ragioni esposte nella relazione illustrativa di accompagnamento,in ordine alla previsione dell’art. 5, non può negarsi che la ratio che giustificala irretroattività delle sanzioni più favorevoli è la emersione di diritti ofinalità di pari o superiore livello alla garanzia sacrificata.

È sufficiente lalettura dell’art. 20 della legge delega, e degli ampi obiettivi che con essasono stati assunti dal legislatore, per comprendere come la riforma non silimita a rideterminare le sanzioni in senso favorevole al contribuente, ma siaccompagna a un ripensamento del ruolo stesso della sanzione,implementando un contesto di collaborazione tra Amministrazione econtribuente (art. 20, comma 1, lett. a, num. 4), prevedendo forme dicompensazione tra sanzioni comminate e crediti maturati nei confronti delleNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026amministrazioni (art. 20, comma 1, lett. a, num. 2), oppure valorizzando lacondotta successiva o pregressa del contribuente in uno spiritoradicalmente rivoluzionato rispetto al passato, quanto meno in termini diobiettivi (art. 20, comma 1, lett. c, num. 2 e 3).

Un simile riassetto - chenon risulta neppure del tutto compiuto, almeno quanto a riordino delladisciplina, atteso che i vecchi decreti legislativi n. 471 e 472, le cui normerisultano modificate dal d.lgs. n. 87 del 2024, cesseranno di avere vigore il1° gennaio 2027 (termine così prorogato dal d.l. 31/12/2025 n. 200),perché abrogati dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, art. 102, conl’introduzione di un testo unico in materia - giustifica la scelta del legislatoredelegato.

Un intervento di tale portata, e la previsione di sanzioni piùleggere, con conseguente riduzione di risorse già preventivate, al di là delleesigenze di rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità deldebito pubblico, ex art. 97 Cost., riversa direttamente i suoi effetti sulraggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionalealtrettanto sensibili, quali le prestazioni sanitarie (art. 32 Cost.), scolastiche(art. 34 Cost.), di sicurezza pubblica, ecc.3.12.

È dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario,nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona a unamodifica radicale del rapporto fisco/contribuente, giustifica unairretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poteressere tacciata di violazione dei diritti presidiati dalla Costituzione.D'altronde, che la deroga sia stata “pensata” con estrema ponderazione losi rinviene nella constatazione che l’irretroattività non è coincidente con ilmomento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormentesuccessiva, a comprova della necessità che anche l’attenuazione dellesanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamentodell’impianto sanzionatorio (così Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n. 29886, Rv.677029 – 02).Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/20263.13.

Infine, non è conferente il richiamo, operato in sede di discussioneall’udienza pubblica tenuta avanti a questa Corte, alla sentenza della CGUE,Grande Sezione, 1° agosto 2025, T.T. e BAJI Trans s.r.o., C-544/23.3.14.

Ciò in quanto la fattispecie giudicata attiene ad un caso di abolitiocriminis e non di successione nel tempo di norme amministrativesanzionatorie, sì che la Corte di giustizia, pronunciando in sede di rinviopregiudiziale, ha stabilito che l’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta deidiritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso puòapplicarsi ad una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sullabase di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, èstata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché talemodifica rifletta un mutamento di posizione riguardo alla qualificazionepenale dei fatti commessi da tale persona o alla pena da applicare.3.15.

Deve dunque darsi continuità al principio di recente affermato daquesta Corte, secondo cui «In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta piùfavorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto la misuradella sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs.n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applica alleviolazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressa derogaal principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e 117 Cost.)che con quelli del diritto dell'Unione Europea. (Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n.29886, Rv. 677029 - 02)».4.

A quanto ora osservato consegue, inoltre, che la fattispecie è riferibilead un orientamento consolidato della Corte che risolve il punto controverso,sì da esentare, ricadendo nella ipotesi c.d. di Acte éclairé e richiamandosiquanto supra ampiamente argomentato, dall’obbligo di sottoporre laquestione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione.4.1.

Infine, è opportuno rilevare che la fattispecie in esame differisce, inradice, da quella oggetto della ordinanza interlocutoria di questa Corte,Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/202611/05/2026, n. 13696 (depositata successivamente alla celebrazione dellapubblica udienza), ove, in una ipotesi di accesso abusivo effettuato pressola sede dell’impresa in forza di autorizzazione del competente [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, priva di motivazione e che si risolveva in un meroordine di accesso, si sono rimessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, secondocomma, c.p.c., «in merito all’interpretazione ed alla portata dell’art.7quinquies l. 212/2000, in particolare in relazione alla esistenza,nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epocaprecedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli attie dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali delcontribuente; ciò sia in relazione al rilevato contrasto tra le sopra indicatepronunce della sezione tributaria e della giurisprudenza penale della Cortesia come questione di massima di particolare importanza».5.

Passando dunque all’esame del merito della controversia, con l’unicomotivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la «Nullità della sentenza per carenza dimotivazione e motivazione apparente.

Violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4 delD.

Lgs. 31.12.1992 n. 546».5.1.

Deduce l’Amministrazione ricorrente che dalla lettura dellasentenza impugnata emerge con evidenza che la CTR non avrebbe datoconto, neppure in estrema sintesi, dei distinti presupposti di fatto e di dirittosu cui fondavano i tre rilievi in cui si articolava il recupero a tassazioneancora sub iudice, così sintetizzati: la simulazione del corrispettivo in frodeall'erario, per quanto attiene l'operazione relativa all'immobile sito in FianoRomano; la carenza del requisito della certezza, per quanto attieneall'operazione relativa all'immobile sito in via Ardeatina, località SantaPalomba; il difetto del requisito della competenza della deduzione integraledel maxicanone, per quanto attiene alle operazioni relative agli immobili sitiin via [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e via [OSCURATO:PERSONA] n. 70.

La CTR non avrebbe inoltre, datoNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026conto, neppure in estrema sintesi, delle argomentazioni difensive dell'Ufficioe delle ampie e motivate censure (riportate, in ossequio al principio dispecificità ed autosufficienza, nel ricorso alle pagg. 12 ss.) da questoproposte avverso la sentenza di primo grado.

Ancora, osserva partericorrente, la motivazione della sentenza si articola in una sola apoditticaaffermazione, riferibile alle operazioni relative agli immobili siti in Roma, viaSalone n. 124 e via [OSCURATO:PERSONA] n. 70.6.

Il motivo è, conformemente alle conclusioni tratte dal Procuratoregenerale, parzialmente fondato, nei termini che seguono.7.

L’Amministrazione finanziaria per l’anno di imposta 2007 harecuperato a tassazione, fra le altre cose, l’indebita deduzione di canoni dileasing per complessivi euro 3.696.379,24, relativi a quattro distinte unitàimmobiliari, rispettivamente site in [OSCURATO:PERSONA] ed in Roma, in ViaArdeatina, [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e [OSCURATO:PERSONA] n. 70, le ultime due esaminateinsieme.

Il ricorso della società contribuente è stato accolto in primo gradosu tale specifico punto e la CTR ha confermato tale pronunzia.7.1.

I giudici di appello hanno così argomentato: «Quanto poi almotivo concernente il trattamento fiscale della rinegoziazione dei canoni dileasing relativi agli immobili siti in Roma, è necessario rilevare che in realtànon si è avuto altro che una rinegoziazione per cui la [OSCURATO:PERSONA] harinunciato al credito di € 6.924.528,93 per stipulare un nuovo contratto dileasing per l’importo di € 5.250.000,00 con la differenza in favore dellasocietà contribuente di € 1.674.528,93 che, giustamente, la stessa societàha considerato sopravvenienza attiva imponibile per l’anno 2007».7.2.

Ora, le dissertazioni riportate riguardano solo le due unitàimmobiliari considerate insieme, site in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e ViaCarnevale n. 70, nell’ambito dei tre rilievi “sub A, B e C”, su cui fondal’avviso di accertamento impugnato.7.3.

Il ricorso per cassazione, assolvendo l’onere di specificità eautosufficienza, riporta il contenuto dell’avviso di accertamento e dellaNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026pretesa impositiva e, alla luce di ciò, appare di tutta evidenza l’assenza diqualsivoglia argomentazione in ordine alle prime due unità immobiliari,oggetto dei rilievi “sub A e B”, la prima sita in [OSCURATO:PERSONA] e la secondain via Ardeatina alla località [OSCURATO:PERSONA], rilievi rispetto ai quali laCommissione regionale nulla ha speso in sentenza per motivare il rigettodell’appello erariale.7.4.

Per tali rilievi, dunque, vi è totale assenza di motivazione, e sulpunto il motivo è, con tutta evidenza, fondato.7.5.

Non può, invece, accogliersi, la censura di motivazione apparenteche investe il capo di decisione attinente alle operazioni relative ai restantidue immobili, siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e [OSCURATO:PERSONA] n. 70, oggettodel rilievo “sub C”, rispetto al quale la CTR ha, pur sinteticamente, resomanifesto il proprio percorso decisionale.7.6.

Va a tale riguardo rammentato che la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.с., disposta dall'art. 54 legge 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054) che – in ultima analisi - si vorrebbe quicensurare da parte dell’Agenzia ricorrente.Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026E, ancora, va ribadito che il mancato esame delle opposte tesi edargomentazioni della ricorrente, all’epoca appellante, non può certo dar vitaad una motivazione assente o apparente, che sussiste quando le ragionidella decisione non siano in concreto presenti, non quando non si rispondaa tutte le obiezioni di parte.8.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui inmotivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principisopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] MacagnoIl PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6579/2016 depositata il 02/11/2016.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso.Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] AureliaGiunta, in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], che hanno richiamatole conclusioni già rassegnate.1. Recependo i rilievi del proprio processo verbale di constatazioneredatto il 26.11.2010, la [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delleNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026Entrate, in data 21.12.2012, notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]l’avviso di accertamento n. TK3035200830-2012, relativo all’annod’imposta 2007.2. L’ atto impositivo conteneva quattro recuperi a tassazione, dei qualiqui ancora rileva quello avente ad oggetto la contestata indebita deduzionedi canoni di leasing per complessivi euro 3.696.379,24.3. Il recupero a tassazione in oggetto si articolava in tre rilievi attinentia tre distinte operazioni immobiliari, aventi complessivamente ad oggettoquattro immobili, rispettivamente siti in [OSCURATO:PERSONA] ed in Roma, in ViaArdeatina, [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e [OSCURATO:PERSONA] n. 70.3.1. In sintesi, l’Agenzia contestava; i) la simulazione del corrispettivoin frode all’erario, per quanto attiene l’operazione relativa all’immobile sitoin [OSCURATO:PERSONA]; ii) la carenza del requisito della certezza, per quantoSanta [OSCURATO:PERSONA]; iii) il difetto del requisito della competenza della deduzioneintegrale del “maxicanone”, per quanto attiene alle operazioni relative agliimmobili siti in via [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e via [OSCURATO:PERSONA] n. 70.4. Il ricorso della società contribuente veniva accolto in primo grado sutale specifico punto e la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato tale pronunzia.5. [OSCURATO:PERSONA] la predetta sentenza l’Amministrazione finanziaria haproposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo e la società haresistito con controricorso.6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendol’accoglimento parziale del ricorso, in relazione alle operazioni immobiliarirelative alle unità site in [OSCURATO:PERSONA] e in Roma, via Ardeatina, localitàSanta [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto.7. Infine, la società controricorrente, in prossimità della pubblicaudienza, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с., ove, oltre adNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026insistere per il rigetto del ricorso erariale ha, in particolare: i) dedotto laviolazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies, legge n. 212 del 2000 e dell’art.12 della medesima legge, come modificato dall’art. 13-bis, D.L. n. 84 del2025, e la illegittimità euro-unitaria ed incostituzionalità degli artt. 32 e 33,d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, d.P.R. n. 633 del 1972 e 12, legge n. 212del 2000, per contrasto con gli artt. 14 e 117, comma 1, Cost., con l’art. 8CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE; ii) richiesto l’applicazione dello iussuperveniens e del principio del favor rei di cui all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrativesecondo quanto previsto dal d.lgs. n. 471 del 1997, come modificatodall’art. 2, d.lgs. n. 87 del 2024, deducendo la illegittimità costituzionaledell’art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost.in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi che nella memoria illustrativadepositata la società controricorrente evoca la sentenza della Corte EDU,prima sezione, del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. e a. 12 c. Italia, edeccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost.,dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, che come ènoto così ha disposto: «1. All’articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l’accesso”. 2. Le disposizioni delsecondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano conriferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redattisuccessivamente alla data in vigore della legge di conversione del presentedecreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sonofatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioniNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto».Si rammenta che l’art. 12, comma 1, cit. come modificato inconseguenza della statuizione della Corte Edu e in vigore dal 2 agosto 2025,dispone, per quanto qui rileva, che «Tutti gli accessi, ispezioni e verifichefiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali,agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenzeeffettive di indagine e controllo sul luogo. Negli atti di autorizzazione e neiprocessi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamentee adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni chehanno giustificato l'accesso».1.1. La società deduce che la ripresa a tassazione sarebbe avvenuta sullabase di risultanze raccolte in sede di accesso presso il domicilio della societàcontribuente, in assenza della preventiva autorizzazione della Procura dellaRepubblica, osservando che nella motivazione dell’avviso di accertamentoviene espressamente richiamata la verifica fiscale conclusasi con p.v.c. del26 novembre 2010, svolta dall’Agenzia delle Entrate presso la sede dellaSocietà con acquisizione di documentazione ivi rinvenuta, compiuta sullabase di una mera autorizzazione rilasciata dal Capo dell’Ufficio (ordine diaccesso mirato n. 230311 del 27 settembre 2010 avente per oggetto ilcontrollo del “rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi, in materia diimposte dirette ed indirette” con riferimento all’anno d’imposta 2007,circostanza confermata a pag. 3 dell’avviso di accertamento) e nondall’Autorità giudiziaria competente.1.2. Deduce inoltre che nel richiamato provvedimento autorizzativomanca qualunque riferimento all’esistenza di specifici elementi indiziari cheavrebbero reso necessari gli accessi, le ispezioni e le verifiche condotti,limitandosi a fare riferimento al controllo del «rispetto delle disposizionidettate dalle leggi, in materia di imposte dirette ed indirette con riferimentoall’anno d’imposta 2007».Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/20261.3. Afferma quindi la società che la «previsione di diritto intertemporaleè evidentemente incostituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. nellamisura in cui legittima autorizzazioni all’accesso e verbali di verifica redattiprima della novella sulla base di norme, quelle di cui ai citati D.P.R. n. 600del 1973 e n. 633 del 1972, nonché all’art. 12, co. 1, L. n. 212 del 2000,appunto in palese contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE».1.4. Chiede pertanto di «disapplicare le suddette norme di legge (artt.32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L.n. 212 del 2000), previo eventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267TFUE, ovvero di promuovere questione incidentale di legittimitàcostituzionale, e a valle di dichiarare la nullità/illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato». Precisa, in proposito, che «per consolidatagiurisprudenza, sussiste l’obbligo, in capo al giudice, di disapplicare, in casodi tributi c.d. “armonizzati”, la normativa interna in contrasto con quelladell’Unione (o di sollevare la questione pregiudiziale ex art. 267, co. 3,TFUE); dall’altro, in caso di tributi non armonizzati, la necessità di sollevarequestione di legittimità costituzionale della normativa interna» e che poichénella specie l’avviso di accertamento ha ad oggetto il recupero sia dell’Iva(imposta armonizzata) sia dell’Ires e dell’Irap (imposte non armonizzate),questa Corte sarebbe tenuta, «con riferimento all’Iva, a disapplicare lanormativa interna (o sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE), e,con riferimento all’Ires e all’Irap, sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R.n. 633 del 1972 e 12, L. n. 212 del 2000 per contrarietà all’art. 14 Cost.» esuggerisce la proposizione del seguente quesito: «Dica la Corte di GiustiziaUE se in materia di accessi, ispezioni e verifiche ai fini Iva, gli articoli 7, 8 e47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea ostino ad unanormativa nazionale quale quella di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, 35 e 12, L. n. 212 del 2000 cheNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026consentono di autorizzare l’accesso presso il domicilio del contribuente sullabase di una autorizzazione rilasciata dalla stessa autorità amministrativache vuole eseguire l’accesso».1.5. Infine, la controricorrente aggiunge che «la rilevanza e nonmanifesta infondatezza di tali questione è, peraltro, stata già valutata dacodesta Ecc.ma Corte, la quale, con ordinanza n. 11910/2025, depositatain data 6 maggio 2025, ha ritenuto “opportuno assegnare al PubblicoMinistero ed alle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., untermine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per ildeposito in cancelleria di osservazioni sulla rilevanza della citatadecisione”».2. Tanto premesso, questa Corte ritiene che non vi siano i presuppostiné per sollevare questione pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE, conriguardo alla prospettata compatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della Carta deiDiritti [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, né per sollevare questione dilegittimità costituzionale, per il prospettato contrasto con gli artt. 14 e 117,co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE, difettando nelcaso di specie il presupposto della rilevanza delle questioni agitate ai finidella decisione del presente giudizio.2.1. Sin dal ricorso originario, e così nei precedenti gradi di merito lasocietà contribuente ha, infatti, censurato il provvedimento impositivoimpugnato – anche - mettendo in dubbio la validità dell’autorizzazioneall’accesso presso la sede dell’azienda, ma sotto un profilo peculiare edifferente rispetto a quello dibattuto avanti alla Corte Edu ed oggetto dellaevocata pronuncia “[OSCURATO:SOCIETA]”, e segnatamente in relazione allapossibilità, a valle, per l’Ufficio di operare rettifiche ad anni ulteriori, aseguito di accesso espressamente autorizzato al fine di verificare l’anno diimposta 2007.2.2. Ed infatti, come si desume dal tenore del ricorso originario, prodottounitamente al controricorso della contribuente, si era contestato cheNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026«stante il tenore dell'ordine di accesso mirato n. 230311, i verificatoripotevano acquisire informazioni soltanto in riferimento al soggetto verificatoe all'anno 2007, in quanto per acquisire elementi relativi ad altri soggetti eal periodo d'imposta 2005 essi non erano in possesso della autorizzazioneimposta dal combinato disposto dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600 e dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633».2.3. E dunque, a fronte di una autorizzazione motivata, come si desumedalla sua integrale trasposizione nella stessa memoria illustrativa ex art.378 c.p.с. della contribuente, e che inoltre, in relazione a tale profilo, non èmai stata censurata, neppure nel controricorso per cassazione e tantomenocon ricorso incidentale, solo nella memoria la controricorrente ha introdotto,con tutta evidenza tardivamente, un nuovo profilo di critica fondato su undifferente sostrato fattuale, che non era mai stato oggetto di deduzione edesame nei gradi di merito.2.4. Pertanto, si ribadisce, la questione giuridica sottesa alla domandaoriginaria della contribuente è sì la violazione dell’art. 32, comma 1, d.P.R.n. 600/1973, ma la censura che si vorrebbe tardivamente introdurre èdifferente e fondata su una ricostruzione fattuale diversa e contrastante conil precedente assetto difensivo della società.2.5. A tale riguardo si rammenta che la Corte Edu ha contestato, però,non il requisito procedurale relativo alle autorizzazioni all’accesso inquestione, per le quali «considerazioni di efficienza nel contesto fiscalepossano giustificare l’assenza di ex ante controllo giurisdizionale oindipendente di tali misure» (par. 122). Si è soffermata, invece, sullanecessità di valutare se esistessero altre garanzie effettive e adeguatecontro gli abusi e l’arbitrarietà, richiamando i propri precedenti in tale senso(segnatamente [OSCURATO:PERSONA] AS e a., § 172), e se i provvedimentiin esame fossero soggetti a una revisione ex post. Ed espressamente, a taleriguardo, ha osservato (par. 103) «che i ricorrenti non hanno contestato laNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026normativa nazionale in astratto. Essi hanno sollevato le loro censure inmerito al contenuto delle autorizzazioni di accesso ai loro locali commercialie ai locali adibiti alle loro attività professionali, e di ispezione degli stessi. Aloro avviso, tali autorizzazioni erano estremamente ampie e generiche, e liavevano privati delle necessarie garanzie contro l'arbitrarietà».2.6. Ha concluso, quindi che, anche se si fosse potuto affermare cheesisteva una base giuridica generale nel diritto italiano per le misureimpugnate, tale legge non soddisfaceva i “requisiti di qualità” imposti dallaConvenzione. In particolare, anche tenendo conto dell’ampio margine didiscrezionalità degli Stati contraenti in materia nei confronti delle personegiuridiche, del carattere meno grave dell'ingerenza (a causa dell’assenza dipoteri coercitivi) e dell’importanza dell’obiettivo di misure analoghe inmateria fiscale, ha affermato che il contesto giuridico interno avevaconferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato perquanto riguardava sia le condizioni di attuazione delle misure controversesia il loro ambito di applicazione. Ciò rilevava perché l’ordinamentonazionale non forniva garanzie procedurali sufficienti, atteso che le misureimpugnate, pur suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non eranosoggette a un controllo sufficiente. Pertanto, detto ordinamento non fornivaai ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto ai sensi dellaCEDU, violandone l’art. 8.2.7. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito nella successiva pronuncia della primasezione, 11 dicembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata e altri c. Italia– che peraltro ha fatto propri, integralmente, «I principi generali riguardantil’accesso, le ispezioni e le perquisizioni e la copia e il sequestro di documentidai locali delle persone giuridiche a fini di accertamento» (par. 8), che (par.10) «Quanto alle circostanze e alle condizioni nelle quali le autorità interneavevano attuato la misura contestata […] risulta dai fatti riportati nellatabella allegata che la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nel casodelle società ricorrenti, a parte un riferimento alla necessità di ottenereNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026prove rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale, non contenevanomotivazioni che giustificassero le misure. Inoltre, nel caso di un ricorso (n.33570/22) le ispezioni hanno avuto luogo oltre due anni dopo il rilasciodell’autorizzazione» e che (par. 11) «Quanto all’oggetto e alla portata dellamisura contestata […] nella maggior parte dei ricorsi le autorizzazioniconsentivano l’accesso a tutti i documenti e alle prove concernenti il rispettogenerale degli obblighi fiscali delle società ricorrenti in vari anni, senzalimitare in alcun modo la portata delle ispezioni effettuate nei loro locali[…]».2.8. E dunque è agevole cogliere la differenza di fattispecie, in quanto,nel caso in esame, mai è stato nel giudizio di merito, nonché nelcontroricorso in questa sede di legittimità, contestata la sussistenza di unaccesso abusivo in quanto non sorretto da adeguata autorizzazionedolendosi la società contribuente – si ribadisce – esclusivamente dell’utilizzodelle acquisizioni ottenute da tale accesso anche per periodi di impostadifferenti da quello espressamente contemplato nell’autorizzazionemedesima.2.9. Va ancora rilevato che la società contribuente evoca inoltre, senzaperaltro circostanziare tale allegazione, il tema della qualificazionesoggettiva dell’autorità emittente, che vorrebbe esclusivamente identificarecon l’Autorità giudiziaria.2.10. A tale riguardo, va puntualizzato che la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n.108/2025, per contrasto con l’art. 117 Cost., sotto il profilo del prospettatocontrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU, con riguardoalla mancata riserva all’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degliaccessi fiscali, si rivela manifestamente infondata.Tale aspetto non è stato infatti considerato dalla Corte Edu nella sentenzarichiamata, che ha in identico modo deciso i ricorsi riuniti, relativi tanto afattispecie di autorizzazioni rilasciate dal pubblico ministero, quanto adNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026autorizzazioni rese dall’Amministrazione finanziaria, ravvisando la ratiodella violazione convenzionale in relazione ai differenti profili di cui si è datoconto.E, ancora, la Corte Edu nell’enunciare i principi su cui si fonda ladecisione, ha (par. 98) premesso che «in cause riguardanti in generale delleperquisizioni e delle ispezioni che vengono effettuate nei locali di personegiuridiche, ha chiarito che un elemento da prendere in considerazione è seuna perquisizione sia basata su un mandato emesso da un Giudice, e se siafondata su un ragionevole sospetto», salvo poi puntualizzare (par. 99) che«Tuttavia, la Corte ha precisato che tali garanzie si applicano in modo menorigoroso alle verifiche fiscali in loco, alla luce del fatto che tali verificheintegrano l'obbligo del contribuente di fornire informazioni accurate», comeevidenziato nel precedente paragrafo 81, «e tenuto conto delle esigenze diefficienza nelle prime fasi del procedimento tributario (si vedano BernhLarsen [OSCURATO:PERSONA] AS e altri, § 130, e Rustamkhanli, § 44 […]» e ancora che(par. 101) «In questo contesto, la Corte ha rilevato che, laddove il dirittointerno non richiedeva un'autorizzazione giudiziaria preventiva, ciò potevaessere compensato da altre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi,come una procedura di reclamo soggetta a controllo giurisdizionale (ibid.,§§ 18-60, 165 e 172)». Va, ancora, rilevato che, nel definire l’ambito diriferimento della questione, la Corte Edu (par. 39) ha richiamato la propriagiurisprudenza costante, secondo cui «la nozione di «domicilio», ai sensidell’articolo 14 della Costituzione, deve essere distinta da altre nozioni,come quella di «domicilio» ai sensi delle pertinenti disposizioni penali. Essacomprende soltanto i luoghi che sono utilizzati come «privata dimora». Inparticolare, essa comprende i luoghi utilizzati per lo svolgimento di attivitàcaratteristiche della vita privata. Tale nozione non comprende, invece, iluoghi pubblici e i luoghi aperti al pubblico, o i luoghi che, pur essendoprivati, non sono adibiti a «dimore private». In generale, essa noncomprende i locali commerciali e i locali utilizzati per lo svolgimento diNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026come «private dimore» nel significato sopra indicato».2.11. E pertanto, in sintesi: i) dirimente a monte è che la censura cheevoca il dictum della sentenza “[OSCURATO:SOCIETA]” si fonda su una contestazionein fatto diversa rispetto a quanto allegato tempestivamente, e dedotta solonelle memorie ex art. 378 c.p.с.; ii) l’atto autorizzativo risulta motivato,non è mai stato contestato – prima di allora in relazione a tale aspetto - ela motivazione è stata riportata nella memoria illustrativa della societàcontroricorrente; iii) la normativa sopravvenuta - l’art. 13-bis del d.l.84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, di cui si dubita la compatibilità perla sua efficacia retroattiva, che fa salvezza degli atti precedenti, nonadeguatamente motivati, è dunque irrilevante, sia sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDUe con gli artt. 7 e 47 CDFUE, sia con riguardo alla conseguente compatibilitàcon gli artt. 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UnioneEuropea; iv) la questione è dunque inammissibile, perché nuova in fatto ein diritto rispetto al thema decidendum definito nei gradi di merito; v) inoltrela questione, con riguardo alla mancata riserva all’Autorità giudiziaria dellapotestà autorizzativa degli accessi fiscali, è manifestamente infondata.2.12. Con riferimento al profilo della compatibilità eurounitaria va infineosservato che, come di recente ribadito dalla Corte di Giustizia UE, con laSentenza della Grande Sezione 24 marzo 2026 (causa C-767/23 [Remling]- ECLI:EU:C:2026:243), «dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, lettoalla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che,allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsiricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni Cilfit e, diconseguenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinviopregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, lamotivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione didiritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione dellaNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata deldiritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanzadi tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si èimposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevolidubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] eCatania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, punto 51, nonché del 15ottobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, punto 62)» (par. 23) eche «Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimentopregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamento giuridicodell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsiricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevano una questionerelativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del dirittodell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporretale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in unadelle tre eccezioni Cilfit. Ne consegue che, qualora un siffatto giudice decidadi non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, tale decisione deve, inogni caso, rispettare l’obbligo di motivazione richiamato al puntoprecedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, le ragioni perle quali tale eccezione si applica» (par. 24).2.13. L’obbligo di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte UEviene meno solamente in presenza delle tre tassative ipotesi eccezionali, edunque nel caso di: i) questione irrilevante, rispetto alla quale la rispostaall'interpretazione del diritto europeo non è necessaria e non influisce inalcun modo sull'esito finale della causa; ii) atto chiaro (Acte clair), rispettoal quale la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è così evidente danon lasciare spazio a "ragionevoli dubbi", con il caveat per cui il giudicenazionale deve però prima confrontare le diverse versioni linguistiche econsiderare la terminologia e il contesto europeo; iii) questione già risolta(Acte éclairé), materialmente identica ad un'altra già decisa dalla Corte diGiustizia in via pregiudiziale, oppure riferibile ad un orientamentoNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026consolidato della Corte che risolve il punto controverso (cfr. Corte diGiustizia UE, sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit v. Ministero della Sanità, causac-283/81; sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA],causa C-561/19).2.14. Ebbene, per quanto ampiamente argomentato, nella specie siricade nella prima ipotesi di eccezione contemplata dalla Corte eurounitaria,trattandosi di questione irrilevante ai fini della decisione della presentecontroversia.3. Ancora, nella memoria illustrativa, si chiede l’applicazione dello iussuperveniens, di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024. Tale norma, secondoquanto prospettato, dovrebbe trovare applicazione anche a violazionicommesse prima della sua entrata in vigore, sulla base del principio delfavor rei e di retroattività della lex mitior sancito dal comma 3 dell’art. 3 deld.lgs. n. 472/1997. Si è altresì evidenziata l’illegittimità costituzionaledell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 che ha stabilito che «le disposizioni di cuiagli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024», per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazioneagli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.3.1. La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura più favorevoleal contribuente, così come prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 87 del 2024, non puòtrovare accoglimento, né sussistono le condizioni per rimettere la questionealla Corte costituzionale, richiamandosi a tale riguardo che questa SupremaCorte (v. Cass. Sez. 5, 19/01/2025, n. 1274, seguita da Cass. Sez. 5,25/06/2025, nn. 17111, 17112 e 17113, da Cass. ord. 1/08/2026, n.22255, e da Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n. 29886, Rv. 677029 – 02) haaffermato che l’applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da unaespressa previsione normativa, e in particolar modo dall’art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative inmateria fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicataa partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La scelta delNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattivitàdella legge più favorevole non appare in contrasto con i principicostituzionali, né con quelli di diritto dell'Unione europea.3.2. L’oggetto del contendere si inserisce nel quadro della ampiarevisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario, coinvolgendo inpratica l’intero impianto regolato dai d.lgs. n. 471 e 472 del 18 dicembre1997. Tuttavia, proprio questo ampio ripensamento della disciplina, comedi tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal legislatorecon la l. n. 111 del 2023 - dall’art. 20 quanto alle sanzioni, con i conseguentiprincipi e criteri direttivi, specie, per quanto qui di interesse, quelli elencatinelle lett. a (per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali) ec, punti da 1 a 5 (per le sanzioni amministrative) - consente di leggere laderoga alla lex mitior disposta dal legislatore delegato in un quadro coerentecon i principi costituzionali e sovranazionali.3.3. Secondo quanto riconosciuto dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, poiché le sanzioni fiscali differiscono dal nocciolo duro del dirittopenale, le garanzie dell'articolo 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non siapplicano necessariamente con il loro pieno rigore (Corte europea dei dirittidell'uomo, 3 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.A. c. Belgio [GC], n.49812/09, § 76; 7 giugno 2012, Segame SA c. Francia, n. 4837/06, §§ 56-60; 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, § 43).3.4. La riprova, in tema, è data dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472del 1997, laddove la norma prevede che «Salvo diversa previsione di legge,nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo unalegge posteriore, non costituisce violazione punibile». Si tratta di una regolache, pur prevedendo una deroga al principio della sopraggiunta nonpunibilità di una condotta, non è stata mai posta in discussione, tanto menonel panorama dottrinale e giurisprudenziale se ne è denunciato il contrastocon i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittiNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell'uomo e delle libertà fondamentali o con quelli della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea.3.5. Ebbene, è pur vero che il terzo comma del medesimo articolo, chedisciplina l’applicazione della lex mitior, non prevede, al contrario, alcunaespressa deroga, limitandosi invece a disporre che «Se la legge in vigore almomento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posterioristabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole,salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo», avendodunque quale solo limite la definitività della sanzione applicata. Ma, sebbenesia diffusa l’opinione che il silenzio normativo, a differenza della espressaprevisione nel comma 2, escluda in radice eccezioni al principio del favorrei, non può ignorarsi che l’ipotesi trattata nel comma 2 è ben più radicaledi quella disciplinata dal comma 3 (perché la prima ipotesi riguarda unafattispecie per la quale la legge successiva esclude del tutto il disvalore dellacondotta prima sanzionata, la seconda afferisce ad ipotesi per le quali lacondotta resta invece sempre punibile, ma con una sanzione meno grave,così che il suo disvalore scema ma non scompare).3.6. Può allora dedursi che l’esclusione assoluta della derogabilità dellalex mitior incontra innanzitutto dei limiti proprio sul piano logico. Infatti, seè possibile che una sanzione continui ad essere applicata a fattispeciesuccessivamente escluse dal regime sanzionatorio, non è dato comprendereperché ciò non possa parimenti accadere, ovviamente sempre in via dieccezione, per fattispecie ritenute con una legge successiva solo menogravi.3.7. Ciò è quanto induce a considerare una interpretazione coerente conle fattispecie contemplate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 3 cit., inun approccio ermeneutico che tenga conto di una lettura complessiva deidue commi, nei quali i principi della riserva di legge (comma 2) e quellodella lex mitior (comma 3) non possono essere tenuti nettamente separati.Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/20263.8. La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono ladisciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie,quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta, maanche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificarederoghe all’applicazione del principio del favor rei. Queste considerazionihanno una chiara copertura proprio in precedenti della Corte costituzionale.3.9. Con la sentenza n. 63 del 2019 la Corte costituzionale, dopo essersidiffusa sulla copertura costituzionale della lex mitior in materia penale, daricercarsi non già nell’art. 25 Cost. ma nell’art. 3 Cost., e averne perimetratol’applicazione, esaminando il principio con riferimento alle sanzioniamministrative “punitive”, ossia sostanzialmente equiparabili alle sanzionipenali, avverte che «Se poi, ed eventualmente in che misura, il principiodella retroattività della lex mitior sia applicabile anche alle sanzioniamministrative, è questione recentemente esaminata funditus dallasentenza n. 193 del 2016. In quell'occasione, questa Corte ha rilevato comela giurisprudenza di Strasburgo non abbia “mai avuto ad oggetto il sistemadelle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singolee specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, purqualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, sianoidonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamentoconvenzionale”. In difetto, pertanto, di alcun “vincolo di matriceconvenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degliordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattivitàdella legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioniamministrative”, la sentenza n. 193 del 2016 ha giudicato non fondata unaquestione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), del quale il giudice a quosospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.,quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevedeuna regola generale di applicazione della legge successiva più favorevoleNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026agli autori degli illeciti amministrativi: regola generale la cui introduzione,secondo la valutazione di questa Corte, avrebbe finito «per disattendere lanecessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata"amministrativa" dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", allaluce dei cosiddetti criteri Engel».3.10. Riguardo al diritto dell'Unione europea, a differenza della tutela delprincipio di legalità, che resta assoluto e mai recessivo, quanto al rispettodella lex mitior, la Corte di giustizia riconosce che il medesimo principio puòrisultare recessivo nella comparazione con altri interessi - di pari rango eche nel caso di specie si concretizza in quello di apprestare un efficacesistema sanzionatorio idoneo al contrasto a reati di frode grave ai dannidegli interessi finanziari dell’Unione europea -, con sue conseguenti deroghe(Corte giust., 24 luglio 2023, PPU – Lin, causa C-107/2023). Il principio,elaborato in tema di sanzioni penali, va applicato al sistema sanzionatorioamministrativo, pur quando equivalente a norma penale.3.11. Nel caso di specie, l’irretroattività disposta dall’art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per ilcontribuente, si colloca in un contesto che accompagna la rimeditazionedell’intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo. Aldi là delle ragioni esposte nella relazione illustrativa di accompagnamento,in ordine alla previsione dell’art. 5, non può negarsi che la ratio che giustificala irretroattività delle sanzioni più favorevoli è la emersione di diritti ofinalità di pari o superiore livello alla garanzia sacrificata. È sufficiente lalettura dell’art. 20 della legge delega, e degli ampi obiettivi che con essasono stati assunti dal legislatore, per comprendere come la riforma non silimita a rideterminare le sanzioni in senso favorevole al contribuente, ma siaccompagna a un ripensamento del ruolo stesso della sanzione,implementando un contesto di collaborazione tra Amministrazione econtribuente (art. 20, comma 1, lett. a, num. 4), prevedendo forme dicompensazione tra sanzioni comminate e crediti maturati nei confronti delleNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026amministrazioni (art. 20, comma 1, lett. a, num. 2), oppure valorizzando lacondotta successiva o pregressa del contribuente in uno spiritoradicalmente rivoluzionato rispetto al passato, quanto meno in termini diobiettivi (art. 20, comma 1, lett. c, num. 2 e 3). Un simile riassetto - chenon risulta neppure del tutto compiuto, almeno quanto a riordino delladisciplina, atteso che i vecchi decreti legislativi n. 471 e 472, le cui normerisultano modificate dal d.lgs. n. 87 del 2024, cesseranno di avere vigore il1° gennaio 2027 (termine così prorogato dal d.l. 31/12/2025 n. 200),perché abrogati dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, art. 102, conl’introduzione di un testo unico in materia - giustifica la scelta del legislatoredelegato. Un intervento di tale portata, e la previsione di sanzioni piùleggere, con conseguente riduzione di risorse già preventivate, al di là delleesigenze di rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità deldebito pubblico, ex art. 97 Cost., riversa direttamente i suoi effetti sulraggiungimento di prestazioni standard in materie di rango costituzionalealtrettanto sensibili, quali le prestazioni sanitarie (art. 32 Cost.), scolastiche(art. 34 Cost.), di sicurezza pubblica, ecc.3.12. È dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario,nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona a unamodifica radicale del rapporto fisco/contribuente, giustifica unairretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poteressere tacciata di violazione dei diritti presidiati dalla Costituzione.D'altronde, che la deroga sia stata “pensata” con estrema ponderazione losi rinviene nella constatazione che l’irretroattività non è coincidente con ilmomento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormentesuccessiva, a comprova della necessità che anche l’attenuazione dellesanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamentodell’impianto sanzionatorio (così Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n. 29886, Rv.677029 – 02).Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/20263.13. Infine, non è conferente il richiamo, operato in sede di discussioneall’udienza pubblica tenuta avanti a questa Corte, alla sentenza della CGUE,Grande Sezione, 1° agosto 2025, T.T. e BAJI Trans s.r.o., C-544/23.3.14. Ciò in quanto la fattispecie giudicata attiene ad un caso di abolitiocriminis e non di successione nel tempo di norme amministrativesanzionatorie, sì che la Corte di giustizia, pronunciando in sede di rinviopregiudiziale, ha stabilito che l’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta deidiritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso puòapplicarsi ad una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sullabase di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, èstata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purché talemodifica rifletta un mutamento di posizione riguardo alla qualificazionepenale dei fatti commessi da tale persona o alla pena da applicare.3.15. Deve dunque darsi continuità al principio di recente affermato daquesta Corte, secondo cui «In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta piùfavorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto la misuradella sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs.n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applica alleviolazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressa derogaal principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e 117 Cost.)che con quelli del diritto dell'Unione Europea. (Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n.29886, Rv. 677029 - 02)».4. A quanto ora osservato consegue, inoltre, che la fattispecie è riferibilead un orientamento consolidato della Corte che risolve il punto controverso,sì da esentare, ricadendo nella ipotesi c.d. di Acte éclairé e richiamandosiquanto supra ampiamente argomentato, dall’obbligo di sottoporre laquestione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione.4.1. Infine, è opportuno rilevare che la fattispecie in esame differisce, inradice, da quella oggetto della ordinanza interlocutoria di questa Corte,Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/202611/05/2026, n. 13696 (depositata successivamente alla celebrazione dellapubblica udienza), ove, in una ipotesi di accesso abusivo effettuato pressola sede dell’impresa in forza di autorizzazione del competente [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, priva di motivazione e che si risolveva in un meroordine di accesso, si sono rimessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, secondocomma, c.p.c., «in merito all’interpretazione ed alla portata dell’art.7quinquies l. 212/2000, in particolare in relazione alla esistenza,nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epocaprecedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli attie dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali delcontribuente; ciò sia in relazione al rilevato contrasto tra le sopra indicatepronunce della sezione tributaria e della giurisprudenza penale della Cortesia come questione di massima di particolare importanza».5. Passando dunque all’esame del merito della controversia, con l’unicomotivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la «Nullità della sentenza per carenza dimotivazione e motivazione apparente. Violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4 delD. Lgs. 31.12.1992 n. 546».5.1. Deduce l’Amministrazione ricorrente che dalla lettura dellasentenza impugnata emerge con evidenza che la CTR non avrebbe datoconto, neppure in estrema sintesi, dei distinti presupposti di fatto e di dirittosu cui fondavano i tre rilievi in cui si articolava il recupero a tassazioneancora sub iudice, così sintetizzati: la simulazione del corrispettivo in frodeall'erario, per quanto attiene l'operazione relativa all'immobile sito in FianoRomano; la carenza del requisito della certezza, per quanto attieneall'operazione relativa all'immobile sito in via Ardeatina, località SantaPalomba; il difetto del requisito della competenza della deduzione integraledel maxicanone, per quanto attiene alle operazioni relative agli immobili sitiin via [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e via [OSCURATO:PERSONA] n. 70. La CTR non avrebbe inoltre, datoNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026conto, neppure in estrema sintesi, delle argomentazioni difensive dell'Ufficioe delle ampie e motivate censure (riportate, in ossequio al principio dispecificità ed autosufficienza, nel ricorso alle pagg. 12 ss.) da questoproposte avverso la sentenza di primo grado. Ancora, osserva partericorrente, la motivazione della sentenza si articola in una sola apoditticaaffermazione, riferibile alle operazioni relative agli immobili siti in Roma, viaSalone n. 124 e via [OSCURATO:PERSONA] n. 70.6. Il motivo è, conformemente alle conclusioni tratte dal Procuratoregenerale, parzialmente fondato, nei termini che seguono.7. L’Amministrazione finanziaria per l’anno di imposta 2007 harecuperato a tassazione, fra le altre cose, l’indebita deduzione di canoni dileasing per complessivi euro 3.696.379,24, relativi a quattro distinte unitàimmobiliari, rispettivamente site in [OSCURATO:PERSONA] ed in Roma, in ViaArdeatina, [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e [OSCURATO:PERSONA] n. 70, le ultime due esaminateinsieme. Il ricorso della società contribuente è stato accolto in primo gradosu tale specifico punto e la CTR ha confermato tale pronunzia.7.1. I giudici di appello hanno così argomentato: «Quanto poi almotivo concernente il trattamento fiscale della rinegoziazione dei canoni dileasing relativi agli immobili siti in Roma, è necessario rilevare che in realtànon si è avuto altro che una rinegoziazione per cui la [OSCURATO:PERSONA] harinunciato al credito di € 6.924.528,93 per stipulare un nuovo contratto dileasing per l’importo di € 5.250.000,00 con la differenza in favore dellasocietà contribuente di € 1.674.528,93 che, giustamente, la stessa societàha considerato sopravvenienza attiva imponibile per l’anno 2007».7.2. Ora, le dissertazioni riportate riguardano solo le due unitàimmobiliari considerate insieme, site in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e ViaCarnevale n. 70, nell’ambito dei tre rilievi “sub A, B e C”, su cui fondal’avviso di accertamento impugnato.7.3. Il ricorso per cassazione, assolvendo l’onere di specificità eautosufficienza, riporta il contenuto dell’avviso di accertamento e dellaNumero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026pretesa impositiva e, alla luce di ciò, appare di tutta evidenza l’assenza diqualsivoglia argomentazione in ordine alle prime due unità immobiliari,oggetto dei rilievi “sub A e B”, la prima sita in [OSCURATO:PERSONA] e la secondain via Ardeatina alla località [OSCURATO:PERSONA], rilievi rispetto ai quali laCommissione regionale nulla ha speso in sentenza per motivare il rigettodell’appello erariale.7.4. Per tali rilievi, dunque, vi è totale assenza di motivazione, e sulpunto il motivo è, con tutta evidenza, fondato.7.5. Non può, invece, accogliersi, la censura di motivazione apparenteche investe il capo di decisione attinente alle operazioni relative ai restantidue immobili, siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e [OSCURATO:PERSONA] n. 70, oggettodel rilievo “sub C”, rispetto al quale la CTR ha, pur sinteticamente, resomanifesto il proprio percorso decisionale.7.6. Va a tale riguardo rammentato che la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.с., disposta dall'art. 54 legge 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054) che – in ultima analisi - si vorrebbe quicensurare da parte dell’Agenzia ricorrente.Numero registro generale 26244/2017Numero sezionale 166/2026Numero di raccolta generale 18867/2026Data pubblicazione 10/06/2026E, ancora, va ribadito che il mancato esame delle opposte tesi edargomentazioni della ricorrente, all’epoca appellante, non può certo dar vitaad una motivazione assente o apparente, che sussiste quando le ragionidella decisione non siano in concreto presenti, non quando non si rispondaa tutte le obiezioni di parte.8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui inmotivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principisopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] MacagnoIl PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 18867/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris