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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 dicembre 2017

Cassazione n. 18263/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4100/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 12597/2017 depositat o il 14/12/2017.

Pagina2di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 12597/2017 depositat o il 14/12/2017 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della A.S. [OSCURATO:PERSONA] , così non riformando nel senso della prededuzione la mera ammissione al passivo in chirografo già disposta, per euro 113.784,95, dal giudice delegato;

2. il tribunale ha premesso che : a) il g.d. aveva respinto la domanda di prededuzione, per omessa indicazione dei presupposti normativi, comunque afferenti a prestazione anteriore al concorso e assenza in SANAC della gestionedi uno stabilimento industriale d’interesse nazionale ai sensi dell’a rt.1 d.l.207 del 2012 ; b) per l’opponente la disposizione andava applicata a tutte lesocietà del cd. gruppo ILVA , tanto più che il credito atteneva alla fornitura di laterizi refrattari essenziali alla prosecuzione dell’attività produttiva degl i impianti di ILVA spa ; c) l’opposta A.S., costituendosi, aveva negato l’applicazionedella disposizione di favore perché la prestazione era stata resa ad una società che non gestisce uno stabilimento d’interesse strategico nazionale;

3. i l tribunale, respingendo l’ opposizione, ha ritenuto che : a) la domanda eragenerica sui fatti costitutivi della prededuzione , non collegati alle norme speciali vigenti in materia ; b) alla luce della necessaria interpretazione restrittiva di disposizioni che derogano all’art.2740 c.c ., la prededuzione difettavadel riferirsi a prestazione resa a favore di una società di gestione di uno stabilimento industriale d’interesse nazionale, qualità infatti assente in SANAC, mai oggetto di apposito d.P.C.M. ai sensi dell’art.1 d.l. n. 207 del 2012; c) inconferente è l’appartenenza di SANAC al gruppo ILVA , posto che l’estensione alle società del gruppo della medesima disciplina propria della società-madrein A.S. , ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 347 del 2003, ha un significato Pagina3di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro meramenteprocedurale, all’interno del d.l. n. 347 del 2003 e non può riferirsi ad una norma sostanziale; d) manca infine la possibilità di ricollegare una prestazione necessaria di SANAC allo stabilimento produttivo di ILVA, trattando l’insinuazione del diverso credito ver so la prima e non la seconda società;

4. il ricorrente contesta il decreto con due motiv i di ricorso , ulteriormente illustratida memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche:

1. con il primo motivo si deduce la violazione de ll’art.99 l.f. , essendo illegittimo il procedimento, come nel caso, imperniato su lla delega di trattazionerimessa al giudice relatore , con l’effetto di privare l’opponente del dirittoalla discussione avanti al collegio;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione de ll’art.1 le gge n. 231 del 2012 avendo omesso il tribunale di considerare che SANAC non è impresa autonomarispetto ad ILVA spa, posto che la prima esiste solo in funzione dellaseconda (procurandole il materiale per gli altiforni) , quaestio facti elusa conmotivazione dunque del tutto apparente;

3. i l primo motivo è inammissibil e, ai sensi dell’art.360bis n.1 c.p.c. , avendo invero la Corte , sul punto, da tempo definito un proprio univoco indirizzo; a i sensi dell'art. 99 l.f. (nella formulazione derivante dalle modifichedi cui al d.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazionedi cui all'art. 98, « ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegatodal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa secondamodalità, l'investitura del collegio per la decisione - possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tip ica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità,e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall.,puramente eventuale e facoltativa - non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono Pagina4di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro applicabili, neppure per ragioni logico - sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare » (Cass. 12116/2016 , 16304/2021); né infatti il procedimento in esame, per la sua specialità, s’identificasul punto con l’appello (Cass. 17421/2020);

4. il secondo motivo è parimenti inammissibile, in conformità ad orientamentoespresso da questa Corte in fattispecie del tutto s ovrapponibile aquella odierna, avendo già statuito Cass. 16304/2021 che « l'art.3, comma 1-ter del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. in legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice,ammessa all a procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsicon d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. conmodif. in legge n. 231 del 2012; trattandosi di previsione eccezionale e distretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod.civ., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anchealla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pu r ammesse allaprocedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente partela debitrice (Cass. 4341/2020).

Rileva, dunque, la diretta destinazione della prestazione in favore di un soggetto gerente un'impresa individuata come di interesse nazionale, mentre non sono decisivi l'esistenza di un rapporto di gruppo con un'impresa individuata come d'interesse nazionale (nelcaso di specie neppure dedotto) o l'indiretto vantaggio che una simile impresapossa eventualmente ricevere »

5. né soccorre, c ome sollecitato da ultimo in memoria , il diverso precedente riversato in Cass. 21156/2022 (che attiene , selettivamente, al rapportotra prestazioni necessarie alla continuità produttiva e definizione del cicloproduttivo essenziale in ILVA) e ciò senza con traddizione - aggiunge il Collegio– a quanto statuito da Cass. 21151/2022 (istitutiva di un legame tra autotrasporto e situazione produttiva ancora dell’ILVA in quanto tale) ; nessunadi tali fattispecie ricorre nella vicenda, in cui le prestazioni risultano erogate a SANAC, società del gruppo ILVA e che però no n gestiva uno Pagina5di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro stabilimentoindustriale definito con d.P.C.M. ex art.1 d.l. n. 207 del 2012 di interessestrategico nazionale , punto del la decisione non attinto da specifica censura e comunque non assoggettabile ad interpretazione antitestuale, postoil contesto della norma di palese eccezione alla par condicio creditorum incui il requisito oggettivo è inserito ;

6. va infine osservato che al tra ratio decidendi del decreto nemmeno appareimpugnata, ove il tribunale ha negato che l’estensione delle norme sull’amministrazione straordinaria, come voluto dall’art.3 co.3 ult. periodo deld.l. n. 347 del 2003, potesser o avere un significato altro che processuale eorganizzativo della pr o cedura; s’impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese stante la non costituzione della procedura ; va riconosciutala sussistenza dei pres upposti per il cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. laCorte dichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4100/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 12597/2017 depositat o il 14/12/2017. Pagina2di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 12597/2017 depositat o il 14/12/2017 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della A.S. [OSCURATO:PERSONA] , così non riformando nel senso della prededuzione la mera ammissione al passivo in chirografo già disposta, per euro 113.784,95, dal giudice delegato; 2. il tribunale ha premesso che : a) il g.d. aveva respinto la domanda di prededuzione, per omessa indicazione dei presupposti normativi, comunque afferenti a prestazione anteriore al concorso e assenza in SANAC della gestionedi uno stabilimento industriale d’interesse nazionale ai sensi dell’a rt.1 d.l.207 del 2012 ; b) per l’opponente la disposizione andava applicata a tutte lesocietà del cd. gruppo ILVA , tanto più che il credito atteneva alla fornitura di laterizi refrattari essenziali alla prosecuzione dell’attività produttiva degl i impianti di ILVA spa ; c) l’opposta A.S., costituendosi, aveva negato l’applicazionedella disposizione di favore perché la prestazione era stata resa ad una società che non gestisce uno stabilimento d’interesse strategico nazionale; 3. i l tribunale, respingendo l’ opposizione, ha ritenuto che : a) la domanda eragenerica sui fatti costitutivi della prededuzione , non collegati alle norme speciali vigenti in materia ; b) alla luce della necessaria interpretazione restrittiva di disposizioni che derogano all’art.2740 c.c ., la prededuzione difettavadel riferirsi a prestazione resa a favore di una società di gestione di uno stabilimento industriale d’interesse nazionale, qualità infatti assente in SANAC, mai oggetto di apposito d.P.C.M. ai sensi dell’art.1 d.l. n. 207 del 2012; c) inconferente è l’appartenenza di SANAC al gruppo ILVA , posto che l’estensione alle società del gruppo della medesima disciplina propria della società-madrein A.S. , ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 347 del 2003, ha un significato Pagina3di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro meramenteprocedurale, all’interno del d.l. n. 347 del 2003 e non può riferirsi ad una norma sostanziale; d) manca infine la possibilità di ricollegare una prestazione necessaria di SANAC allo stabilimento produttivo di ILVA, trattando l’insinuazione del diverso credito ver so la prima e non la seconda società; 4. il ricorrente contesta il decreto con due motiv i di ricorso , ulteriormente illustratida memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de ll’art.99 l.f. , essendo illegittimo il procedimento, come nel caso, imperniato su lla delega di trattazionerimessa al giudice relatore , con l’effetto di privare l’opponente del dirittoalla discussione avanti al collegio; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione de ll’art.1 le gge n. 231 del 2012 avendo omesso il tribunale di considerare che SANAC non è impresa autonomarispetto ad ILVA spa, posto che la prima esiste solo in funzione dellaseconda (procurandole il materiale per gli altiforni) , quaestio facti elusa conmotivazione dunque del tutto apparente; 3. i l primo motivo è inammissibil e, ai sensi dell’art.360bis n.1 c.p.c. , avendo invero la Corte , sul punto, da tempo definito un proprio univoco indirizzo; a i sensi dell'art. 99 l.f. (nella formulazione derivante dalle modifichedi cui al d.lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazionedi cui all'art. 98, « ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegatodal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa secondamodalità, l'investitura del collegio per la decisione - possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tip ica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità,e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l.fall.,puramente eventuale e facoltativa - non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono Pagina4di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro applicabili, neppure per ragioni logico - sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare » (Cass. 12116/2016 , 16304/2021); né infatti il procedimento in esame, per la sua specialità, s’identificasul punto con l’appello (Cass. 17421/2020); 4. il secondo motivo è parimenti inammissibile, in conformità ad orientamentoespresso da questa Corte in fattispecie del tutto s ovrapponibile aquella odierna, avendo già statuito Cass. 16304/2021 che « l'art.3, comma 1-ter del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. in legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice,ammessa all a procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsicon d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. conmodif. in legge n. 231 del 2012; trattandosi di previsione eccezionale e distretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod.civ., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anchealla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pu r ammesse allaprocedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente partela debitrice (Cass. 4341/2020). Rileva, dunque, la diretta destinazione della prestazione in favore di un soggetto gerente un'impresa individuata come di interesse nazionale, mentre non sono decisivi l'esistenza di un rapporto di gruppo con un'impresa individuata come d'interesse nazionale (nelcaso di specie neppure dedotto) o l'indiretto vantaggio che una simile impresapossa eventualmente ricevere » 5. né soccorre, c ome sollecitato da ultimo in memoria , il diverso precedente riversato in Cass. 21156/2022 (che attiene , selettivamente, al rapportotra prestazioni necessarie alla continuità produttiva e definizione del cicloproduttivo essenziale in ILVA) e ciò senza con traddizione - aggiunge il Collegio– a quanto statuito da Cass. 21151/2022 (istitutiva di un legame tra autotrasporto e situazione produttiva ancora dell’ILVA in quanto tale) ; nessunadi tali fattispecie ricorre nella vicenda, in cui le prestazioni risultano erogate a SANAC, società del gruppo ILVA e che però no n gestiva uno Pagina5di 5 - RGN 4100 /20 1 8 estensore cons. m.ferro stabilimentoindustriale definito con d.P.C.M. ex art.1 d.l. n. 207 del 2012 di interessestrategico nazionale , punto del la decisione non attinto da specifica censura e comunque non assoggettabile ad interpretazione antitestuale, postoil contesto della norma di palese eccezione alla par condicio creditorum incui il requisito oggettivo è inserito ; 6. va infine osservato che al tra ratio decidendi del decreto nemmeno appareimpugnata, ove il tribunale ha negato che l’estensione delle norme sull’amministrazione straordinaria, come voluto dall’art.3 co.3 ult. periodo deld.l. n. 347 del 2003, potesser o avere un significato altro che processuale eorganizzativo della pr o cedura; s’impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese stante la non costituzione della procedura ; va riconosciutala sussistenza dei pres upposti per il cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. laCorte dichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver