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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19481/2022

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016 ORDINANZA sul ricorso n. 11547/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L.G.

Faravelli n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 31/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Rilevato che:

1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ammetteva al passivo il credito retributivo vantato da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’istanza non fosse supportata da titolo e prova idonei.

2. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato in data 31 marzo 2016, rigettava l’opposizione proposta dalla Birocchi.

Rilevava, in particolare, l’opponente si era limitata a produrre, a suffragio delle proprie richieste, una sentenza del giudice del lavoro che aveva acclarato l’esistenza, fra la Birocchi e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15 giugno 1999, condannando il datore di lavoro al pagamento in favore della dipendente “della retribuzione globale di fatto, da determinarsi in separato giudizio, a far data dalla notifica del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e detratto l’aliunde perceptum”.

Rimaneva così determinato non l’ammontare di quanto dovuto alla dipendente, ma il criterio di liquidazione, che tuttavia risultava impossibile da applicare, in mancanza della produzione sia della relata di notifica dell’atto introduttivo del procedimento dinanzi al giudice del lavoro, sia del contratto collettivo di lavoro, sia delle buste paga ricevute nel periodo compreso tra la notifica del ricorso e il dicembre 2007, epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondere la retribuzione effettivamente dovuta.

Peraltro, se alla prima di tali carenze probatorie si sarebbe potuto supplire tramite il riferimento alla successiva pronuncia giudiziale, era impossibile porre rimedio – a giudizio del collegio di merito – alle ulteriori mancanze, in particolare attraverso l’utilizzo dei conteggi sindacali, essendo gli stessi privi di qualsivoglia valenza probatoria, e F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio, che non poteva essere utilizzata dalla parte per fornire la prova dei propri assunti.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale ha ritenuto di disattendere l’opposizione in quanto non era stata prodotta la copia notificata del ricorso al giudice del lavoro al fine di dimostrare la data di messa in mora del medesimo.

Il collegio dell’opposizione, a seguito dell’acquisizione agli atti del verbale della prima udienza tenutasi nella causa di lavoro, avrebbe però potuto individuare la presumibile data di notifica del ricorso introduttivo della lite attraverso tale documento, alla luce del disposto dell’art. 415, comma 5, cod. proc. civ., o comunque doveva considerare la data in cui l’udienza era stata celebrata.

I giudici di merito, quanto meno, dovevano tenere conto della data della pronunzia della sentenza ai fini dell’individuazione dell’epoca di messa in mora del datore di lavoro. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 61, 115 e 191 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 99, comma 7, l. fall. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti: il Tribunale ha reputato che i conteggi sindacali prodotti dalla lavoratrice fossero privi di qualsiasi valenza probatoria.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 La valutazione – in tesi di parte ricorrente – non è corretta, in quanto gli stessi non erano stati contestati dalla procedura, sicché, essendo pacifico l’an debeatur, un simile contegno rendeva indiscutibile anche il quantum debeatur.

I conteggi, inoltre, erano il frutto di puntuali calcoli dell’associazione sindacale di categoria, in applicazione del C.C.N.L. degli assistenti di volo, e risultavano perfettamente lineari ed intellegibili.

Per di più, il collegio di merito, nel momento in cui ha escluso l’utilizzabilità dei conteggi, doveva procedere all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale ha attribuito l’onere della produzione delle buste paga per il periodo ricompreso fra la notifica del ricorso di lavoro e il dicembre 2007 alla lavoratrice opponente, malgrado costei non avesse mai avuto la disponibilità delle stesse.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati, nei termini che si vanno a illustrare. 5.1 Il collegio dell’opposizione, nel dare atto dell’avvenuta produzione di una sentenza del giudice del lavoro che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro perfezionato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha riconosciuto, nella sostanza, che risultasse dimostrato il diritto della lavoratrice a veder ammesso al passivo della procedura il suo credito, da computarsi tenendo conto della retribuzione globale di fatto maturata a decorrere dalla data di deposito del ricorso al netto dell’aliunde perceptum.

Il thema decidendi era costituito, quindi, non dall’an debeatur, ma dalla determinazione del quantum debeatur da ammettere al passivo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 A questo proposito l’opponente ha prodotto appositi conteggi sindacali, che però – a dire del collegio di merito – non giovavano a tal fine, essendo privi di “qualsivoglia valenza probatoria” (pag. 5). 5.2 La consolidata giurisprudenza lavoristica di questa Corte ritiene che nei procedimenti che seguono il rito del lavoro il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, imponga la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (si vedano in questo senso, ex multis e da ultimo, Cass. 20998/2019 e Cass. 5949/2018).

A questo proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U., 761/2002) hanno avuto modo di precisare che le operazioni di determinazione del quantum in cui consistono i conteggi hanno un contenuto variabile e complesso, frequentemente comprensivo sia di una maggiore specificazione dei fatti costitutivi e del petitum, sia di un’elaborazione contabile che può essere di ampiezza e complessità assai differenziata, non solo in relazione al numero dei dati coinvolti, ma anche e principalmente per effetto del contenuto di regole giuridiche, legali o contrattuali, alle quali l’elaborazione dà concreta applicazione.

Sicché la non contestazione rileva diversamente a seconda dell'aspetto dell'elaborazione contabile cui risulta concretamente riferibile: se concerne l'interpretazione data alla disciplina legale o contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un ambito di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, che non può risultare condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti.

La non contestazione assume, invece, rilevanza laddove riguardi i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica. 5.3 Le regole sopra descritte trovano applicazione anche nell’ambito del giudizio di opposizione stato passivo.

Infatti, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. 69/2009), sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, trova applicazione anche in questo procedimento, nel caso in cui la procedura abbia preso parte al giudizio; ciò in quanto la mancata contestazione - quale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova - opera in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo, che non compete al curatore (Cass. 11047/2015). 5.4 Di conseguenza, nell’ambito di un giudizio di opposizione in cui risultava già accertata, per effetto della statuizione adottata dal giudice del lavoro, l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si trattava di determinare l’importo delle somme dovute alla dipendente, il collegio di merito, piuttosto che negare qualsivoglia valenza probatoria ai conteggi sindacali prodotti, doveva verificare i termini e la specificità delle contestazioni sollevate dalla procedura concorsuale rispetto alla quantificazione portata dai conteggi, facendo applicazione del principio secondo cui – come detto - è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo.

Il collegio di merito poi, nel caso in cui avesse constatato l’esistenza di un contegno processuale di non contestazione riferito anche all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione portata dai conteggi, non per questo avrebbe potuto disattendere in toto le loro risultanze, dovendo invece procedere alla cognizione di tale disciplina oppure, ove la stessa fosse risultata impossibile da compiere, ad escludere la rilevanza dei conteggi per la sola parte correlata a un problema interpretativo di regole contrattuali o legali, con salvezza della residua porzione. 5.5 Ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del credito retributivo della Birocchi occorreva poi tenere conto della documentazione ritualmente prodotta dall’opponente, verificandone il contenuto onde individuare l’epoca di decorrenza dell’obbligo retributivo che era stato addossato alla datrice di lavoro a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Verifica che lo stesso collegio di merito ha ammesso di poter effettuare utilmente, quanto meno “utilizzando, come dies a quo per il computo della retribuzione, la data della successiva pronunzia giudiziale” (pag. 5). 5.6 Va escluso, infine, che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga.

In vero, il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto, quale fatto estintivo o modificativo del diritto azionato, costituisce l’oggetto di una specifica eccezione del convenuto, volta a far dichiarare l’estinzione del diritto azionato o la sua modificazione, sul quale incombe il relativo onere probatorio, in applicazione della regola stabilita dall’art. 2697, comma 2, cod. civ..F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso n. 11547/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 31/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Rilevato che: 1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ammetteva al passivo il credito retributivo vantato da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’istanza non fosse supportata da titolo e prova idonei. 2. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato in data 31 marzo 2016, rigettava l’opposizione proposta dalla Birocchi. Rilevava, in particolare, l’opponente si era limitata a produrre, a suffragio delle proprie richieste, una sentenza del giudice del lavoro che aveva acclarato l’esistenza, fra la Birocchi e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15 giugno 1999, condannando il datore di lavoro al pagamento in favore della dipendente “della retribuzione globale di fatto, da determinarsi in separato giudizio, a far data dalla notifica del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e detratto l’aliunde perceptum”. Rimaneva così determinato non l’ammontare di quanto dovuto alla dipendente, ma il criterio di liquidazione, che tuttavia risultava impossibile da applicare, in mancanza della produzione sia della relata di notifica dell’atto introduttivo del procedimento dinanzi al giudice del lavoro, sia del contratto collettivo di lavoro, sia delle buste paga ricevute nel periodo compreso tra la notifica del ricorso e il dicembre 2007, epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondere la retribuzione effettivamente dovuta. Peraltro, se alla prima di tali carenze probatorie si sarebbe potuto supplire tramite il riferimento alla successiva pronuncia giudiziale, era impossibile porre rimedio – a giudizio del collegio di merito – alle ulteriori mancanze, in particolare attraverso l’utilizzo dei conteggi sindacali, essendo gli stessi privi di qualsivoglia valenza probatoria, e F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio, che non poteva essere utilizzata dalla parte per fornire la prova dei propri assunti. 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale ha ritenuto di disattendere l’opposizione in quanto non era stata prodotta la copia notificata del ricorso al giudice del lavoro al fine di dimostrare la data di messa in mora del medesimo. Il collegio dell’opposizione, a seguito dell’acquisizione agli atti del verbale della prima udienza tenutasi nella causa di lavoro, avrebbe però potuto individuare la presumibile data di notifica del ricorso introduttivo della lite attraverso tale documento, alla luce del disposto dell’art. 415, comma 5, cod. proc. civ., o comunque doveva considerare la data in cui l’udienza era stata celebrata. I giudici di merito, quanto meno, dovevano tenere conto della data della pronunzia della sentenza ai fini dell’individuazione dell’epoca di messa in mora del datore di lavoro. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 61, 115 e 191 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 99, comma 7, l. fall. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti: il Tribunale ha reputato che i conteggi sindacali prodotti dalla lavoratrice fossero privi di qualsiasi valenza probatoria.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 La valutazione – in tesi di parte ricorrente – non è corretta, in quanto gli stessi non erano stati contestati dalla procedura, sicché, essendo pacifico l’an debeatur, un simile contegno rendeva indiscutibile anche il quantum debeatur. I conteggi, inoltre, erano il frutto di puntuali calcoli dell’associazione sindacale di categoria, in applicazione del C.C.N.L. degli assistenti di volo, e risultavano perfettamente lineari ed intellegibili. Per di più, il collegio di merito, nel momento in cui ha escluso l’utilizzabilità dei conteggi, doveva procedere all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale ha attribuito l’onere della produzione delle buste paga per il periodo ricompreso fra la notifica del ricorso di lavoro e il dicembre 2007 alla lavoratrice opponente, malgrado costei non avesse mai avuto la disponibilità delle stesse. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati, nei termini che si vanno a illustrare. 5.1 Il collegio dell’opposizione, nel dare atto dell’avvenuta produzione di una sentenza del giudice del lavoro che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro perfezionato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha riconosciuto, nella sostanza, che risultasse dimostrato il diritto della lavoratrice a veder ammesso al passivo della procedura il suo credito, da computarsi tenendo conto della retribuzione globale di fatto maturata a decorrere dalla data di deposito del ricorso al netto dell’aliunde perceptum. Il thema decidendi era costituito, quindi, non dall’an debeatur, ma dalla determinazione del quantum debeatur da ammettere al passivo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 A questo proposito l’opponente ha prodotto appositi conteggi sindacali, che però – a dire del collegio di merito – non giovavano a tal fine, essendo privi di “qualsivoglia valenza probatoria” (pag. 5). 5.2 La consolidata giurisprudenza lavoristica di questa Corte ritiene che nei procedimenti che seguono il rito del lavoro il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, imponga la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (si vedano in questo senso, ex multis e da ultimo, Cass. 20998/2019 e Cass. 5949/2018). A questo proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 761/2002) hanno avuto modo di precisare che le operazioni di determinazione del quantum in cui consistono i conteggi hanno un contenuto variabile e complesso, frequentemente comprensivo sia di una maggiore specificazione dei fatti costitutivi e del petitum, sia di un’elaborazione contabile che può essere di ampiezza e complessità assai differenziata, non solo in relazione al numero dei dati coinvolti, ma anche e principalmente per effetto del contenuto di regole giuridiche, legali o contrattuali, alle quali l’elaborazione dà concreta applicazione. Sicché la non contestazione rileva diversamente a seconda dell'aspetto dell'elaborazione contabile cui risulta concretamente riferibile: se concerne l'interpretazione data alla disciplina legale o contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un ambito di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, che non può risultare condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti. La non contestazione assume, invece, rilevanza laddove riguardi i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica. 5.3 Le regole sopra descritte trovano applicazione anche nell’ambito del giudizio di opposizione stato passivo. Infatti, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. 69/2009), sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, trova applicazione anche in questo procedimento, nel caso in cui la procedura abbia preso parte al giudizio; ciò in quanto la mancata contestazione - quale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova - opera in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo, che non compete al curatore (Cass. 11047/2015). 5.4 Di conseguenza, nell’ambito di un giudizio di opposizione in cui risultava già accertata, per effetto della statuizione adottata dal giudice del lavoro, l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si trattava di determinare l’importo delle somme dovute alla dipendente, il collegio di merito, piuttosto che negare qualsivoglia valenza probatoria ai conteggi sindacali prodotti, doveva verificare i termini e la specificità delle contestazioni sollevate dalla procedura concorsuale rispetto alla quantificazione portata dai conteggi, facendo applicazione del principio secondo cui – come detto - è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. Il collegio di merito poi, nel caso in cui avesse constatato l’esistenza di un contegno processuale di non contestazione riferito anche all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione portata dai conteggi, non per questo avrebbe potuto disattendere in toto le loro risultanze, dovendo invece procedere alla cognizione di tale disciplina oppure, ove la stessa fosse risultata impossibile da compiere, ad escludere la rilevanza dei conteggi per la sola parte correlata a un problema interpretativo di regole contrattuali o legali, con salvezza della residua porzione. 5.5 Ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del credito retributivo della Birocchi occorreva poi tenere conto della documentazione ritualmente prodotta dall’opponente, verificandone il contenuto onde individuare l’epoca di decorrenza dell’obbligo retributivo che era stato addossato alla datrice di lavoro a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Verifica che lo stesso collegio di merito ha ammesso di poter effettuare utilmente, quanto meno “utilizzando, come dies a quo per il computo della retribuzione, la data della successiva pronunzia giudiziale” (pag. 5). 5.6 Va escluso, infine, che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga. In vero, il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto, quale fatto estintivo o modificativo del diritto azionato, costituisce l’oggetto di una specifica eccezione del convenuto, volta a far dichiarare l’estinzione del diritto azionato o la sua modificazione, sul quale incombe il relativo onere probatorio, in applicazione della regola stabilita dall’art. 2697, comma 2, cod. civ..F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11547/2016 Numero sezionale 601/2022 Numero di raccolta generale 19481/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Spettava quindi alla procedura, quale soggetto processuale che eccepiva che il diritto di controparte si fosse parzialmente estinto a seguito della corresponsione di alcune mensilità retributive, dimostrare i fatti su cui una simile eccezione si fondava, attraverso la produzione delle buste paga e dei documenti comprovanti l’effettivo versamento della retribuzione dovuta. 6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio a