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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 21151/2022

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ecreto n. 9529/2019 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicatail 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA] ; udito il PG nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per la ricorrente l’avv.

M. Campailla, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 18.10.2019, ha respinto l’opposizione del Consorzio A rtigiano Autotrasportatori P utignanese ( hinc C onsorzio) allo stato passivo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di 27.518.06 EUR, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettiv o di trasporti effettuati in data anteriore all’apertura della procedura.

Ha osservato: i ) che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 - ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo d.l.; ii) che l’art. 8, comma 1 bis del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla l. n. 123 del 2017, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all’art. 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale; iii) che invece, nel caso concreto, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimento Ilva di Taranto, relativi a materiale successivo alla produzione, e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretosulla base di due motivi.

La procedura non ha svolto difese.

La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa agli artt. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni in l. n. 39 del 2004, e 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017, in rapporto ai crediti prededucibili dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire “la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva”.

Ragioni della decisione

I. - Col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017, nonché dell’art. 3 del d.l. n. 347 del 2003, per essersi il tribunale discostato dall’interpretazione autentica della suddetta norma, che annette la prededuzione ai crediti dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva.

Si sostiene che errata sarebbe anche l’aff ermazione del tribunale - cui è conseguito l’ingiustificato restringimento del campo applicativo della fattispecie ai soli trasportidi materie prime in entrata - secondo la quale il concetto di “impianti essenziali” va ricondotto unicamente al c.d. ciclo produttivo dell’acciaio.

Col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non avere il tribunale posto a fondamento della decisione la ricostruzione fattuale non contestata dall’organo commissariale, che aveva difatti prospettato l’ammissione del credito in prededuzione.

II. - Il primo motivo è nel senso che segue fondato e assorbe il secondo.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l . n. 39 del 2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modificazioni dalla l.n. 231 del 2012.

Si tratta di una previsione che questa Corte ha già definito eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ. (v.

Cass. n. 4341-20 e Cass. n. 16304-21).

La prededuzione è stabilita quanto ai crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” nonché “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 105 dell'8 maggio 2014”.

III. -Con l’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni da lla l. n. 123 del 2017, il legislatore, nell’ambito delle disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria, ha reso tuttavia l’interpretazione autentica della succitata norma in relazione alle imprese di autotrasporto; e ha corredato l’interpretazione autentica di una specifica aggiunta del tenore che segue: “L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto- legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”.

IV. - Il riferimento alle attività di autotrasporto che siano deputate a garantire in generale la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA in nessun modo giustifica l’inferenza sostenuta dal tribunale di Milano, secondo la quale la prededuzione andrebbe limitata ai soli trasporti in entrata.

Tale esegesi è minata da astrattismo e non regge il confronto neppure col testo della norma di cui è fornita l’interpretazione autentica.

Quel testo comprende , difatti, anche prestazioni postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata: non solo quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, ma anche quelle finalizzate alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure di tutelaambientale e sanitaria stabilito col d.p.c.m. del marzo 2014.

V. – A fine di chiarificazione , in rapporto all’esigenza rappresentata dall’ordinanza interlocutoria , va peraltro rilevato che la prededuzione in favore delle imprese di autotrasportoè stabilita in modo affatto peculiare .

L’ampliamento conseguente alla norma di interpretazioneè nel senso che il beneficio concerne anche i crediti per le prestazioni d i tali imprese che garantiscono la funzionalitàin sé degli impianti prod uttivi dell’I LVA (oltre che lacontinuità di quelli cd. essenziali).

Ciò costituisce il portato della piana conformazione grammaticale, in quanto n ella norma di interpretazione si registra la testuale estensione del la categoria dei crediti prededucibili a quelli delle imprese di autotrasporto che consentono “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”.

La proposizione è aggiunta a quella relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1-ter, come riferite al nesso di necessarietà alla continuità degli impianti essenziali, e deve essere intesa secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso grammaticale della particella “e”.

Quindi come attinente alle attività di autotrasporto che consentano (anche solo) la funzionalità degli impianti produttivi.

Correlata all’impiego della particella copulativa, la frase dà il senso dell’aggiunta, nella previsione nascente dalla norma di interpretazione, di una proposizione nuova, coordinata alla principale e avente eguale funzione sintattica, d’altronde ben evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”; proposizione autonoma – dunque - che ben potrebbe sussistere anche da sola, indipendentemente da quella originaria -relativa agli impianti essenziali.

In definitiva si vuol dire questo: che in ordine alle imprese suddette – di autotrasporto – il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’ILVA in quanto tale, perché evidentemente ritenuta – quest’ultima- di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzionesi esplica.

VI.- Soccorre d’altronde anche la ratio del la previsione, giacché n on altrimenti p otrebbe giustificarsi l’uso dell’espressione evocativa della riferibilità del credito a prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire altro rispettoalla continuazione delle attività “ ivi previste ” - e cioè aquelle già previste dell’art. 3, comma 1 - ter, come idonee a consentire “la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”.

Il significato della precisazione relativa al credito per attività di autotrasporto necessarie a garantire semplicemente la “ funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA” in sé considerati (art. 8 del citato d.l. n. 91 del 2017), se non valorizzata in ampliamento della prima (quella insita nella norma originaria) attraverso il significato della congiunzione copulativa affermativa “ e ”, sinonimo della pari rilevanza attribuita ai due concetti, si rivelerebbe – in vero - del tutto inutile.

VII. -A fronte del dato normativo, il T ribunale di Milano non poteva esaurire la questione semplicemente segnalando la mera (e in tal senso neutra) circostanza che si fosse trattato di trasporti in uscita, senza prendere in considerazione, invece e previamente, l’oggetto dell’attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente consideratadal legislatore.

L’impugnata decisione va quindi cassata con rinvio al medesimo tribunale che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame attenendosi al seguente principio: - L'art. 3, comma 1- ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.; tuttavia l’inciso della norma interpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verb i “ rientrano ” e “ consentono ”; n e consegue che in ordinealle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dallatipologia di fasi in cui la produzione si esplica.

VIII. - Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecreto n. 9529/2019 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicatail 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA] ; udito il PG nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per la ricorrente l’avv. M. Campailla, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 18.10.2019, ha respinto l’opposizione del Consorzio A rtigiano Autotrasportatori P utignanese ( hinc C onsorzio) allo stato passivo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di 27.518.06 EUR, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettiv o di trasporti effettuati in data anteriore all’apertura della procedura. Ha osservato: i ) che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 - ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo d.l.; ii) che l’art. 8, comma 1 bis del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla l. n. 123 del 2017, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all’art. 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale; iii) che invece, nel caso concreto, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimento Ilva di Taranto, relativi a materiale successivo alla produzione, e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretosulla base di due motivi. La procedura non ha svolto difese. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa agli artt. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni in l. n. 39 del 2004, e 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017, in rapporto ai crediti prededucibili dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire “la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva”. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017, nonché dell’art. 3 del d.l. n. 347 del 2003, per essersi il tribunale discostato dall’interpretazione autentica della suddetta norma, che annette la prededuzione ai crediti dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva. Si sostiene che errata sarebbe anche l’aff ermazione del tribunale - cui è conseguito l’ingiustificato restringimento del campo applicativo della fattispecie ai soli trasportidi materie prime in entrata - secondo la quale il concetto di “impianti essenziali” va ricondotto unicamente al c.d. ciclo produttivo dell’acciaio. Col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non avere il tribunale posto a fondamento della decisione la ricostruzione fattuale non contestata dall’organo commissariale, che aveva difatti prospettato l’ammissione del credito in prededuzione. II. - Il primo motivo è nel senso che segue fondato e assorbe il secondo. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l . n. 39 del 2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modificazioni dalla l.n. 231 del 2012. Si tratta di una previsione che questa Corte ha già definito eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ. (v. Cass. n. 4341-20 e Cass. n. 16304-21). La prededuzione è stabilita quanto ai crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” nonché “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 105 dell'8 maggio 2014”. III. -Con l’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni da lla l. n. 123 del 2017, il legislatore, nell’ambito delle disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria, ha reso tuttavia l’interpretazione autentica della succitata norma in relazione alle imprese di autotrasporto; e ha corredato l’interpretazione autentica di una specifica aggiunta del tenore che segue: “L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto- legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”. IV. - Il riferimento alle attività di autotrasporto che siano deputate a garantire in generale la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA in nessun modo giustifica l’inferenza sostenuta dal tribunale di Milano, secondo la quale la prededuzione andrebbe limitata ai soli trasporti in entrata. Tale esegesi è minata da astrattismo e non regge il confronto neppure col testo della norma di cui è fornita l’interpretazione autentica. Quel testo comprende , difatti, anche prestazioni postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata: non solo quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, ma anche quelle finalizzate alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure di tutelaambientale e sanitaria stabilito col d.p.c.m. del marzo 2014. V. – A fine di chiarificazione , in rapporto all’esigenza rappresentata dall’ordinanza interlocutoria , va peraltro rilevato che la prededuzione in favore delle imprese di autotrasportoè stabilita in modo affatto peculiare . L’ampliamento conseguente alla norma di interpretazioneè nel senso che il beneficio concerne anche i crediti per le prestazioni d i tali imprese che garantiscono la funzionalitàin sé degli impianti prod uttivi dell’I LVA (oltre che lacontinuità di quelli cd. essenziali). Ciò costituisce il portato della piana conformazione grammaticale, in quanto n ella norma di interpretazione si registra la testuale estensione del la categoria dei crediti prededucibili a quelli delle imprese di autotrasporto che consentono “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”. La proposizione è aggiunta a quella relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1-ter, come riferite al nesso di necessarietà alla continuità degli impianti essenziali, e deve essere intesa secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso grammaticale della particella “e”. Quindi come attinente alle attività di autotrasporto che consentano (anche solo) la funzionalità degli impianti produttivi. Correlata all’impiego della particella copulativa, la frase dà il senso dell’aggiunta, nella previsione nascente dalla norma di interpretazione, di una proposizione nuova, coordinata alla principale e avente eguale funzione sintattica, d’altronde ben evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”; proposizione autonoma – dunque - che ben potrebbe sussistere anche da sola, indipendentemente da quella originaria -relativa agli impianti essenziali. In definitiva si vuol dire questo: che in ordine alle imprese suddette – di autotrasporto – il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’ILVA in quanto tale, perché evidentemente ritenuta – quest’ultima- di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzionesi esplica. VI.- Soccorre d’altronde anche la ratio del la previsione, giacché n on altrimenti p otrebbe giustificarsi l’uso dell’espressione evocativa della riferibilità del credito a prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire altro rispettoalla continuazione delle attività “ ivi previste ” - e cioè aquelle già previste dell’art. 3, comma 1 - ter, come idonee a consentire “la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”. Il significato della precisazione relativa al credito per attività di autotrasporto necessarie a garantire semplicemente la “ funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA” in sé considerati (art. 8 del citato d.l. n. 91 del 2017), se non valorizzata in ampliamento della prima (quella insita nella norma originaria) attraverso il significato della congiunzione copulativa affermativa “ e ”, sinonimo della pari rilevanza attribuita ai due concetti, si rivelerebbe – in vero - del tutto inutile. VII. -A fronte del dato normativo, il T ribunale di Milano non poteva esaurire la questione semplicemente segnalando la mera (e in tal senso neutra) circostanza che si fosse trattato di trasporti in uscita, senza prendere in considerazione, invece e previamente, l’oggetto dell’attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente consideratadal legislatore. L’impugnata decisione va quindi cassata con rinvio al medesimo tribunale che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame attenendosi al seguente principio: - L'art. 3, comma 1- ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.; tuttavia l’inciso della norma interpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verb i “ rientrano ” e “ consentono ”; n e consegue che in ordinealle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dallatipologia di fasi in cui la produzione si esplica. VIII. - Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. L