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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 17372/2023

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7/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13847/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 1502/2020 depositatoil 17/02/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – i n data 2 7 /05/2015 T CF d i [OSCURATO:PERSONA] C . s.a.s. insinuava al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] il credito di euro 1.262.298,70 per prestazioni di trasporto merci per conto di Ilva, in via privilegiata e comunque con la prededuzione ex d.l. 1/2015 ( convertito dalla l. n. 20 del 2015 );

1.1. – nel progetto di stato passivo i C ommissari Straordinari riconoscevano la prededucibilità ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004;

1.2. – il G iudice delegato ammetteva il credito di euro 988.363,04 (al netto del pagamento parziale autorizzato in corso di procedura, nella misura di euro 266.755,00 ) in via chirografaria , non ritenendo possibile un'interpretazione estensiva del citato art. 3, comma 1-ter;

1.3. – c on ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. la società ricorrente insisteva per il riconoscimento della prededuzione , facendo valere lo ius superveniens retroattivo di cui all’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017 ( convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017), norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003;

1.4. – dopo l’iniziale dichiarazione di contumacia, Ilva in A .

S . depositava memoria di costituzione e concludeva rimettendosi a giustizia, dando atto di «non aver svolto difese nel merito»;

1.5. – con il decreto indicato in epigrafe i l Tribun ale di Milano ha rigettato l’opposizione, osservando: - che gli elementi costitutivi della prededuzione in questione sono: i) che la società debitrice in amministrazione straordinaria sia un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m.; ii) che la creditrice sia una PMI, individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE del 6 maggio 2003; iii) che il credito abbia origine da un contratto stipulato prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria; iv) che la prestazione sia stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.p.c.m.14/03/2014; - che con l’interpretazione autentica di cui all’art. 8, comma 1 - bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, il legislatore ha inteso riconoscere la prededuzione anche ai crediti degli autotrasportatori purché «quanto trasportato sia necessario al risanamento ambientale alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al DPCM 14/03/2014»; - che ai fini della dimostrazione del requisito soggettivo ( PMI ) non è sufficiente una mera autocertificazione e , nel caso di specie , «anche all’esito della rimessione in istruttoria disposta con ordinanza del 5.2.2020 e all’analisi della documentazione prodotta in sede di insinuazione al passivo, parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei requisiti finanziari e occupazionali per le annualità 2014 e 205 relative al compimento delle prestazioni azionate»; - che in ogni caso le prestazioni rese non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 3-ter, d.lgs. 347/2003, in quanto dalle sigle apposte sulle fatture e sui DDT risulta trattarsi del trasporto di nastri laminati e nastri zincati a caldo e a freddo;

1.6. – contro il suddetto decreto la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato da memoria; la procedura intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. –il primo motivo, che denuncia la «n ullità del decreto e/o del procedimento» per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., nonché 24 e 111 Cost., è infondato e va rigettato;

2.1. – la generica formulazione dell’art. 99, comma 3, l.f all . non consente di affermare che l’udienza di prima comparizione dell’opposizione allo stato passivo debba svolgersi necessariamente dinanzi al collegio, con facolt à̀ per il p residente di delegare al relatore solo la successiva trattazione; al contrario, ̀ ragionevole sostenere, anche per motivi di economia processuale, che l’intero procedimento, sia per la fase di trattazione che per quella di istruzione, possa essere celebrato dinanzi al giudice relatore, fatta salva la collegialità della decisione;

2.2. – c o rrobora l’assunto il fatto che , prima de l correttivo d i cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , l’art. 99 l.fall. faceva riferimento indistintamente al “tribunale”, mentre il correttivo ha distinto nel comma 3 l’attività del “presidente” (che designa il relatore, cui può delegare la trattazione del procedimento), ne l comma 9 , più genericamente, “il giudice” (che provvede all’istruttoria) e ne l comma 10 il “collegio” (che provvede alla decisione); inoltre, nel terzo comma dell’art. 99 l.fall. il riferimento alla “udienza in camera di consiglio” ̀ stato sos tituito con la “udienza di comparizione” ;

2.3. – la divisata ricostruzione ermeneutica non confligge con il principio della riserva di collegialità sancito dall’art. 50 bis c.p.c., per il cui rispetto è sufficiente che la decisione venga adottata con decreto motivato del tribunale,in composizione collegiale;

2.4. –va dunque ribadito che l’art. 99, comma 3, l. fall. consente al presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, di delegare al relatore designato la trattazione del procedimento, senza necessità di disporre la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio (Cass. 31533 /2021, 31719/2021e 4553/2022, punto 5.1);

3. – parimenti infondato è il secondo mezzo, c he denuncia la nullità del decreto o del procedimento per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché un vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 111-bis l.fall., per cui i cred iti prededucibili vanno accertati con le modalità di cui al capo V «con esclusione di quelli non contestati per collocazione ed ammontare», non avendo i Commissari straordinari contestato la prededucibilità;

3.1. – innanzitutto va sottolineato che in questo giudizio è in contestazione lo stesso presupposto per l’applicazione dell’art. 111- bis, comma 1, l.fall., e cioè che si tratti di crediti prededucibili;

3.2. – più in generale, il principio di “ non contestazione ” ex art.115 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum , quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, diretta ad escl udere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi); esso è pertanto applicabileanche agli organi della procedura concorsuale che si siano costituiti nel giudizio di opposizione allo stato passivo – esse ndo al contrario irrilevante, a tali fini, la loro contumacia ( Cass. 461/ 20 15 , 42035/2021, 14589/2022) – poiché la mancata contestazione, che implica un contegno ammissivo esplicito ( o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un l’intento di disconosc imento: v.

C ass. 34435/ 20 21) , non è equiparabile alla confessione, néimplica la disponibilità del diritto, che difetterebbe in capo ai predetti organi (Cass. 14589/2022, 11047/2015);

3.3. –questa Corte ha però puntualizzato che il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), né alla qualificazione giuridica o all'interpretazione della disciplina (legale o contrattuale) applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra nel potere-dovere del giudice (Cass.19481/2022, 20998/2019, 5949/2018);

3.4. – inoltre, con riguardo all’accertamento dei crediti concorsuali, il principio di “non contestazione” va necessariamente coordinato con i l regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio , di competenza del giudice delegato nella fase di verifica dei crediti, ai sensi dell’art. 95, comma 3, l.fall. ( Cass. 27940/2020; conf.

Cass.12973/2018, 19734/2017, 16554/2015) e del tribunale nel successivo giudizio di opposizione, sicché la non contestazione del curatore, così come del commissario straordinario, non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, né può prevalere rispetto ai risultati dell'istruzione probatoria, positivamente esperiti o acquisiti(Cass. 16554/2015);

3.5. – ciò non significa, d’altro canto, che la posizione assunta dall’organo gestorio della procedura in ordine ai fatti incidenti sull'ammissione del credito allo stato passivosia irrilevante, poiché il giudice delegato non potrebbe disattenderla immotivatamente, senza sollevare eccezioni ufficiose o verificare nel contraddittorio delle partigli eventuali elementi contrari (Cass. 17731/2022) ;

3.6. – va comunque ribadito che, nonostante l’applicabilità del principio di “non contestazione” anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio, deve essere compiuto dal giudice ex officio – tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata – in base alla risultanze rite et recte acquisite, nei li miti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 24972 /2013, 19734/2017,12973/2018, 29254/2019, 4553/2022);

3.7. – n el caso in esame non vengono in rilievo simili impedimenti, poiché, per un verso, non è nemmeno configurabile una “non contestazione” sull’aspetto, prettamente giuridico, della prededucibilità del credito insinuato al passivo, e, per altro verso, l’invocato art. 111-bis l.fall. è come visto inconferente ai fini che ne occupano, trattandosi di norma diretta non già ad importare in sede concorsuale il principio processuale di “non contestazione”, bensì a chiarire il rito applicabile, nel senso che anche i crediti prededucibili sono soggetti all’accertamento del passivo secondo le modalità di cui agli artt. 92 ss. l.fall., a meno che si tratti di crediti prededucibili «non contestati per collocazione ed ammontare»; espressione, questa, riferita per lo più ai crediti già accertati da un organo giudiziale (come i compensi liquidati agli organi concorsuali) o il cui pagamento sia stato legalmente autorizzato (come quello di cui ha beneficiato la ricorrente) o che scaturiscano pacificamente da rapporti giuridici di cui è parte la procedura concorsuale;

3.8. – quanto poi all’intervenuta a utorizzazione del Giudice delegato al pagamento di parte de l credit o ( il cui contenuto , peraltro, non è stato riportato in ricorso ) si tratta di provvedimento non decisivo, perché estraneo all’ambito del procedimento di accertamento del passivo e quindi privo di valore di giudicato endoprocedimentale(cfr. Cass. 31791/2021, 31533/2021);

3.9. – infine non ricorre il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., che riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. 1616/2021), dovendosi ribadire che nessuna ultrapetizione è configurabile qualora il giudice qualifichi i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili, in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, trattandosi dell’attività volta a garantire l’esatta applicazione della legge (ex multis, Cass. 5153/2019);

4. – l e considerazioni appena svolte valgono anche a rendere infondati o inammissibili, giustificandone un esame anticipato, il quarto motivo (rubricato come 3.2.), c he lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 167 c.p.c., 24 e 111 Cost., per la «mancata contestazione della carenza del requisito soggettivo dimensionale da parte dei commissari straordinari», il quinto motivo (rubricato come 3.3.), c he deduce analoga nullità per vizio di ultrapetizione, con riguardo agli art t . 112 c.p.c. nonché 24 e 111 Cost. , per avere il giudice delegato escluso la prededuzione solo in ragione della mancanza del requisito oggettivo, con la conseguenza che il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi su l requisito soggettivo ( cioè la qualifica di PMI) ed il sesto motivo (rubricato come 3.4.), c he allega ancora nullità per violazione degli artt. 156, 161 e 183 c.p.c., nonché 24 e 111 Cost., avendo il tribunale rilevato d’ufficio la questione dell’insussistenza del presupposto soggettivo, senza attivare il contraddittorio e senza rimettere in termini il ricorrente per fornire la prova di detto requisito, cui come visto né il giudice delegato né i commissari straordinari avevano fatto riferimento;

4.1. – al riguardo è sufficiente aggiungere , rispetto a quanto già sopra argomentato, che l’operatività del principio di “ non contestazione” postula che, a fronte di un’allegazione da parte dell'attore chiara e articolata sui fatti, il convenuto non prenda posizione in modo analitico sulle circostanze della cui veridicità si tratta (Cass. 9439/2022), con la conseguenza che il principio di autosufficienza del ricorso avrebbe imposto al ricorrente di indicare in quale atto fosse stata allegata la circostanza ritenuta non contestata, e in quale sede e modo essa fosse stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 10761/2022), senza che tale onere risulti però assoltonel caso in esame;

4.2. – al di là del fatto che dal decreto impugnato risulta che il giudice delegato aveva rilevato anche l’insussistenza del requisito soggettivo, va comunque osservato che per “ questione rilevata d'ufficio”, in relazione alla quale si configura l’obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio – anche al fine di sollecitare l’integrazione probatoria – deve intendersi quel la, di fatto o mista (di fatto e di diritto)che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass.35974/2021),mentre nel caso in esame la sussistenza dei requisiti dimensionali non integra una questione rilevabile d'ufficio, bensì l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente uno dei fatti costitutivi della domanda; di conseguenza, in virtù del principio dispositivo che regge il giudizio di opposizione al passivo, sarebbe stato onere della parte ricorrente fornire la prova di tutti gli elementi fondativi della invocata prededuzione, anche mediante la mera indicazione dei documenti di cui avesse inteso avvalersi, se già prodotti (per tutte, Cass. 12549/2017, 25663/2020);

4.3. – è appena il caso di aggiungere che le valutazioni del compendio probatorio acquisito al giudizio sono insindacabili in questa sede ( ex multis , Cass., Sez.

U, 20867/ 20 20; Cass.12971/2022, 37382/2022) e che il tribunale risulta aver valutato , anche all’esito della rimessionein istruttoria disposta con ordinanza del 5 febbraio 2020, tutta la documentazione prodotta, giungendo alla conclusione che essa non dimostr i la su ssistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 4 e 5 della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE;

4.4. – a nche nel negare decisività all’autocertificazione della qualifica di PMI il giudice a quo si ̀ allineato all’ insegnament o di questa Corte per cui ledichiarazioni sostitutive di notorietà ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del 2000 – genus cui è riconducibile l’autocertificazione – esauriscono i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., e non costituiscono ex sé prova in sede giudiziale, dove vanno adeguatamente valutate dal giudice (Cass. Sez.

U, 12065/2014; Cass. 11276/2018, 8973/2020); va qui infatti ribadito che l’attitudine certificativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come dell'autocertificazione in genere, ridonda in attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente in ambito amministrativo – ambito cui appare rivolto lo stesso considerando n. 14 della raccomandazione n. 2003/361/CE, laddove prevede che « p er alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione», senza dettare regole processuali agli Stati membri – e non in ambito giurisdiziona le ( v.

Cass. 32568/2019 e Cass. 32491/2022 in tema di start - up innovative), dove può semmai fare piena prova del fatto sfavorevole, non già di quello favorevole al dichiarante che la produce(Cass. 21152/ 20 22, p . to 5.2 ; Cass. 3092/ 20 23, p . to 4.1) ;

5. – infondato è anche il terzo m otivo (rubricato come 3.1.), col quale, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 e della l. n. 123/17, si assume che la prededuzione spetti ai crediti delle imprese di autotrasporto indipendentemente dai parametri dimensionali di piccola o media impresa(PMI);

5.1. – l ’infondatezza della doglianza deriva proprio dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, che evoca la condizione di piccola o media impresa della creditrice, secondo quanto previsto dalla citata raccomandazione 2003/361/CE (Cass.14131/2022); tale norma riconosce difatti la prededuzione solo in rapporto a specifici debitori, a particolari creditori e con riguardo a determinate prestazioni, occorrendo segnatamente, come rilevato anche dal giudice a quo : (i) che la debitrice ammessa alla procedura straordinaria sia un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m., ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 207 del 2012; (ii) che la prestazione resa sia necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.p.c.m. 14/03/2014;(ii i ) che si tratti, appunto, di crediti vantati da piccole e medie imprese, secondo i parametri fissati dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; si è dunque al cospetto di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (Cass. 9723/2022);

5.2. –a sostegno del ricorso non milita nemmeno l'inciso de ll'art. 8, d.l. n. 91 del 2017, come convertito, secondo cui «L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA». al riguardo questa Corte ha già evidenziato che, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», il legislatore ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e «consentono»(Cass. 21151/2022); ne consegue che, per le imprese di autotrasporto, si è assunto come parimenti rilevante anche (e solo) il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’Ilvain quanto tale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva ̀ svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi di produzione; in altri termini, il testo comprende anche prestazioni di trasporto postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata, poiché, sebbene concernano prodotti destinati alla loro collocazione finale, sono pur sempre funzionali al ciclo produttivo; ciò significa, facendo leva sul coordi namento sintattico che riferisce l’inciso della norma interpretativa alle attività svolte, che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, ma non anche i presupposti soggettivi, che restano quelli già fissati dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a «riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore» (Considerando 12);

6. – l’infondatezza del terzo motivo comporta l’assorbimento del settimo(rubricato come 3.5.), che concernente i requisiti oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione;

6.1. – difatti, pur sussistendo, alla luce dell’ orientamento sopra richiamato, i l requisit o oggettiv o , risulta ostativa l ’accertata mancanza di prova di quell o soggettiv o , con conseguente impossibilitàdi riconoscimento della prededuzione richiesta; 7.– segue il rigetto del ricorso , senza statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva;

8. – s ussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez.

U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13847/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 1502/2020 depositatoil 17/02/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – i n data 2 7 /05/2015 T CF d i [OSCURATO:PERSONA] C . s.a.s. insinuava al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] il credito di euro 1.262.298,70 per prestazioni di trasporto merci per conto di Ilva, in via privilegiata e comunque con la prededuzione ex d.l. 1/2015 ( convertito dalla l. n. 20 del 2015 ); 1.1. – nel progetto di stato passivo i C ommissari Straordinari riconoscevano la prededucibilità ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004; 1.2. – il G iudice delegato ammetteva il credito di euro 988.363,04 (al netto del pagamento parziale autorizzato in corso di procedura, nella misura di euro 266.755,00 ) in via chirografaria , non ritenendo possibile un'interpretazione estensiva del citato art. 3, comma 1-ter; 1.3. – c on ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. la società ricorrente insisteva per il riconoscimento della prededuzione , facendo valere lo ius superveniens retroattivo di cui all’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017 ( convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017), norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003; 1.4. – dopo l’iniziale dichiarazione di contumacia, Ilva in A . S . depositava memoria di costituzione e concludeva rimettendosi a giustizia, dando atto di «non aver svolto difese nel merito»; 1.5. – con il decreto indicato in epigrafe i l Tribun ale di Milano ha rigettato l’opposizione, osservando: - che gli elementi costitutivi della prededuzione in questione sono: i) che la società debitrice in amministrazione straordinaria sia un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m.; ii) che la creditrice sia una PMI, individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE del 6 maggio 2003; iii) che il credito abbia origine da un contratto stipulato prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria; iv) che la prestazione sia stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.p.c.m.14/03/2014; - che con l’interpretazione autentica di cui all’art. 8, comma 1 - bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, il legislatore ha inteso riconoscere la prededuzione anche ai crediti degli autotrasportatori purché «quanto trasportato sia necessario al risanamento ambientale alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al DPCM 14/03/2014»; - che ai fini della dimostrazione del requisito soggettivo ( PMI ) non è sufficiente una mera autocertificazione e , nel caso di specie , «anche all’esito della rimessione in istruttoria disposta con ordinanza del 5.2.2020 e all’analisi della documentazione prodotta in sede di insinuazione al passivo, parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei requisiti finanziari e occupazionali per le annualità 2014 e 205 relative al compimento delle prestazioni azionate»; - che in ogni caso le prestazioni rese non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 3-ter, d.lgs. 347/2003, in quanto dalle sigle apposte sulle fatture e sui DDT risulta trattarsi del trasporto di nastri laminati e nastri zincati a caldo e a freddo; 1.6. – contro il suddetto decreto la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato da memoria; la procedura intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. –il primo motivo, che denuncia la «n ullità del decreto e/o del procedimento» per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., nonché 24 e 111 Cost., è infondato e va rigettato; 2.1. – la generica formulazione dell’art. 99, comma 3, l.f all . non consente di affermare che l’udienza di prima comparizione dell’opposizione allo stato passivo debba svolgersi necessariamente dinanzi al collegio, con facolt à̀ per il p residente di delegare al relatore solo la successiva trattazione; al contrario, ̀ ragionevole sostenere, anche per motivi di economia processuale, che l’intero procedimento, sia per la fase di trattazione che per quella di istruzione, possa essere celebrato dinanzi al giudice relatore, fatta salva la collegialità della decisione; 2.2. – c o rrobora l’assunto il fatto che , prima de l correttivo d i cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , l’art. 99 l.fall. faceva riferimento indistintamente al “tribunale”, mentre il correttivo ha distinto nel comma 3 l’attività del “presidente” (che designa il relatore, cui può delegare la trattazione del procedimento), ne l comma 9 , più genericamente, “il giudice” (che provvede all’istruttoria) e ne l comma 10 il “collegio” (che provvede alla decisione); inoltre, nel terzo comma dell’art. 99 l.fall. il riferimento alla “udienza in camera di consiglio” ̀ stato sos tituito con la “udienza di comparizione” ; 2.3. – la divisata ricostruzione ermeneutica non confligge con il principio della riserva di collegialità sancito dall’art. 50 bis c.p.c., per il cui rispetto è sufficiente che la decisione venga adottata con decreto motivato del tribunale,in composizione collegiale; 2.4. –va dunque ribadito che l’art. 99, comma 3, l. fall. consente al presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, di delegare al relatore designato la trattazione del procedimento, senza necessità di disporre la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio (Cass. 31533 /2021, 31719/2021e 4553/2022, punto 5.1); 3. – parimenti infondato è il secondo mezzo, c he denuncia la nullità del decreto o del procedimento per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché un vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 111-bis l.fall., per cui i cred iti prededucibili vanno accertati con le modalità di cui al capo V «con esclusione di quelli non contestati per collocazione ed ammontare», non avendo i Commissari straordinari contestato la prededucibilità; 3.1. – innanzitutto va sottolineato che in questo giudizio è in contestazione lo stesso presupposto per l’applicazione dell’art. 111- bis, comma 1, l.fall., e cioè che si tratti di crediti prededucibili; 3.2. – più in generale, il principio di “ non contestazione ” ex art.115 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum , quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, diretta ad escl udere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi); esso è pertanto applicabileanche agli organi della procedura concorsuale che si siano costituiti nel giudizio di opposizione allo stato passivo – esse ndo al contrario irrilevante, a tali fini, la loro contumacia ( Cass. 461/ 20 15 , 42035/2021, 14589/2022) – poiché la mancata contestazione, che implica un contegno ammissivo esplicito ( o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un l’intento di disconosc imento: v. C ass. 34435/ 20 21) , non è equiparabile alla confessione, néimplica la disponibilità del diritto, che difetterebbe in capo ai predetti organi (Cass. 14589/2022, 11047/2015); 3.3. –questa Corte ha però puntualizzato che il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), né alla qualificazione giuridica o all'interpretazione della disciplina (legale o contrattuale) applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra nel potere-dovere del giudice (Cass.19481/2022, 20998/2019, 5949/2018); 3.4. – inoltre, con riguardo all’accertamento dei crediti concorsuali, il principio di “non contestazione” va necessariamente coordinato con i l regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio , di competenza del giudice delegato nella fase di verifica dei crediti, ai sensi dell’art. 95, comma 3, l.fall. ( Cass. 27940/2020; conf. Cass.12973/2018, 19734/2017, 16554/2015) e del tribunale nel successivo giudizio di opposizione, sicché la non contestazione del curatore, così come del commissario straordinario, non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, né può prevalere rispetto ai risultati dell'istruzione probatoria, positivamente esperiti o acquisiti(Cass. 16554/2015); 3.5. – ciò non significa, d’altro canto, che la posizione assunta dall’organo gestorio della procedura in ordine ai fatti incidenti sull'ammissione del credito allo stato passivosia irrilevante, poiché il giudice delegato non potrebbe disattenderla immotivatamente, senza sollevare eccezioni ufficiose o verificare nel contraddittorio delle partigli eventuali elementi contrari (Cass. 17731/2022) ; 3.6. – va comunque ribadito che, nonostante l’applicabilità del principio di “non contestazione” anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio, deve essere compiuto dal giudice ex officio – tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata – in base alla risultanze rite et recte acquisite, nei li miti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 24972 /2013, 19734/2017,12973/2018, 29254/2019, 4553/2022); 3.7. – n el caso in esame non vengono in rilievo simili impedimenti, poiché, per un verso, non è nemmeno configurabile una “non contestazione” sull’aspetto, prettamente giuridico, della prededucibilità del credito insinuato al passivo, e, per altro verso, l’invocato art. 111-bis l.fall. è come visto inconferente ai fini che ne occupano, trattandosi di norma diretta non già ad importare in sede concorsuale il principio processuale di “non contestazione”, bensì a chiarire il rito applicabile, nel senso che anche i crediti prededucibili sono soggetti all’accertamento del passivo secondo le modalità di cui agli artt. 92 ss. l.fall., a meno che si tratti di crediti prededucibili «non contestati per collocazione ed ammontare»; espressione, questa, riferita per lo più ai crediti già accertati da un organo giudiziale (come i compensi liquidati agli organi concorsuali) o il cui pagamento sia stato legalmente autorizzato (come quello di cui ha beneficiato la ricorrente) o che scaturiscano pacificamente da rapporti giuridici di cui è parte la procedura concorsuale; 3.8. – quanto poi all’intervenuta a utorizzazione del Giudice delegato al pagamento di parte de l credit o ( il cui contenuto , peraltro, non è stato riportato in ricorso ) si tratta di provvedimento non decisivo, perché estraneo all’ambito del procedimento di accertamento del passivo e quindi privo di valore di giudicato endoprocedimentale(cfr. Cass. 31791/2021, 31533/2021); 3.9. – infine non ricorre il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., che riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. 1616/2021), dovendosi ribadire che nessuna ultrapetizione è configurabile qualora il giudice qualifichi i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili, in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, trattandosi dell’attività volta a garantire l’esatta applicazione della legge (ex multis, Cass. 5153/2019); 4. – l e considerazioni appena svolte valgono anche a rendere infondati o inammissibili, giustificandone un esame anticipato, il quarto motivo (rubricato come 3.2.), c he lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 167 c.p.c., 24 e 111 Cost., per la «mancata contestazione della carenza del requisito soggettivo dimensionale da parte dei commissari straordinari», il quinto motivo (rubricato come 3.3.), c he deduce analoga nullità per vizio di ultrapetizione, con riguardo agli art t . 112 c.p.c. nonché 24 e 111 Cost. , per avere il giudice delegato escluso la prededuzione solo in ragione della mancanza del requisito oggettivo, con la conseguenza che il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi su l requisito soggettivo ( cioè la qualifica di PMI) ed il sesto motivo (rubricato come 3.4.), c he allega ancora nullità per violazione degli artt. 156, 161 e 183 c.p.c., nonché 24 e 111 Cost., avendo il tribunale rilevato d’ufficio la questione dell’insussistenza del presupposto soggettivo, senza attivare il contraddittorio e senza rimettere in termini il ricorrente per fornire la prova di detto requisito, cui come visto né il giudice delegato né i commissari straordinari avevano fatto riferimento; 4.1. – al riguardo è sufficiente aggiungere , rispetto a quanto già sopra argomentato, che l’operatività del principio di “ non contestazione” postula che, a fronte di un’allegazione da parte dell'attore chiara e articolata sui fatti, il convenuto non prenda posizione in modo analitico sulle circostanze della cui veridicità si tratta (Cass. 9439/2022), con la conseguenza che il principio di autosufficienza del ricorso avrebbe imposto al ricorrente di indicare in quale atto fosse stata allegata la circostanza ritenuta non contestata, e in quale sede e modo essa fosse stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 10761/2022), senza che tale onere risulti però assoltonel caso in esame; 4.2. – al di là del fatto che dal decreto impugnato risulta che il giudice delegato aveva rilevato anche l’insussistenza del requisito soggettivo, va comunque osservato che per “ questione rilevata d'ufficio”, in relazione alla quale si configura l’obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio – anche al fine di sollecitare l’integrazione probatoria – deve intendersi quel la, di fatto o mista (di fatto e di diritto)che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass.35974/2021),mentre nel caso in esame la sussistenza dei requisiti dimensionali non integra una questione rilevabile d'ufficio, bensì l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente uno dei fatti costitutivi della domanda; di conseguenza, in virtù del principio dispositivo che regge il giudizio di opposizione al passivo, sarebbe stato onere della parte ricorrente fornire la prova di tutti gli elementi fondativi della invocata prededuzione, anche mediante la mera indicazione dei documenti di cui avesse inteso avvalersi, se già prodotti (per tutte, Cass. 12549/2017, 25663/2020); 4.3. – è appena il caso di aggiungere che le valutazioni del compendio probatorio acquisito al giudizio sono insindacabili in questa sede ( ex multis , Cass., Sez. U, 20867/ 20 20; Cass.12971/2022, 37382/2022) e che il tribunale risulta aver valutato , anche all’esito della rimessionein istruttoria disposta con ordinanza del 5 febbraio 2020, tutta la documentazione prodotta, giungendo alla conclusione che essa non dimostr i la su ssistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 4 e 5 della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE; 4.4. – a nche nel negare decisività all’autocertificazione della qualifica di PMI il giudice a quo si ̀ allineato all’ insegnament o di questa Corte per cui ledichiarazioni sostitutive di notorietà ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del 2000 – genus cui è riconducibile l’autocertificazione – esauriscono i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., e non costituiscono ex sé prova in sede giudiziale, dove vanno adeguatamente valutate dal giudice (Cass. Sez. U, 12065/2014; Cass. 11276/2018, 8973/2020); va qui infatti ribadito che l’attitudine certificativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come dell'autocertificazione in genere, ridonda in attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente in ambito amministrativo – ambito cui appare rivolto lo stesso considerando n. 14 della raccomandazione n. 2003/361/CE, laddove prevede che « p er alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione», senza dettare regole processuali agli Stati membri – e non in ambito giurisdiziona le ( v. Cass. 32568/2019 e Cass. 32491/2022 in tema di start - up innovative), dove può semmai fare piena prova del fatto sfavorevole, non già di quello favorevole al dichiarante che la produce(Cass. 21152/ 20 22, p . to 5.2 ; Cass. 3092/ 20 23, p . to 4.1) ; 5. – infondato è anche il terzo m otivo (rubricato come 3.1.), col quale, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 e della l. n. 123/17, si assume che la prededuzione spetti ai crediti delle imprese di autotrasporto indipendentemente dai parametri dimensionali di piccola o media impresa(PMI); 5.1. – l ’infondatezza della doglianza deriva proprio dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, che evoca la condizione di piccola o media impresa della creditrice, secondo quanto previsto dalla citata raccomandazione 2003/361/CE (Cass.14131/2022); tale norma riconosce difatti la prededuzione solo in rapporto a specifici debitori, a particolari creditori e con riguardo a determinate prestazioni, occorrendo segnatamente, come rilevato anche dal giudice a quo : (i) che la debitrice ammessa alla procedura straordinaria sia un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m., ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 207 del 2012; (ii) che la prestazione resa sia necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.p.c.m. 14/03/2014;(ii i ) che si tratti, appunto, di crediti vantati da piccole e medie imprese, secondo i parametri fissati dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; si è dunque al cospetto di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (Cass. 9723/2022); 5.2. –a sostegno del ricorso non milita nemmeno l'inciso de ll'art. 8, d.l. n. 91 del 2017, come convertito, secondo cui «L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA». al riguardo questa Corte ha già evidenziato che, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», il legislatore ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e «consentono»(Cass. 21151/2022); ne consegue che, per le imprese di autotrasporto, si è assunto come parimenti rilevante anche (e solo) il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’Ilvain quanto tale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva ̀ svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi di produzione; in altri termini, il testo comprende anche prestazioni di trasporto postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata, poiché, sebbene concernano prodotti destinati alla loro collocazione finale, sono pur sempre funzionali al ciclo produttivo; ciò significa, facendo leva sul coordi namento sintattico che riferisce l’inciso della norma interpretativa alle attività svolte, che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, ma non anche i presupposti soggettivi, che restano quelli già fissati dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a «riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore» (Considerando 12); 6. – l’infondatezza del terzo motivo comporta l’assorbimento del settimo(rubricato come 3.5.), che concernente i requisiti oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione; 6.1. – difatti, pur sussistendo, alla luce dell’ orientamento sopra richiamato, i l requisit o oggettiv o , risulta ostativa l ’accertata mancanza di prova di quell o soggettiv o , con conseguente impossibilitàdi riconoscimento della prededuzione richiesta; 7.– segue il rigetto del ricorso , senza statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva; 8. – s ussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i