CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 13488/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23680-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] STUDIORUM, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] lettori di lingua straniera Ricostruzione carriera ai sensi del legge n. 63/2004 Criteri R.G.N.23680/2018 Cron. Rep. Ud.07/03/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIOe [OSCURATO:PERSONA] -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1528/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/01/2018 R.G.N. 117/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dai litisconsorti indicati in epigrafe i quali, unitamente ad altri ricorrenti che non hanno impugnato in questa sede la decisione, avevano convenuto in giudizio l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale e per quel che qui rileva, che fosse accertato il loro diritto a percepire il trattamento retributivo minimo garantito agli ex lettori di lingua straniera dall’art. 1 della legge n. 63/2004 e ad ottenere la completa ricostruzione della carriera, con riconoscimento degli scatti di anzianità, delle progressioni stipendiali e di ogni altro emolumento in godimento ai ricercatori confermati a tempo definito e con conseguente condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive ed al versamento dei contributi previdenziali; 2. la Corte distrettuale ha premesso in punto di fatto che gli appellanti, tutti inizialmente assunti con contratti a termine ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, avevano avviato una prima iniziativa giudiziaria e con sentenza del 2 giugno 1998, passata in giudicato a seguito della pronuncia di questa Corte n. 14433/2000, il Tribunale di Bologna aveva accertato la natura a tempo indeterminato dei rapporti, dei quali aveva dichiarato la prosecuzione «alle condizioni tutte del contratto applicato precedentemente al termine di scadenza» del 31 ottobre 1993; con la medesima pronuncia erano state invece respinte le rivendicazioni di carattere retributivo fondate sull’invocata applicazione dell’art. 36 Cost.; 3. il giudice d’appello ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 19164/2017, quanto alla applicabilità della normativa sopravvenuta anche agli ex lettori che avevano ottenuto la trasformazione del rapporto sulla base del giudicato enon avevano sottoscritto il contratto disciplinato dal d.l. n. 120/1995, e non ha condiviso la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che il giudicato precludesse ogni iniziativa giudiziaria anche per il periodo successivo rispetto a quello in relazione al quale l’adeguatezza della retribuzione era già stata accertata; ha precisato al riguardo che nei rapporti di durata l’ultrattività del giudicato trova un limite nella sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento, come avvenuto nella fattispecie perché il legislatore, al fine di adeguare l’ordinamento interno a quello eurounitario, aveva dettato una specifica disciplina del trattamento retributivo spettante agli ex lettori e ciò aveva fatto in epoca successiva alla formazione del giudicato; 4. ha, peraltro, affermato la Corte d’appello che l’Università aveva dimostrato di avere corrisposto agli ex lettori somme addirittura di importo superiore a quello dovuto in applicazione della legge n. 63/2004 e ciò aveva trovato conferma nella consulenza tecnica contabile disposta in appello perché l’ausiliare, tenuto conto della documentazione in atti e delle osservazioni delle parti, aveva nella sostanza fatto proprio il conteggio prodotto dalla difesa dell’Ateneo; ha aggiunto che non potevano essere apprezzate le ulteriori osservazioni formulate dal consulente di parte appellante, in ragione della loro tardività, e che gli originari ricorrenti, pur lamentando la violazione dell’art. 36 Cost., non avevano allegato elementi fattuali dai quali si potesse desumere l’inadeguatezza del trattamento retributivo rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato; ha precisato, inoltre, che l’Università nell’anno 2003 aveva riconosciuto, con efficacia retroattiva al 20 luglio 1997, l’anzianità maturata ed aveva applicato anche agli ex lettori non inquadrati quali collaboratori esperti linguistici il medesimo trattamento retributivo previsto per questi ultimi dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; 5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali hanno opposto difese lo Stato Italiano e l’Università degli Studi diBologna, mentre l’Inps ha solo depositato procura. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano «violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per aver accolto acriticamente le conclusioni del CTU, senza esporre le ragioni di diritto della decisione sul punto né rispondere alle osservazioni della difesa dei lettori ricorrenti in merito al fatto che l’art. 6 L. 240/2010 non stabilisce per i ricercatori confermati a tempo definito l’obbligo di svolgere attività didattica per un monte ore annuo di 750 ore, mentre l’art. 1 L. 63/2004 stabilisce che si considera a tempo pieno l’impegno didattico degli ex lettori e CEL pari al monte ore annuo di 500 ore»; i ricorrenti sostengono, è ciò è reso evidente già dalla rubrica sopra trascritta, che il giudice d’appello avrebbe dovuto specificamente pronunciare sulla correttezza giuridica della metodologia seguita dal CTU il quale, nel fare propria la tesi dell’Università, aveva quantificato la retribuzione oraria del ricercatore confermato a tempo definito utilizzando il divisore 750, previsto dall’art. 6 della l. 240/2010, in realtà non applicabile alla fattispecie; 2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata la violazione del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 63/2004 e dell’art. 6 della legge n. 240/2010 e, riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, sostengono che il monte ore annuo di 750 ore si riferisce alla sola rendicontazione dei progetti di ricerca, disciplinata dal comma 1 del richiamato art. 6, e non all’attività didattica, che è quella che rileva ai fini del calcolo della retribuzione dovuta agli ex lettori, in relazione alla quale il comma 3 richiama l’obbligo orario previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 382/1980; 3. la terza critica, anch’essa formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censura il medesimo capo della decisione attinto dal secondo motivo e, invocando l’art. 11 delle disposizioni sulla legge generale (erroneamente indicato in rubrica art. 11 cod. civ.), rileva che il divisore 750 sicuramente non poteva essere utilizzato nella fattispecie in quanto, oltre ad essere inapplicabile per le ragioni già dette, era stato previsto dalla legge n. 240/2010, mentre in causa si discuteva dell’adeguatezza delle retribuzioni dovute sino all’anno 2008;4. con il quarto motivo è eccepita,ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,la nullità della consulenza tecnica per violazione dell’art.195 cod. proc. civ. e si assume che il consulente tecnico d’ufficio aveva sviluppato i conteggi e fornito una puntuale risposta ai quesiti solo con la relazione definitiva, depositata dopo l’invio alle parti di una bozza che, al contrario, non conteneva alcuna tabella né lo sviluppo dei conteggi; le osservazioni, ritenute tardive dalla Corte distrettuale, dovevano al contrario essere apprezzate, perché in precedenza l’ausiliare di parte non era stato messo in condizione di contestare la metodologia seguita; 5. la quinta critica denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 45 TFUE, come specificato dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 26 giugno 2001, del 18 luglio 2006 e del 15 maggio 2008, recepite nell’ordinamento interno con l’art. 1 della legge n. 63/2004; i ricorrenti deducono, in estrema sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel rigettare la domanda di ricostruzione della carriera perché l’Università, a detta del giudice d’appello, aveva già applicato la disciplina normativa ed economica dettata dalla legge n. 236/1995 e dalla contrattazione collettiva; in realtà, proprio quelle disposizioni erano state ritenutedalla CGUE, e dal legislatore che ne aveva recepito le indicazioni, non sufficienti ad assicurare il diritto degli ex lettori, tanto che con la richiamata legge n. 63/2004 era stata dettatauna nuova e diversa disciplina finalizzata ad ottemperare alle pronunce della Corte UE; 6. infine con il sesto motivo è prospettata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e, nuovamente, dell’art. 1 della legge n. 63/2004 e si censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto preclusa dal giudicato la pretesa di ricostruzione della carriera in relazione al periodo compreso fra l’instaurazione dei rapporti di lettorato ed il novembre 1993 (data di cessazione dei rapporti a termine poi riattivati a seguito della pronuncia passata in giudicato); i ricorrenti deducono che la legge del 2004, come detto emanata per dare esecuzione alle sentenze della Corte Ue, è speciale e cronologicamente successiva al giudicato ed ha imposto alle Università di procedere all’integrale ricostruzione della carriera, che, quindi, non poteva essere negata dalla Corte territoriale; 7. il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio motivazionale quanto alla correttezza giuridica della metodologia di calcolo utilizzata dal CTU, è inammissibile perché, come gli stessi ricorrenti riconoscono nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ, la lamentata carenza della motivazione è riferita ad una questione di diritto che è, poi, quella sulla quale si incentrano, il secondo ed il terzo motivo; hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la Corte di Cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, quartocomma, cod. proc. civ., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (in tal senso Cass. S.U. 28054/2008 e negli stessi termini Cass. S.U. 2731/2017);il principio, risalente nel tempo (cfr. Cass. S.U. n. 5888/1992) è stato ripreso anche da Cass. S.U. n. 5083/2014, che nell’interpretare il riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e nel precisare in quali casi il vizio motivazionale può essere ritenuto sussistente, ha aggiunto anche, richiamando l’analoga affermazione fatta dal precedente sopra citato,che «il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)»; 8. il secondo ed il terzo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione, sono ammissibili e fondati; 8.1. quanto all’ammissibilità, contestata dai controricorrenti, va detto che le censure correttamente sono state ricondotte al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché con le stesse si mette in discussione, non l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito attraverso il rinvio per relationem alla consulenza tecnica d’ufficio, bensì la correttezza in iure del parametro, che ha natura giuridica, utilizzato dall’ausiliare ai fini della quantificazione della retribuzione; l’elaborazione dei conteggi, infatti, è frutto di un’operazione complessa,perché il calcolo va sviluppato sulla base di regole legali e contrattuali, sicché, qualora sia stata contestata l’interpretazione data a queste ultime, rientra nel potere/dovere del giudice verificare la correttezza giuridica della scelta effettuata dall’ausiliare (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002, richiamata, fra le tante, da Cass. n. 20998/2019 e da Cass. n. 19481/2022) e si ricade nell’ambito dell’applicazione della legge, la cui violazione può essere denunciata nel giudizio di legittimità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; i motivi, inoltre, sono formulati nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc.civ. perché i ricorrenti, che hanno depositato nel giudizio di cassazione ex art. 369 cod. proc. civ. la relazione peritale, hanno anche trascritto nel ricorso (pag. 11) lo stralcio della consulenza tecnica d’ufficio dal quale si desume che il CTU, per determinare la retribuzione oraria dovuta al ricercatore confermato a tempo definitivo, ha utilizzato il divisore 750 tratto dall’art. 6 della legge n 240/2010; 8.2. così ragionando l’ausiliare è incorso nella violazione di legge che i ricorrenti denunciano, sotto il duplice profilo dell’inapplicabilità ratione temporis di quel divisore, previsto dall’art. 6 della legge n. 240/2010, sopravvenuto all’entrata in vigore della legge n. 63/2004 della quale andava fatta applicazione, nonché dell’errata interpretazione dei testi normativi che rilevano nella fattispecie; 8.3. la complessa vicenda normativa che ha riguardato l’annosa vicenda del trattamento giuridico e normativo dei lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori esperti linguistici, è stata ricostruita da plurimi precedenti di questa Corte, alla cui motivazione si rinvia (cfr. fra le tante Cass. n. 16464/2022); in particolare sull’interpretazione dell’art. 1 del d.l. n. 2/2004, convertito dalla legge n. 66/2004, sin dalle pronunce più risalenti nel tempo (cfr. Cass. n. 21856/2004; Cass. n. 5909/2005; Cass. n. 4147/2007), si è detto che la disposizione, seppure apparentemente circoscritta alle sole Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, [OSCURATO:PERSONA] di Roma e L'Orientale di Napoli, è applicabile a tutti gli appartenenti alla categoria dei "collaboratori linguistici ex lettori di madre lingua straniera" anche se dipendenti da Università degli Studi diverse da quelle contemplate nell'art. 1 della legge citata, in quanto volta ad ottemperare alla pronuncia della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001, che ha valore di ulteriore fonte di diritto comunitarioefficace erga omnes; agli ex lettori, pertanto, spetta, per espressa volontà del legislatore, «proporzionalmente all'impegno orario assolto,tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli»; 8.4. le Sezioni Unite, inoltre, risolvendo un contrasto sorto nella giurisprudenza di questa Corte quanto all’incidenza di precedenti giudicati con i quali i contratti di lettorato di durata annuale ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 erano stati convertiti in rapporti a tempo indeterminato, con più pronunce contestualmente rese, hanno affermato che: a) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017); b) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963/2017); c) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perché, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017); 8.5. nel dare continuità ai richiamati principi, sviluppandoli in relazione alle questioni più specifiche dedotte nelle controversie portate all’attenzione del giudice di legittimità, si è precisato che: a) il trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti indicati dall'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione (o, in assenza, della sentenza che abbia disposto la conversione del rapporto) alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (cfr. Cass. n. 20483/2023; Cass. n. 13886/2023; Cass. n. 16462/2022; Cass. n. 20765/2018);b) poiché ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 2/2004 la retribuzione in proporzione all'impegno orario assolto, deve essere parametrata al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, devono essere riconosciuti all’ex lettore anche gli adeguamenti triennali della retribuzione e le classi stipendiali , con decorrenza dal primo contratto stipulato con l'Università e sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto di collaborazione linguistica(cfr. Cass. n. 18897/2019); c) l’azione attribuita all’ex lettore dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dalla legge n. 240/2010, ossia dadisposizione normativa che il legislatore ha emanato con la specifica finalità di ottemperare alla pronuncia della Corte di Giustizia (chiaro in tal senso è l’incipit dell’art. 1: In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99…), è autonoma e distinta da quella di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. che l’ex lettore poteva far valere nella vigenza dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, e, pertanto, la prescrizione del relativo diritto inizia a decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa (cfr. Cass. nn. 13175, 14203, 15018 del 2018) ed inoltre l’azione non è impedita da un precedente giudicato sull’adeguatezza della retribuzione corrisposta all’ex lettore, se formatosi antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa (cfr. Cass. n. 20483/2023; Cass. n. 16449/2022 ed anche, a contrario Cass. n. 9822/2024 che ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato in quanto in quel caso il giudicato medesimo si era formato nella vigenza della normativa sopravvenuta); d) il d.l. n. 2/2004, nel rinviare al trattamento retributivo previsto per il ricercatore confermato a tempo definito, ha confermato la sostanziale diversità delle prestazioni rese dall’ex lettore divenuto collaboratore esperto linguistico, rispetto a quelle proprie dei docenti (diversità già desumibile dal tenore letteralesia dell’ art. 28 del d.P.R. n. 3 82/1980, sia dell’art. 4 del d.l. n. 120/1995, perché le esigenze di esercitazione degli studenti e di supporto all’apprendimento della lingua straniera evocano una funzione strumentale ed accessoria rispetto all'insegnamento universitario in senso proprio connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche) ed «alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica, prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore)» (Cass. n. 14108/2023 e negli stessi termini quanto alle modalità di determinazione del trattamento retributivo Cass. n. 20483/2023; Cass. n. 13886/2023; Cass. 13754/2023; Cass. n. 18711/2023); 8.6. i richiamati principi, che vanno qui ribaditi, rilevano anche nella fattispecie, nella quale gli ex lettori divenuti collaboratori linguistici hanno agito in giudizio per chiedere l’applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 2/2004 sin dalla data di sottoscrizione del primo rapporto di lettorato; il d.l. in parola, come si è detto, impone il riconoscimento di un trattamento retributivo pari a quello del ricercatore universitario a tempo definito,ma rapportato ad un maggiore impegno orario richiesto al collaboratore linguistico, ossia pari a 500 ore, sicché il divisore che rileva è quest’ultimo, in quanto consente di pervenire alla retribuzione oraria spettante all’ex lettore, da quantificare sulla base del trattamento retributivo riservato alla categoria individuata come parametrodi riferimento; è, quindi, errato il richiamo che si legge nella consulenza tecnica d’ufficio, recepita alla Corte territoriale, al divisore 750, innanzitutto perché lo stesso non è richiamato nel d.l. n. 2/2004, né poteva esserlo perché tratto da una norma sopravvenuta, ossia dall’art. 6 della legge n. 240/2010, ed inoltre perché quel divisore per la categoria dei ricercatori è finalizzato a consentire la rendicontazione dei progetti di ricerca, ai quali, per quanto si è detto nel punto che precede, i collaboratori linguistici restano estranei, mentre il monte ore annuo per l’attività didattica, questa sì parzialmente assimilabile all’attività di esercitazione e sostegno linguistico, è quello indicato nel comma 2 dello stesso art. 6; è, comunque, assorbente il rilievo che la verifica dell’adeguatezza della retribuzione corrisposta all’ex lettore dall’Università va fatta in relazione alla previsione normativa, che, come si è già detto, perviene ad individuare la retribuzione oraria spettante, partendo dal trattamento retributivo riservato al ricercatore universitario a tempo definito, comprensivo di tutti gli incrementi legati all’anzianità di servizio, e dividendolo per 500, ossia per il monte orario rispetto al quale,secondo il legislatore, quel trattamento (che per il ricercatore è stabilito in proporzione non alla sola attività di didattica – 200 ore all’epoca e successivamente 250 –ma anche all’impegno profuso nella ricerca) garantisce il rispetto delprincipio di proporzionalità; 8.7. la sentenza impugnata che, nel recepire la consulenza tecnica, ha seguito una diversa metodologia di calcolo, valorizzando la retribuzione oraria del ricercatore confermato a tempo definito (tra l’altro determinata erroneamente sulla base di un divisore previsto, per altre attività,dalla normativa sopravvenuta, non applicabile alla fattispecie ratione temporis), non è, quindi, conforme a diritto e deve essere cassata, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso; resta, di conseguenza, assorbito il quarto motivo con il quale la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le osservazioni formulate dalle difese degli appellanti (qui ricorrenti) per contestare l’anzidetta metodologia di calcolo; 9. sono fondati anche il quinto ed il sesto motivo; si è già detto al punto 8.3. che il d.l. n. 2/2004 è stato ritenuto applicabile all’intera categoria degli ex lettori, divenuti collaboratori esperti linguistici a seguito della sopravvenienza della nuova normativa, e non solo a quelli dipendenti dalle Università indicate dal legislatore che, omettendo di applicare correttamente il combinato disposto dato dal d.l. n. 120/1995 e dalla contrattazione collettiva, avevano provocato la procedura di infrazione, per non avere riconosciuto nel passaggio dall’una all’altra regolamentazione del rapporto i diritti quesiti e l’anzianità di servizio; il diritto alla ricostruzione della carriera nei termini indicati dal successivo d.l. n. 2/2004, nei limiti precisati dalla disposizione di interpretazione autentica contenuta nell’art. 26 della legge n. 240/2010, prescinde, dunque, dalla verifica nei singoli casi concreti dell’adempimento o meno, da parte dell’Università, degli obblighi imposti dal citato d.l. n. 120/1995, quanto agli aspetti valorizzati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 2001 di cui già si è dato conto; ha, quindi, errato la Corte territoriale nel valorizzare, alle pagine da 43 a 45 della motivazione e per escludere la fondatezza della domanda della quale qui si discute, la circostanza dell’avvenuto riconoscimento ai collaboratori linguistici dell’anzianità di servizio e dei diritti quesiti, nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva, nazionale e di ateneo, alla quale il d.l. 120/1995 rinvia; infatti, una volta ritenuto applicabile il d.l. n. 2/2004 a tutti gli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, quel criterio di ricostruzione della carriera, fermi i limiti indicati dalla legge di interpretazione autentica, si impone a prescindere daogni altra verifica e ciò comporta anche, come già affermato da questa Corte nelle pronunce richiamate alla lettera c) del punto 8.5., che la ricostruzione della carriera deve essere garantita dalla data di stipulazione del primo contratto di lettorato e non è impedita da un precedente giudicato, se formatosi in un diverso contesto normativo in relazione alla sola adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.; resta, però, fermo quanto evidenziato, attraverso il rinvio ai plurimi precedenti di questa Corte solo in parte citati al punto 8.5. lett. a), sull’incidenza della normativa di interpretazione autentica e, pertanto, dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore (o, in mancanza, della sentenza di conversione del contratto di lettorato in rapporto a tempo indeterminato) va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito; 10. in via conclusiva sono fondati e vanno accolti, nei limiti sopra indicati, il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con assorbimento del quarto motivo, mentre va dichiarata inammissibile la prima censura; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, da condurre nel rispetto dei principi di diritto enunciati nei punti che precedono (8.4., 8.5., 8.6. e 9), provvedendo anche al regolamento delle spese del gi